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L'obiettivo della seguente tesina di maturità è quello di descrivere come è organizzata una società sportiva di volley. La tesina permette dei collegamenti con le seguenti materie: in Diritto si analizza il Parlamento, la funzione delle Camere, in Scienze delle finanze viene descritto il bilancio d'esercizio, viene anche descritta l'IVA.
Premessa
Premessa
La scelta di concentrare, raccogliere e trattare l’argomento basato su una Società Sportiva di
Volley, in un Esame di Stato è stata data dal fatto che io, in prima persona, vivo all’interno di
questo mondo.
In questa tesina, dopo l’organigramma, tale premessa e l’indice, si trovano le rispettive
materie del corso con gli argomenti scelti in modo appropriato:
La prima materia trattata è Diritto con il Parlamento. Ho scelto il Parlamento poiché esso è
il punto centrale della democrazia che ha il compito di legiferare su ogni argomento
comprese le normative sportive, da esso scaturiscono tutte le decisioni più importanti che
interessano l’ambiente dello sport.
La seconda materia trattata è Scienze delle Finanze con l’imposta sul valore aggiunto:
I.V.A. Ho scelto tale argomento in quanto ogni società sportiva è tenuta a rispettarla nelle
opportune normative.
La terza materia, Economia Aziendale, e la quarta materia, Inglese, trattano del Bilancio
d’esercizio, Ho scelto tale argomento in quanto ogni associazione sportiva è tenuta a
redigerne uno in linea con i regolamenti dello Stato.
La quinta materia è Matematica e tratta di un Problema di scelta in base a un investimento
sportivo, utilizzando il R.E.A e il T.I.R., i quali non sono stati svolti in classe. Ho scelto tale
argomento poiché in funzione delle proprie entrate una società può valutare le offerte da
parte delle banche per poter far fruttare al meglio le entrate.
La sesta materia è Informatica con l’argomento Internet e la Posta elettronica. Ho scelto
tale argomento in quanto vengono utilizzati per ogni forma di comunicazione tra le società e
la federazione, per le iscrizione ai campionati, le tasse di gestione e gli eventuali pagamenti
on-line.
La settima materia è Storia, con un argomento trattato in classe per quanto riguarda la
prima parte ossia il Fascismo, mentre per lo Sport ho apportato delle ricerche scaricate da
Internet, in modo tale da poter collegare anche questa materia al titolo della mia tesina.
Infine l’ultima materia trattata è Italiano con Gabriele D’Annunzio. Ho scelto tale poeta in
quanto riuscivo a collegarlo con il periodo fascista per quanto riguarda l’impresa di Fiume.
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DIRITTO:
DIRITTO:
Il Parlamento
Il Parlamento
Differenze tra le due Camere;
Parlamento in seduta comune;
Legislatura;
Organizzazione del Parlamento;
Cariche istituzionali;
Funzionamento del Parlamento;
Divieto di mandato imperativo;
Cause di ineleggibilità e di incompatibilità;
Procedimento legislativo ordinario e
costituzionale.
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IL PARLAMENTO
IL PARLAMENTO
Il Parlamento è l’organo legislativo incaricato della approvazione delle
leggi.
