
Rischia la sospensione per non aver sedato una rissa fra compagni. È lo strano caso di un utente di Skuola.net che riporta a galla un tema molto discusso nel mondo della scuola ed ogni volta oggetto di numerose polemiche: le sospensioni scolastiche. In quali casi è giusto punire gli studenti allontanandoli dalla scuola?
I MIEI COMAPGNI SI PICCHIANO, IO RISCHIO LA SOSPENSIONE - A generare la discussione sul Forum di Skuola.net è Scacco matto che chiede l’aiuto della community: “Fuori scuola due miei compagni si sono picchiati. Qualcuno ha detto che io ero lì a guardare, ma non è assolutamente vero. Comunque, i prof gli hanno creduto e ora mi vogliono sospendere perchè visto che ero là, avrei potuto fermarli. Non è giusto: cosa posso fare e cosa possono fare loro?”.
QUANDO È POSSIBILE SOSPENDERE - È evidente quanto Scacco matto sia preoccupato di venire sospeso dai suoi insegnanti, anche se si tratta di una minaccia infondata. Infatti, nonostante l’art.3 del D.P.R. n.235 del 21 novembre 2007, specifichi che le sanzioni comportanti l’allontanamento dalla comunità scolastica spettino al Consiglio di Classe e d’Istituto, questi possono assegnarle solo in casi ben definiti. A questo punto ci sembra giusto specificare che esistono diversi tipi di sospensioni in base alla gravità delle azioni commesse:
- Sospensioni per un periodo inferiore ai 15 giorni le cui modalità sono definite dall’art.4 comma 8 del D.P.R. n.249/98: tale sanzione - adottata dal Consiglio di Classe - è comminata soltanto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri descritti dall’art. 3 del D.P.R. n. 249/98.
- Sospensione per un periodo superiore ai 15 giorni: Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d’istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie: per riceverla devono essere stati commessi reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento). Inoltre, il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell’allontanamento fino a 15 giorni. In tal caso la durata dell’allontanamento è adeguata alla gravità dell’infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo, come è possibile leggere nel del D.P.R. n.235 del 21 novembre 2007.
- Sospensione fino al termine dell’anno scolastico le cui motivazioni possono leggersi nell’art. 4 comma 6 bis del D.P.R. n.249/98: questa sanzione si assegna solo in casi “di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico, la sanzione è costituita dall’allontanamento dalla comunità scolastica con l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell’anno scolastico”.
SONO SOLO PAROLE… - Insomma, leggendo la normativa sulle sospensioni è chiaro che il nostro Scacco matto può dormire sonni tranquilli. Infatti, non solo non era presente ai fatti e nessuno può dimostrare il contrario, ma non ha nemmeno compiuto nessuno degli atti descritti sopra. Probabilmente, i suoi insegnanti lo hanno minacciato di sospensione solo con l’intento di provare a farsi raccontare cosa fosse davvero accaduto fra gli studenti immischiati nella rissa. Tra le altre cose, i fatti sono avvenuti fuori dalle mura scolastiche e proprio per questo al riguardo la scuola non ha voce in capitolo se non quella di aiutare i ragazzi a capire che con la violenza non si risolve nulla e che esistono modi migliori per confrontarsi e chiarire questioni spinose.
Serena Rosticci