DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA
LA RICERCA DELLA VERITÀ OLTRE I LIMITI
DELLA FALLIBILITÀ UMANA:
PROVA NEUROSCIENTIFICA E ALGORITMI NEL
GIUDIZIO PENALE
Tesi di laurea in DIRITTO E NEUROSCIENZE
Correlazione in DIRITTO PROCESSUALE PENALE
Relatrice Presentata da
Prof.ssa Silvia Zullo Federica Strozzieri
Correlatrice
Prof.ssa Giulia Lasagni Sessione Unica
Anno Accademico 2025/2026
DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA
LA RICERCA DELLA VERITÀ OLTRE I LIMITI
DELLA FALLIBILITÀ UMANA:
PROVA NEUROSCIENTIFICA E ALGORITMI NEL
GIUDIZIO PENALE
Tesi di laurea in DIRITTO E NEUROSCIENZE
Correlazione in DIRITTO PROCESSUALE PENALE
Relatrice Presentata da
Prof.ssa Silvia Zullo Federica Strozzieri
Matricola: 0001093016
Correlatrice
Prof.ssa Giulia Lasagni Sessione Unica
Anno Accademico 2025/2026
Un sincero ringraziamento alla Professoressa
Silvia Zullo per la disponibilità e
per avermi accompagnata nella realizzazione di questo lavoro.
Un ringraziamento alla Professoressa Giulia Lasagni
per i contributi dottrinali che hanno arricchito
questo lavoro.
A me stessa.
E a chi ce l’ha fatta, e a chi no.
Come scrive Camus,
“nel mezzo dell’inverno ho scoperto
che dentro di me
c’era un’invincibile estate”.
Indice
Introduzione ................................................................................................. 1
I L’evoluzione del pensiero giuridico e le basi neurobiologiche della
decisione
1. Dal positivismo al realismo giuridico: la progressiva centralità del
decisore ............................................................................................ 5
2. Il ruolo delle emozioni nel processo decisionale e la messa in
discussione del giudice razionale kantiano ...................................... 7
3. Gli studi neuroscientifici di Antonio Damasio e i casi di Gage ed Elliot
.......................................................................................................... 9
4. Emozioni, amigdala e marcatori somatici nelle decisioni ................ 11
II L’architettura cognitiva del giudizio penale: euristiche, bias e
rumore
1. La teoria del doppio processo e il fenomeno dell’esaurimento dell’ego
........................................................................................................ 15
2. Le scorciatoie del pensiero tra disponibilità, rappresentatività,
ancoraggio e affetto ........................................................................ 18
2.1 L’euristica della disponibilità e la correlazione illusoria ................ 18
2.2 L’euristica della rappresentatività e la fallacia della congiunzione 20
2.3 L’euristica dell’ancoraggio e la dipendenza dalla prima ipotesi ..... 21
2.4 L’euristica dell’affetto e il primato delle emozioni nel giudizio ..... 22
3. Bias di conferma, visione a tunnel e inefficacia pratica dell’art. 358
c.p.p. ............................................................................................... 24
4. Overconfidence, illusione di controllo e cecità ai propri errori ....... 29
5. Il rumore giudiziario e la lesione della certezza del diritto .............. 31
III Dalla fragilità della memoria alla prova neuroscientifica nel
processo penale
1. La memoria testimoniale e la ricostruzione del fatto ....................... 37
2. False memorie, suggestione e rischio di errore giudiziario.............. 44
3. Il contributo della scienza alla valutazione della testimonianza ...... 48
4. Le tecniche neuroscientifiche tra neuroimaging, brain fingerprinting e
lie detection .................................................................................... 50
5. L’ammissibilità della prova neuroscientifica nel diritto italiano ..... 53
6. L'evoluzione della giurisprudenza italiana ....................................... 57
7. I limiti e le criticità della prova neuroscientifica ............................. 59
IV L’intelligenza artificiale come strumento di supporto all’attività
giudiziale
1. L’apprendimento automatico nel processo penale: analisi dei dati e
limiti cognitivi ................................................................................ 66
2. Opacità algoritmica e prova contraria: il problema della conoscibilità
del metodo ...................................................................................... 71
3. Garanzie processuali e IA: limiti e condizioni del controllo giudiziale
........................................................................................................ 78
