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Infatti, il Tribunale della Liguria si è espresso a favore della decisioni degli insegnanti sulla bocciatura e la non ammissione alla classe prima media di un alunno che aveva frequentato la scuola avvalendosi della cosiddetta istruzione parentale.
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Se l’istruzione è parentale, la bocciatura è incontestabile
Il giovane studente dell’ultima classe elementare, senza mai di fatto recarsi a scuola, ma avvalendosi delle lezioni della famiglia o di persone deputate a questo scopo, ha dovuto sottoporsi a un esame, volto ad accertare le sue conoscenze prima dell’accesso alle scuole medie, ma ha fallito.A quel punto, i genitori si sono rivolti al Tar ligure per appellarsi alla decisione di bocciatura deliberata dall’istituto scolastico, ma il Tribunale ha deciso di patteggiare per gli insegnanti, impedendo al ragazzo di passare alla classe successiva.
Nell’ordinanza, riportata da OrizzonteScuola, che dà ragione alla scuola si legge: “L’amministrazione scolastica, in ragione della particolare formazione parentale dell’alunno, non dispone di elementi ulteriori, al di là delle risultanze delle prove d’esame, per poter valutare il livello di apprendimento dell’alunno”.
Infatti, nonostante l’alunno avesse conseguito i giudizi di “Intermedio” nella prova scritta di Italiano, e “In via di prima acquisizione” in Matematica e alla prova orale, non è stato dichiarato idoneo.
“Essendo la formazione del minore effettuata nella forma della istruzione parentale – ha scritto ancora il Tar -, non è stato possibile all’istituzione scolastica adottare nel corso dell’anno scolastico specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento nelle discipline nelle quali il minore ha evidenziato, in sede di valutazione della idoneità alla classe successiva, significative carenze (la Matematica e le discipline oggetto della prova orale)”.