Concetti Chiave
- Gli elementi accidentali del contratto non influenzano la sua validità e includono condizione, termine e modo.
- La condizione è un evento futuro e incerto, suddivisa in condizione sospensiva e condizione risolutiva, che influiscono diversamente sugli effetti del contratto.
- Il termine è un evento futuro e certo che determina quando gli effetti del contratto iniziano o terminano.
- Il modo o onere impone un obbligo a una parte per ottenere i benefici del contratto, come il mantenimento di un giardino in cambio di una villa.
- La nullità del contratto si verifica in assenza di un elemento essenziale, mentre l'annullabilità riguarda vizi meno gravi e può essere richiesta in giudizio.
Gli elementi accidentali del contratto sono elementi che possono anche non essere inseriti nel contratto; ciò non determina alcuna conseguenza sulla validità del contratto medesimo. Essi sono:
• La condizione;
• Il termine;
• Il modo.
La condizione è un evento futuro e incerto. Si distingue in:
- Condizione sospensiva;
- Condizione risolutiva.
Nella condizione sospensiva, gli effetti del contratto si produrranno solo al momento del verificarsi dell’evento;
nella condizione risolutiva, gli effetti del contratto si producono immediatamente, ma verranno meno al verificarsi dell’evento.
Il termine è un evento futuro ma certo che condiziona gli effetti del contratto.
Il modo o l’onere condiziona il contratto in quanto obbliga un soggetto alla esecuzione di una determinata attività per beneficiare degli effetti del contratto (es. ti donerò la mia villa se curerai il giardino).
Nullità del contratto
Il contratto è nullo quando manca uno degli elementi essenziali con la conseguenza che non è più funzionante il rapporto tra la prestazione da una parte e la controprestazione dall’altra parte. Il contratto nullo non produce effetti.
Annullabilità del contratto
Diversa dalla nullità è l’annullabilità, in questo caso il vizio del contratto non è così grave da condurre alla eliminazione del contratto. L’annullabilità può essere chiesta da una delle parti al giudice.
Sia l’azione di nullità che l’azione di annullabilità è soggetta alla presenza di determinanti pressuposti stabiliti dal codice civile.