
La Maturità 2025 riserva sorprese: la novità di quest’anno riguarda proprio l’ex alternanza scuola-lavoro, i PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento), che saranno un requisito obbligatorio per essere ammessi all'esame di Stato.
Il PCTO come requisito di ammissione è previsto dal decreto legislativo 62/2017 ma, finora, la norma è stata sempre prorogata. Per quest'anno, invece, almeno al momento, non ci sono proroghe in vista. Quindi sì, avete capito bene: senza il monte ore completo di PCTO, niente Maturità.
Vediamo allora tutto quello che c'è da sapere su questo importante aspetto della Maturità 2025: dalle ore necessarie, alle modalità di presentazione e alla valutazione. Alla fine dell'articolo, troverai anche le FAQ del Ministero.
Indice
Il PCTO è obbligatorio?
Sì, per la Maturità 2025 il PCTO è un requisito di accesso obbligatorio per essere ammessi all'esame di Stato.
Questa è finora la novità principale rispetto agli anni precedenti: mentre fino al 2024 è stato possibile sostenere l'esame anche senza completare tutte le ore di PCTO previste, per via di annuali proroghe della norma stabilita dal DL 62/17, per l'anno scolastico 2024/2025 sarà necessario aver svolto il monte ore stabilito per ogni tipo di scuola.
Quante ore di PCTO servono per accedere alla Maturità 2025?
Le ore minime di PCTO da completare variano in base al tipo di scuola. Ecco quanto serve per ogni indirizzo:
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90 ore per i licei;
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150 ore per gli istituti tecnici;
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210 ore per gli istituti professionali.
Questi numeri rappresentano la soglia minima per poter accedere all'esame di Maturità 2025.
Cosa succede se non si fanno le ore di PCTO?
E se non completi tutte le ore di PCTO previste? La Maturità 2025, come detto, prevede una novità importante: senza aver svolto tutte le ore obbligatorie di PCTO, non sarà possibile essere ammessi all'esame di Stato.
Non c'è quindi margine di tolleranza come negli anni passati. Se non riesci a completare il monte ore previsto, non potrai sostenere la Maturità.
Quanti crediti danno le ore di PCTO?
Le ore di PCTO (ex alternanza scuola-lavoro), contribuiscono alla definizione del credito scolastico, ma non in modo diretto.
Non c'è un numero specifico di crediti che corrisponde alle ore di PCTO: tali attività vengono valutate all'interno del contesto delle discipline afferenti, e concorrono al punteggio finale dell'orale di Maturità.
In pratica, il PCTO è una parte integrante della vostra valutazione complessiva, contribuendo ai crediti del triennio e al voto finale. Ricordiamo infatti che il voto di Maturità 2025 dipende essenzialmente da due variabili:
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Crediti scolastici del triennio: massimo 40 punti
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Voti alle prove: massimo 60 punti (20 per ogni prova)
Il PCTO viene chiesto all'esame?
Sì, alla prova orale della Maturità 2025, verrà chiesto di parlare delle tue esperienze di PCTO. Dovrai esporre una relazione su ciò che hai fatto durante i percorsi di alternanza scuola-lavoro, spiegando le competenze che hai acquisito e come queste si collegano al tuo percorso di studi.
La commissione valuterà anche la tua capacità di collegare le esperienze pratiche alle conoscenze teoriche acquisite durante il percorso scolastico.
Quanto vale la relazione PCTO all'Orale di Maturità?
La relazione sul PCTO non ha un peso specifico in termini di punteggio, ma è comunque parte della valutazione del colloquio orale.
E questo non è affatto male. Si tratta infatti di uno step che potrete prepararvi e che non richiede una conoscenza approfondita di una o più materie. Semplicemente dovete parlare della vostra esperienza e delle competenze acquisite.
Non sottovalutatelo: una buona presentazione del PCTO può fare la differenza nella percezione complessiva del vostro esame da parte della commissione.
Le FAQ del Ministero
Qui di seguito le FAQ ministeriali che riguardano i PCTO.
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Molte scuole, durante e dopo l’emergenza pandemica da COVID-19, hanno svolto attività di PCTO all'interno della scuola, senza prevedere la stesura del Progetto Formativo Individuale (PFI) e della certificazione delle competenze. In tali casi, per documentare lo svolgimento delle attività può essere sufficiente una dichiarazione da parte dell’istituzione scolastica?
La dichiarazione da parte dell’istituzione scolastica è accettabile purché contenga la tipologia dell’attività effettuata, l’arco temporale di svolgimento con specificazione della durata dell’esperienza (numero di ore svolte) e una valutazione complessiva delle competenze acquisite con le attività di PCTO. -
Nel caso in cui un candidato esterno produca la domanda di ammissione agli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo senza dichiarare e documentare lo svolgimento, in precedenti anni scolastici conclusi positivamente, di PCTO e di attività assimilabili ai PCTO, ma dichiarando che si impegna a integrare la domanda con documentazione relativa a esperienze svolte nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda stessa e il 30 marzo dell’anno in cui intende sostenere l’esame, ai sensi dell’articolo 6, comma 6, del d.m. 12 novembre 2024, n. 226, tale domanda può essere comunque accettata?
