UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “ROMA TRE”
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE
TESI DI LAUREA
in
DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE
NELL’ORDINAMENTO GIURIDICO DELL’UNIONE
EUROPEA: REGOLAMENTAZIONE,
RESPONSABILITÀ E TUTELA DEI DIRITTI
FONDAMENTALI
Relatore: Chiar.mo Laureando/a:
Anno Accademico 2025 – 2026
Ai miei genitori . 2
INDICE
INTRODUZIONE CAPITOLO I
L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE: EVOLUZIONE TECNOLOGICA E
PRIME QUESTIONI GIURIDICHE
1.1 Nozione e definizione di intelligenza artificiale
1.2 Origini ed evoluzione dell’intelligenza artificiale
1.3 Machine learning, deep learning e sistemi algoritmici
1.4 L’avvento dell’intelligenza artificiale generativa
1.5 L’impatto dell’intelligenza artificiale sui diritti fondamentali
1.6 Il rapporto tra innovazione tecnologica e funzione regolatoria del diritto
1.7 La trasparenza algoritmica e il problema della intelligibilità delle decisioni
automatizzate
1.8 Il principio di responsabilità nell’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale
1.9 La necessità di un approccio antropocentrico alla regolazione dell’intelligenza
artificiale
1.10 L’intelligenza artificiale come fenomeno interdisciplinare e la trasformazione
delle categorie giuridiche tradizionali
1.11 L’internazionalizzazione del fenomeno dell’intelligenza artificiale e la necessità
di una regolazione multilivello
1.12 Considerazioni conclusive: dalla trasformazione tecnologica alla necessità di
una disciplina giuridica organica CAPITOLO II
LA REGOLAZIONE GIURIDICA DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE:
DALLE PRIME INIZIATIVE ALL’AI ACT
2.1 La progressiva emersione dell’intelligenza artificiale come problema giuridico
2.2 La trasformazione tecnologica e la necessità di una risposta normativa
2.3 Il rapporto tra innovazione tecnologica, diritto e regolazione
2.4 Le prime esperienze normative e regolatorie sull’intelligenza artificiale
2.5 La dimensione internazionale della regolazione dell’intelligenza artificiale
2.6 Il ruolo delle organizzazioni internazionali nella definizione dei principi
sull’intelligenza artificiale
2.7 L’azione dell’OCSE e i principi sull’intelligenza artificiale
2.8 L’intervento dell’UNESCO e la Raccomandazione sull’etica dell’intelligenza
artificiale
2.9 Il Consiglio d’Europa e la tutela dei diritti fondamentali nell’era dell’intelligenza
artificiale
2.10 Le iniziative del G7 e del G20 in materia di intelligenza artificiale
2.11 Verso un diritto europeo dell’intelligenza artificiale 3
CAPITOLO III
RESPONSABILITÀ, TUTELA DEI DIRITTI E PROSPETTIVE FUTURE
DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE
3.1 La responsabilità giuridica nell’impiego dei sistemi di intelligenza artificiale
3.2 La responsabilità civile e il problema dell’attribuzione del danno
3.3 Intelligenza artificiale e tutela dei dati personali
3.4 Intelligenza artificiale, discriminazione e tutela dei diritti fondamentali
3.5 Intelligenza artificiale e diritto d’autore: le nuove questioni giuridiche
3.6 Intelligenza artificiale e mondo del lavoro: automazione, controllo e tutela del
lavoratore
3.7 L’impiego dell’intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione e nella
giustizia
3.8 Le criticità applicative dell’AI Act e le prospettive di evoluzione della disciplina
3.9 Verso un modello di regolazione dinamico e antropocentrico dell’intelligenza
artificiale
3.10 Considerazioni conclusive: intelligenza artificiale, diritto e futuro della tutela
della persona
CONCLUSIONI
BIBLIOGRAFIA 4
INTRODUZIONE
L’intelligenza artificiale rappresenta una delle più profonde trasformazioni
tecnologiche e sociali dell’epoca contemporanea e costituisce, al tempo stesso, una
delle sfide più complesse alle quali il diritto è chiamato a fornire una risposta. Il rapido
sviluppo di sistemi capaci di elaborare quantità estremamente elevate di dati,
riconoscere schemi, formulare previsioni, generare contenuti e supportare, sino in
alcuni casi a condizionare, processi decisionali tradizionalmente affidati all’essere
umano ha progressivamente modificato il rapporto tra individuo, tecnologia e società.
