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Concetti Chiave

  • La Costituzione italiana garantisce la libertà religiosa, promuovendo la tolleranza tra diverse fedi e culture.
  • L'articolo 8 della Costituzione afferma che tutte le confessioni religiose sono libere e uguali davanti alla legge.
  • Le confessioni religiose non cattoliche possono organizzarsi secondo statuti propri, purché rispettino le leggi italiane.
  • I rapporti tra lo Stato italiano e le diverse confessioni religiose sono regolati da intese specifiche.
  • Esempi di intese includono accordi con la Chiesa valdese e metodista nel 1984 e con le comunità ebraiche e avventiste nel 1988.

La libertà religiosa in Italia

Negli ultimi anni, l’arrivo in Europa di numerosi extracomunitari, che professano religioni diverse da quelle diffuse nei nostri territori, ha riproposto il tema della tolleranza religiosa e della convivenza tra persone che pensano diversamente. Ecco cosa dice in proposito la nostra Costituzione all’art. 8.
Questo articolo è, in parte, una conseguenza degli art. 2 e 3 (rispetto assoluto della persona umana, divieto di ogni discriminazione).

Poiché la libertà di coscienza, quindi di fede religiosa, è un diritto inviolabile dell’uomo, ne deriva che tutte le confessioni religiose sono libere (per “confessione religiosa” si intende qui sia l’idea che la comunità organizzata in una Chiesa o in un’istituzione). Quindi anche le confessioni religiose non cattoliche sono libere e possono organizzarsi secondo statuti che non devono essere in contrasto con le norme giuridiche italiane. I rapporti tra lo Stato italiano e queste confessioni sono regolati da apposite intese, stipulate in momenti diversi, come l’intesa del 1984 con la Chiesa valdese e metodista, quella con l’Unione delle comunità ebraiche del 1988 e quella con l’Unione italiana delle chiese cristiane avventiste, sempre del 1988.

Art. 8: Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

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