L'imprenditore secondo l'articolo 2082 del codice civile, si definisce imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica, organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi.
Il soggetto giuridico è la persona fisica o giuridica cui si riferiscono i diritti e gli obblighi derivanti dall'esercizio dell'impresa.
Il soggetto economico è rappresentato da chi concretamente assume le decisioni inerenti all'impresa.
IMPRESE INDIVIDUALI: Il soggetto giuridico e il soggetto economioc coincidono.
IMPRESE CON PIU' PROPRIETARI: Il soggetto giuridico e il soggetto economico non coincidono.