La Costituzione prevede un sistema bicamerale perfetto, nel senso che il
Parlamento è formato da due Camere ( la Camera dei Deputati con sede
a Montecitorio e il Senato della Repubblica con sede a Palazzo Madama
art. 55 Cost.) che hanno gli stessi poteri, le sue funzioni principali sono
la funzione legislativa e la funzione di indirizzo e controllo sull’ attività
del Governo. Differenze tra le due Camere
Le due Camere hanno eguali poteri e prerogative, una struttura molto
simile che si differenzia solo su alcuni punti:
Numero dei Membri: Deputati 630, Senato 315, tutti eletti dal Popolo;
Presenza dei membri non eletti: nel Senato vi è un numero limitato di
senatori a vita, composto da ex Presidenti della Repubblica e da
cittadini con alti meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e e
letterario;
Età per votare (elettorato attivo): Camera dei Deputati 18anni, Senato
25anni;
Età per essere votati (elettorato passivo): Camera dei Deputati
25anni, Senato 40anni (la legge non prevede un’ età massima per essere
votati);
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Il sistema elettorale: entrambe le Camere hanno un sistema
Parlamento in seduta comune
Le due Camere svolgono le loro funzioni in sedi separate, tuttavia ci
sono delle eccezioni in cui il Parlamento opera in seduta comune, si
riunisce a Montecitorio, nei casi previsti dalla Costituzione come:
Elezione del Capo dello Stato (con l’aggiunta di rappresentanti
regionali);
Il giuramento di fedeltà del neo Presidente della Repubblica (questo
avviene subito dopo l’elezione);
La messa in stato d’accusa del Presidente della Repubblica (per alto
tradimento e attentato alla Costituzione);
Elezione dei 10membri del Consiglio Superiore della Magistratura:
Elezione dei 5 giudici della Corte Costituzionale e la formazione
dell’elenco dei cittadini dal quale sono sorteggiati 16 giudici aggiunti
nel caso di messa in stato d’accusa del Presidente della Repubblica.
Legislatura
La Costituzione (art. 60 comma 1) prevede che il Parlamento italiano
duri in carica 5anni ed è eletto a suffragio universale diretto (che
consente a tutti i cittadini-uomini e donne, di recarsi alle urne ed
eleggere direttamente i propri rappresentanti), questo periodo è detto
legislatura. Può avere una durata più breve nel caso di scioglimento di
una o di entrambe le Camere, è vietata la proroga e le Camere
continuano a esercitare i loro poteri fino all’insediamento del nuovo
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Parlamento. Organizzazione del Parlamento
L’organizzazione interna delle Camere comprende:
Presidente della Camera: rappresenta la Camera dei Deputati o
Senato nei rapporti esterni e sono le cariche istituzionali più alte dopo il
Presidente della Repubblica; le sue funzioni sono: dirigere i nuovi
parlamentari, deve essere imparziale al dì sopra delle parti, non vota,
garantisce l’osservanza del regolamento, il Presidente del Senato
sostituisce il Presidente della Repubblica in caso di suo impedimento o
assenza, il Presidente della Camera dei Deputati convoca e presiede il
Parlamento in seduta comune, inoltre entrambi i presidenti sono
interpellati dal Capo dello Stato in caso di scioglimento delle Camere;
Ufficio di Presidenza: ha la funzione di assistere il Presidente
nell’esercizio delle sue funzioni;
Gruppi parlamentari: (partiti o coalizioni-centro destra-centro sinistra
etc…) sono raggruppamenti di 20deputati o 10senatori appartenenti allo
stesso partito o con un orientamento simile;
Commissioni parlamentari: sono gruppi ristretti di deputati o senatori
che sono competenti di alcune materie indicate dalla legge o dai
regolamenti;
Giunte parlamentari: sono gruppi ristretti di deputati o senatori ma, a
differenza delle commissioni si occupano della organizzazione interna e
del funzionamento delle Camere.
Cariche istituzionali
Prima carica dello Stato: Presidente della Repubblica, Seconda carica:
Presidente del Senato; Terza carica: Presidente della Camera dei
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Funzionamento del Parlamento
Per le deliberazioni del Parlamento di regola sono necessari la presenza
della metà +1 dei componenti della Camera e se in aula non si raggiunge
tale numero la votazione non è valida e la seduta è sospesa (quorum
costitutivo); e il voto favorevole della maggioranza dei presenti (quorum
deliberativo) o maggioranza semplice (metà+1 dei presenti), in alcuni
casi però è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti di una
Camera (metà+1 dei componenti dell’assemblea) o una maggioranza
qualificata (2/3 dei componenti della Camera).
Di regola le votazioni in Parlamento si svolgono a scrutinio palese
(quando è possibile individuare il voto di ogni singolo membro), o
scrutinio segreto (quando il singolo membro è coperto dall’anonimato).
Quest’ultimo può essere richiesto solo in alcuni casi come le elezioni o le
votazioni riguardanti a persone, modifica di leggi elettorali o di
regolamenti interni, etc… Inoltre il Presidente della Repubblica è eletto
a scrutinio segreto per assicurarne l’imparzialità e la rappresentatività.
