
Niente più dubbi sul come calcolare il limite di assenze scolastiche. Il Ministero dell’istruzione ha emanato una circolare che chiarisce tutti i punti più problematici.
NUOVA CIRCOLARE - Da quest’anno, come già accade per le scuole medie, anche gli studenti delle superiori dovranno frequentare almeno i ¾ delle lezioni per poter superare l’anno scolastico.
Ora la circolare n. 20 del 4 marzo 2011 fornisce le indicazioni per la corretta interpretazione di questo limite.
MONTE ORE - La circolare precisa le finalità della norma, come si calcola il monte ore annuale, sottolinea come è possibile personalizzare il monte ore annuo e quali sono le deroghe. Inoltre da indicazioni riguardanti le comunicazioni allo studente e alla famiglia, gli scrutinio finale e la pratica sportiva agonistica.
Nella circolare viene specificato che le presenze/assenze vanno calcolate in ore con riferimento al monte ore annuale di ciascuna classe o indirizzo di studio. Niente di nuovo, quindi, rispetto alla interpretazione che finora era stata data.
DEROGHE - Per quanto riguarda le deroghe, invece, la circolare afferma che non viene calcolato come assenza il sabato per motivi religiosi (ebrei e avventisti), o i giorni di assenza per coloro che partecipano ad attività sportive e agonistiche.
Tuttavia viene ribadito il ruolo della scuola per determinare le eventuali deroghe al limite dei tre quarti di presenza del monte ore annuale: “Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati” e prosegue sottolineando che “Spetta, dunque, al collegio dei docenti definire i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza. Tale deroga è prevista per casi eccezionali, certi e documentati”.
INDICAZIONI PER LE ECCEZIONI - E a titolo puramente indicativo viene specificato che possono essere considerate deroghe le assenze per:
- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate;
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987).
C. M.