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Il principio generale che guida le valutazioni di bilancio è quello del
costo storico, inteso come l’insieme degli oneri sostenuti
dall’azienda per l’acquisizione o produzione di un determinato bene;
tale valore è considerato come limite massimo delle valutazioni. Il
criterio del costo storico, lascia poco spazio a stime e
apprezzamenti soggettivi, in modo da evitare annacquamenti del
patrimonio aziendale. Tale criterio è richiamato per le
immobilizzazioni e per alcune poste dell’attivo circolante. Spesso
accade che le norme del C.C. abbiano bisogno di adeguate
interpretazioni e d’integrazioni; si può per esempio far riferimento a
principi contabili.
La funzione dei principi contabili è di duplice natura:
interpretare le norme fissate dal legislatore;
integrare il disposto legislativo.
Nel nostro Paese tali principi sono stati elaborati dal Consiglio
Nazionale dei dottori commercialisti e dal Consiglio Nazionale dei
ragionieri attraverso una Commissione per la statuizione dei principi
contabili, che nell’elaborare i principi italiani, si rifà ai principi
contabili internazionali emanati dallo IASC.
BILANCI INTERMEDI
Il bilancio d’esercizio è annuale, obbligatorio alla chiusura
dell’esercizio ed ha come finalità la determinazione del reddito
d’esercizio e del capitale di funzionamento, nella prospettiva di
continuazione dell’attività. Per alcune operazioni può esserci la
necessità di redigere situazioni contabili o bilanci, diversi nelle
motivazioni e nei modi di redazione: sono i bilanci intermedi. Essi
“offrono una rappresentazione riferita a una data che cade nel corso
dell’esercizio e non al termine di esso”. I bilanci intermedi possono
adottare diversi criteri di predisposizione ed essere redatti in forma
semplificata, cioè non con S.P., C.E. e N.I. essi si possono classificare
in: obbligatori, se sono previsti da specifici regolamenti o
disposti normativi;
volontari, quando sono redatti per utilità dell’impresa.
Rientrano nell’ambito dei bilanci intermedi, i
bilanci straordinari, legati, cioè, a eventi
straordinari: es. scissioni, conferimenti,
liquidazioni, ecc.
La composizione del bilancio d’esercizio
Il legislatore impone alle società di capitali l’obbligo di predisporre il
bilancio d’esercizio, stabilendone i requisiti di forma e contenuto e
le norme di approvazione e pubblicazione.
Nelle società non quotate il fascicolo di bilancio contiene numerosi
documenti:
il bilancio d’esercizio, composto dallo Stato patrimoniale, dal
Conto economico e dalla nota integrativa;
relazione sulla gestione, redatta dagli amministratori (art.
2428 C.C.);
relazione dei sindaci e i seguenti allegati (art. 2429 C.C.): copia
integrale dell’ultimo bilancio approvato dalle imprese
controllate e prospetto riepilogativo dei dati essenziali del
bilancio delle collegate;
il verbale dell’assemblea che approva il bilancio (art. 2364
C.C.);
elenco dei soci e azionisti esistenti in data di approvazione e
numero di azioni possedute;
informazioni e prospetti richiesti dalla normativa tributaria e
prospetti raccomandati dai Principi contabili nazionali.
Nelle società quotate, oltre ai documenti che valgono anche per le
società non quotate, il fascicolo di bilancio contiene:
la relazione della società di controllo contenente il giudizio dei
revisori sul bilancio d’esercizio;
altre informazioni complementari previste dal Consiglio
Nazionale dei dottori commercialisti e dai ragionieri e dalla
CONSOB.
Il bilancio d’esercizio della società di capogruppo deve essere
integrato dal bilancio consolidato. L’art. 2423 C.C. prevede che gli
amministratori redigano il bilancio d’esercizio costituito dallo Stato
patrimoniale, dal Conto economico e dalla nota integrativa.
Lo Stato patrimoniale evidenzia la composizione del patrimonio a
fine esercizio; il Conto economico espone il processo di formazione
del reddito d’esercizio mediante il confronto tra elementi positivi e
negativi di competenza del periodo considerato, la nota integrativa
ha la funzione esplicativa e di completamento con riferimento al
contenuto dello S.P. e C.E.
