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Introduzione Famiglia, tesina
La seguente tesina di maturità tratta del tema della famiglia.
Il tema della famiglia, intesa come gruppo di cittadini attivi e passivi conviventi, viene sempre un po’ bistrattato e messo da parte rispetto ad altri temi e spesso non ci si rende conto di come invece essa rappresenti il pilastro della società italiana e di come riesca ad influenzare le scelte degli operatori micro e macroeconomici, e quindi non solo le scelte del singolo cittadino, ma anche delle imprese, delle banche e soprattutto della Nazione, oltre che le tendenze artistico letterarie, ed infine si configura come un valido oggetto di studio al fine di analizzare i cambiamenti avvenuti nella Storia e nella società.
Collegamenti
Famiglia, tesina
Economia Aziendale: Le Imprese familiari, i Depositi e i Conti correnti, e La Disciplina legale della trasparenza bancaria
Diritto: La famiglia nella Costituzione, I caratteri generali della Costituzione, Il diritto di famiglia italiano e il Governo
Scienze delle finanze: Il Sistema tributario italiano e l'IRPEF
Letteratura: Il Decadentismo, Pascoli e il suo "nido familiare"
Storia: L'evoluzione della famiglia italiana nel Novecento e il Sessantotto
Inglese: The British family law
Informatica: I Database e il Modello Entity/Relationship
Matematica: La Programmazione Lineare e il Metodo Algebrico
La famiglia e lo Stato
1. La famiglia nella Costituzione
“L a Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale
fondata sul matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i
limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare.” – art.29 Cost.
La Costituzione considera la famiglia come una “società naturale”, ovvero
come una formazione sociale originaria basata sul matrimonio.
Il matrimonio può essere civile o concordatario: il primo è disciplinato
esclusivamente dal diritto civile e viene celebrato in municipio di fronte
all’ufficiale civile e alla presenza di due testimoni, mentre il matrimonio
concordatario è un matrimonio religioso che produce gli stessi effetti del
matrimonio civile e di conseguenza è disciplinato sia dal diritto civile sia dal
diritto canonico.
Il matrimonio viene quindi considerato l’atto che dà origine alla famiglia
legittima e tutelata dalla Costituzione, ma ciò, di fatto, non comporta
l’irrilevanza delle famiglie di fatto, perché molte disposizioni costituzionali
proteggono i diritti dei membri di un qualsiasi nucleo famigliare, a prescindere
dal fatto che il rapporto tra di essi si riconosca o meno nel vincolo
matrimoniale: l’art. 30, infatti, sancisce il diritto-dovere dei genitori di
mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio
(1° c.). Inoltre, la legge deve assicurare ai figli naturali ogni tutela giuridica e
sociale riconosciuta ai membri della famiglia legittima (3° c.); L’art. 31 prevede
altresì che lo Stato agevoli con misure economiche e altre provvidenze la
formazione della famiglia e l’adempimento dei relativi compiti, con particolare
riguardo alle famiglie numerose (1°c.), e che protegga la maternità, l’infanzia e
la gioventù (3°c), dunque senza specificare se debba trattarsi di bambini o di
giovani siano membri di una famiglia legittima.
Il dettato costituzionale segue di pochi anni il codice civile del 1942, che invece
improntava i rapporti tra i coniugi non su una visione paritaria, bensì sulla
patria potestà dell’uomo: al marito, infatti, veniva riconosciuto un potere di
supremazia nei confronti della moglie, che consisteva essenzialmente nel
dovere da parte della moglie di accettare le decisioni del marito, anche se non
le condivideva, e di seguirlo, senza alcun obbligo a carico dell’uomo di
ascoltare le sue ragioni. 14
L’art. 29, 2° c, al contrario, prevede la bilateralità di diritti e doveri nei confronti
dei coniugi, ciò che è espressione del più generale principio di uguaglianza
dell’art. 3.
L’uguaglianza dei coniugi è stata alla base della riforma del diritto di famiglia
attuata con la legge n.151/75, che ha eliminato lo sbilanciamento a favore del
marito per introdurre la bilateralità di diritti e doveri connessi allo stato
matrimoniale, ha abrogato la patria potestà, attribuendo ad entrambi i genitori
la potestà sui figli ed infine ha introdotto il regime patrimoniale della
comunione dei beni.
