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Diritto: Il contratto collettivo nazionale
Francese: Le monde du travail
Inglese: Curriculum Vitae
Economia Aziendale: La retribuzione
INDICE
INTRODUZIONE pag. 5
1.1 LE LOTTE DEI SINDACATI IN ITALIA PER IL RICONOSCIMENTO
DEI FONDAMENTALI DIRITTI DEL LAVORATORE pag. 7
2.1 IL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE pag. 9
2.2 I FONDAMENTALI DIRITTI DEL LAVORATORE SUBORDINATO pag. 12
2.3 UNA MAGGIORE ATTENZIONE ALLA FORMAZIONE
DEL LAVORATORE... IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO pag. 15
3.1 LE MONDE DU TRAVAIL pag. 17
4.1 LOOKING FOR A JOB:
HOW TO WRITE A CURRICULUM VITAE pag. 21
5.1 LA RETRIBUZIONE E I SUOI ELEMENTI pag. 25
BIBIOGRAFIA E SITOGRAFIA pag. 30
MAPPA CONCETTUALE
4. 1 LOOKING FOR A JOB:
HOW TO WRITE A CURRICULUM
VITAE
-
3.1 Le monde du travail MY CURRICULUM VITAE
francais english
IL DIRITTO ALLA FORMAZIONE
E GLI ALTRI DIRITTI DEL LAVORATORE SUBORDINATO economia
diritto storia 5. 1 LA RETRIBUZIONE E I
2.1 IL CONTRATTO COLLETTIVO SUOI ELEMENTI
NAZIONALE
- 1.1 LE LOTTE DEI SINDACATI
2.2 I FONDAMENTALI DIRITTI IN ITALIA
DEL LAVORATORE SUBORDINATO PER IL RICONOSCIMENTO
- DEI
2.3 UNA MAGGIORE ATTENZIONE FONDAMENTALI DIRITTI
ALLA FORMAZIONE DEL LAVORATORE
DEL LAVORATORE…
IL
CONTRATTO DI APPRENDISTATO INTRODUZIONE
Ho scelto di parlare dei diritti del lavoratore subordinato e in particolare del con-
tratto di apprendistato perché quest’ultimo sarà, per i giovani dai 15 ai 29 anni,
il canale principale per il mondo del lavoro e anche per la formazione e ricerca.
Dopo 57 anni dalla sua nascita, infatti, esso verrà nuovamente incentivato con la
riforma del lavoro che è attualmente in discussione in Parlamento.
L’apprendistato, secondo me, è un buon contratto per iniziare a lavorare, anche
se poi il problema è il numero dei posti disponibili piuttosto che la tipologia dei
contratti.
In ogni caso, questo tipo di contratto è vantaggioso, sia per chi entra nel mondo
del lavoro, sia per il datore di lavoro. Il lavoratore ha, infatti, molte più tutele ri-
spetto ai diffusi contratti a progetto (CO.CO.PRO). Oltre a questo, il lavoratore
ha la possibilità di apprendere delle specifiche mansioni fino alla possibilità, a
scadenza, di ottenere un contratto a tempo indeterminato.
Il problema principale, attualmente, è la carenza di lavoro che colpisce tutta l’Italia,
ma se per questo si può fare poco, sia almeno il tipo di contratto ad assicurare una
maggiore serenità.
Nella mia tesina vorrei, in particolar modo, soffermarmi sulle garanzie e sui di-
ritti del lavoratore in questa tipologia di contratto. Grazie, infatti, alle battaglie
dei sindacati dei lavoratori, già dall’epoca fascista il contratto collettivo nazionale
prevedeva e garantiva diritti e stabiliva doveri per il lavoratore, oggi disciplinati
negli art. 36-37-38-39-40 della Costituzione italiana.
Ripercorrendo in sintesi questi articoli ritroviamo i principali diritti del lavora-
tore subordinato che sono i seguenti:
• diritto all’assistenza sanitaria per malattia, per infortuni , per invalidità
(art. 38)
• diritto al sussidio economico in caso di disoccupazione involontaria
(art. 38)
• diritto ad una retribuzione proporzionata alle ore lavorative, alla “qua-
lità e alla quantità del suo lavoro” (art. 36)
• diritto a ferie annuali retribuite, al riposo settimanale (art. 36);
5
• la durata giornaliera e settimanale della prestazione di lavoro non può
superare i limiti stabiliti dai contratti collettivi: il tempo massimo di la-
voro, compresi i cosiddetti straordinari non deve superare le 48 ore setti-
manali. (art.2103 Cod.Civ.);
• diritto al riposo. Il lavoratore, infatti, ha diritto ad un giorno di riposo
alla settimana ed a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore. È prevista
una pausa qualora l’orario di lavoro giornaliero superi le sei ore (art. 2109
Codice civile).
