Concetti Chiave
- La "ditta" è il nome usato dall'imprenditore per i rapporti d'impresa, includendo obbligatoriamente il suo cognome o sigla.
- Se la ditta è simile a un'altra, deve essere modificata dall'ultimo registrato per evitare confusione.
- La ditta non può essere trasferita separatamente dall'azienda; l'azienda può essere trasferita senza la ditta.
- L'insegna identifica il luogo e comprende segni denotativi o emblematici, e non può essere trasferita separatamente dall'azienda.
- Il marchio deve essere nuovo, distintivo, lecito e veritiero, evitando di ingannare il pubblico.
Art 2563 c.c. : è il nome utilizzato dall'imprenditore nei rapporti relativi all'impresa. Deve contenere il cognome o la sigla dell'imprenditore. L'imprenditore ha il diritto di usare in esclusiva la ditta.
Art 2564 c.c. : se la ditta è uguale o simile a un'altra e può portare confusione dovrà essere modificata da chi ha iscritto per ultimo l'azienda nel registro delle imprese.
Art 2565 c.c.
: La ditta non può essere oggetto di trasferimento separatamente dall'azienda. Di conseguenza l'azienda senza la ditta può essere trasferita, la ditta senza l'azienda no.
INSEGNA: identifica il luogo.
Segno distintivo apposto all'esterno dei locali. E' formata da segni denotativi (parole) o emblematici (disegni, figure).
Art 2568 c.c. : modificazione dell'insegna, si richiama l'art 2564 c.c.
L'insegna, come la ditta, non può essere trasferita separatamente dall'azienda.
MARCHIO: identifica i prodotti.
Artt 2569-2574
Requisiti (r.d. 21 giugno 1942 n. 929)
-Novità: non deve essera già noto;
-Capacità distintiva: non può essere costituita solo dalla denominazione generica del prodotto (il prodotto caffè non può avere come marchio "caffè")
-Liceità: non devono essere usate parole, figure o segni contrari alla legge o al buon costume.
-Verità: non deve ingannare il pubblico, soprattutto sulla provenienza geografica del prodotto.