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I TERMINI DI CONCLUSIONE DEL PROCEIMENTO AMMINISTRATIVO.
L’art. 7 della l. n.69/09 ha completamente riformulato l’art. 2 della l 241/90 dettando
una nuova disciplina per quanto concerne i termini per la conclusione del
procedimento. Il legislatore ha reintrodotto il termine generale di 30 giorni per la
conclusione del procedimento. In particolare la normativa prevede un termine
generale di 30 giorni che può essere portato a 90 giorni per le amministrazioni statali e
gli enti pubblici nazionali e sempre in relazione a tali soggetti in determinati casi può
arrivare ad un massimo di 180 giorni previa adozione di un regolamento ad hoc.
La disciplina dei tempi del procedimento così come articolata dal legislatore non si
applica ai procedimenti di verifica o autorizzativi concernenti i beni storici,
architettonico, culturali ecc per i quali restano fermi i termini di cui al dlgs n. 42/04 allo
stesso modo restano ferme le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia
ambientale.
Sospensione dei termini di conclusione nel procedimento amministrativo. I
termini potranno essere sospesi una solo volta e per un periodo non superiore a 30
giorni quando si necessario acquisire informazioni o certificazioni relative a fatti, stati,
qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non
direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
LA RESPONSABILITA’ DIRIGENZIALE E LA TUTELA DEL CITTADINO PER LA
MANCATA CONCLUSIONE DEL
PROCEDIMENTO NEI TERMINI: il legislatore con la L 69/2009 ha art. 2 L 241/90 una
specifica disposizione destinata a incidere sull’efficienza della pubblica
amministrazione. Infatti il nuovo comma 9 della L 241/90 prevede che la mancata
conclusione del procedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della
responsabilità dirigenziale. Il rispetto dei tempi stabiliti per l’adozione del
provvedimento finale assurge ad elemento di valutazione dei dirigenti, sia in senso
premiale in un ottica meritocratica che in senso sanzionatorio ai fini della
corresponsione della retribuzione di risultato.
La tutela del cittadino danneggiato dall’inerzia della pubblica
amministrazione. La disciplina contenuta nell’art. 2 L 241/90 che prevedeva il ricorso
giurisdizionale contro il silenzio dell’amministrazione inadempiente, oggi è confluita
nell’art. 31 dlgs 104/2010 recante il codice del processo amministrativo che prevede
che decorsi i termini per la conclusione del procedimento che vi ha interesse puo
chiedere l’accertamento dell’obbligo della PA di provvedere. L’azione può essere
proposta “fintanto che perdura l’inadempimento e comunque non oltre un anno dalla
scadenza dei termini di conclusione del procedimento”.
LA NUOVA AZIONE DI RISARCIMENTO DANNI PER IL RITARDO DEL
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO. Una
delle novità più rilevanti introdotte dalla L 69/09 è quella di aver previsto in capo alla
pa una responsabilità per l’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione
del procedimento. L’art. 2 L 241/90 prevede l’obbligo di risarcimento a carico della Pa e
dei soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative, del danno ingiusto
cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa dei termini di
conclusione del procedimento amministravo. L’azione risarcitoria, disciplinata dall’art
30 del cpa è sottoposta al termine decadenziale di 120 giorni che non inizia a
decorrere fino a quando perdura l’inadempimento. In altri termini in caso di mancato
rispetto del termine di 30 giorni il cittadino puo agire per ottenere il risarcimento dei
danni.
La partecipazione al procedimento: capo III L 241/90. Consente la soddisfazione
dei criteri informatori dell’azione della pa: trasparenza (i destinatari dell’azione
amministrativa ne hanno conoscenza e possono orientarla), economicità (in quanto si
deflazione il contenzioso, evitando i relativi sforzi e perdite di tempo), efficacia
(perché ne deriva una più spiccata capacita di conseguire gli obiettivi pubblici, meglio
chiariti grazie ai contributi del privato)
FASI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO:
1. FASE DI INIZIATIVA:con la quale la PA intraprende il procedimento, è la fase
diretta ad accertare i presupposti dell’atto da emanare. Si possono avere
procedimenti ad iniziativa privata oppure
d’ufficio. 3 obblighi da parte dalla PA 1. La previsione di un termine di
conclusione dell’iter 2. Individuazione del responsabile del procedimento 3 .la
comunicazione dell’avvio al procedimento.
2. FASE ISTRUTTORIA: con la quale si acquisiscono e si valutano i singoli dati
rilevanti ai fini dell’emanazione dell’atto.
3. FASE DECISORIA: si determina il contenuto dell’atto da adottare e si provvede
alla formazione ed alla emanazione dello stesso. Al termine di questa fase l’atto
è perfetto ma non è ancora efficace.
4. FASE INTEGRATIVA DELL’EFFICACIA: è un momento solo eventuale che
ricorre nelle solo ipotesi in cui sia la legge a non ritenere sufficiente la
perfezione dell’atto, richiedendo il compimento di atti istruttori e successivi atti
od operazioni.
