
Seguire alcune lezioni può essere più complicato del previsto e in alcuni casi poter recuperare i frammenti di lezione, che spesso si perdono per distrazione o anche involontariamente nella fretta di prendere appunti, sarebbe l’ideale.
Anche nel caso in cui si dovesse essere assenti durante una lezione particolarmente importante, non sarebbe più facile riascoltare direttamente le parole del professore, piuttosto che decifrare gli appunti disordinati del tuo compagno di banco? Ma è davvero possibile registrare ciò che il docente spiega in aula?
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Registrare la lezione, sì o no: parla il Garante per la privacy
La risposta a tutte le nostre domande può essere rintracciata sbirciando all’interno del vademecum La scuola a prova di privacy redatto direttamente dal Garante per la privacy. Nel documento si legge che le registrazioni delle lezioni sono concesse solo ed esclusivamente per fini personali: “È possibile registrare la lezione esclusivamente per scopi personali, ad es. per motivi di studio individuale, compatibilmente con le specifiche disposizioni scolastiche al riguardo”. Quello che, invece, non può essere registrato sono i momenti extra, che non fanno parte di alcuna spiegazione. Nel vademecum è, infatti, riportato: “Non è ammessa la videoregistrazione della lezione in cui si manifestano le dinamiche di classe, neanche qualora si utilizzino piattaforme per la didattica a distanza”.
In ogni caso il vademecum del Garante specifica che ogni istituto può disciplinare l’uso delle apparecchiature elettroniche durante le ore di lezione: “Le istituzioni scolastiche hanno, comunque, la possibilità di regolare o di inibire l’utilizzo di registratori, smartphone, tablet e altri dispositivi elettronici all’interno delle aule o nelle scuole stesse”.
Diffusione delle registrazioni
Come abbiamo scritto in precedenza, la registrazione delle lezioni è consentita solo per uso personale. Ma quindi diffondere e condividere registrazioni è sempre vietato? “Gli studenti e gli altri membri della comunità scolastica, in ogni caso, non possono diffondere audio, foto, video (ad es. pubblicandoli su Internet) senza avere prima informato adeguatamente e aver ottenuto l’esplicito consenso delle persone coinvolte. Si deve quindi prestare particolare attenzione prima di caricare immagini e video su blog o social network, o di diffonderle attraverso mms o sistemi di messaggistica istantanea.” questa la risposta del Garante della privacy contenuta nel vademecum, che inoltre ribadisce i rischi connessi alla condivisione di foto, video e registrazioni. Questa azione può, infatti, innescare una comunicazione a catena di dati personali, che non dovrebbero essere diffusi senza consenso del diretto interessato: “Tale pratica può dar luogo a gravi violazioni del diritto alla riservatezza delle persone riprese, e fare incorrere in sanzioni disciplinari, pecuniarie e in eventuali reati”.