Diritto
La professione del geometra
Il geometra è una figura professionale che opera prevalentemente nel settore edilizio, topografico ed estimativo. Il Regio Decreto 11 febbraio 1929, n. 274 che istituisce, in sostituzione del perito agrimensore, tale professione in Italia, abilita il geometra all'espletamento di molteplici competenze tecniche, tra le quali la progettazione edile civile e rurale e la direzione dei lavori delle opere edili, le molteplici operazioni topografiche tra le quali la misurazione dei terreni e la stima di beni mobili e di beni immobili.
La parola geometra ha la stessa genesi di geometria che, dalla composizione di due parole greche "geo" e "metros", rispettivamente, terra e misura, rivela la vocazione originale del geometra: quella cioè di agrimensore, ossia "misuratore della terra". La nascita della figura del geometra viene fatta risalire all'organigramma della Legione romana, nel quale era prevista la figura del mensor, una sorta di geometra ante litteram incaricato, tra le altre incombenze, di tracciare le linee base dei castra aestiva: gli accampamenti temporanei che i legionari costruivano durante i loro spostamenti.
Nel 1929, anno di istituzione della professione del moderno geometra, la situazione economica dell'Italia era ben diversa da quella attuale: l'agricoltura copriva più dell'80% del PIL nazionale e dava lavoro a circa il 90% della popolazione.
Serviva, quindi, una figura professionale che avesse le competenze per misurare i fondi rustici con la precisione richiesta per il suo corretto sfruttamento o per una compravendita, che sapesse stimare questo stesso fondo, che vi sapesse costruire edifici necessari alla sua conduzione, e che avesse una cognizione delle tecniche di coltivazione.
Stanti le necessità legate alla ricostruzione post bellica ed all'allora carente numero di ingegneri ed architetti, il geometra è stato certamente la figura tecnica maggiormente presente nelle opere di riduzione in pristino del patrimonio edilizio nazionale e nella successiva fase di massimo ampliamento dei centri abitati, conseguente al "boom economico" degli anni cinquanta e sessanta.
Attualmente il geometra ha trovato una collocazione precisa nel mondo del lavoro delle libere professioni: è entrato di diritto a far parte della categoria dei tecnici che verrà regolata dall'accesso alla libera professione attraverso l'acquisizione di laurea (triennale) nelle classi 4-7-8 (a partire dal 2015).
Il geometra trova oggi anche nel lavoro dipendente o consulente all'interno dell'ufficio tecnico (spesso: Unità Organizzativa Tecnica - UOT o Responsabile di settore) del comune, trattandosi di professionista esperto conoscitore delle specifiche normative e del proprio territorio.
Impiegati tecnici nella pubblica amministrazione, titolari o professionisti di fiducia di agenzie immobiliari, o incaricati da istituti di credito, studi notarili e tribunali in genere per stime o perizie. Li troviamo Diploma di Geometra Denuncia Inizio Attività ad apporre il proprio timbro su una Denuncia di Inizio Attività (DIA), Permessi di Costruire (PdC) o su altre pratiche inerenti la progettazione edile civile.
L'attività del geometra ha subito, comunque, in Italia, una trasformazione legata direttamente al cambiamento sociale, materiale e scientifico dovuto al passaggio dalla civiltà contadina ad una società di servizi e attività terziarie.
Il diploma di geometra si consegue una volta superato l'Esame di Stato del corso di studi di un Istituto Tecnico per Geometri (I.T.G.) statale o paritario. Le materie specifiche di indirizzo sono: disegno tecnico, costruzioni, tecnologia delle costruzioni, estimo, topografia e diritto.
Il conseguimento del diploma dà luogo al diritto di fregiarsi del titolo di geometra (cfr. art. 1 L. 7 marzo 1985, n.75). Per essere iscritto all'albo dei geometri è necessario:
- Essere cittadino italiano o di uno Stato membro delle Comunità europee, ovvero italiano non appartenente alla Repubblica, oppure cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità;
- Godere il pieno esercizio dei diritti civili;
- Avere la residenza anagrafica nella circoscrizione del collegio professionale presso il quale l'iscrizione è richiesta;
- Essere, appunto, in possesso del diploma di geometra;
- Avere conseguito l'abilitazione professionale.