Si ritiene che, in applicazione del principio del favor partecipationis, la domanda possa essere accettata. Ovviamente, la partecipazione all’esame è subordinata alla presentazione di idonea documentazione nei termini previsti dal citato articolo 6, comma 6, e al parere positivo di cui all’articolo 7 del medesimo decreto n. 226/2024. -
Nel caso in cui un candidato interno o esterno si trovi in eccezionali e documentate situazioni personali (degente in luoghi di cura, detenuto o, comunque, impossibilitato a lasciare il proprio domicilio per un lungo periodo) che rendono impossibile effettuare/completare il monte ore previsto dal d.m. 12 novembre 2024, n. 226 per le attività di PCTO o assimilabili al PCTO, tale candidato può essere comunque ammesso all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione?
In considerazione delle eccezionali e documentate circostanze personali che impediscono al candidato interno o esterno di svolgere o completare il monte ore previsto dal d.m. 12 novembre 2024, n. 226 per le attività di PCTO o assimilabili al PCTO, il consiglio di classe cui il candidato è assegnato può disporre l’ammissione all’esame di Stato. In tale contesto potranno essere valorizzate eventuali attività di PCTO o assimilabili ai PCTO parzialmente svolte dal candidato nelle precedenti annualità. -
Nell’articolo 2, comma 1, del d.m. 12 novembre 2024, n. 226, sono menzionate “le attività di apprendimento svolte in un contesto lavorativo formale e non formale”. Cosa si intende per “contesto lavorativo non formale”?
Per la definizione di “apprendimento non formale” si rinvia al d. lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, e in particolare all’articolo 2, lettera c), che lo definisce come apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi indicati alla lettera b) (sistema di istruzione e formazione, università e istituzioni AFAM) in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese. -
L’articolo 2, comma 2, del d.m. 12 novembre 2024, n. 226, stabilisce che le attività assimilabili ai PCTO “devono essere non meramente esecutive ed essere finalizzate all’acquisizione di competenze trasversali e tecnico professionali”. Cosa si intende con attività “non meramente esecutive”?
Le attività assimilabili ai PCTO, in quanto finalizzate all’acquisizione di competenze trasversali e tecnico professionali, non possono consistere esclusivamente in mansioni di carattere soltanto esecutivo. Pertanto, tali attività dovranno corrispondere – almeno parzialmente – a mansioni di concetto (attività intellettiva svolta con un certo grado di autonomia e secondo un indirizzo di personale responsabilità e di iniziativa). -
Quante ore di PCTO devono svolgere i candidati interni che sono in quinta quest’anno a seguito di esami di idoneità? Si possono considerare, per tale tipologia di candidati, anche attività assimilabili svolte prima di sostenere gli esami di idoneità?
L’art. 2 comma 3 del d.m. 12 novembre 2024, n. 226, espressamente stabilisce che “Le attività di cui al comma 1 [attività assimilabili] non sono in alcun modo riferibili a tutti coloro che, a seguito di esami di idoneità, siano stati già ammessi alla frequenza dell’ (…)ultimo anno di corso”. Pertanto, tale tipologia di candidati dovrà svolgere almeno un terzo del monte ore di attività di PCTO del corso di studi in cui risulta iscritta. Tali candidati, al fine della quantificazione delle ore da svolgere, possono valorizzare eventuali PCTO svolti negli anni scolastici precedenti o attività eventualmente svolte nell’ambito dei moduli di orientamento. -
Nei percorsi dell’istruzione degli adulti lo svolgimento dei PCTO è condizione di ammissione all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo?
Il riferimento alle attività di PCTO quale requisito per l’ammissione all’esame di Stato contenuto nel dm 226/2024 non riguarda gli studenti iscritti ai percorsi di istruzione per adulti disciplinati dal dPR 263/2012. Alla luce della formulazione dell’articolo 1, comma 33, della legge 107/2015, che ha introdotto l’obbligatorietà dei PCTO e che fa riferimento esclusivamente agli assetti ordinamentali disciplinati dai dd.PP.RR. 87, 88 e 89 del 2010, è da ritenersi che nei suddetti percorsi di istruzione per gli adulti i PCTO, attesa la specificità dell’utenza, contraddistinta da bisogni formativi differenziati, e in quanto metodologia didattica, rappresenti un’opportunità per gli studenti iscritti, rimessa all’autonomia delle istituzioni scolastiche, come già specificato nel documento “Attività di alternanza scuola lavoro – Guida operativa per la scuola” del 2015. -
Come si calcola il monte ore dei PCTO per gli studenti interni ammessi all’esame di Stato con abbreviazione per merito, ai sensi dell’articolo 13 comma 4 del d. lgs. 13 aprile 2017, n. 62?
Si ritiene che per tali candidati, che non frequentano il quinto anno, il monte ore debba corrispondere ai due terzi di quello previsto dal percorso di studi frequentato. Per la validità del percorso del candidato, le attività di PCTO complessivamente svolte devono corrispondere ad almeno tre quarti del suddetto monte ore.