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tutt’oggi l’ONU sia riuscita a dare un apporto adeguato alla loro urgenza e

rilevanza: quello delle misere condizioni di vita e di lavoro in cui si trovano le

popolazioni del Terzo e Quarto mondo, e quello della pace internazionale,

sistematicamente violata o minata da continue rivendicazioni e dall’emergere

di odi razziali e intolleranze religiose.

GLI ORGANI DELL’ONU

L’art. 7 della Carta delle Nazioni Unite considera quali organi principali:

L’Assemblea generale

Il Consiglio di sicurezza

Il Segretariato

La corte internazionale di giustizia

Il consiglio di amministrazione fiduciaria

Il consiglio economico e sociale

L’ASSEMBLEA GENERALE: è l’organo in cui sono rappresentati tutti gli Stati

membri senza alcuna esclusione, e ciascun Paese ha diritto ad un solo voto,

ossia ha lo stesso peso decisionale. L’Assemblea elegge il proprio presidente e

17 vicepresidenti, tenendo conto delle ripartizioni territoriali. Le competenze si

estendono a tutte le materie di cui si occupa l’Organizzazione, con particolare

riferimento a quelle concernenti il mantenimento della pace.

IL CONSIGLIO DI SICUREZZA: rappresenta l’organo esecutivo delle Nazioni

Unite; è composto di 15 membri, di cui 5 qualificati permanenti e i restanti

temporanei, nominati dall’Assemblea ogni due anni. I membri permanenti sono

di fatto i Paesi usciti vincitori dal secondo conflitto mondiale; essi hanno un

particolare potere rispetto agli altri membri presenti nel Consiglio d sicurezza: il

voto contrario anche di uno solo di essi su una qualsiasi deliberazione

comporta automaticamente l’impossibilità di adottare il relativo provvedimento

(cosiddetto diritto di veto). Le funzioni del Consiglio di sicurezza sono

prettamente politiche. Spetta a questo organo la concreta risoluzione delle

controversie internazionali, da realizzarsi mediante l’adozione di qualunque

misura considerata idonea nel caso specifico.

IL SEGRETARIATO GENERALE: è l’unico organo monocratico delle Nazioni

Unite, anche se ad esso fanno capo uffici e funzionari dell’Organizzazione.

Viene nominato dall’Assemblea su indicazione del Consiglio, dura in carica 5

anni ed è rieleggibile.

Ha varie funzioni: amministrative in quanto nomina il personale

dell’Organizzazione e coordina le attività dei vari organi dell’Ente; tecniche in

quanto collabora mediante studi e ricerche all’opera degli organi delle Nazioni

Unite; finanziare perché predispone il bilancio dell’Organizzazione; di

rappresentanza in quanto negozia e conclude trattati con le altre istituzioni

sovranazionali, in nome delle Nazioni Unite e politiche in quanto assume

iniziative politiche all’esterno per conto dell’Organizzazione.

LA CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA: rappresenta il principale

organo giurisdizionale delle Nazioni Unite. È composto di 15 giudici che

vengono designati a titolo individuale, indipendentemente dalla loro

nazionalità.

La Corte amministra la giustizia in relazione al contenzioso fra due o più Stati

membri ed opera altresì, sul piano generale, nell’interesse della giustizia

internazionale. La Corte ha anche competenze a esprimere pareri

all’Assemblea e al Consiglio, ed eventualmente ad altri organi o enti delle

Nazioni Unite.

IL CONSIGIO DI AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA: è un organo che, in

passato, si è occupato dei regimi di amministrazione fiduciaria cui erano

sottoposte le Colonie appartenenti agli Stati europei ed extraeuropei, prima di

ottenere l’indipendenza e diventare Stati sovrani.

IL CONSIGLIO ECONOMICO E SOCIALE: è un organo collegiale formato dai

rappresentanti di 27 Stati eletti, dall’Assemblea generale per un periodo di 3

anni.

Le sue funzioni consistono nel fornire pareri ad altre organizzazioni dell’ONU in

materia economico-finanziaria, al fine di favorire l’equità economica e la

giustizia sociale tra i popoli.