4. Rendere computabili i diritti processuali senza svuotarli ................ 85
V Verso un modello integrato: il giudice tra emozione, scienza e
algoritmo
1. Il giudice emotivo consapevole e la razionalità della decisione penale
........................................................................................................ 89
2. La scienza e l’intelligenza artificiale tra supporto cognitivo e limiti
epistemologici ................................................................................ 93
3. Il giudice peritus peritorum nell'era digitale: supervisione umana e
controllo della decisione ................................................................ 98
Conclusioni ............................................................................................... 106
Bibliografia .............................................................................................. 112
Introduzione
La ricerca della verità nel processo penale continua a rappresentare uno dei punti
più delicati e complessi dell’esperienza giuridica contemporanea. Proprio perché la
decisione penale incide su beni fondamentali della persona, e anzitutto sulla libertà
individuale, il processo è tradizionalmente concepito come il luogo in cui
l’accertamento del fatto deve svolgersi secondo criteri di razionalità, di controllo e
di giustificazione. Eppure, questa immagine ordinata e rassicurante del giudizio
penale si confronta oggi con una complessità crescente. A giudicare, a ricordare, a
selezionare, interpretare e valutare le prove sono ancora persone. Proprio da qui
nasce il problema che fa da sfondo a questo lavoro: comprendere come la ricerca
della verità nel processo penale possa essere ripensata oggi, una volta che sia stata
messa in seria discussione l’idea di un giudice perfettamente razionale e sia stata
presa sul serio la fallibilità cognitiva che accompagna ogni attività di giudizio.
L’importanza del tema risiede proprio in questa duplice trasformazione. Il processo
penale, infatti, non è chiamato soltanto a misurarsi con la possibilità dell’errore, ma
con una crisi più profonda dei propri presupposti conoscitivi e, in ultima analisi,
con l’idea stessa di razionalità giudiziaria su cui a lungo si è retto. Per lungo tempo
è stato pensato, almeno sul piano teorico, come il luogo in cui un giudice razionale,
neutrale e sostanzialmente impermeabile alla dimensione emotiva applica la legge
ai fatti secondo un percorso logicamente controllabile. Le acquisizioni provenienti
dal realismo giuridico, dalla psicologia cognitiva e dalle neuroscienze hanno però
mostrato quanto tale immagine sia, in realtà, insufficiente. Il giudizio non si forma
in uno spazio astratto, bensì attraverso attività di selezione, interpretazione e
valutazione che inevitabilmente risentono dei limiti cognitivi dell’essere umano. A
ciò si aggiunge un secondo elemento di complessità: proprio mentre diventa più
evidente la fallibilità del decidere, il processo penale si apre all’ingresso di saperi
tecnico-scientifici sempre più sofisticati e, più di recente, di strumenti di
1
intelligenza artificiale, che promettono di rafforzare l’efficienza e la capacità di
analisi, ma pongono anche nuovi problemi di affidabilità, conoscibilità e controllo.
La riflessione contemporanea ha ormai messo in dubbio l’idea che la decisione
giudiziale possa essere spiegata come semplice applicazione logico-deduttiva della
norma; al tempo stesso, l’uso forense delle neuroscienze e la crescente attenzione
per l’intelligenza artificiale pongono il diritto processuale di fronte a problemi che
non possono essere liquidati né con un rifiuto pregiudiziale della tecnica né con
un’adesione ingenua alle sue promesse. Sul piano normativo, inoltre, persistono
zone di incertezza: basti pensare alla difficoltà di individuare criteri pienamente
soddisfacenti per l’ingresso della prova neuroscientifica nel processo, oppure alle
tensioni che l’utilizzo di sistemi algoritmici genera rispetto alla conoscibilità del
metodo, al diritto di difesa, alla prova contraria e, più in generale, alla tenuta del
controllo giudiziale. Si tratta, dunque, di un terreno in cui si intrecciano questioni
epistemologiche, culturali e strettamente giuridiche, tutte riconducibili a una
domanda di fondo: a quali condizioni il processo penale può ancora aspirare a una
ricostruzione affidabile dei fatti, senza sacrificare le garanzie che ne definiscono la
legittimità?