Inoltre, l’articolo 37 della Costituzione afferma che “la donna lavoratrice ha gli
stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore”
e “le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale
funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata
protezione”.
Riguardo alla retribuzione, questo argomento verrà trattato in dettaglio, insieme
alla questione della busta paga che sarà analizzata nelle sue parti principali.
Vorrei precisare che tratterò il contratto di apprendistato secondo le più recenti
indicazioni del Testo Unico entrato in vigore il 25 ottobre 2011 e comunque ques-
ta tipologia di contratto è ancora in via di definizione.
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STORIA
1.1 LE LOTTE DEI SINDACATI IN ITALIA PER IL RICONOSCIMENTO
DEI FONDAMENTALI DIRITTI DEL LAVORATORE
In questo paragrafo evidenzierò il ruolo dei sindacati in Italia per favorire una
maggiore attenzione ai diritti dei lavoratori e da qui il raggiungimento di un ac-
cordo tra datori di lavoro e lavoratori dipendenti, chiamato “contratto collettivo
nazionale”.
La prima costituzione di un Contratto collettivo nazionale si ha con la “Carta del
lavoro” approvata dal Gran Consiglio del Fascismo nel 1927 e che acquista valore
giuridico a partire dal 1941.
In essa, il Contratto collettivo è istituito come superamento della lotta di classe di
fine ‘800 tra imprenditori e proletari. La Carta del Lavoro, inoltre, rendeva efficaci
i contratti firmati dalle associazioni sindacali riconosciute dalla legge.
Il sindacalismo fascista ha come scopo quello di includere l’individuo in qualità
di lavoratore all’interno dello Stato e i sindacati nel 1926, in piena epoca fascista,
diventano enti di diritto pubblico completamente controllati dallo Stato.
Ripercorrendo in breve la storia del sindacato in Italia, le prime associazioni ope-
raie, chiamate “Leghe di Resistenza”, nascono nel 1870 e crescono con l’aumento
delle imprese industriali soprattutto nel nord Italia.
Con lo sciopero del 1901 queste Leghe di resistenza si conquistano il diritto di
organizzazione.
Nel 1912 nasce a Modena l’ Unione Sindacale Italiana (U.S.I) alla quale aderisco-
no le associazioni dei lavoratori del centro Italia. Durante i suoi primi anni di vita,
l’ U.S.I è impegnata in una serie di lotte tendenti a migliorare le condizioni di vita
e del lavoro dei proletari e si dichiarano antimilitariste, cioè rifiutano l’intervento
dell’Italia nel primo conflitto mondiale.
Infatti, alla vigilia della prima guerra mondiale, vengono espulsi dall’associazione
tutti coloro che , al suo interno, sono favorevoli ad un intervento militare dell’Italia
contro Austria e Germania. A guerra finita, l’organizzazione raggiunge la massima
consistenza e aderisce all’Associazione Internazionale dei lavoratori.
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Dopo la parentesi fascista, durante la quale i sindacati danno il posto alle Corpo-
razioni, la Resistenza prima e la Liberazione poi (aprile 1945) portano alla nascita
del sindacalismo libero.
Soppressa nel 1926 dal regime fascista, l’ U.S.I continua a vivere nella clandesti-
nità , partecipando alla Resistenza antifascista.
Nel 2° dopoguerra, con l’avvento della Repubblica dopo il referendum del 2 giu-
gno 1946, coloro che avevano fatto parte dell’ U.S.I rinunciano inizialmente a
ricostituirla per collaborare invece alla nascita del sindacato unitario CGIL (Con-
federazione generale italiana del lavoro).
Solo nel 1950, con la rottura dell’unità dei sindacati, alcuni di essi ricostituiscono
l’ U.S.I. che però fino al 1960 circa è realmente attiva solo in alcune regioni italia-
ne.
Dopo l’attentato a Palmiro Togliatti nel 1948 la corrente cristiana guidata da Giu-
lio Pastore si stacca dalla CGIL, dando vita alla CISL (Confederazione italiana
sindacati dei lavoratori).