LE AGENZIE DELL’ONU

Il Consiglio economico e sociale ha, fra i suoi compiti, quello di coordinare

l’attività delle Agenzie e istituti specializzati delle Nazioni Unite, impegnati in

particolari settori d’intervento. Fra questi vanno ricordati:

con sede a Roma, istituita nel 1945, che si occupa di elevare le

La FAO,

condizioni di vita delle popolazioni degli Stati membri;

creata nel 1946 e con sede a Parigi; ha come principale obiettivo la

L’UNESCO,

cooperazione internazionale nei settori dell’educazione, della scienza e della

cultura; istituito nel 1946, che ha il compito di sensibilizzare i Paesi membri

L’UNICEF

sul problema dell’assistenza all’infanzia, di acquistare e distribuire materiali e

attrezzature destinati ai bambini, di finanziare campagne umanitarie per il

miglioramento delle condizioni di vita dei minori che vivono nei Paesi

economicamente arretrati;

(Organizzazione mondiale della sanità) con sede a Ginevra; si occupa

La WHO

di coordinare l’azione dei Paesi membri nella lotta contro le malattie,

promuovendo la salute pubblica e migliorando la prevenzione e la cura delle

malattie;

sorta nel 1919, si propone di promuovere il miglioramento delle

L’ILO

condizioni di lavoro e di vita delle popolazioni lavoratrici dei Paesi membri e di

garantire alle stesse libertà di associazione.

L’EVULUZIONE DEGLI STRUMENTI DI TUTELA

INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELL’INFANZIA

LA DICHIARAZIONE DI GINEVRA DEL 1924

Il primo strumento internazionale in assoluto a tutela dei diritti dell’infanzia è

stata la Dichiarazione di Ginevra, o Dichiarazione dei diritti del bambino,

adottata dalla Quinta Assemblea Generale della Società delle Nazioni nel 1924.

Tale documento, che non è però ancora concepito come strumento atto a

valorizzare il bambino in quanto titolare, ma solo in quanto destinatario passivo

di diritti.

La stesura della Dichiarazione è dovuta agli eventi drammatici che hanno

caratterizzato l’inizio del’900, in particolar modo la 1 Guerra Mondiale.

La scomparsa di milioni di persone, il problema delle vedove e degli orfani

ponevano in primo piano la questione della salvaguardia delle generazioni

future.

LA DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DEL FANCIULLO DEL 1959

Dopo lo scioglimento della Società delle Nazioni Unite e la nascita

dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e del Fondo Internazionale delle Nazioni

Unite per l’Infanzia (UNICEF), si fa strada il progetto di una Carta sui diritti dei

bambini che integri la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, con lo

scopo di sottolinearne i bisogni specifici.

La Dichiarazione consiste in una sorta di “statuto” dei diritti del bambino e

contempla un Preambolo, in cui si richiamano la Dichiarazione universale dei

diritti dell’uomo del 1949 e la Dichiarazione sui diritti del fanciullo del 1924, e

dieci principi.

La nuova Dichiarazione include una serie di diritti non previsti nella precedente

Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, quali:

Il divieto di ammissione al lavoro per i minori che non abbiano raggiunto un’età

minima;

Il divieto di impiego dei bambini in attività produttive che possano nuocere alla

loro salute o che ne ostacolino lo sviluppo fisico o mentale;

Il diritto del minore disabile a ricevere cure speciali.

La dichiarazione del 1959:

Introduce il concetto che anche il minore, al pari di qualsiasi altro essere

umano, sia un soggetto di diritti;

Riconosce il principio di non discriminazione a quello di un’adeguata tutela

giuridica del bambino sia prima che dopo la nascita;

Ribadisce il divieto di ogni forma di sfruttamento nei confronti dei minori e

auspica l’educazione dei bambini alla comprensione, alla pace e alla tolleranza.

CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI DELL’INFANZIA

La Convenzione sui diritti dell’infanzia rappresenta lo strumento normativo

internazionale più importante e completo in materia di promozione e tutela dei

diritti dell’infanzia.

La convenzione è stata approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite

il 20 novembre del 1989 a New York ed è entrata in vigore il 2 settembre 1990.

L’Italia ha ratificato la Convenzione il 27 maggio 1991 con la legge n.176 e a

tutt’oggi 193 Stati, un numero addirittura superiore a quello degli Stati membri

dell’ONU, sono parte della Convinzione.