L'albo professionale è il documento nel quale sono contenuti i dati che servono a identificare i professionisti iscritti (nome, cognome, data di nascita, data di iscrizione, domicilio, eventuali specializzazioni, etc.).
L'abilitazione all'esercizio della libera professione si acquista con il compimento di un periodo di pratica biennale presso un geometra, una architetto o un ingegnere civile, iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno cinque anni, ovvero con lo svolgimento per almeno cinque anni di attività tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico professionale, e, al termine di tali periodi, con il superamento di un apposito esame di Stato.
Ai sensi dell'Art. 55 del D.P.R. 05/06/2001, n. 328 l'Esame di Stato può essere sostenuto anche da coloro che hanno conseguito il titolo di geometra laureato (laurea triennale classi 4, 7, 8: edilizia, ingegneria delle infrastrutture, sistemi informativi territoriali) comprensivo di un tirocinio di sei mesi.
L'esame di abilitazione si svolge ogni anno nelle città dove hanno sede i Collegi professionali dei geometri in unica sessione indetta, di regola in novembre, con ordinanza del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
Le prove di esame hanno inizio in tutte le sedi nello stesso giorno previsto dall'ordinanza ministeriale ed hanno luogo presso gli istituti tecnici statali per geometri di volta in volta indicati nell'ordinanza stessa. Gli esami hanno carattere specificatamente professionale e consistono e consistono in due prove scritto-grafiche (Costruzione e Estimo/Topografia) ed in una prova orale.
Entro il giorno successivo a quello previsto dal calendario come conclusivo delle prove orali, la commissione esaminatrice riassume i risultati delle prove d'esame e redige l'elenco dei candidati abilitati all'esercizio della libera professione di geometra, con l'indicazione del voto complessivo attribuito a ciascuno di essi e costituito dalla somma dei voti riportati nelle due prove scritto-grafiche e nella prova orale.
I diplomati relativi al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della libera professione del geometra sono firmati per il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e rilasciati in unico esemplare delle Stato, dal presidente dell'istituto tecnico statale presso il quale hanno avuto luogo gli esami.
Il geometra ottiene dal Collegio il timbro personale ed il suo nominativo viene comunicato agli enti competenti per il rilascio o il diniego di varie autorizzazioni, quali le Amministrazioni locali.
Una volta conseguita l'abilitazione e la conseguente iscrizione all'albo, il neo professionista può dedicarsi alla propria attività, in qualità di lavoratore autonomo, secondo le competenze che gli sono attribuite dalla legge.
In particolare, a norma del R.D. 11/02/1929, n. 274, rientrano nelle competenze del geometra:
- Operazioni topografiche di rilevamento e misurazione, di triangolazioni secondarie a lati rettilinei e di poligonazione, di determinazione e verifica di confini; operazioni catastali ed estimi relativi;
- Operazioni di tracciamento di strade poderali e consorziali ed inoltre, quando abbiano tenue importanza, di strade ordinarie e di canali di irrigazione e di scolo;
- Misura e divisione di fondi rustici;
- Misura e divisione di aree urbane e di modeste costruzioni civili;
- Stima di aree e di fondi rustici, anche ai fini di mutui fondiari e di espropriazione, stima dei danni prodotti ai fondi rustici dalla grandine o dagli incendi, e valutazione di danni colonici a culture erbacee, legnose, da frutto, da foglia e da bosco. È fatta eccezione per i casi di notevole importanza economica e per quelli che, per la complessità di elementi di valutazione, richiedano le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie dei dottori in scienze agrarie;
- Stima, anche ai fini di mutui fondiari e di espropriazione, di aree urbane e di modeste costruzioni civili; stima dei danni prodotti dagli incendi;
- Stima di scorte morte, operazioni di consegna e riconsegna dei beni rurali e relativi bilanci e liquidazioni; stima per costituzione ed eliminazione di servitù rurali; stima delle acque irrigue nei rapporti dei fondi agrari serviti. È fatta eccezione per i casi di notevole importanza economica e per quelli che, per la complessità di elementi di valutazione, richiedano le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie dei dottori in scienze agrarie;
