
Due settimane di recupero, poi la bocciatura. È la vicenda che ha coinvolto uno studente di terza liceo classico a Roma e che, dopo il ricorso della famiglia, è arrivata davanti al TAR del Lazio.
I giudici amministrativi hanno annullato la decisione del consiglio di classe e disposto che il ragazzo possa sostenere di nuovo le prove di recupero. Questa volta, però, dovrà essere valutato da docenti diversi rispetto a quelli che lo avevano esaminato a luglio.
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Il TAR annulla la bocciatura, ma non promuove lo studente
Con la sentenza n. 14763/2026, pubblicata il 10 settembre 2026, il TAR Lazio ha annullato i verbali con cui lo studente era stato dichiarato non ammesso alla classe successiva.
Secondo i giudici, il problema non sta nel merito dei voti assegnati, ma nel percorso che ha portato alla valutazione finale. In particolare, il tribunale ha ritenuto viziata l’istruttoria svolta dalla scuola durante gli esami di recupero di luglio.
Il ragazzo dovrà sostenere nuove prove e saranno ancora i docenti a stabilire se la sua preparazione sia sufficiente per passare alla classe successiva.
A cambiare sarà però la commissione: gli esami dovranno essere valutati da insegnanti diversi rispetto a quelli che avevano già espresso il giudizio precedente, così da garantire una nuova valutazione autonoma.
La sentenza stabilisce anche una finestra temporale precisa. Le nuove prove dovranno svolgersi non prima di dieci giorni e non oltre venti giorni dalla comunicazione della decisione, in una data concordata tra la famiglia e l’istituto.
Otto ore per recuperare tre materie: cosa non ha convinto i giudici
Uno degli aspetti centrali della vicenda riguarda proprio i corsi estivi organizzati dalla scuola.
Lo studente doveva recuperare matematica, fisica e scienze naturali, ma l’istituto aveva previsto complessivamente otto ore di lezione distribuite in due settimane. Una quantità che il TAR ha ritenuto insufficiente rispetto al numero e alla complessità delle discipline coinvolte.
A pesare è stato anche un altro elemento. I debiti accumulati nel primo trimestre risultavano già superati nei mesi di febbraio e marzo, con valutazioni sufficienti riportate nei registri.
La scuola, però, non aveva spiegato in modo chiaro perché quei recuperi, inizialmente riconosciuti, non fossero poi stati considerati sufficienti nello scrutinio finale.
C’è poi il capitolo delle comunicazioni con la famiglia. Secondo quanto ricostruito nella sentenza, i genitori non avrebbero ricevuto segnalazioni formali di un concreto rischio di bocciatura.
Nei colloqui individuali si sarebbe parlato soprattutto di miglioramenti e progressi, senza evidenziare una situazione tale da far prevedere la non ammissione.
Per i giudici, questi elementi hanno inciso sul rispetto degli obblighi previsti dall’Ordinanza Ministeriale n. 92/2007, dal D.M. n. 80/2007 e dal D.P.R. n. 122/2009, che disciplinano sia gli interventi di recupero sia la trasparenza delle valutazioni nei confronti delle famiglie.