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SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE “L’ULIVO”

Storia a Treviglio e quest’anno

La cooperativa nasce nel 1986 celebra il suo ventitreesimo anniversario.

I simboli collegati alla pianta dell’ulivo sono stati decisivi per la scelta del nome. Non solo è una

colore, ristoro, ricchezza. L’ulivo è resistente:

pianta da cui si ricava nutrimento, profumo, luce,

affonda le sue radici nel terreno sassoso, impiega molti anni per diventare pianta che porta frutto,

tempo. L’ulivo

ma, come è stata lenta nel crescere, così dura a lungo nel lega tra loro più

generazioni, dando ai padri la soddisfazione d’aver piantato un albero non per il proprio bene, ma

per quello dei figli e dei posteri. Questo albero crea il collegamento tra terra e cielo, come tra la

nell’affrontare la vita e le alte aspirazioni, gli slanci ideali che ci

nostra quotidiana difficoltà

spingono a puntare sempre più in alto, a cercare stimoli nuovi per lavorare in nome della persona,

dell’uomo e del rispetto della sua dignità.

Le finalità che la cooperativa si prefigge sono la mutualità, la solidarietà e una giusta distribuzione

del guadagno attraverso una politica del lavoro non strutturata sullo sfruttamento.

Nel passato il campo prevalente d'intervento è stato il disagio del mondo giovanile: gruppi

residenziali e semiresidenziali per minori, centri socio-educativi, interventi individuali e su gruppi

informali. Oggi l'obiettivo della cooperativa è soprattutto quello di aprire orizzonti lavorativi nuovi

per chi si trova in difficoltà. Attualmente lavorano in cooperativa detenuti che godono delle misure

E’ sempre più chiaro che il vero capitale

alternative al carcere o che dispongono di borse lavoro.

sono loro e che mai bisogna smettere di investire nella crescita professionale di ciascun lavoratore.

Lavorare per il radicamento nel territorio e per il consolidamento organizzativo significa educare le

persone alla graduale acquisizione di responsabilità che stimoli la crescita personale e nello stesso

tempo garantisca i ricambi generazionali nella conduzione generale della cooperativa.

Scopo

La cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro. La sua finalità è il

perseguimento dell’interesse generale della comunità, la promozione umana e l’integrazione sociale

di attività di impresa finalizzate all’inserimento lavorativo e

dei cittadini attraverso lo svolgimento

all’integrazione sociale di persone svantaggiate.

Essa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad

la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l’impegno,

essi agisce. Questi principi sono:

l’equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un

equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

Per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio-economico e culturale

delle comunità, la cooperativa opera attivamente con altri enti cooperativi, altre imprese, consorzi

ed organismi del terzo settore, su scala locale e nazionale.

Inoltre, essa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della

comunità territoriale di appartenenza, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità di

solidarietà sociale.

La cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma

associata dell’impresa che ne è l’oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle

migliori condizioni economiche, sociali e professionali. 3

Attività

L’attività della cooperativa si realizza attraverso:

- la manutenzione del verde pubblico e privato; la formazione di viali e aiuole, di aree

destinate al verde pubblico; messa in opera di alberature; tabellatura e recinzione di parchi

naturali e riserve integrali; opere per la formazione di invasi artificiali; sistemazione di

parcheggi automobilistici, opere di governo e manutenzione delle piante quali potature,

diradamenti, spalcature; formazione di aree di protezione per fiori ed altre specie di vegetali,

impianti di orti botanici e di arboreti, realizzazione di vivai forestali, di essenze ed

ortofrutticoli; costituzione di campi e centri sperimentali e dimostrativi per l’attività agro-

pastorale;

- la pulizia e la manutenzione di ogni tipo di superficie in ambienti interni ed esterni, pubblici

e privati, artigianali e industriali: sanificazione e derattizzazione di ogni tipo di ambiente;

stoccaggio e vendita all’ingrosso di prodotti per la pulizia di ambienti interni ed esterni;

-

- lavori di istituzione, manutenzione e giardinaggio di parchi naturali, di giardini pubblici e

privati; movimenti di terra connessi a tali lavori; attività forestali e di governo dei boschi

compreso il taglio, la lavorazione e il commercio della legna;

la raccolta, conservazione, lavorazione e vendita all’ingrosso ed al dettaglio

- dei prodotti di

agricoltura intensiva ed estensiva ottenuti in attività comuni;

- la sensibilizzazione, e divulgazione delle problematiche ambientali, presso la cittadinanza

indipendentemente dall’appartenenza a settori specifici della vita civile e democratica;

l’organizzazione di servizi di pubblica utilità legate alle problematiche ambientali;

-

- la realizzazione di ambienti sociali adeguati alla solidarietà per uno sviluppo sostenibile ed

eco-compatibile;

- la realizzazione di riserve e tenute agricole con finalità sociali e di solidarietà a carattere

ambientale, nel coordinamento e nella conduzione di coltura biologica ed educazione

ambientale;

- la valorizzazione nello sviluppo e nella tutela del patrimonio naturalistico-ambientale del

territorio;

- la sensibilizzazione del cittadino verso il rispetto ambientale con iniziative di progettazione

e attivazione di percorsi naturalistici nell’ambito del pubblico e del privato;

- la strutturazione di ambiti protetti: laboratori ergoterapetici, vivai, serre, ecc;

l’attivazione

- e la gestione di corsi di formazione, di tirocini/stage formativi e borse lavoro

volti a qualificare le persone in condizione di svantaggio sociale;

- la gestione di mense aziendali e pubbliche;

- il recupero, raccolta e stoccaggio di materiale riciclabile.

La cooperativa può costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il

potenziamento aziendale e l’adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo

sviluppo o all’ammodernamento o aziendale.

Essa non può svolgere le attività che la legge riserva a società in possesso di determinati requisiti,

appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi od elenchi. 4

SOCI

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge 381/91.

Sono ammessi soci cooperatori e sovventori. La possibilità di emettere azioni del socio sovventore

aveva come giustificazione quella di consentire alle cooperative di interessare altri soggetti, non

cooperatori, al sostegno dello sviluppo delle cooperative stesse.

Soci cooperatori

Concorrono alla gestione dell’impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e

- di direzione e conduzione dell’impresa;

alla definizione della struttura

- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alla decisioni concernenti le scelte

strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell’azienda;

sociale e partecipano al rischio d’impresa.

- contribuiscono alla formazione del capitale

Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

1) soci lavoratori, anche svantaggiati vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari

requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento

degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo

stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risultati

economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

2) soci volontari, anche svantaggiati, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente,

esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti

previsti dalla legge;

3) soci fruitori, persone fisiche o giuridiche, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei

servizi della cooperativa;

le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell’attività

4) delle cooperative sociali;

associazioni ed enti che siano in grado di concorrere all’oggetto sociale.

5)

Ogni socio è iscritto in un’apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna

delle categorie su indicate.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano, in proprio imprese identiche od affini, o

partecipano a società che, per l’attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la

Cooperativa, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione.

I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività anche

presso altri datori di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione scritta al consiglio di

amministrazione della cooperativa e sempre che l’attività in questione non sia in contrasto con le

finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza agli scopi sociali della stessa.

Soci sovventori

I soci sovventori, previsti dalla legge n. 59/1992, rappresentano una nuova categoria di soci, creata

per far fronte al fabbisogno finanziario delle cooperative, quale forma alternativa di ricorso ai

finanziamenti da parte del sistema creditizio.

I conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da

azioni nominative trasferibili del valore di euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a numero uno. 5

Le azioni dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo

gradimento del consiglio di amministrazione.

Il socio che intende trasferire le azioni deve comunicare al consiglio di amministrazione il proposto

acquirente ed il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della

comunicazione secondo le modalità previste.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i

titoli, il consiglio provvederà ad indicarne altro gradito, e in mancanza il socio potrà vendere a

chiunque.

Oltre nei casi previsti dall’art. 2437 codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta

qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall’assemblea in sede di

emissione delle azioni.

Oltre a quanto espressamente stabilito dallo statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate

a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto.

Rapporto sociale

- Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al consiglio di amministrazione domanda

scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;

a)

b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto ed i motivi della richiesta;

l’indicazione della effettiva attività svolta, della condizione

c) professionale, delle specifiche

competenze possedute;

l’ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere

d) inferiore, né superiore, al limite e massimo fissato dalla legge;

e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo statuto e di attenersi alle

deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), d) ed e)

relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

l’organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;

b)

c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.

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