Concetti Chiave
- Nelle società di persone, come la s.n.c. e la s.a.s., i soci sono responsabili delle obbligazioni sociali e possono dividere gli utili senza necessità di un capitale minimo iniziale.
- La s.n.c. si distingue per la semplicità organizzativa e per il fatto che la ragione sociale deve includere il nome di uno o più soci.
- Le società di capitali, come la s.r.l. e la s.p.a., richiedono un capitale sociale minimo e sono adatte a imprese di dimensioni variabili, con obblighi di organi sociali come il consiglio di amministrazione per le s.p.a.
- Le società cooperative, che perseguono scopi mutualistici, offrono vantaggi fiscali e la possibilità di adottare la struttura di s.r.l. o s.p.a., con il principio del voto capitario e la variabilità del capitale sociale.
- Le cooperative a mutualità prevalente si concentrano sull'attività a favore dei soci e beneficiano di minore tassazione, mentre le cooperative diverse godono di incentivi non fiscali.
L'impresa e le società
Le società di persone
Nelle società di persone, i soci conferiscono capitali o beni per gestire assieme l’impresa e dividerne gli utili; le società di persone previste dal codice civile sono:
> La società in nome collettivo (s.n.c.), che si caratterizza per il fatto che tutti i soci sono solidalmente e illimitatamente responsabili delle obbligazioni sociali; di norma sono tutti amministratori e rappresentanti della società.
La s.n.c., la cui ragione sociale deve contenere il nome di uno o più soci, si caratterizza per la semplicità dell’organizzazione, infatti:
* non è richiesto un capitale minimo;
* la valutazione dei conferimenti in natura risulta da un accordo tra i soci;
* i soci possono dividersi l’intero utile;
*per la costituzione è sufficiente che i soci redigano una scrittura privata facendo autenticare le firme da un notaio.
> La società in accomandita semplice (s.a.s.), che si caratterizza per la presenza di due tipi di soci: gli accomandatari, che rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e gli accomandanti, che rispondono limitatamente alla quota sociale conferita.
La ragione sociale della s.a.s deve includere il nome di almeno uno dei soci accomandatari che rappresentano e amministrano la società.
Le società di capitali
Le società di capitali previste dal codice civile sono:
> La società a responsabilità limitata (s.r.l.), che ha un capitale sociale minimo di 10.000 euro diviso in quote di importo variabile.
È una forma giuridica adatta ad imprese piccole, come le agenzie di viaggi; nelle s.r.l. i capitali provengono dai soci e in parte dalle banche e il socio che possiede la quota maggioritaria di solito è amministratore unico.
> La società per azioni (s.p.a.) e la società in accomandita per azioni (s.a.p.a), che hanno un capitale sociale minimo di 120.000 euro diviso in azioni o titoli di credito aventi tutti uguale valore nominale.
Sono forme giuridiche adatte a imprese medio-grandi, come i tour operator; le s.p.a si distinguono secondo i modi di reperire finanziamenti in:
* chiuse, finanziate dai soci e dalle banche;
* aperte, che raccolgono capitali di rischio o di prestito;
* quotate nei mercati regolamentati.
Nelle s.p.a. sono obbligatori diversi organi sociali, quali:
* l’assemblea degli azionisti, organo decisionale composto dai proprietari, che esprimono un voto per ogni azione posseduta;
* il consiglio di amministrazione, organo direttivo composto dai manager;
* il collegio sindacale, organo di controllo.
Le società cooperative
La cooperativa è una società con scopo mutualistico, cioè finalizzata a procurare ai soci beni di consumo, servizi e occasioni di lavoro a condizioni migliori di quelle ottenibili sul mercato.
Le società cooperative si distinguono in due categorie fondamentali:
> cooperative a mutualità prevalente, in cui la priorità è l’attività a favore dei soci, l’utilizzo del loro lavoro e il loro apporto di beni e servizi; le cooperative di questo tipo beneficiano di una minore tassazione degli utili;
> cooperative diverse, a mutualità non prevalente, che possono beneficiare di vari incentivi ma non di quelli fiscali.
La società cooperativa ha personalità giuridica e gode di autonomia patrimoniale perfetta; può adottare la struttura della s.r.l. o della s.p.a, quindi la partecipazione dei soci al capitale si esprime in quote (il valore non può essere inferiore a 25 euro) o azioni (il valore non può essere superiore ai 500 euro).
La ridistribuzione dell’utile tra i soci avviene attraverso l’istituto del ristorno, che viene attribuito in base agli scambi mutualistici intercorsi e può consistere in:
* un’integrazione dei salari del socio lavoratore;
* un rimborso di parte dei prezzi pagati dal socio consumatore.
Altre caratteristiche delle società cooperative sono:
* la regola del voto capitario, per cui ogni socio è titolare di un singolo voto;
* il principio della porta aperta, per cui non è necessario modificare l’atto costitutivo per l’ammissione di nuovi soci;
* la variabilità del capitale sociale, che deriva dal principio precedente.
Domande da interrogazione
- Quali sono le caratteristiche principali delle società di persone?
- Qual è la differenza tra una s.r.l. e una s.p.a. in termini di capitale sociale?
- Come si distinguono le società cooperative a mutualità prevalente?
- Quali sono gli organi sociali obbligatori in una s.p.a.?
- In che modo avviene la ridistribuzione degli utili nelle società cooperative?
Le società di persone, come la s.n.c. e la s.a.s., si caratterizzano per la responsabilità illimitata dei soci e la semplicità organizzativa, senza necessità di un capitale minimo.
La s.r.l. richiede un capitale sociale minimo di 10.000 euro, mentre la s.p.a. richiede un capitale minimo di 120.000 euro, diviso in azioni.
Le cooperative a mutualità prevalente si concentrano sull'attività a favore dei soci e beneficiano di una minore tassazione degli utili.
Gli organi sociali obbligatori in una s.p.a. includono l'assemblea degli azionisti, il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale.
La ridistribuzione degli utili nelle cooperative avviene tramite il ristorno, che può consistere in un'integrazione dei salari o un rimborso di parte dei prezzi pagati dai soci.