
Spesso quando si parla di voti e interrogazioni gli studenti non hanno le idee chiare: quante volte posso essere interrogato massimo in una quadrimestre? E quante volte minimo? Quanti voti servono perché la valutazione sia oggettiva alla fine dell’anno? C’è un meccanismo di privacy per quanto riguarda i voti?
Scopriamo insieme le risposte a queste domande facendo appello alla legge; essa infatti stabilisce ciò che è giusto e ciò che invece non lo è quando si tratta di interrogazioni e voti scolastici.
Quali sono i diritti degli studenti in termini di interrogazioni e voti?
Spesso può capitare di farsi tante domande su come funzionano i voti per le interrogazioni e i compiti in classe. Rispondiamo ora a tre domande che gli studenti si pongono spesso e a cui non sanno veramente dare una risposta, che solo la legge può fornire.
- Mi possono penalizzare nel voto finale per l’assenza a un compito in classe o a un’interrogazione? La risposta è no: ogni assenza, quando giustificata, non può essere un metro di valutazione per stabilire il voto finale. Qualora vi trovaste davanti a un abbassamento del voto finale per via dell’assenza a un compito o a un’interrogazione, in particolare se non programmati, il comportamento è da considerarsi punitivo in maniera indiscriminata. Ciò che il docente deve fare, in un caso come questo, è sottoporre lo studente a prove suppletive. Il docente, quindi, non può assegnare i voti in modo arbitrario ma deve seguire un preciso regolamento che obbliga lui a trovare il tempo per sottoporre una prova a uno studente che risultava assente giustificato.
- Si può o non si può diffondere i voti dei quadri di fine anno su internet e fare delle fotografie? Teoricamente no, ma occorre una precisazione in questo senso; i voti sono pubblici, ovvero chiunque voglia può consultarli. Il garante della privacy definisce pubblici sia i voti finali sui tabelloni che quelli di compiti in classe e interrogazioni. Se una scuola pubblica i voti sui tabelloni sul proprio sito, quindi, non sta commettendo un illecito per via del fatto che, essendo pubblici, i voti possono essere liberamente condivisi. La privacy, in questo caso, viene messa da parte a favore della trasparenza, il diritto di conoscere non solo i propri voti finali ma anche quelli degli altri studenti. Questo serve per verificare che il metro di valutazione adottato sia lo stesso per tutti, che non siano state commesse delle ingiustizie, per intenderci. Facendo ricorso per la mancanza del rispetto della privacy in un caso come questo, quindi, verrebbe respinto.
- Può il professore dare una valutazione finale se ha fatto solo una/due interrogazioni e uno/due compiti in classe nell’arco di un quadrimestre? No. Nemmeno se riguardano il programma intero. La legge si esprime in maniera chiara rispetto a questa situazione: un Regio Decreto del 1925 parla per primo di “congruo numero di interrogazioni e (…) scritti (…) corretti e classificati”. Con congruo numero significa che sicuramente un compito o un’interrogazione sola non bastano e che, per quanto riguarda in particolare i compiti, i docenti sono tenuti a correggerli prima della fine del quadrimestre (così che lo studente possa conoscere il voto ed, eventualmente, recuperare) e classificarli (perché un compito senza voto non può in alcun modo incidere sulla valutazione finale. A stabilire cosa sia un “congruo numero” ci pensa il Collegio docenti. Diciamo che, parlando con buon senso e guardando a una sentenza precedente, i voti dovrebbero essere almeno tre per garantire l’imparzialità e la massima correttezza possibile nella valutazione.