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Il principio generale che guida le valutazioni di bilancio è quello del

costo storico, inteso come l’insieme degli oneri sostenuti

dall’azienda per l’acquisizione o produzione di un determinato bene;

tale valore è considerato come limite massimo delle valutazioni. Il

criterio del costo storico, lascia poco spazio a stime e

apprezzamenti soggettivi, in modo da evitare annacquamenti del

patrimonio aziendale. Tale criterio è richiamato per le

immobilizzazioni e per alcune poste dell’attivo circolante. Spesso

accade che le norme del C.C. abbiano bisogno di adeguate

interpretazioni e d’integrazioni; si può per esempio far riferimento a

principi contabili.

La funzione dei principi contabili è di duplice natura:

interpretare le norme fissate dal legislatore;

 integrare il disposto legislativo.

Nel nostro Paese tali principi sono stati elaborati dal Consiglio

Nazionale dei dottori commercialisti e dal Consiglio Nazionale dei

ragionieri attraverso una Commissione per la statuizione dei principi

contabili, che nell’elaborare i principi italiani, si rifà ai principi

contabili internazionali emanati dallo IASC.

BILANCI INTERMEDI

Il bilancio d’esercizio è annuale, obbligatorio alla chiusura

dell’esercizio ed ha come finalità la determinazione del reddito

d’esercizio e del capitale di funzionamento, nella prospettiva di

continuazione dell’attività. Per alcune operazioni può esserci la

necessità di redigere situazioni contabili o bilanci, diversi nelle

motivazioni e nei modi di redazione: sono i bilanci intermedi. Essi

“offrono una rappresentazione riferita a una data che cade nel corso

dell’esercizio e non al termine di esso”. I bilanci intermedi possono

adottare diversi criteri di predisposizione ed essere redatti in forma

semplificata, cioè non con S.P., C.E. e N.I. essi si possono classificare

in: obbligatori, se sono previsti da specifici regolamenti o

 disposti normativi;

volontari, quando sono redatti per utilità dell’impresa.

Rientrano nell’ambito dei bilanci intermedi, i

bilanci straordinari, legati, cioè, a eventi

straordinari: es. scissioni, conferimenti,

liquidazioni, ecc.

La composizione del bilancio d’esercizio

Il legislatore impone alle società di capitali l’obbligo di predisporre il

bilancio d’esercizio, stabilendone i requisiti di forma e contenuto e

le norme di approvazione e pubblicazione.

Nelle società non quotate il fascicolo di bilancio contiene numerosi

documenti:

il bilancio d’esercizio, composto dallo Stato patrimoniale, dal

 Conto economico e dalla nota integrativa;

relazione sulla gestione, redatta dagli amministratori (art.

 2428 C.C.);

relazione dei sindaci e i seguenti allegati (art. 2429 C.C.): copia

 integrale dell’ultimo bilancio approvato dalle imprese

controllate e prospetto riepilogativo dei dati essenziali del

bilancio delle collegate;

il verbale dell’assemblea che approva il bilancio (art. 2364

 C.C.);

elenco dei soci e azionisti esistenti in data di approvazione e

 numero di azioni possedute;

informazioni e prospetti richiesti dalla normativa tributaria e

 prospetti raccomandati dai Principi contabili nazionali.

Nelle società quotate, oltre ai documenti che valgono anche per le

società non quotate, il fascicolo di bilancio contiene:

la relazione della società di controllo contenente il giudizio dei

 revisori sul bilancio d’esercizio;

altre informazioni complementari previste dal Consiglio

 Nazionale dei dottori commercialisti e dai ragionieri e dalla

CONSOB.

Il bilancio d’esercizio della società di capogruppo deve essere

integrato dal bilancio consolidato. L’art. 2423 C.C. prevede che gli

amministratori redigano il bilancio d’esercizio costituito dallo Stato

patrimoniale, dal Conto economico e dalla nota integrativa.

Lo Stato patrimoniale evidenzia la composizione del patrimonio a

fine esercizio; il Conto economico espone il processo di formazione

del reddito d’esercizio mediante il confronto tra elementi positivi e

negativi di competenza del periodo considerato, la nota integrativa

ha la funzione esplicativa e di completamento con riferimento al

contenuto dello S.P. e C.E.