Divieto di mandato imperativo
Ciascun membro del Parlamento svolge le sue funzioni senza vincolo di
mandato, cioè non è tenuto a rispettare l’incarico ricevuto dagli elettori,
è libero di svolgerlo come meglio crede. Dal punto di vista politico un
membro è però responsabile e quindi se non ha rispettato gli impegni
può non essere votato alle prossime elezioni, inoltre se non rispetta la
disciplina del proprio partito politico può essere espulso e non essere
ripresentato come candidato.
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Ai parlamentari sono riconosciute alcune prerogative, le più
importanti sono 3:
Insindacabilità: i parlamentari non sono responsabili per le opinioni
espresse e i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Questo assicura
loro ampia libertà di opinione ed espressione;
Inviolabilità: i deputati o i senatori non possono essere arrestati
senza l’autorizzazione della camera a maggioranza assoluta, in seguito
alla abolizione della cosiddetta immunità parlamentare, non è più
necessaria un’autorizzazione per sottoporre ad indagini un
parlamentare;
Indennità: ogni parlamentare a diritto ad una indennità economica, in
quanto è costretto a interrompere la propria attività lavorativa durante
il suo mandato. Cause di ineleggibilità e di incompatibilità
Per l’elezione dei membri del Parlamento si hanno sue cause:
Ineleggibilità: sono situazioni precedenti alle elezioni che non
consentono di presentarsi come canditati alle elezioni, in quanto gli altri
candidati sarebbero ingiustamente svantaggiati, e rendono nulla la sua
eventuale elezione;
Incompatibilità: sono situazioni successive alle elezioni che non
consentono di svolgere le funzioni di membro del Parlamento, in quanto
la carica di deputato o di senatore è in contrasto con un’altra carica, e
producono la decadenza dalla carica.
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Procedimento legislativo ordinario
La formazione delle leggi ordinarie avviene seguendo un procedimento
legislativo disciplinato da leggi costituzionali (artt. 71-74 Cost.), prevede le
seguenti fasi:
Iniziativa: consiste nella presentazione, ad una delle Camere, di un
progetto legge da parte di uno o più parlamentari, del Governo o di altri
soggetti indicati dalla legge. La proposta di legge viene assegnata dal
Presidente della Camera alla commissione parlamentare competente per
materia. La commissione in sede referente esamina il progetto di legge,
propone eventuali emendamenti e lo trasmette all’assemblea con una o più
relazioni, mentre il sede deliberante o legislativa la commissione discute e
vota il progetto, infine in sede redigente discute e vota il progetto di legge
articolo per articolo e poi lo trasmette all’assemblea per la votazione finale;
Discussione e votazione: comprende la discussione e la votazione dei
singoli articoli (con eventuali emendamenti), la dichiarazione di voto dei
gruppi parlamentari e la votazione finale dell’intero progetto legge;
Approvazione: richiede il voto favorevole della maggioranza dei presenti,
ossia della maggioranza dei componenti della Camera. Dopo essere stata
approvata dalla prima Camera, la proposta di legge viene inviata alla
seconda Camera che deve approvarla nello stesso identico testo o, altrimenti,
deve essere inviata nuovamente alla prima Camera e così di seguito fino alla
approvazione dello stesso testo;
Promulgazione: è l’atto con il quale il Capo dello Stato dichiara in modo
solenne che la legge è stata approvata dal Parlamento. Il Presidente della
Repubblica può rinviare la legge al Paramento ma, se il Parlamento approva
nuovamente la legge, di regola è obbligato a promulgarla;
Pubblicazione ed entrata in vigore: entra in vigore il 15° giorno successivo
alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, trascorso tale termine la legge
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diventa obbligatoria per tutti.
Procedimento legislativo costituzionale
La Costituzione repubblicana è una costituzione rigida e può essere
modificata soltanto con un procedimento di revisione costituzionale.
Il procedimento costituzionale richiede:
Due votazioni in ciascuna Camera;
Almeno tre mesi tra la prima e la seconda votazione di ogni Camera;
Almeno la maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera
nella seconda
votazione.