La domanda che guida questa ricerca può allora essere formulata in questi termini:
in che modo il processo penale può continuare a perseguire un accertamento
razionale e garantito, se si riconosce che il giudice non è immune da limiti cognitivi,
che la memoria è fragile, che la prova neuroscientifica non coincide con la verità e
che anche l’algoritmo produce risultati mediati, selettivi e non autosufficienti? In
altri termini, il problema è capire quale idea di razionalità del giudizio possa ancora
essere difesa nell’epoca in cui la fallibilità umana e la mediazione tecnica non
possono più essere trattate come elementi marginali. La tesi che si intende sostenere
è che tale consapevolezza non imponga né di ridimensionare la funzione
giurisdizionale né di trasferire il cuore della decisione alla tecnica, ma, piuttosto, di
ripensare il processo penale in termini più realistici e più esigenti: un processo in
cui la fallibilità umana venga riconosciuta e governata, in cui la scienza affidabile
possa offrire un supporto effettivo e in cui gli strumenti tecnologici siano utilizzati
2
in modo selettivo e controllato, senza trasformarsi in scorciatoie verso la verità né
in fattori di deresponsabilizzazione del giudice.
L’indagine si colloca prevalentemente sul piano dell'analisi dottrinale, teorico-
ricostruttiva e filosofico-giuridica, sviluppata attraverso il confronto con la
letteratura giuridica, filosofica, neuroscientifica e psicologico-cognitiva, con il
supporto di alcuni casi giurisprudenziali e di talune vicende emblematiche assunte
come occasioni di verifica del problema. Non si tratta, dunque, di uno studio
empirico in senso stretto, né di un lavoro comparatistico in senso pieno, sebbene
non manchino richiami a esperienze e modelli elaborati in altri contesti.
L'attenzione resta costantemente concentrata sul processo penale e sul modo in cui
esso reagisce all'ingresso di nuove conoscenze sul funzionamento della mente e di
nuovi strumenti di supporto tecnico. Entro questi confini, l'elaborato non intende
offrire una trattazione generale della giustizia algoritmica o delle neuroscienze
forensi, ma interrogarsi su ciò che tali sviluppi implicano per la figura del giudice,
per la valutazione della prova e, in ultima analisi, per la possibilità stessa di una
decisione razionalmente giustificata.
Il lavoro si articola, perciò, in cinque capitoli. Una prima parte è dedicata alla crisi
del modello del giudice puramente razionale e all'analisi dei processi cognitivi che
incidono sul processo decisionale, così da mostrare come la fallibilità non
rappresenti una deviazione patologica del giudizio, bensì una sua condizione
strutturale. Su questa base, l'indagine si sposta poi sul terreno della prova,
soffermandosi sulla fragilità della memoria testimoniale, sulle false memorie e sui
limiti della prova neuroscientifica nel processo penale, nel tentativo di verificare
fino a che punto la scienza possa realmente contribuire all'accertamento senza
essere sopravvalutata. Il percorso approda quindi al tema dell'intelligenza
artificiale, affrontato non come questione meramente tecnologica, ma come banco
di prova per verificare fin dove il processo possa accogliere strumenti nuovi senza
sacrificare conoscibilità, difesa e controllo. Il capitolo conclusivo, infine, tenta di
ricomporre i risultati emersi, proponendo un modello integrato in cui emozioni,
scienza e algoritmi non vengano trattati come elementi alternativi, bensì come
3
fattori da ricondurre in un equilibrio governato dal diritto e dalla responsabilità del
giudice.
In fondo, il punto da cui tutto muove e a cui tutto ritorna è uno solo: la verità. Non
una verità astratta, né una verità che si possa presumere già data, ma una verità
processuale che può essere soltanto cercata attraverso strumenti sempre perfettibili,
da soggetti inevitabilmente fallibili. È proprio per questo che la riflessione sul
processo penale non può arrestarsi al piano delle regole o degli strumenti, ma deve
interrogare anche le condizioni epistemiche e umane del giudicare. Solo così
diventa possibile immaginare un sistema più consapevole dei propri limiti, più
attrezzato nel rapporto con la scienza e più capace, anche grazie agli strumenti
tecnologici, di avvicinarsi in modo più serio e responsabile alla propria ambizione
fondamentale: una decisione quanto più possibile giusta, perché quanto più
possibile vera. 4
I L’evoluzione del pensiero giuridico e le basi
neurobiologiche della decisione
1. Dal positivismo al realismo giuridico: la progressiva centralità del decisore. 2. Il ruolo delle
emozioni nel processo decisionale e la messa in discussione del giudice razionale kantiano. 3.