L’art 2423 inoltre stabilisce delle norme riguardanti la struttura di
questi documenti; si tratta di una struttura rigida che solo in casi
eccezionali, può subire alcune deroghe. In alcune circostanze,
infatti, si possono apportare alcuni adattamenti indicati nell’art.
2423 C.C.:
le voci precedute da numeri arabi possono essere
ulteriormente suddivise, ma non eliminate;
le voci possono essere raggruppate solo quando il
raggruppamento sia irrilevante, oppure quando esso non
comprometta la rappresentazione veritiera e corretta o quando
contribuisce a una maggiore chiarezza del bilancio;
devono essere aggiunte altre voci quando il loro contenuto non
sia compreso in alcune di quelle indicate negli art. 2424 e
2425 C.C.;
le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate
quando lo esige la natura dell’attività esercitata.
Il bilancio d’esercizio è regolato dalla IV DIRETTIVA CEE.
LA IV DIRETTIVA CEE, emanata il 25/7/1978, doveva essere
compresa nella nostra legislazione nel 1980, per entrare in vigore
nel 1982. In attesa dell’approvazione da parte del Parlamento, il
Ministero di Grazia e Giustizia fece predisporre una commissione
che studiava il progetto di decreto per l’adeguamento del Codice
civile. La IV DIRETTIVA CEE nasce dall’esigenza che i bilanci delle
società dei vari paesi CEE, siano tra loro comparabili, poiché redatti
con schemi, terminologie e criteri di valutazione omogenei. Essa si
pone l’obiettivo di armonizzare le legislazioni dei paesi membri per
quanto riguarda:
-le informazioni che devono essere contenute nel bilancio
annuale e nei documenti e relazioni che lo accompagnano;
-le norme di pubblicazione;
-i principi contabili da applicare.
Il Codice civile è modificato dall’art. 2423 e seguente dal D. Lgs.
127/91 e D. Lgs. 526/92.
La direttiva stabilisce quindi:
Le disposizioni generali per la redazione dello Stato
Patrimoniale e del Conto Economico;
La struttura dello Stato Patrimoniale, che può essere redatto
tra due possibili schemi: a sezioni contrapposte o scalare;
La struttura del Conto Economico, che può essere redatto: con
forma orizzontale o verticale, con la configurazione a costi e
ricavi della produzione effettuata o a costi e ricavi della
produzione venduta;
I criteri di valutazione;
I contenuti della Nota di credito e della relazione sulla
gestione;
L’obbligo della pubblicità;
L’obbligo del controllo contabile.
La nostra legislazione ha adottato per lo Stato Patrimoniale la forma
a sezione divise e contrapposte; per il Conto Economico la forma
scalare secondo la configurazione a costi e ricavi della produzione.
Bilancio
Composizio Relazioni
ne
.Stato .Relaz. sulla gestione
Patrimoniale .Relaz. collegio sindacale
.Conto
Economico .Relaz. incaricato controllo
contabile
.Nota .
integrativa
STATO PATRIMONIALE
Lo S. P., art.2424 C.C., costituisce una fotografia della situazione
aziendale a fine esercizio. In tale prospetto trova manifestazione la
situazione finanziaria e patrimoniale della società, con indicazione
delle componenti attive, passive e del patrimonio netto come loro
differenza. La struttura dello S. P. è costituita da due grandi sezioni:
Attivo
Passivo e patrimonio netto,
suddivise in macroclassi contraddistinte da lettere maiuscole,
scomposte in seguito in ulteriori numeri romani e / o arabi. La
classificazione dell’attivo è effettuata sulla base della destinazione,
ossia del ruolo svolto dalle diverse attività nella gestione orinaria.
La classificazione del passivo avviene in base alla natura delle fonti
di finanziamento, in modo tale da distinguere i mezzi di terzi dai
mezzi propri. La forma è quella a sezioni divise e contrapposte,
all’interno delle quali si ha l’evidenziazione di aggregati parziali.
CONTI D’ORDINE
In calce allo S.P. trovano posto i conti d’ordine, previsti dall’art.
