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di GIORGIA86
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60 anni dall’entrata in vigore della nostra Costituzione. Un bilancio dei suoi valori attuali e del suo rapporto con la società italiana

La Costituzione italiana è entrata in vigore nel 1948 ed è tuttora attiva. Si compone di ben 139 articoli che modificabili solo attraverso un lungo e complicato procedimento parlamentare.
E’ interessante, tra tutti questi articoli, prendere in esame l’articolo 24 della Costituzione, articolo da sempre legato ad una duplice interpretazione antitetica: la legge è lapidaria e perentoria senza possibilità di interpretazione; di contro è soggetta a molteplici interpretazioni, il che si realizza per l’eccessiva ricerca di far fronte agli abusi, alle incertezze, alle mancanze dei tempi passati, a discapito di una enunciazione precisa delle garanzie difensive, per meglio dire manca il diritto stesso secondo il quale sancire l’inviolabilità, e questo rappresenta un errore gravissimo che porta a troppe distanti interpretazioni.
Ma allora come doveva essere la Costituzione per essere efficace?
“In primo luogo, come, cosa doveva essere la costituzione? La costituzione della repubblica democratica italiana doveva essere una costituzione programmatica, cioè un insieme di regole fondamentali precise e valide immediatamente, ma anche un programma di sviluppo, un insieme di direttive per la riforma della società, da realizzare gradualmente nel tempo.

Per esempio la costituzione doveva garantire al massimo diritti e doveri dei cittadini e, contemporaneamente, impegnarsi a rendere concreti dei veri e propri diritti sociali, assolutamente nuovi nella storia italiana e piuttosto recenti nella storia costituzionale contemporanea europea.” Così scrive Castagnetti nel suo libro La costituzione italiana tra prima e seconda repubblica

Quello che risalta subito agli occhi è l’esigenza e il diritto della difesa e della garanzia; la costituzione doveva garantire, infatti l’articolo 2 rende manifesto il concetto: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.”

Negli anni recenti, l’ordinamento vigente ha reso "costituzionale" il diritto di difesa, “inviolabile” per la Costituzione. La modifica è espressa dalla riforma dell’articolo 111 con la legge n. 2 del 23 novembre 1999, con il quale vengono sancite le modalità di procedura nei processi penale, nei quali ogni individuo è considerato innocente finché non si dimostri la sua colpevolezza, da ciò il suo diritto a prepararsi adeguatamente una difesa che possa sostenerlo.
Bisogna dire che “La Costituzione - soprattutto nella prima parte - ha una forte ispirazione internazionalistica e può contare su un maggior numero di norme relative ai rapporti internazionali rispetto allo Statuto Albertino…Si guarda con grande interesse a organizzazioni come le Nazioni Unite…Si ribadisce con forza la volontà pacifista di un popolo costretto, suo malgrado, a entrare nel vortice di una guerra non voluta e ancora sconvolto dalle conseguenze devastanti della sconfitta bellica.
In questo contesto nasce il famoso articolo 11 della Costituzione che proclama solennemente il ripudio della guerra “come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali” e stabilisce, al tempo stesso, che l’Italia “consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie a un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.”

Ovviamente il problema di fondo è la lunga serie di interpretazioni che si concentrano su ogni articolo, che a volte non risulta a passo con i tempi. Dal 1948 ad oggi sono cambiate molte cose, l’Italia stessa è cambiata, e non vi è in questo giudizio di emrito, ma solo constatazione. Di fronte a questa situazione è inevitabile che articoli come il 24° facciano discutere.E la gravità della situazione è chiara quando ci si trova dinanzi a interpretazioni del tutto personali degli articoli della Costituzione.

Le leggi obsolete andrebbero modernizzate o comunque rese migliori: “Cambia radicalmente la scala dei valori di riferimento, dalla quale scompare proprio quello storicamente fondativo, la proprietà, trasferita nella parte dei rapporti economici, spogliata dell’attributo della inviolabilità, posta in relazione con l’interesse sociale (art. 42.).”
In conclusione dovremmo essere d’accordo, almeno in questo, con il Presidente Napolitano che così celebra l’anniversario della Costituzione: La ricorrenza del 60° anniversario dell’entrata in vigore della Costituzione ci sollecita a un grande impegno comune per porre in piena luce i principi e i valori attorno ai quali si è venuta radicando e consolidando l’adesione di grandi masse di cittadini di ogni provenienza sociale e di ogni ascendenza ideologica o culturale al patto fondativo della nostra vita democratica. Quei principi vanno quotidianamente rivissuti e concretamente riaffermati […]”. Esatto, il popolo italiano è sollecitato, ma chi solleciterà la giustizia e renderà il diritto della difesa e della garanzia ancora credibile?