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TAR diritto studente di visionare prova maturità

Il TAR della Liguria, con una recente sentenza (la numero 755/2025), potrebbe cambiare le carte in tavola riguardo al rapporto tra studenti e burocrazia scolastica. 

Tale sentenza stabilisce, infatti, che ogni studente ha il diritto di chiedere una copia del proprio elaborato delle prove di Maturità. Nel caso specifico, si trattava del primo scritto, quello di Italiano.

Non è un dettaglio da poco, perché la richiesta può essere fatta attraverso l'accesso civico generalizzato. Il Tribunale, infatti, ha respinto la tesi dell'amministrazione scolastica che aveva dichiarato la richiesta "inammissibile".

Indice

  1. La richiesta negata dal preside
  2. Il TAR smentisce le istituzioni scolastiche
  3. I documenti sono da produrre entro 30 giorni

La richiesta negata dal preside

Tutto è nato dalla legittima curiosità di uno studente che, dopo l'esame di Maturità, ha presentato un'istanza di accesso civico generalizzato. Il suo obiettivo era quello di ottenere una copia conforme all'originale del proprio elaborato scritto della prima prova, ma davanti ha trovato l’opposizione del dirigente scolastico.

Il preside, infatti, ha dichiarato la domanda inammissibile, sostenendo che: “Anche se erroneamente qualificata dal soggetto istante come FOIA, l’atto richiesto attiene all’istanza di accesso documentale ai sensi della legge 241/1990 già presentata dal medesimo soggetto e rigettata”. 

Insomma, per la scuola si trattava di una questione di accesso documentale, non di accesso civico. Sulla stessa linea anche l'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, che ha ribadito la natura del documento richiesto.

Il TAR smentisce le istituzioni scolastiche

Anche il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha formulato l'inammissibilità della richiesta, ma il TAR Liguria non ha avuto dubbi e ha rigettato questa eccezione.

I giudici hanno messo in chiaro un punto fondamentale, basandosi su una giurisprudenza consolidata: l'accesso civico generalizzato “non è sottoposto a limiti quanto alla legittimazione soggettiva né a oneri di motivazione” e “non richiede la titolarità in capo all’istante di un interesse specifico”. 

Questo tipo di accesso, insomma, “non incontra il limite connaturale all’accesso documentale di cui alla legge 241/1990”, perché il suo scopo è garantire il controllo democratico sull'attività amministrativa attraverso “un interesse individuale alla conoscenza, che è protetto in sé e per sé”. 

I documenti sono da produrre entro 30 giorni

La sentenza del TAR è stata chiarissima: il ricorso dello studente è stato accolto integralmente. Ciò significa che il provvedimento di diniego è stato annullato e che l'amministrazione è stata condannata a esibire i documenti richiesti entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza.

I giudici hanno evidenziato come, in questo caso, “nessuna fattispecie ostativa” prevista dall'articolo 5-bis del decreto legislativo 33/2013 era stata prospettata dall'amministrazione, rendendo di fatto illegittimo il diniego opposto. 

Questa decisione non solo dà ragione allo studente, ma conferma un orientamento giurisprudenziale che distingue tra le eccezioni "assolute" all'accesso civico, delineate dal legislatore, e quelle "relative", che richiedono una valutazione caso per caso.

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