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I TERMINI DI CONCLUSIONE DEL PROCEIMENTO AMMINISTRATIVO.

L’art. 7 della l. n.69/09 ha completamente riformulato l’art. 2 della l 241/90 dettando

una nuova disciplina per quanto concerne i termini per la conclusione del

procedimento. Il legislatore ha reintrodotto il termine generale di 30 giorni per la

conclusione del procedimento. In particolare la normativa prevede un termine

generale di 30 giorni che può essere portato a 90 giorni per le amministrazioni statali e

gli enti pubblici nazionali e sempre in relazione a tali soggetti in determinati casi può

arrivare ad un massimo di 180 giorni previa adozione di un regolamento ad hoc.

La disciplina dei tempi del procedimento così come articolata dal legislatore non si

applica ai procedimenti di verifica o autorizzativi concernenti i beni storici,

architettonico, culturali ecc per i quali restano fermi i termini di cui al dlgs n. 42/04 allo

stesso modo restano ferme le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia

ambientale.

Sospensione dei termini di conclusione nel procedimento amministrativo. I

termini potranno essere sospesi una solo volta e per un periodo non superiore a 30

giorni quando si necessario acquisire informazioni o certificazioni relative a fatti, stati,

qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non

direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

LA RESPONSABILITA’ DIRIGENZIALE E LA TUTELA DEL CITTADINO PER LA

MANCATA CONCLUSIONE DEL

PROCEDIMENTO NEI TERMINI: il legislatore con la L 69/2009 ha art. 2 L 241/90 una

specifica disposizione destinata a incidere sull’efficienza della pubblica

amministrazione. Infatti il nuovo comma 9 della L 241/90 prevede che la mancata

conclusione del procedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della

responsabilità dirigenziale. Il rispetto dei tempi stabiliti per l’adozione del

provvedimento finale assurge ad elemento di valutazione dei dirigenti, sia in senso

premiale in un ottica meritocratica che in senso sanzionatorio ai fini della

corresponsione della retribuzione di risultato.

La tutela del cittadino danneggiato dall’inerzia della pubblica

amministrazione. La disciplina contenuta nell’art. 2 L 241/90 che prevedeva il ricorso

giurisdizionale contro il silenzio dell’amministrazione inadempiente, oggi è confluita

nell’art. 31 dlgs 104/2010 recante il codice del processo amministrativo che prevede

che decorsi i termini per la conclusione del procedimento che vi ha interesse puo

chiedere l’accertamento dell’obbligo della PA di provvedere. L’azione può essere

proposta “fintanto che perdura l’inadempimento e comunque non oltre un anno dalla

scadenza dei termini di conclusione del procedimento”.

LA NUOVA AZIONE DI RISARCIMENTO DANNI PER IL RITARDO DEL

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO. Una

delle novità più rilevanti introdotte dalla L 69/09 è quella di aver previsto in capo alla

pa una responsabilità per l’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione

del procedimento. L’art. 2 L 241/90 prevede l’obbligo di risarcimento a carico della Pa e

dei soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative, del danno ingiusto

cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa dei termini di

conclusione del procedimento amministravo. L’azione risarcitoria, disciplinata dall’art

30 del cpa è sottoposta al termine decadenziale di 120 giorni che non inizia a

decorrere fino a quando perdura l’inadempimento. In altri termini in caso di mancato

rispetto del termine di 30 giorni il cittadino puo agire per ottenere il risarcimento dei

danni.

La partecipazione al procedimento: capo III L 241/90. Consente la soddisfazione

dei criteri informatori dell’azione della pa: trasparenza (i destinatari dell’azione

amministrativa ne hanno conoscenza e possono orientarla), economicità (in quanto si

deflazione il contenzioso, evitando i relativi sforzi e perdite di tempo), efficacia

(perché ne deriva una più spiccata capacita di conseguire gli obiettivi pubblici, meglio

chiariti grazie ai contributi del privato)

FASI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO:

1. FASE DI INIZIATIVA:con la quale la PA intraprende il procedimento, è la fase

diretta ad accertare i presupposti dell’atto da emanare. Si possono avere

procedimenti ad iniziativa privata oppure

d’ufficio. 3 obblighi da parte dalla PA 1. La previsione di un termine di

conclusione dell’iter 2. Individuazione del responsabile del procedimento 3 .la

comunicazione dell’avvio al procedimento.

2. FASE ISTRUTTORIA: con la quale si acquisiscono e si valutano i singoli dati

rilevanti ai fini dell’emanazione dell’atto.

3. FASE DECISORIA: si determina il contenuto dell’atto da adottare e si provvede

alla formazione ed alla emanazione dello stesso. Al termine di questa fase l’atto

è perfetto ma non è ancora efficace.

4. FASE INTEGRATIVA DELL’EFFICACIA: è un momento solo eventuale che

ricorre nelle solo ipotesi in cui sia la legge a non ritenere sufficiente la

perfezione dell’atto, richiedendo il compimento di atti istruttori e successivi atti

od operazioni.