2424, comma 3 C.C. Essi consistono in annotazioni di memoria, con
le quali sono evidenziati i sistemi:
dei rischi,
degli impegni,
dei beni di terzi che si trovano presso la società.
I conti d’ordine non costituiscono attività e passività in senso
proprio. Ne consegue che gli stessi:
devono essere elencati separatamente, una sola volta senza
contropartita;
non devono essere sommati né ai totali dell’attivo né ai totali
del passivo.
Essi devono inoltre trovare adeguate informazioni nella nota
integrativa. STRUTTURA DELLO S. P.
Negli schemi di bilancio all’art. 2424 C.C.,
le singole poste sono contraddistinte da
codici alfa numerici:
Lettere maiuscole individuano le
macroclassi che caratterizzano il bilancio (es. B)
IMMOBILIZZAZIONI);
Numeri romani indicano le classi che compongono le
macroclassi (es. I) Immobilizzazioni immateriali);
Numeri arabi contraddistinguono le voci delle varie classi di
bilancio (es. 1) Costi d’impianto di ampliamento);
Lettere minuscole indicano le sottovoci (es. a) Imprese
controllate). CONTO ECONOMICO
Il conto economico, art.2425 C.C., fornisce informazioni riguardanti
la situazione economica della società, evidenziandone ricavi e costi,
proventi e oneri realizzati e sostenuti nell’esercizio; dalla loro
differenza deriva l’utile o la perdita conseguita nell’esercizio.
Le caratteristiche del prospetto sono:
La forma scalare. Tale modalità consente di evidenziare,
efficacemente, i risultati economici intermedi significativi
e di suddividerli nelle diverse are omogenee (gestioni:
ordinaria, finanziaria e straordinaria);
La classificazione dei costi per natura, ossia sulla base
della loro ragione economica.
Lo schema di C. E. prevede cinque macro raggruppamenti di voci,
contraddistinte con lettere maiuscole, e, all’interno delle stesse,
risultati intermedi. STRUTTURA CONTO ECONOMICO
Nello schema di bilancio previsto dell’art.2425 C.C., le singole poste
sono contraddistinte da codici alfa numerici.
Lettere maiuscole individuano le macroclassi che
caratterizzano il bilancio (es. B) Costi della produzione);
Numeri arabi contraddistinguono le voci delle varie
classi di bilancio (es.9) per il personale);
Lettere minuscole indicano le sottovoci (es. a) salari e
stipendi). NOTA INTEGTATIVA
La nota integrativa, quale prospetto integrante e sostanziale del
bilancio d’esercizio, deve riportare tutte le informazioni che
consentono una più veritiera e corretta rappresentazione della
situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società. In
particolare vanno indicate:
tutte le informazioni espressamente richieste dal C.C.
altre informazioni complementari, eventualmente necessarie
per la
comprensione del bilancio.
Le informazioni che la nota integrativa deve contenere sono:
Criteri di valutazione applicati nella determinazione del valore
delle voci di bilancio, nelle rettifiche di valore(ammortamenti
svalutazioni);
Movimenti intervenuti nelle immobilizzazioni negli esercizi
precedenti e in quello in corso;
Variazioni intervenute nella consistenza delle altre poste
dell’attivo e del passivo.
ATT:<<in nota integrativa è indispensabile indicare le variazioni
avvenute nell’esercizio nelle voci del patrimonio netto>>.
Dettaglio voci conto economico e stato patrimoniale;
Altre informazioni integrative.
Rendiconto finanziario
Alla nota integrativa va allegato, sotto forma di prospetto, il
rendiconto finanziario, che espone le variazioni negli elementi attivi
e passivi del patrimonio avvenute nell’esercizio, in modo da
riassumere le fonti di finanziamento e i relativi impieghi. Tale
prospetto consente di fornire informazioni di natura finanziaria
altrimenti non ottenibili dallo S.P. e dal C.E. la sua redazione non è
prevista dal C.C., ma è, obbligatorio per le sole aziende
amministrative molto dotate, a causa delle loro dimensioni.
RELAZIONE SULLA GESTIONE
art.2428, C.C., stabilisce che il bilancio d’esercizio deve essere
L’
corredato da una relazione redatta dagli amministratori, avente
alcune informazioni di carattere gestionale.