GLI ISTITUTI ATTUATIVI DELLA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO
- comunicazione di avvio del procedimento: devono essere indicati
l’amministrazione competente, l’oggetto del procedimento promosso, l’ufficio e
la persona responsabile del procedimento, la data entro la quale deve
concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia
dell’amministrazione e nei procedimenti ad iniziativa di aprte, la data di
presentazione della relativa istanza, l’ufficio in cui si puo prendere visione degli
atti.
- diritti di intervento e di partecipazione qualunque soggetto puo portare interessi
diffusi.
- della comunicazione dei motivi ostativi dell’accoglimento dell’istanza
- degli accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento si applicano i principi e
non gli accordi del CC tutela indennitaria.
- della predeterminazione dei criteri per l’attuazione dei vantaggi economici la
concessione di qualsiasi vantaggio economico e subordinata alla
predeterminazione e pubblicazione da parte della pa competente dei criteri e
delle modalità con cui la stessa deve attenersi. La violazione di tali criteri
determina l’illegittimità dell’atto per violazione di legge.
CAPITOLO 6 - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
La conferenza dei servizi cooperazione tra le pa. istruttoria e decisoria.
Iniziativa - istruttoria - decisoria - integrativa dell’efficacia vedere capitolo 6 pag9 in poi
Responsabile del procedimento: soggetto in rappresentanza dalla pa che
interagisce con il privato CAPO II della legge 241/90, responsabilità penale, civile e
amministrativa.
CAPITOLO 7 – ATTO AMMINISTRATIVO
La dottrina più recente ricostruisce la tematica dell’atto amministrativo in base alle
due tendenze principali cui si ispira la moderna attività amministrativa: a)la
funzionalizzazione che si concretizza nel provvedimento amministrativo
caratterizzato dalla manifestazione di volizione e dalla imperatività. Quest’ultima
costituisce l’idoneità del provvedimento efficace anche se invalido a produrre
unilateralmente la costruzione modificazione o estinzione di situazioni giuridiche
indipendentemente dalla volontà dei destinatari. B) la procedimentalizzazione uno
degli schemi principali attraverso cui si esplica ‘attività amministrativa, solo raramente
la pubblica amministrazione persegue i sui fini con l’emanazione di un singolo atto o di
atti isolati utilizzando invece una serie di atti tra loro concatenati coordinati, finalizzati
all’emanazione di un atto finale: il provvedimento espressione concreta della funzione
amministrativa.
Sono atti (o meri atti) amministrativi quelli che precedono i provvedimento
amministrativo e lo preparano così come quelli che lo seguono in funzione integrativa
dell’efficacia. Il provvedimento coincide invece con la decisione rispetto ad essa gli
atti del procedimento hanno una funzione preparatoria servente o ausiliaria.
Da quanto sopra detto possiamo distinguere il genus dell’atto amministrativo della
species più rilevante del provvedimento.
Elementi costitutivi dell’atto amministrativo sono:
- Il soggetto: l’autore dell’atto che deve essere una PA
- L’oggetto corrisponde al termine passivo dell’atto e cioè al destinatario e /o al
bene nei cui confronti esso opera.
- La forma è la veste giuridico-formale con cui l’atto, passando attraverso la
procedura della sua formazione così come predisposta dall’ordinamento, si
manifesta.
- Il contenuto rappresenta la parte propriamente percettiva dell’atto e cioè il suo
dispositivo e dunque quel che l’atto realizza nel mondo giuridico.
- La finalità consiste nell’interesse pubblico specifico fissato da una fonte
dell’ordinamento che l’atto deve realizzare in concreto
In relazione alla natura dell’attività esercitata si distinguono:
Atti di amministrazione attiva:
- diretta a soddisfare immediatamente gli interessi
propri della pubblica amministrazione (provvedimenti)
Atti di amministrazione consultiva:
- tendenti a consigliare, illuminare, mediante
consigli tecnici, giuridici o economici, gli organi di amministrazione attiva (tali
sono i pareri)
Atti di amministrazione di controllo
- diretti a sindacare sotto il profilo della
legittimità o del merito, l’operato dell’amministrazione attiva (controlli).
In relazione all’elemento psichico, di cui sono manifestazione di volontà
distinguono:
a) Atti consistenti in manifestazioni di volontà
b) Atti consistenti in manifestazioni di conoscenza
c) Atti consistenti in manifestazioni giudizio
d) Atti consistenti in manifestazioni natura mista
In relazione alla discrezionalità si distinguono:
Atti discrezionali:
a) quando la norma dopo aver determinato l’interesse pubblico
che si intende perseguire con l’atto amministrativo, lascia all’amministrazione
un margine di manovra rispetto ai modi o ai tempi, ai mezzi o ai contenuti
Atti vincolati:
b) sono atti con cui la pubblica amministrazione non ha alcun
margine di manovra; anzi essa è obbligata ad intervenire nei modi previsti dalla
legge, senza alcuna valutazione dell’interesse pubblico e di quello dei privati
che sono coinvolti dall’atto amministrativo.
Sotto il profilo degli effetti l’atto amministrativo può essere ampliativo o restrittivo
della sfera giuridica altrui; inoltre può ulteriormente distinguersi tra gli atti cost