In quanto dotata di valenza obbligatoria e vincolante, la Convenzione del 1989,

obbliga gli Stati che l’hanno ratificata a uniformare le norme di diritto interno a

quelle della Convenzione e ad attuare tutti i provvedimenti necessari ad

assistere i genitori e le istituzioni nell’adempimento dei loro obblighi nei

confronti dei minori.

Gli articoli della Convenzione possono essere raggruppati, per l’analisi, in

quattro categorie.

La Convenzione sui Diritti dell’Infanzia definisce, all’art. 1, “fanciullo ogni

essere umano avente un’età inferiore a diciotto anni, salvo che abbia raggiunto

prima la maturità in virtù della legislazione applicabile”.

I quattro principi fondamentali della Convenzione sono:

il principio, sancito all’art. 2,

PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE:

impegna gli Stati parti ad assicurare i diritti sanciti a tutti i minori, senza

distinzione di razza, colore, sesso, religione, opinione del bambino e dei

genitori; il principio,

IL PRINCIPIO DI SUPERIORE INTERESSE DEL BAMBINO:

sancito dall’art. 3, prevede che in ogni decisione, azione legislativa,

provvedimento giuridico, iniziativa pubblica o privata di assistenza sociale,

l’interesse superiore del bambino deve essere una considerazione preminente;

il principio è sancito

DIRITTO ALLA VITA, SOPRAVVIVENZA E SVULIPPO:

dall’art. 6 che prevede il riconoscimento da parte degli Stati membri del diritto

alla vita del bambino e l’impegno ad assicurarne, con tutte le misure possibili,

la sopravvivenza e lo sviluppo; : il principio, sancito dall’art. 12,

ASCOLTO DELLE OPINIONI DEL BAMBINO

prevede il diritto dei bambini a essere ascoltati in tutti i procedimenti che li

riguardano, soprattutto in ambito legale. L’attuazione del principio comporta il

dovere, per gli adulti, di ascoltare il bambino capace di discernimento e di

tenerne in adeguata considerazione le opinioni. Tuttavia, ciò non significa che i

bambini possano dire ai propri genitori che cosa devono fare. La Convenzione

pone in relazione l’ascolto delle opinioni del bambino al livello di maturità e alla

capacità di comprensione raggiunta in base all’età.

GIOVANNI PASCOLI

Giovanni Pascoli nasce nel 1855 a San Mauro di Romagna, da una famiglia

della piccola borghesia rurale. Egli è il quarto di ben dieci figli. La vita

sostanzialmente tranquilla di questa famiglia viene sconvolta da una tragedia il

10 agosto 1867, quando il padre, fu ucciso a fucilate, mentre tornava a casa,

probabilmente da un rivale che aspirava a prendere il suo posto da

amministratore.

Al primo lutto in un breve giro di anni ne seguirono altri, in una successione

impressionante: infatti nel 1868 morirono la madre e la sorella maggiore

seguiti da altri due fratelli.

Pascoli riceve una rigorosa formazione classica che, costituisce la base

essenziale della sua cultura. Esponente del Decadentismo, una corrente

letteraria la cui visione del mondo è un irrazionalismo misticheggiante, il cui

nucleo fondamentale è il rifiuto della ragione e della scienza a vantaggio di una

realtà misteriosa ed enigmatica, capace di dare la vera conoscenza del reale.

Nel 1882 si laurea, e inizia subito la carriera di insegnante liceale e chiama a

vivere con sé le due sorelle, ricostituendo quel “nido” familiare che i lutti

avevano distrutto.

La chiusura nel “nido familiare” e l’attaccamento morboso alle sorelle rivelano

la fragilità della struttura psicologica del poeta che, fissato ad una condizione

infantile, cerca la protezione da un mondo esterno, quello degli adulti, che gli

appare minaccioso.

Le esigenze affettive del poeta sono interamente soddisfatte dal rapporto con

le sorelle, che rivestono un’evidente funzione materna. Da questo nido intimo e

caldo, il sesso e la procreazione restano esclusi.

Muore il 6 aprile 1912, malato di cancro allo stomaco.

LA VISIONE DEL MONDO PASCOLIANO

La formazione di Pascoli è essenzialmente positivistica, dato il clima culturale

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