Gli studi neuroscientifici di Antonio Damasio e i casi di Gage ed Elliot. 4. Emozioni, amigdala
e marcatori somatici nelle decisioni.
1. Dal positivismo al realismo giuridico: la progressiva centralità
del decisore
L’indagine sul ruolo dei processi cognitivi nel giudizio penale richiede, in via
preliminare, un inquadramento storico-culturale, necessario per comprendere come
sia mutata la concezione del diritto e, con essa, la figura del decisore. Per lungo
tempo, la cultura giuridica occidentale ha elaborato modelli teorici accomunati
dall’aspirazione a rappresentare la decisione giudiziale come esito di un
procedimento razionale, impersonale e tendenzialmente deduttivo. In tale orizzonte
si collocano, pur nella diversità dei rispettivi piani filosofici e politico-giuridici,
tanto l'impostazione razionalistica di matrice kantiana quanto l'ideale illuministico
del giudice quale applicatore della legge.
Nel pensiero del filosofo di Königsberg, la volontà umana è considerata libera in
quanto capace di determinarsi secondo la «forma della legge», mantenendosi
1
indipendente dalle inclinazioni e dai desideri sensibili. Trasposta sul terreno della
decisione giudiziale, tale impostazione ha favorito l’immagine di un decisore
asettico, sottratto all’incidenza della sfera emotiva. Un approdo particolarmente
significativo di questa concezione si rinviene nelle riflessioni di Cesare Beccaria,
secondo il quale, nell’accertamento di ogni reato, il giudice dovrebbe costruire un
«sillogismo perfetto»: la premessa maggiore coincide con la legge generale, la
premessa minore con l’azione conforme o difforme alla norma, mentre la
1 A. FORZA, G. MENEGON e R. RUMIATI, Il giudice emotivo. La decisione tra ragione ed
emozione, Bologna, Il Mulino, 2017, p. 21. 5 2
conclusione conduce alla libertà o alla pena. In termini analoghi, la separazione
dei poteri delineata da Montesquieu ha contribuito a consolidare la
rappresentazione del magistrato quale «bocca della legge» (bouche de la loi),
3
chiamato a esprimere, più che a costruire, il contenuto del precetto normativo.
In questa prospettiva, la scoperta della decisione e la sua giustificazione tendono a
coincidere, sul presupposto di una neutralità cognitiva del giudicante che, tuttavia,
appare difficilmente sostenibile sul piano empirico. È proprio tale rappresentazione
che viene incrinata, nei primi decenni del Novecento, dal realismo giuridico
americano. Jerome Frank, valorizzando anche la propria esperienza diretta della
funzione giudiziaria, mise in discussione l’artificiosità del sillogismo, osservando
come il giudicare non proceda sempre dalla premessa normativa alla conclusione,
ma spesso segua un percorso inverso: il decisore matura anzitutto un orientamento
intuitivo e solo successivamente individua le premesse giuridiche idonee a
sostenerlo. Si delinea così una frattura tra il momento genetico della decisione e la
sua veste argomentativa, sicché la motivazione non si presenta più come una
dimostrazione puramente deduttiva, bensì come il luogo in cui la decisione viene
resa giuridicamente giustificabile.
Una consapevolezza analoga emerge anche in parte della dottrina italiana classica,
che aveva già colto come il ragionamento giuridico non si esaurisse in un mero
4
calcolo logico, ma implicasse dinamiche psicologiche più complesse. Il contributo
di queste correnti di pensiero è stato quello di spostare l’attenzione dalla norma
astratta al giudice in carne e ossa, preparando il terreno alle successive acquisizioni
5
della psicologia cognitiva. Nel processo penale, dove la decisione incide sulla
libert
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