Poco dopo, socialdemocratici e repubblicani danno vita alla UIL (Unione Italiana
del Lavoro).
Attualmente, i sindacati più rappresentativi a livello nazionale sono la CGIL, la
CISL e la UIL, che dal 1972 sono riuniti in una federazione unitaria. Accanto
ad essi operano i sindacati autonomi che si caratterizzano per essere fortemente
legati ad uno specifico settore lavorativo: tra essi lo SNALS, collegato al settore
scolastico, la CISAL legato al pubblico impiego.
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DIRITTO
2.1 IL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE
I sindacati sono libere associazioni dei lavoratori, il cui scopo principale è quello
di esercitare pressioni nei confronti delle imprese e del Governo allo scopo di
tutelare i diritti degli stessi lavoratori. Il sindacato ha un posto ben preciso nella
Costituzione della Repubblica italiana; l’articolo 39 infatti recita “l’organizzazione
sindacale è libera”. Poi lo stesso articolo continua affermando che “al sindacato
non può essere imposto altro obbligo se non quello della registrazione”. Questo
articolo sancisce il principio di libertà di organizzazione sindacale e soprattutto
segna un netto distacco rispetto alle posizioni prese in epoca precedente dal legi-
slatore nei confronti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei loro stru-
menti rivendicativi, prima vietati dal Codice penale sardo nel 1859 e poi tollerati
dal Codice Zanardelli del 1889 ed infine rigidamente regolate e controllate nel
periodo corporativo fascista.
La libertà sancita nell’articolo 39 comma 1 può essere identificata come libertà
individuale di adesione e di partecipazione ad un’organizzazione sindacale, come
libertà collettiva per i lavoratori di costituire organizzazioni sindacali e come liber-
tà per l’individuo di farsi valere nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.
Quest’ultime, dunque, non possono intromettersi in alcun aspetto organizzativo
del sindacato.
Inoltre questa libertà sancita sempre nell’articolo 39 è anche una libertà
dell’individuo di farsi valere nei confronti del datore di lavoro, il quale, a norma
dell’articolo 15 dello Statuto dei lavoratori, non può subordinare l’assunzione di
un lavoratore o il suo licenziamento o il suo trasferimento alla sua adesione o
meno ad un determinato sindacato, né al fatto che egli cominci o cessi di farne
parte.
Riprendendo il collegamento con le lotte dei sindacati, il contratto collettivo na-
zionale (CCNL) è visto proprio come un punto di arrivo delle lotte del lavoratore
dipendente per il rispetto e l’attuazione dei propri fondamentali diritti.
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I contratti, infatti, che vengono stipulati tra i datori di lavoro e i singoli lavoratori,
non possono prevedere norme diverse da quelle contenute nei contratti collettivi,
a meno che non siano più favorevoli per il lavoratore.
Nel diritto italiano il contratto collettivo nazionale, disciplinato dall’art. 1362 e
seguenti del codice civile è il contratto stipulato a livello nazionale con cui le or-
ganizzazioni rappresentative dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro o
un singolo datore predeterminano insieme la disciplina dei rapporti individuali
di lavoro (parte normativa) e alcuni aspetti dei loro rapporti reciproci (parte ob-
bligatoria).
I contratti collettivi nazionale di lavoro sono nati allo scopo di attuare una sorta
di “solidarietà” di categoria professionale, eliminando e disciplinando la concor-
renza tra coloro i quali avrebbero potuto essere indotti a subordinare l’interesse
comune al proprio interesse individuale. La legge sancisce i criteri del contratto
collettivo nazionale di lavoro. Per stipulare un contratto collettivo nazionale del
lavoro, è importante che sia chiara la volontà di entrambe le parti.
Normalmente, la stipulazione dei contratti collettivi si articola in tre fasi:
1) la predisposizione delle norme contrattuali;
2) la loro contrattazione tra le opposte associazioni sindacali, spesso con
l’intermediazione del Governo;
3) la sigla dell’accordo tra le parti.
Nel settore del pubblico impiego il CCNL è stipulato tra le rappresentanze sin-
dacali dei lavoratori e l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN), che rappresenta per legge l’Amministrazione pubblica
nella contrattazione collettiva.
L’introduzione del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro in Italia si ha con la
promulgazione della Carta del Lavoro, approvata dal Gran Consiglio del Fascismo
il 21 aprile 1927, che acquisisce valore giuridico a partire dal 1941.