Secondo la Costituzione «ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere», in base al principio di solidarietà, ha diritto all'assistenza sociale, ma le relative prestazioni sono condizionate dalla limitatezza delle risorse finanziarie. Di conseguenza è rimessa alla Pubblica amministrazione la scelta delle priorità di assistenza da soddisfare. L'assistenza sociale ha carattere di universalità in quanto ha funzioni di protezione e di difesa di tutti i deboli, a cui garantisce uniformi minimi di servizi sociali in condizioni di eguaglianza. Ciò vuol dire che, a parità di condizioni di bisogno, devono essere erogati pari servizi sociali. Le funzioni e i compiti amministrativi in materia di assistenza sociale sono conferiti alle Regioni e agli enti locali, mentre allo Stato sono riservate l'indicazione degli obiettivi della politica sociale nazionale e la determinazione dei livelli essenziali dei servizi. I principi generali in materia di assistenza sociale sono contenuti nella legge 8 novembre 2000 n.328, che prevede un sistema integrato di interventi e servizi diretto a prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di bisogno e di disagio. I servizi di assistenza egli strumenti per la loro attuazione sono vari: assistenza domiciliare a favore di persone non autosufficienti, contributi per bisogni straordinari o continuativi, istituzione di centri sociali per prevenire l'emarginazione e l'isolamento, residenze per persone ammalate ma autosufficienti che non possono vivere in famiglia, residenze sanitarie per ammalati non autosufficienti, mense sociali, asili nido, prestiti sull'onore a tasso zero, misure per l'integrazione degli immigrati ecc.
Nel quadro dei servizi di assistenza è molto valorizzata l'attività dei soggetti della società civile che sono vicini alle persone bisognose e in grado di dare loro aiuti immediati. Gli enti pubblici non possono decidere su tutto ed essere onnipresenti perché molte situazioni possono essere risolte in modo più efficace dalla società civile attraverso organizzazioni autonome secondo il principio di sussidiarietà. I soggetti operanti nel privato sociale sono organizzazioni di utilità e promozione sociale, associazioni di volontariato, istituzioni religiose, che hanno come scopo la promozione della solidarietà sociale. Le Regioni dettano indirizzi per regolamentare i rapporti di questi organismi con gli enti locali e in particolare con il Comune che vigila sulle loro strutture e sui servizi espletati. Le condizioni economiche delle famiglie che richiedono prestazioni sociali vengono verificate mediante l'indicatore della situazione economica equivalente (Isee), un sistema di calcolo che tiene conto sia della composizione del nucleo familiare sia del reddito e del patrimonio posseduti dai suoi componenti.