Se nelle prime fasi della rivoluzione digitale l’attenzione del giurista era
prevalentemente rivolta alla regolamentazione degli strumenti tecnologici e alla
disciplina delle attività svolte attraverso di essi, l’affermazione dell’intelligenza
artificiale impone oggi una riflessione di portata significativamente maggiore, poiché
non si tratta più soltanto di disciplinare uno strumento utilizzato dall’uomo, ma di
stabilire entro quali limiti e secondo quali garanzie possano essere impiegati sistemi
tecnologici in grado di incidere concretamente sulla vita delle persone, sull’esercizio
dei diritti, sulle dinamiche economiche e sociali e, più in generale, sul funzionamento
delle istituzioni.
La diffusione dell’intelligenza artificiale ha assunto negli ultimi anni una
dimensione tale da rendere ormai superata una concezione della tecnologia quale
fenomeno circoscritto a determinati settori specialistici. I sistemi di intelligenza
artificiale sono oggi impiegati, con modalità differenti, nell’ambito della sanità, della
finanza, dei trasporti, dell’istruzione, della pubblica amministrazione, delle attività
1
produttive, del mercato del lavoro, della sicurezza e della giustizia .
È proprio tale ambivalenza a rendere l’intelligenza artificiale un oggetto di
particolare interesse per la scienza giuridica. Da un lato, l’innovazione tecnologica
1 L’utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale è inoltre divenuto accessibile a un numero sempre più
ampio di soggetti, anche attraverso sistemi di intelligenza artificiale generativa capaci di produrre testi,
immagini, audio, video e altri contenuti sulla base di semplici istruzioni formulate dall’utilizzatore. Tale
diffusione determina conseguenze giuridiche particolarmente rilevanti, dal momento che l’impiego di
tali tecnologie può produrre effetti favorevoli in termini di efficienza, innovazione e sviluppo
economico, ma può altresì determinare rischi significativi per la persona, per la collettività e per
l’ordinamento democratico. 5
rappresenta uno strumento potenzialmente idoneo a migliorare la qualità dei servizi,
incrementare la produttività, agevolare l’accesso alle informazioni e rendere più
efficienti numerose attività pubbliche e private. Dall’altro lato, la crescente capacità
dei sistemi algoritmici di analizzare informazioni e formulare risultati può determinare
nuove forme di rischio e di vulnerabilità.
Un sistema addestrato su dati incompleti o distorti può produrre risultati
discriminatori; un processo decisionale automatizzato può incidere sulla sfera
personale dell’individuo senza che quest’ultimo sia effettivamente in grado di
comprendere le ragioni della decisione; l’utilizzo massivo di dati personali può
compromettere il diritto alla riservatezza; la generazione automatizzata di contenuti
può facilitare la diffusione di informazioni false o manipolative; l’impiego
dell’intelligenza artificiale nel mercato del lavoro può trasformare radicalmente le
modalità di svolgimento di numerose attività professionali; l’utilizzo di sistemi
algoritmici da parte delle pubbliche amministrazioni o delle autorità preposte alla
sicurezza può incidere direttamente sull’esercizio di diritti fondamentali.
Il problema giuridico fondamentale consiste, pertanto, nell’individuazione di
un equilibrio tra la necessità di favorire l’innovazione e l’esigenza di garantire che il
progresso tecnologico si sviluppi nel rispetto dei principi fondamentali
dell’ordinamento. Non appare infatti sufficiente considerare l’intelligenza artificiale
esclusivamente quale fenomeno economico o tecnologico. Essa deve essere analizzata
anche come fenomeno giuridico, in quanto la sua diffusione modifica concretamente
le condizioni nelle quali vengono esercitati diritti, assunti obblighi, prese decisioni e
2
attribuite responsabilità .