L’art 2423 inoltre stabilisce delle norme riguardanti la struttura di

questi documenti; si tratta di una struttura rigida che solo in casi

eccezionali, può subire alcune deroghe. In alcune circostanze,

infatti, si possono apportare alcuni adattamenti indicati nell’art.

2423 C.C.:

le voci precedute da numeri arabi possono essere

 ulteriormente suddivise, ma non eliminate;

le voci possono essere raggruppate solo quando il

 raggruppamento sia irrilevante, oppure quando esso non

comprometta la rappresentazione veritiera e corretta o quando

contribuisce a una maggiore chiarezza del bilancio;

devono essere aggiunte altre voci quando il loro contenuto non

 sia compreso in alcune di quelle indicate negli art. 2424 e

2425 C.C.;

le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate

 quando lo esige la natura dell’attività esercitata.

Il bilancio d’esercizio è regolato dalla IV DIRETTIVA CEE.

LA IV DIRETTIVA CEE, emanata il 25/7/1978, doveva essere

compresa nella nostra legislazione nel 1980, per entrare in vigore

nel 1982. In attesa dell’approvazione da parte del Parlamento, il

Ministero di Grazia e Giustizia fece predisporre una commissione

che studiava il progetto di decreto per l’adeguamento del Codice

civile. La IV DIRETTIVA CEE nasce dall’esigenza che i bilanci delle

società dei vari paesi CEE, siano tra loro comparabili, poiché redatti

con schemi, terminologie e criteri di valutazione omogenei. Essa si

pone l’obiettivo di armonizzare le legislazioni dei paesi membri per

quanto riguarda:

-le informazioni che devono essere contenute nel bilancio

annuale e nei documenti e relazioni che lo accompagnano;

-le norme di pubblicazione;

-i principi contabili da applicare.

Il Codice civile è modificato dall’art. 2423 e seguente dal D. Lgs.

127/91 e D. Lgs. 526/92.

La direttiva stabilisce quindi:

Le disposizioni generali per la redazione dello Stato

 Patrimoniale e del Conto Economico;

La struttura dello Stato Patrimoniale, che può essere redatto

 tra due possibili schemi: a sezioni contrapposte o scalare;

La struttura del Conto Economico, che può essere redatto: con

 forma orizzontale o verticale, con la configurazione a costi e

ricavi della produzione effettuata o a costi e ricavi della

produzione venduta;

I criteri di valutazione;

 I contenuti della Nota di credito e della relazione sulla

 gestione;

L’obbligo della pubblicità;

 L’obbligo del controllo contabile.

La nostra legislazione ha adottato per lo Stato Patrimoniale la forma

a sezione divise e contrapposte; per il Conto Economico la forma

scalare secondo la configurazione a costi e ricavi della produzione.

Bilancio

Composizio Relazioni

ne

.Stato .Relaz. sulla gestione

Patrimoniale .Relaz. collegio sindacale

.Conto

Economico .Relaz. incaricato controllo

contabile

.Nota .

integrativa

STATO PATRIMONIALE

Lo S. P., art.2424 C.C., costituisce una fotografia della situazione

aziendale a fine esercizio. In tale prospetto trova manifestazione la

situazione finanziaria e patrimoniale della società, con indicazione

delle componenti attive, passive e del patrimonio netto come loro

differenza. La struttura dello S. P. è costituita da due grandi sezioni:

Attivo

 Passivo e patrimonio netto,

suddivise in macroclassi contraddistinte da lettere maiuscole,

scomposte in seguito in ulteriori numeri romani e / o arabi. La

classificazione dell’attivo è effettuata sulla base della destinazione,

ossia del ruolo svolto dalle diverse attività nella gestione orinaria.

La classificazione del passivo avviene in base alla natura delle fonti

di finanziamento, in modo tale da distinguere i mezzi di terzi dai

mezzi propri. La forma è quella a sezioni divise e contrapposte,

all’interno delle quali si ha l’evidenziazione di aggregati parziali.

CONTI D’ORDINE

In calce allo S.P. trovano posto i conti d’ordine, previsti dall’art.

