Giudice con martelletto

Il TAR del Lazio ha messo un punto fermo sulle polemiche riguardanti il cosiddetto Semestre Filtro per l'accesso a Medicina e Chirurgia

Con l'ordinanza pubblicata il 16 marzo 2026, i giudici amministrativi hanno rigettato l'istanza cautelare di una candidata che contestava l'esito delle prove sostenute presso l'Università dell'Insubria

La decisione conferma la legittimità dell'operato del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), stabilendo che non sono emersi errori scientifici o ambiguità tali da invalidare i quiz. 

In conclusione, per il Tribunale la selezione si è svolta nel rispetto della trasparenza e della parità di trattamento tra tutti i partecipanti.

Indice

  1. Mappe concettuali vietate per garantire l'uguaglianza
  2. I quesiti di Fisica, Chimica e Biologia sono corretti
  3. Spese legali e integrazione del contraddittorio

Mappe concettuali vietate per garantire l'uguaglianza

Uno dei punti centrali del ricorso riguardava l'impossibilità di utilizzare mappe concettuali durante lo svolgimento dell'esame. 

Secondo i giudici, la scelta dell'Amministrazione di vietare tali strumenti non è "né irragionevole né sproporzionata".

Il TAR ha chiarito che:

  • Il divieto serve a garantire l'uniformità della prova tra tutti i candidati.

  • Dagli atti non è emersa una richiesta specifica e motivata della ricorrente che sia stata ignorata; la studentessa si era limitata a compilare un modulo standard.

  • Consentire strumenti compensativi non autorizzati avrebbe potuto alterare la par condicio tra gli aspiranti medici.

I quesiti di Fisica, Chimica e Biologia sono corretti

La ricorrente aveva sollevato dubbi sulla validità scientifica di alcuni quesiti del semestre filtro, definendoli errati o ambigui. 

Tuttavia, il TAR ha smontato queste accuse punto per punto. Per quanto riguarda la prova di Fisica, il tribunale ha osservato che le eventuali criticità erano già state valutate dall'Amministrazione con effetti per tutti i candidati.

Inoltre, è stato applicato il cosiddetto "principio della prova di resistenza": anche se il quesito contestato fosse stato conteggiato a favore della studentessa, lei non avrebbe comunque raggiunto la soglia minima di sufficienza (avendo ottenuto un punteggio di 7), rendendo la censura irrilevante ai fini della graduatoria. 

Anche per Chimica e Biologia, i giudici non hanno riscontrato errori scientifici evidenti che potessero rendere illegittima la prova.

Spese legali e integrazione del contraddittorio

A seguito del rigetto, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese legali in favore del Ministero. 

L'ordinanza dispone inoltre che, per procedere nel giudizio, la parte ricorrente debba informare tutti gli altri candidati in graduatoria (i cosiddetti controinteressati).

Data l'enorme mole di persone coinvolte, il TAR ha autorizzato la notifica per pubblici proclami mediante la pubblicazione sul sito ufficiale del MUR

Questa procedura semplificata si rende necessaria poiché la notifica individuale a ogni singolo candidato sarebbe "sommamente difficile" ed economicamente insostenibile.

 

A cura della Redazione di Skuola.net Questo articolo è frutto del lavoro condiviso della redazione di Skuola.net (direttore Daniele Grassucci): un team di giornalisti, data analyst ed esperti del settore education che ogni giorno produce contenuti e approfondimenti originali, seleziona e verifica le notizie più rilevanti per studenti e famiglie, garantendo un'informazione gratuita, accurata e trasparente.
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