
Fonte foto Governo
Al termine dei Consiglio dei Ministri che si è tenuto ieri martedì 24 marzo, il Premier Conte ha annunciato un nuovo decreto anti-Coronavirus con il quale il Governo dà copertura normativa a tutti quei divieti introdotti fino a questo momento attraverso i vari DPCM. Il nuovo decreto oltre a ribadire determinate disposizioni già imposte, prevede anche multe per chi non rispetta i divieti di circolazione e le regole di contenimento ma anche la possibilità per i presidenti di regione di emettere ordinanze più stringenti nei territori dove l’espandersi del virus è maggiore. Inoltre il Premier ha anche chiarito perché viene indicata la data del 31 luglio come termine dell’emergenza. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul decreto!
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Multe per chi non rispetti i divieti
Per sottolineare l’importanza di restare a casa ed essere più incisivi su chi trasgredisce i divieti di circolazione imposti, il decreto introduce una sanzione che va da 300 a ben 3mila euro. Pena che si fa più severa per chi, sottoposto a quarantena perché positivo al COVID-19, decide di abbandonare il proprio domicilio: in questo caso vi è la reclusione da uno a 5 anni come previsto dall’articolo 452, primo comma, n.2 del codice penale. Non solo per le persone fisiche, il decreto del 24 marzo prevede sanzioni anche per pubblici esercizi o attività produttive o commerciali che non rispetteranno le misure restrittive “si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima”.
Sì a misure più restrittive adottate dalle Regioni se necessario
Un'altra novità introdotta dal decreto riguarda la possibilità per i Presidenti delle Regioni di adottare in autonomia o in via urgente per motivi di igiene sanitaria delle misure più restrittive che hanno una validità di 7 giorni, entro i quali devono essere necessariamente confermate con un DPCM. Stessa logica per le ordinanze emanate dai sindaci, spetta al Presidente della regione o al Presidente del Consiglio confermarle entro una settimana con un decreto. Per le misure adottate dagli amministratori locali in vigore prima dell’approvazione del decreto del 24 marzo, si è stabilito che rimarranno in vigore per ancora 10 giorni. E’ stata quindi fatta chiarezza su un punto, quello della possibilità per i Presidenti di regione di emanare misure più stringenti rispetto a quelle previste dai DPCM, sul quale si era discusso molto nelle scorse settimane.
Le misure anti contagio
Oltre alle novità, il decreto raggruppa tutte quelle regole e limitazioni anti contagio che il governo può adottare, di fatto già sono in vigore perché previste dai vari DPCM, fino alla fine dell’emergenza con provvedimenti da rinnovare mese per mese e che le Regioni, negli ambiti di loro competenza, potranno inasprire. Ecco quali sono:- la limitazione della circolazione delle persone, il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione per i soggetti in quarantena perché contagiati e la quarantena precauzionale per le persone che hanno avuto contatti stretti con soggetti contagiati;
- la sospensione dell’attività, la limitazione dell’ingresso o la chiusura di strutture e spazi aperti al pubblico quali luoghi destinati al culto, musei, cinema, teatri, palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, impianti sportivi, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi, parchi, aree gioco, strade urbane;
- la limitazione, la sospensione o il divieto di svolgere attività ludiche, ricreative, sportive e motorie all’aperto o in luoghi aperti al pubblico, riunioni, assembramenti, congressi, manifestazioni, iniziative o eventi di qualsiasi natura;
- la sospensione delle cerimonie civili e religiose e la limitazione o la sospensione di eventi e competizioni sportive, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all’interno degli stessi luoghi;
- la possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la riduzione, la sospensione o la soppressione dei servizi di trasporto di persone e di merci o del trasporto pubblico locale;
- la sospensione o la chiusura dei servizi educativi per l’infanzia, delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni di formazione superiore;
- la limitazione o la sospensione delle attività delle amministrazioni pubbliche, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
- la limitazione, la sospensione o la chiusura delle attività di somministrazione o consumo sul posto di bevande e alimenti, delle fiere, dei mercati e delle attività di e di quelle di vendita al dettaglio, garantendo in ogni caso un’adeguata reperibilità dei generi alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone;
- la limitazione o la sospensione di ogni altra attività d’impresa o di attività professionali e di lavoro autonomo; la possibilità di applicare la modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in deroga alla disciplina vigente;
- l’obbligo che le attività consentite si svolgano previa assunzione di misure idonee a evitare assembramenti di persone, di garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e, per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale.