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Il Presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio universale diretto dai cittadini.
Le sue funzioni possono distinguersi in funzioni politiche, in quanto dirige la politica
della Giunta, promulga le eleggi ed emana i regolamenti regionali; e in funzioni
istituzionali, oltre a svolgere delle funzioni onorifiche e di rappresentanza deve anche
portare all’esterno la volontà e i poteri delle Regioni.
Le regioni dispongono della potestà legislativa. Questo è stabilito dal primo comma
dell’articolo 117 della Costituzione : “ la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e
dalle Regioni” per cui come lo Stato è sotto posto a dei vincoli costituzionali anche le
Regioni sono sottoposte ad alcuni vincoli: rispetto della Costituzione,
dell’ordinamento comunitario, degli obblighi internazionale, rispetto del proprio
territorio, del proprio Statuto.
L’articolo 117 della Costituzione attribuisce la competenza dello Stato, la competenza
concorrente tra Stato e Regioni e la competenza delle Regioni. Il secondo comma
enumera le materie di competenza dello Stato, tra cui giustizio, ordine pubblico,
organizzazione dello Stato cittadinanza, rapporti internazionali. Il terzo comma indica
le competenze concorrente di Stato e Regioni, come l’istruzione, il commercio con
l’estero, l’istruzione, la ricerca scientifica e tecnologica ecc.. Infine le competenze
non elencate sono attribuite alle Regioni.
I COMUNI
Gli organi del Comune sono: il Consiglio comunale, il Sindaco, la Giunta , i Consigli
circoscrizionali.
IL CONSIGLIO COMUNALE.
Il Consiglio comunale è composto da consiglieri, eletti dai cittadini e in numero
variabile da 12 a 60, a seconda della popolazione comunale. Il Consiglio è l’organo di
indirizzo e di controllo politico amministrativo cui spettano le delibere di maggiore
importanza , come approvazione di bilancio, tributi, mutui ecc.. Esso è presieduto da
un Presidente eletto tra i consiglieri e nei comuni minori in cui la popolazione è
inferiore a 1500 il Presidente coincide con il Sindaco.
IL SINDACO.
Il Sindaco è il capo dell’organizzazione comunale. Convoca e presiede Consiglio e
Giunta. Viene votato direttamente dai cittadini quindi svolge un ruolo di grande
rilievo. È ufficiale del Governo per cui può celebrare matrimoni civile, tiene un
registro delle nascite, delle morti e dei cambi di residenza. È l’organo di pubblica
sicurezza ed emana le ordinanze con tingibili e urgenti.
LA GIUNTA.
La Giunta è l’organo esecutivo del Comune. È presieduta dal Sindaco ed è composta
da Assessori nominati dal Sindaco in numero variabile a seconda della popolazione.
La Giunta ha il compito di preparare le delibere del Consiglio e una volta approvate
portarle in esecuzione. Gli Assessori sono a capo di uffici, sono competenti in diverse
materie e l’insieme degli uffici viene chiamato assessorato. Il capo degli uffici
burocratici è il Segretario comunale che viene sorteggiato dall’albo nazionale a cui
accede per concorso. Il Segretario dura in carica 5 anni, come il Sindaco e può essere
revocato dal Sindaco stesso. Nei grandi comuni affianco al Segretario abbiamo il
Direttore generale.
LE CIRCOSCRIZIONI.
I Comuni più grandi possono essere suddivisi in circoscrizioni, come quartieri,
frazioni. Queste circoscrizioni hanno un proprio Consiglio e un proprio presidente ed
esercitano funzioni delegate dal Comune.
Il modo di elezione degli organi comunali è previsto dalla legge proprio per ridurre il
peso dei partiti politici e assicurare un governo stabile ed efficiente nelle città. A
questi fini sono stati introdotti:
a) L’elezione diretta del Sindaco
b) La nomina e la revoca degli Assessori da parte del Sindaco
c) Un premio di maggioranza.
Nei comuni minori il Sindaco e il Consiglio sono eletti dai cittadini. Ogni candidato
alla carica di Sindaco si presenta in collegamento con una lista di candidati a
consiglieri comunali. L’elettore per il Sindaco e il suo voto vale anche per la lista di
cui il Sindaco votato fa parte. E’ eletto Sindaco il candidato che ottiene più voti. Alla
lista collegata al Sindaco eletto vi è un premio di maggioranza, infatti
indipendentemente dai voti ottenuti, i candidati a consiglieri della lista vincitrice
ricopriranno i 2/3 del Consiglio e la restante parte è attribuita alle liste sconfitte che
hanno ricevuto più voti.
Anche nei comuni maggiori il Sindaco viene eletto direttamente dai cittadini. La
differenza sostanziale sta nelle elezioni perché nei Comuni maggiori vi è un aseconda
votazione elettorale di ballottaggio nel caso in cui nelle prime votazioni nessun
candidato riesca ad ottenere la maggioranza assoluta. Nelle seconde votazioni
partecipano solo i due candidati ch ehanno ottenuto più voti nella prima votazione. E’
prevista la possibilità di votare un candidato Sindaco e votare una lista differente
rispetto a quella di appartenenza del Sindaco votato. Inoltre l’elettore deve esprimere
la preferenza del candidato consigliere.
Gli organi comunali elettivi durano in carica per 5 anni. I Sindaci sono rieleggibili
una volta sola. Tuttavia la durata degli organi comunali può essere ridotta in seguito
alla mozione di sfiducia al Sindaco da parte del Consiglio comunale. Tale mozione
viene approvata e sottoscritta da almeno 2/5 di consiglieri. Se la mozione viene
approvata il Sindaco è costretto a dimettersi e di conseguenza si sciolgono la Giunta e
il Consiglio. Viene così nominato un Commissario governativo straordinario che
svolge le funzioni di ordinaria amministrazione fino all’indizione delle nuove
elezioni. Inoltre il Sindaco ha una potente arma contro i vari conflitti tra i partiti
politici, può minacciare di dare le dimissioni. Esistono dei controlli da parte dello
Stato sugli organi comunali, in conseguenza dei quali può essere disposto con decreto
del Presidente della Repubblica su suggerimento del Ministro degli Interni il loro
scioglimento. Ciò può avvenire per:
-mancata approvazione di bilancio
-gravi motivi di ordine pubblico
-non rispetto della Costituzione.
LA PROVINCIA.
L a Provincia è un Ente locale che comprende vari Comuni, ma non è un ente
superiore ai Comuni. Sono enti con autonomia costituzionalmente garantita dall’art.
114 della Costituzione che ne determina le norme elettorali, gli organi e le funzioni.
Dalle Province ordinarie si distinguono Trento e Bolzano la cui speciale autonomia è
basata sullo Statuto straordinario del Trentino-Alto Adige. Al momento
dell’unificazione d’Italia la Provincia era una continuazione del Governo che teneva
contro delle esigenze del Governo e non di quelle dei cittadini. Inizialmente si
trattava di una decentralizzazione dell’amministrazione dello Stato attuata per
vigilare sulla vita locale. Oggi la Provincia funge da intermediario tra le Regioni e i
Comuni. L’organizzazione delle Province è simile a quelle comunale. Infatti essa è
costituita dal Consiglio provinciale, dalla Giunta e dal Presidente della Provincia.
L’elezione del Presidente avviene attraverso due votazioni, quindi con il doppio
turno di ballottaggio e vi è il premio di maggioranza per assicurare un certa stabilità
politica. A differenza dei comuni nelle elezioni provinciali non vi sono le liste. Il
Presidente non svolge la funzioni di ufficiale del Governo ma nelle Province
l’ufficiale di Governo è il prefetto. Le funzioni delle Province sono:
Risorse idriche ed energetiche
o Beni culturali
o Trasporti e strade
o Caccia e pesca
o Sanità e igiene pubblica.
o SCIENZE DELLE FINANZE
LA FINANZA LOCALE
Lo stato svolge i suoi compiti sia direttamente, cioè attraverso i propri organi (i
ministeri), sia indirettamente attraverso gli enti pubblici. Tra gli enti pubblici hanno
una particolare importanza gli enti territoriali o enti locali. Questi sono enti che
svolgono la loro attività in un determinato ambito territoriale. I principali enti
territoriali in Italia sono:le Regioni, le Province e i Comuni. La Regione è un ente
territoriale che funzioni legislative ed amministrative. Gli enti pubblici territoriali per
assolvere le loro funzioni devono effettuare delle spese. Per poter effettuare le spese
essi devono avere delle entrate. Le entrate e le spese degli enti locali costituiscono la
finanza locale. I rapporti tra finanza statale e finanza locale possono essere regolati da
3 sistemi:
1. Sistema dell’indipendenza della finanza locale dalla finanza statale. In questo
caso l’ente locale può imporre tributi propri ai cittadini.
2. Sistema della dipendenza della finanza locale dalla finanza statale. In questo caso
l’ente locale non può imporre tributi propri, ma riceve dallo Stato le somme che poi
spenderà per soddisfare le esigenze delle comunità locali.
3. Sistema misto. In questo caso le entrate degli enti locali sono costituite in parte da
tributi e in parte dai trasferimenti dello Stato.
Nel nostro Paese vi è sempre stato il sistema misto. Una svolta importante è stata
introdotta dalla legge n.59/1997 con la quale il governo ha ampliato i poteri delle
Regioni, ridisegnando il campo delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia
di agricoltura e pesca, trasporti pubblici locali, mercato del lavoro, commercio. Dal
punto di vista fiscale un passo avanti verso il “federalismo fiscale” si ha avuto nel
1998 in seguito all’istituzione dell’IRAP, il cui gettito affluisce alla Regioni. Altre
importanti modifiche sulle funzioni delle Regioni e degli enti locali si sono avute con
la legge costituzionale del 18 ottobre 2001 promulgata dal Presidente della
Repubblica a seguito del risultato favorevole del referendum costituzionale. Questa
legge costituzionale ha introdotto ampie modifiche al titolo V della Costituzione. In
particolare questa legge:
Ridefinisce la potestà legislativa esercitata dello Stato, limitandola ad alcuni
settori e conferisce alle Regioni la potestà legislativa nelle altre materie non
espressamente riservate alla legislazione dello Stato.
Introduce le Città metropolitane .
Attribuisce ai Comuni funzioni amministrative salvo che siano attribuite alla
Province, Città metropolitane, Regioni, Stato.
Ridefinisce i principi di autonomia finanziaria degli enti locali.
Delimita le competenze delle Regioni sui temi di politica internazionale.
Regolamenta il ricorso di Stato e Regioni su temi di legittimità costituzionale.
Gli enti locali possono avere le seguenti categorie di entrate:
entrate originarie
entrate derivate.
Le entrate originarie sono:
a) prezzi di mercato e prezzi sociali, derivanti dai beni patrimoniali che gli enti
possiedono.
b) Prezzi pubblici e prezzi politici, che derivano dalle imprese pubbliche.
Le entrate derivate sono:
a) Tasse
b) Contributi speciali. Il Comune costruisce degli acquedotti e delle fognature e può
imporre a coloro che ne beneficiano di pagare un contributo al Comune.
c) Imposte autonome dell’ente locale, come l’ICI; sovrimposte o addizionali alle
imposte statali a favore dell’ente locale; imposte che lo Stato accerta e riscuote ma ne
destina il gettito, tutto o in parte, agli enti locali.
d) Sussidi che lo Stato dà agli enti locali.
Le spese possono essere classificate in spese correnti e spese in conto capitale x
quanto concerne la distinzione economica e in spese per l’amministrazione, per la
polizia urbana e rurale, per l’istruzione ecc.. per quanto concerne la classificazione
funzionale.
LE ENTRATE DELLE REGIONI.
Le entrate delle Regioni a statuto ordinario sono:
1. Entrate che la Regione trae dal demanio e dal patrimonio regionale
2. Tributi propri
3. Sovrimposte o addizionali
4. Quote del gettito dei tributi erariali che lo Stato trasferisce alle Regione
5. Altre somme che lo Stato trasferisce alle Regioni
6. Contributi speciali che lo Stato assegna alle Regioni
7. Entrate che la Regione ha da mutui, prestiti,ecc.
Le entrate che la Regione trae dal demanio e dal patrimonio regionale sono:
Rendite sugli immobili
o
Ricavi di vendita di beni ad esempi immobili.
o I tributi propri sono:
Imposta regionale sulle attività produttive IRAP
o