2424, comma 3 C.C. Essi consistono in annotazioni di memoria, con

le quali sono evidenziati i sistemi:

dei rischi,

 degli impegni,

 dei beni di terzi che si trovano presso la società.

I conti d’ordine non costituiscono attività e passività in senso

proprio. Ne consegue che gli stessi:

devono essere elencati separatamente, una sola volta senza

 contropartita;

non devono essere sommati né ai totali dell’attivo né ai totali

 del passivo.

Essi devono inoltre trovare adeguate informazioni nella nota

integrativa. STRUTTURA DELLO S. P.

Negli schemi di bilancio all’art. 2424 C.C.,

le singole poste sono contraddistinte da

codici alfa numerici:

Lettere maiuscole individuano le

macroclassi che caratterizzano il bilancio (es. B)

IMMOBILIZZAZIONI);

Numeri romani indicano le classi che compongono le

 macroclassi (es. I) Immobilizzazioni immateriali);

Numeri arabi contraddistinguono le voci delle varie classi di

 bilancio (es. 1) Costi d’impianto di ampliamento);

Lettere minuscole indicano le sottovoci (es. a) Imprese

 controllate). CONTO ECONOMICO

Il conto economico, art.2425 C.C., fornisce informazioni riguardanti

la situazione economica della società, evidenziandone ricavi e costi,

proventi e oneri realizzati e sostenuti nell’esercizio; dalla loro

differenza deriva l’utile o la perdita conseguita nell’esercizio.

Le caratteristiche del prospetto sono:

La forma scalare. Tale modalità consente di evidenziare,

 efficacemente, i risultati economici intermedi significativi

e di suddividerli nelle diverse are omogenee (gestioni:

ordinaria, finanziaria e straordinaria);

La classificazione dei costi per natura, ossia sulla base

 della loro ragione economica.

Lo schema di C. E. prevede cinque macro raggruppamenti di voci,

contraddistinte con lettere maiuscole, e, all’interno delle stesse,

risultati intermedi. STRUTTURA CONTO ECONOMICO

Nello schema di bilancio previsto dell’art.2425 C.C., le singole poste

sono contraddistinte da codici alfa numerici.

Lettere maiuscole individuano le macroclassi che

 caratterizzano il bilancio (es. B) Costi della produzione);

Numeri arabi contraddistinguono le voci delle varie

 classi di bilancio (es.9) per il personale);

Lettere minuscole indicano le sottovoci (es. a) salari e

 stipendi). NOTA INTEGTATIVA

La nota integrativa, quale prospetto integrante e sostanziale del

bilancio d’esercizio, deve riportare tutte le informazioni che

consentono una più veritiera e corretta rappresentazione della

situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società. In

particolare vanno indicate:

tutte le informazioni espressamente richieste dal C.C.

altre informazioni complementari, eventualmente necessarie

per la

comprensione del bilancio.

Le informazioni che la nota integrativa deve contenere sono:

Criteri di valutazione applicati nella determinazione del valore

 delle voci di bilancio, nelle rettifiche di valore(ammortamenti

svalutazioni);

Movimenti intervenuti nelle immobilizzazioni negli esercizi

 precedenti e in quello in corso;

Variazioni intervenute nella consistenza delle altre poste

 dell’attivo e del passivo.

ATT:<<in nota integrativa è indispensabile indicare le variazioni

avvenute nell’esercizio nelle voci del patrimonio netto>>.

Dettaglio voci conto economico e stato patrimoniale;

 Altre informazioni integrative.

Rendiconto finanziario

Alla nota integrativa va allegato, sotto forma di prospetto, il

rendiconto finanziario, che espone le variazioni negli elementi attivi

e passivi del patrimonio avvenute nell’esercizio, in modo da

riassumere le fonti di finanziamento e i relativi impieghi. Tale

prospetto consente di fornire informazioni di natura finanziaria

altrimenti non ottenibili dallo S.P. e dal C.E. la sua redazione non è

prevista dal C.C., ma è, obbligatorio per le sole aziende

amministrative molto dotate, a causa delle loro dimensioni.

RELAZIONE SULLA GESTIONE

art.2428, C.C., stabilisce che il bilancio d’esercizio deve essere

L’

corredato da una relazione redatta dagli amministratori, avente

alcune informazioni di carattere gestionale.

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