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Concetti Chiave

  • Pietro Leopoldo, nel 1786, ha varato una legge storica che ridisegnava il sistema penale, superando regole e consuetudini secolari.
  • La legge aboliva la tortura giudiziaria, depenalizzava i reati di opinione e religione e, soprattutto, eliminava la pena di morte.
  • La "Leopoldina" è stata la prima legge in Europa ad adottare le idee di Beccaria sulla pena di morte.
  • Durante il regno di Leopoldo, la codificazione civile ha compiuto progressi significativi, culminando nel Progetto Martini del 1794.
  • Il Progetto Martini abrogava le fonti sussidiarie e il diritto comune, limitandosi al diritto privato e collegandolo al diritto naturale.

Indice

  1. Reazione alla morte di Giuseppe
  2. Riforme di Pietro Leopoldo
  3. Innovazioni della Leopoldina

Reazione alla morte di Giuseppe

Non sorprende che alla morte di Giuseppe vi sia stata una forte reazione, sia a Vienna che a Milano.

Riforme di Pietro Leopoldo

Pietro Leopoldo riuscì a varare nel 1786 una legge di importanza storica. Non siamo di fronte ad un codice nel significato che assumerà in seguito, perché la materia penale e la disciplina del processo non sono disciplinate in forma compiuta e sistematica.

Ma il sistema penale viene ridisegnato in modo nuovo, con una disciplina del processo che superava molte delle regole e delle secolari consuetudini del diritto comune e dei diritti locali. Abolizione della tortura giudiziaria, depenalizzazione dei reati di opinione e di religione, sfrondamento delle ipotesi di lesa maestà, rimodulazione del sistema delle pene ma soprattutto abolizione della pena di morte.

Innovazioni della Leopoldina

La “Leopoldina” fu la prima legge in Europa ad avere accolto su questo punto cruciale le idee del Beccaria. Anche la codificazione civile compì negli anni di Leopoldo un progresso sensibile. Progetto Martini (1794) che si qualifica con le caratteristiche di un codice moderno: abroga infatti le fonti sussidiarie e il diritto comune consentendo solo le consuetudini “secundum legem”, si limita al diritto privato, contiene anche alcune disposizioni generali che dichiarano la connessione del diritto privato civile con il diritto naturale.

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