Per quanto riguarda i rapporti con i figli, l’art. 30, 1° c., prevede a carico di
entrambi i genitori il diritto-dovere di provvedere all’istruzione ed educazione
dei figli e, qualora i genitori si trovino in una condizione che impedisca loro di
ottemperare a tale obbligo, la legge deve provvedere interventi idonei, allo
scopo di garantire ai figli una crescita nel rispetto delle loro esigenze e delle
loro aspirazioni.
1.1 – I principi fondamentali della Costituzione
I nostri costituendi hanno incardinato la carta costituzionale su due principi
fondamentali: la libertà e l’uguaglianza, che rappresentano la base del
riconoscimento dei diritti essenziali dell’uomo.
La Costituzione è considerata “la legge delle leggi”, nel senso che tutte le
altre disposizioni legislative devono rispettare i principi in essa contenuti.
I principi costituzionali sono norme dotate di un’applicazione generale, ossia
possono essere applicate anche al di là della specifica fattispecie che vi è
contemplata.
Le vicende costituzionali dello Stato Italiano
La storia dello Stato italiano è contraddistinta dalla presenza di due testi
Statuto Albertino Costituzione della Repubblica Italiana.
costituzionali: lo e la
Lo Statuto Albertino è stato concesso da Carlo Alberto nel 1848 ai sudditi del
Regno di Sardegna, nel 1861 è stato poi esteso al resto dell’Italia ed è rimasto
breve, ottriata e flessibile
in vigore per quasi un secolo. È una costituzione e fra
i suoi 84 articoli, solo 9 sono dedicati ai diritti e ai doveri dei cittadini (contro gli
attuali 52), mentre la maggior parte descrivono le funzioni del re, “nella cui
persona si accentrano tutti i poteri fondamentali dello Stato”.
Durante il periodo liberale, che intercorse tra il 1861e il 1922, il diritto di voto
fu esteso a tutti i cittadini con età superiore ai 21 anni, ma durante il regime
fascista furono adottate una serie di modificazioni che finirono per annullare le
conquiste democratiche precedenti: venne rafforzato il potere del Governo,
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appartenuto fino a quel momento soltanto al sovrano, e del presidente del
Consiglio, e ridotto il potere del Parlamento.
Sul finire degli anni Venti vennero aboliti alcuni diritti fondamentali, come la
libertà di riunione e di stampa, furono introdotti nuovi organi come il Gran
Consiglio del fascismo, fino ad arrivare all’abolizione nel 1939 della Camera dei
deputati e alla sua sostituzione con la Camera dei fasci e delle corporazioni.
Il regime fascista terminò il 24 luglio 1943, in seguito allo sbarco degli Alleati in
Sicilia durante la Seconda guerra mondiale, e il re nominò nuovo capo del
governo il generale Badoglio, il quale rimase in carica solo quarantacinque
giorni, durante i quali si verificarono tre eventi fondamentali: l’abolizione di
molti organi introdotti dal fascismo, come il Gran Consiglio, lo scioglimento del
partito fascista e la firma dell’armistizio con gli Alleati l’8 settembre del 1943.
Nel frattempo Mussolini, che era stato arrestato, venne liberato dai tedeschi e
con il loro aiuto fondò nel nord Italia la Repubblica Sociale italiana o di Salò
(che di fatto era sotto la guida tedesca) mentre il re fondò a Salerno la
Repubblica del Sud guidata da Badoglio e dal CNL (il Comitato di Liberazione
Nazionale), il quale era formato da tutti gli ex partiti antifascisti e dai partigiani,
che diedero un incommensurabile contributo alla liberazione dell’Italia. Il CNL
stipulò con il re, dopo lo sbarco degli Alleati a Roma nel giugno del 1944, il
patto di Salerno, che prevedeva di rinviare la scelta tra la monarchia e la
repubblica ad un referendum da tenersi dopo la fine guerra e l’abdicazione del
re in favore del figlio Umberto II.
Il 2 giugno del 1946 si tenne pertanto il referendum istituzionale, il primo a
suffragio universale, in cui votarono
per la prima volta anche le donne,
che si concluse con la vittoria, per
poche migliaia di voti, della
Repubblica. Nello stesso giorno si
tennero anche le elezioni
dell’assemblea costituente, con il
compito di redigere una nuova carta Figura 1: Il Corriere della sera annuncia la
costituzionale, in quanto lo Statuto nascita della Repubblica
non poteva più essere applicato nella neo Repubblica Italiana, e venne
provvisorio
nominato Presidente della Repubblica Enrico De Nicola.