- Funzioni puramente contabili ed amministrative nelle piccole e medie aziende agrarie;
- Curatele di piccole e medie aziende agrarie, in quanto non importino durata superiore ad un anno ed una vera e propria direzione tecnica; assistenza nei contratti agrari;
- Progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso d'industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per l'incolumità delle persone; nonché di piccole opere inerenti alle aziende agrarie, come strade vicinali senza rilevanti opere d'arte, lavori d'irrigazione e di bonifica, provvista d'acqua per le stesse aziende e riparto della spesa per opere consorziali relative, esclusa, comunque, la redazione di progetti generali di bonifica idraulica ed agraria e relativa direzione;
- Progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili;
- Misura, contabilità e liquidazione delle costruzioni civili indicate nella lettera m);
- Misura, contabilità e liquidazione di lavori di costruzioni rurali sopra specificate;
- Funzioni peritali ed arbitramentali in ordine alle attribuzioni innanzi menzionate;
- Mansioni di perito comunale per le funzioni tecniche ordinarie nei Comuni con popolazione fino a diecimila abitanti, esclusi i progetti di opere pubbliche d'importanza o che implichino la risoluzione di rilevanti problemi tecnici.
Operazioni Topografiche.
Esempio di una strada poderale.
Danni a un vigneto causati da grandine.
Danni da incendi.
Esempio di scorte morte.
Bonifica (foto tratta dal Museo Nazionale della Bonifica d'Italia).
Modesta costruzione civile.
Esempio di una progettazione rurale.
A tali attribuzioni con tempo si sono aggiunte quelle riguardanti la progettazione di opere in conglomerato cementizio e in struttura metallica di modesta costruzione (legge 05/10/1971, n. 1086) e quelle riguardanti la progettazione di opere antisismiche (legge 02/02/1974, n. 64).
Le regole deontologiche sono le regole proprie di un determinato settore professionale ed hanno come scopo quello di tutelare sia gli interessi generali della collettività sia quelli propri della categoria a cui appartengono.
Possiamo perciò dire che il libero professionista deve tenere un comportamento rispettoso sua delle regole generali dell'ordinamento giuridico (come ad esempio quelle sui contratti), sia delle regole comuni a tutte le professioni (come quelle di correttezza, riservatezza) sia delle regole proprie della categoria professionale a cui appartiene.
Per quanto riguarda la professione del geometra il codice deontologico stabilisce che il geometra deve ispirare la propria condotta all'osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro, ed esercita l'attività professionale secondo “scienza” ovvero preparazione, competenza e capacità professionale a servizio del committente, “diligenza” ovvero il comportamento secondo i principi di lealtà, correttezza, trasparenza e tutela dei legittimi interessi dei committenti.
Il geometra, inoltre, deve curare l'aggiornamento della propria preparazione professionale, mediante l'apprendimento costante e programmato di nuove specifiche conoscenze in tutti gli ambiti riguardanti l'attività professionale.
Nei confronti dei colleghi il geometra deve comportasi secondo principi di correttezza, collaborazione e solidarietà e deve astenersi dal compiere atti di concorrenza sleale.
In caso di violazione delle regole contenute nel codice oltre a sanzioni amministrative, civili e penali sono applicabili sanzioni disciplinari che sono:
- L'avvertimento;
- La censura;
- La sospensione;
- La cancellazione.
Il geometra come ente pubblico
Il geometra come ente pubblico può trovarsi ad assumere impieghi nell'amministrazione pubblica, più specificatamente nella pubblica amministrazione indiretta territoriale.
Quando lo Stato non è in grado di perseguire i suoi molteplici fini attraverso i propri organi centrali o periferici, deve ricorrere all'opera di altri enti che non sono suoi organi, cioè soggetti autonomi che formano l'amministrazione indiretta. Essi sono dotati di autarchia, possono amministrare da se i propri interessi e i loro atti sono considerati atti amministrativi dello Stato.
