
Se chi è stato promosso sta facendo i conti con vacanze premio e relax, chi ha visto comparire sui quadri di fine anno la scritta “sospensione del giudizio” ora dovrà fare i conti con i corsi di recupero. Ma cosa sono, come vengono organizzati e, soprattutto, è obbligatorio frequentarli? Tutte le risposte le trovate in questo vademecum che Skuola.net ha elaborato per voi.
I corsi di recupero vengono programmati dai Consigli di classe e approvati dal Consiglio di istituto e rientrano nel piano dell’offerta formativa della scuola.
Lo scopo delle attività di recupero è quello di aiutare gli studenti a colmare le lacune sia durante l’anno scolastico, nel caso di insufficienze negli scrutini intermedi, sia prima di iniziare la classe successiva, nel caso di sospensione del giudizio a fine anno.
Le scuole hanno l’obbligo di attivare corsi di recupero, ma sono libere di decidere, nell’ambito della loro autonomia: le discipline o aree disciplinare in cui intervenire, le modalità di svolgimento delle attività di recupero (tempi, durata e metodo), le forme delle verifiche (scritte, scritto-grafiche, orali), i criteri di valutazione.
Al termine delle attività di recupero la scuola deve effettuare delle verifiche per accertare l’effettivo miglioramento dello studente.
La scuola è tenuta a comunicare alle famiglie quali sono le iniziative di sostegno programmate, l’indicazione delle carenze dello studente, il risultato ottenuto dal proprio figlio alle verifiche finali.
Se le famiglie non intendono avvalersi dei corsi di recupero scolastici devono darne comunicazione formale alla scuola. In ogni caso gli studenti devono sottoporsi alle verifiche programmate dal consiglio di classe.
Le attività di sostegno e di recupero possono essere organizzate anche unendo studenti di classi differenti: “Possono essere determinati calendari delle lezioni che prevedano soluzioni flessibili e differenziate nella composizione delle classi per far fronte sia alle necessità di sostegno e recupero che a quelle di valorizzazione ed incremento delle eccellenze”.
Le attività di recupero non possono avere una durata inferiore alle 15 ore.
Salvo casi eccezionali, le iniziative di recupero, le relative verifiche e le valutazioni integrative finali si svolgono entro la fine dell’anno scolastico in corso o, comunque, entro la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo.
Le scuole possono organizzare i corsi di recupero sia utilizzando i docenti della scuola che facendo ricorso alla collaborazione con soggetti esterni, esclusi gli “enti profit”.
Le risorse finanziarie utilizzate per realizzare le attività di sostegno e recupero sono quelle del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (per saperne di più leggi l’art 11 della normativa).
C. M.