Caratteristiche generali della Costituzione
La Costituzione è scritta; votata, cioè è espressione della volontà del popolo,
che nel referendum istituzionale del 2 giugno 1946 scelse la Repubblica
parlamentare come forma di governo e che l’Assemblea Costituente, il 22
dicembre 1947, votò l’approvazione del testo definitivo della Carta
Costituzionale; lunga, ossia non si limita a dettare le regole generali di
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funzionamento dello Stato, ma contempla in modo dettagliato anche i diritti e
le libertà dei cittadini; rigida, cioè non può essere modificata come qualsiasi
altra legge dello Stato, ma soltanto attraverso un procedimento lungo e
revisione costituzionale,
complesso che è quello della previsto dall’art.138.
Il procedimento di revisione costituzionale
Il procedimento di revisione costituzionale si svolge in diverse fasi.
Innanzitutto le Camere riunite effettuano una prima discussione e votazione,
utilizzando il procedimento ordinario e a maggioranza assoluta dei voti,
dopodiché devono trascorrere almeno tre mesi prima di procedere alla seconda
votazione; la discussione si svolge di fronte alla commissione in sede referente
e per la validità della votazione è richiesta la maggioranza qualificata dei 2/3
dei voti in entrambe le Camere.
Se il testo viene approvato con la maggioranza qualificata, il procedimento si
conclude con l’approvazione della legge costituzionale, e viene poi inviato al
Presidente della Repubblica per la promulgazione e la successiva
pubblicazione. Se invece non si raggiungono i 2/3 dei voti, il testo viene
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica affinché tutti ne prendano
conoscenza ed entro tre mesi dalla pubblicazione si può chiedere il referendum
costituzionale da parte di 1/5 dei membri di ogni Camera, di 500.000 elettori o
di 5 consigli regionali. A differenza del referendum abrogativo, che richiede la
partecipazione del 50%+1 degli aventi diritto, il referendum costituzionale è
confermativo, è valido con qualsiasi quorum di partecipazione, e l’approvazione
è valida con la maggioranza dei voti espressi validamente. Se, invece, entro tre
mesi non viene richiesto il referendum, o la consultazione si è espressa a
favore della modifica costituzionale, la legge viene promulgata e pubblicata.
1.2 - Il principio di libertà ed uguaglianza
“L a Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo,
sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua
personalità.” (art 2). La Costituzione, quindi, considera i diritti
dell’uomo inviolabili, cioè essi non possono violati né dallo
Stato, né dalle leggi, né dai provvedimenti amministrativi o dalle sentenze
giudiziarie, né dai soggetti privati, in quanto hanno efficacia erga omnes.
Limiti al principio di libertà
L’inviolabilità dei diritti dell’uomo non significa però che essi non abbiano dei
limiti. compatibilità
1) Un primo limite è costituito dalla della libertà individuale di
ognuno con le molteplici sfere di libertà di ogni altro soggetto: è il principio
secondo il quale la mia libertà finisce quando inizia quella degli altri,
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ossia la libertà del singolo non può provocare interferenze o offese alla libertà
di tutti i soggetti con i quali entra in contatto. riserva di legge,
2) Un secondo limite è rappresentato dalla in virtù della
quale la costituzione consente di restringere la libertà individuale quando lo
richiedano altri valori-guida della comunità, come la sicurezza, la sanità e il
buon costume.
3) Genericamente, è la Costituzione stessa che pone dei limiti al principio di
libertà dell’uomo, imponendo sia dei doveri (come quello di concorrere alle
spese pubbliche), sia con il divieto generale di discriminazione che discende dal
principio di uguaglianza sancito dall’art. 3.
In particolare, esso contiene due diversi concetti di uguaglianza: l’uguaglianza
formale e l’uguaglianza sostanziale.
Uguaglianza formale
“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge,
senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche,
di condizioni personali e sociali.” – art.3, 1°c.
L’uguaglianza formale consiste nell’attribuire a tutti i cittadini lo stesso valore
all’interno della società e davanti alla legge.
Uguaglianza sostanziale
“È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e
sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione
di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.” –
art. 3, 2° c.