Ad essi è attribuita una certa autonomia, tali enti sono definiti territoriali quando il territorio ne è un elemento costitutivo, perché individua l'ambito nel quale essi possono esercitare i propri poteri; si dicono non territoriali quanto il territorio non è elemento costitutivo, ma solo ambito spaziale che delimita la loro sfera d'azione.
Tra i più importanti enti territoriali ricordiamo il Comune, la Provincia e la Regione; tra quelli non territoriali ricordiamo le Camere di Commercio, l'Industria dell'Artigianato e dell'Agricoltura, i collegi e gli ordini professionali.
Tuttavia dobbiamo anche rendere comprensibile anche cosa è l'amministrazione diretta. Parliamo di amministrazione diretta quando lo Stato opera attraverso propri organi che svolgono funzioni attive, consultive e di controllo.
Tali organi possono avere una competenza estesa a tutto il territorio dello Stato (amministrazione diretta centrale) oppure limitata ad una parte di questo (amministrazione diretta locale o periferica).
Tra gli organi dell'amministrazione diretta centrale che svolgono funzioni attive troviamo il Governo e i Ministri. I Ministri sono a capo dei diversi settori dell'attività amministrativa dello Stato (ministeri) e sono funzionari onorari, poiché l'ufficio che ricoprono è di nomina presidenziale e non costituisce la loro professione.
Tra i loro compiti più importanti ci sono l'emanazione di atti di alta amministrazione, che servono a
Amministrazione diretta
Presidente della Repubblica
Presidente del Consiglio
Attivi
Consiglio dei Ministri
Singoli Ministri
Consultivi
Consiglio di Stato
CNEL
CSM
Controllo
Corte dei Conti
Centrale
Speciale
Azienda di Stato
Prefetto
Locale
Sindaco
Amministrazione diretta
Commissario governativo
Regioni
Territoriale
Provincia
Indiretta
Comuni
Istituzionale
Enti di Stato
coordinare la funzione politica e amministrativa, oltre alla direzione e all'organizzazione dei loro dicasteri.
I Ministri senza portafoglio non svolgono funzioni amministrative. Le agenzie pubbliche sono soggette alla vigilanza dei Ministeri competenti e della Corte dei Conti, per il controllo di spesa, godono di piena autonomia operativa e di bilancio nell'ambito degli obbiettivi concreti ad esse affidate dai loro Ministeri.
Tra gli organi dell'amministrazione diretta centrale che svolgono funzioni consultive, che danno consigli agli organi di amministrazione attiva, dobbiamo ricordare il Consiglio di Stato ed il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL).
Il Consiglio di Stato è un organo di consulenza generale, cioè per qualsiasi materia giuridico-amministrativa, dello Stato. È composto da sette sezioni: quattro sezioni svolgono funzioni consultive e altre tre funzioni giurisdizionali.
I pareri del Consiglio di Stato possono essere: facoltativi, quando l'organo interessato è libero di chiederli o meno; obbligatori, quando l'organo interessato deve richiederli necessariamente; non vincolanti, quando chi li ha richiesti può disattenderli, cioè comportarsi diversamente; vincolanti, quando l'organo che li ha richiesti deve seguirli necessariamente, il che avviene solo in casi eccezionali.
Il CNEL può presentare proposte di legge al Parlamento nella materie di sua competenza.
Alla Corte dei Conti si attribuisce il compito di esercitare il controllo sugli atti del Governo e il controllo successivo sulla gestione del bilancio dello Stato.
Al primo tipo è volto ad accertare che gli atti del Governo siano legittimi, cioè non siano viziati da incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge. È un controllo preventivo perché se la Corte ritiene che l'atto si legittimo, appone su di esso il visto e l'atto diventa efficace; se, invece, ritiene l'atto illegittimo rifiuta il visto e l'atto non può produrre i suoi effetti, a meno che il Ministro interessato o il Presidente del Consiglio non richiedano una delibazione del Consiglio del Ministri, in seguito ala quale la Corte appone in visto con riserva e provvede alla registrazione dell'atto.
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