GLI ISTITUTI ATTUATIVI DELLA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

- comunicazione di avvio del procedimento: devono essere indicati

l’amministrazione competente, l’oggetto del procedimento promosso, l’ufficio e

la persona responsabile del procedimento, la data entro la quale deve

concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia

dell’amministrazione e nei procedimenti ad iniziativa di aprte, la data di

presentazione della relativa istanza, l’ufficio in cui si puo prendere visione degli

atti.

- diritti di intervento e di partecipazione qualunque soggetto puo portare interessi

diffusi.

- della comunicazione dei motivi ostativi dell’accoglimento dell’istanza

- degli accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento si applicano i principi e

non gli accordi del CC tutela indennitaria.

- della predeterminazione dei criteri per l’attuazione dei vantaggi economici la

concessione di qualsiasi vantaggio economico e subordinata alla

predeterminazione e pubblicazione da parte della pa competente dei criteri e

delle modalità con cui la stessa deve attenersi. La violazione di tali criteri

determina l’illegittimità dell’atto per violazione di legge.

CAPITOLO 6 - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

La conferenza dei servizi cooperazione tra le pa. istruttoria e decisoria.

Iniziativa - istruttoria - decisoria - integrativa dell’efficacia vedere capitolo 6 pag9 in poi

Responsabile del procedimento: soggetto in rappresentanza dalla pa che

interagisce con il privato CAPO II della legge 241/90, responsabilità penale, civile e

amministrativa.

CAPITOLO 7 – ATTO AMMINISTRATIVO

La dottrina più recente ricostruisce la tematica dell’atto amministrativo in base alle

due tendenze principali cui si ispira la moderna attività amministrativa: a)la

funzionalizzazione che si concretizza nel provvedimento amministrativo

caratterizzato dalla manifestazione di volizione e dalla imperatività. Quest’ultima

costituisce l’idoneità del provvedimento efficace anche se invalido a produrre

unilateralmente la costruzione modificazione o estinzione di situazioni giuridiche

indipendentemente dalla volontà dei destinatari. B) la procedimentalizzazione uno

degli schemi principali attraverso cui si esplica ‘attività amministrativa, solo raramente

la pubblica amministrazione persegue i sui fini con l’emanazione di un singolo atto o di

atti isolati utilizzando invece una serie di atti tra loro concatenati coordinati, finalizzati

all’emanazione di un atto finale: il provvedimento espressione concreta della funzione

amministrativa.

Sono atti (o meri atti) amministrativi quelli che precedono i provvedimento

amministrativo e lo preparano così come quelli che lo seguono in funzione integrativa

dell’efficacia. Il provvedimento coincide invece con la decisione rispetto ad essa gli

atti del procedimento hanno una funzione preparatoria servente o ausiliaria.

Da quanto sopra detto possiamo distinguere il genus dell’atto amministrativo della

species più rilevante del provvedimento.

Elementi costitutivi dell’atto amministrativo sono:

- Il soggetto: l’autore dell’atto che deve essere una PA

- L’oggetto corrisponde al termine passivo dell’atto e cioè al destinatario e /o al

bene nei cui confronti esso opera.

- La forma è la veste giuridico-formale con cui l’atto, passando attraverso la

procedura della sua formazione così come predisposta dall’ordinamento, si

manifesta.

- Il contenuto rappresenta la parte propriamente percettiva dell’atto e cioè il suo

dispositivo e dunque quel che l’atto realizza nel mondo giuridico.

- La finalità consiste nell’interesse pubblico specifico fissato da una fonte

dell’ordinamento che l’atto deve realizzare in concreto

In relazione alla natura dell’attività esercitata si distinguono:

Atti di amministrazione attiva:

- diretta a soddisfare immediatamente gli interessi

propri della pubblica amministrazione (provvedimenti)

Atti di amministrazione consultiva:

- tendenti a consigliare, illuminare, mediante

consigli tecnici, giuridici o economici, gli organi di amministrazione attiva (tali

sono i pareri)

Atti di amministrazione di controllo

- diretti a sindacare sotto il profilo della

legittimità o del merito, l’operato dell’amministrazione attiva (controlli).

In relazione all’elemento psichico, di cui sono manifestazione di volontà

distinguono:

a) Atti consistenti in manifestazioni di volontà

b) Atti consistenti in manifestazioni di conoscenza

c) Atti consistenti in manifestazioni giudizio

d) Atti consistenti in manifestazioni natura mista

In relazione alla discrezionalità si distinguono:

Atti discrezionali:

a) quando la norma dopo aver determinato l’interesse pubblico

che si intende perseguire con l’atto amministrativo, lascia all’amministrazione

un margine di manovra rispetto ai modi o ai tempi, ai mezzi o ai contenuti

Atti vincolati:

b) sono atti con cui la pubblica amministrazione non ha alcun

margine di manovra; anzi essa è obbligata ad intervenire nei modi previsti dalla

legge, senza alcuna valutazione dell’interesse pubblico e di quello dei privati

che sono coinvolti dall’atto amministrativo.

Sotto il profilo degli effetti l’atto amministrativo può essere ampliativo o restrittivo

della sfera giuridica altrui; inoltre può ulteriormente distinguersi tra gli atti cost

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53 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher bestappuntiepanieri di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto amministrativo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Universita telematica "Pegaso" di Napoli o del prof Lombardi Marco.