In tale prospettiva assume un rilievo centrale l’azione dell’Unione europea, che
ha progressivamente elaborato un modello di regolamentazione dell’intelligenza
artificiale fondato sull’idea di una tecnologia antropocentrica, affidabile e compatibile
con la tutela dei diritti fondamentali. Il passaggio più significativo di questo percorso
è rappresentato dal Regolamento (UE) 2024/1689, comunemente denominato
2 Il diritto è quindi chiamato non soltanto a intervenire successivamente rispetto all’emersione di
eventuali danni, ma anche a predisporre preventivamente regole idonee a orientare lo sviluppo
tecnologico verso modelli compatibili con i valori fondamentali dell’ordinamento. 6
Artificial Intelligence Act o AI Act, attraverso il quale l’Unione europea ha istituito
un quadro normativo armonizzato volto a disciplinare l’immissione sul mercato, la
3
messa in servizio e l’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nell’Unione .
L’adozione dell’AI Act segna un passaggio particolarmente significativo
nell’evoluzione del diritto europeo della tecnologia, poiché introduce un modello
organico di regolamentazione dell’intelligenza artificiale fondato prevalentemente
sulla valutazione del rischio. Il legislatore europeo non ha infatti optato per un divieto
generalizzato dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale, né ha ritenuto opportuno
affidare esclusivamente alle dinamiche del mercato e all’autoregolamentazione degli
operatori la gestione dei rischi derivanti dall’innovazione. Al contrario, il regolamento
costruisce un sistema differenziato nel quale gli obblighi giuridici variano in relazione
alla natura e alla gravità dei rischi associati ai singoli sistemi. Alcune pratiche di
intelligenza artificiale considerate incompatibili con i valori dell’Unione sono vietate,
mentre ai sistemi classificati come ad alto rischio sono applicati specifici requisiti e
obblighi. A ciò si aggiungono specifici obblighi di trasparenza e una disciplina
dedicata ai modelli di intelligenza artificiale per finalità generali.
L’approccio basato sul rischio assume un significato particolarmente
importante dal punto di vista giuridico, poiché consente di superare una concezione
astratta della tecnologia e di concentrare l’attenzione sugli effetti concretamente
prodotti dai sistemi di intelligenza artificiale. Non tutti i sistemi, infatti, presentano lo
stesso livello di pericolosità e non tutti gli utilizzi dell’IA sono suscettibili di incidere
con la medesima intensità sulla posizione giuridica degli individui. Un sistema
impiegato per suggerire contenuti di intrattenimento presenta problematiche differenti
rispetto a un sistema utilizzato per selezionare candidati nell’ambito di una procedura
di assunzione, per valutare l’accesso a determinati servizi essenziali, per supportare
decisioni relative all’istruzione oppure per assistere le autorità pubbliche nell’esercizio
di funzioni particolarmente delicate. La disciplina europea cerca quindi di graduare la
3 Il regolamento persegue contemporaneamente obiettivi apparentemente destinati a muoversi su piani
differenti: da un lato, il miglioramento del funzionamento del mercato interno e la promozione
dell’innovazione; dall’altro, la protezione della salute, della sicurezza e dei diritti fondamentali sanciti
dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Tale duplice finalità costituisce uno degli
elementi caratterizzanti dell’intero intervento normativo europeo. 7
risposta normativa in relazione alla concreta capacità del sistema di incidere sulla
salute, sulla sicurezza e sui diritti fondamentali.
Il tema della tutela dei diritti fondamentali costituisce, in questo contesto, uno
dei principali fili conduttori della presente ricerca. L’intelligenza artificiale pone infatti
interrogativi che coinvolgono direttamente alcuni dei principi fondanti
dell’ordinamento europeo. La dignità umana, il diritto alla vita privata, la protezione
dei dati personali, il principio di uguaglianza, il divieto di discriminazione, la libertà
di espressione, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, la presunzione
di innocenza e il diritto al lavoro possono essere tutti interessati dall’impiego di sistemi
algoritmici. L’AI Act riconosce espressamente la necessità di garantire un elevato
livello di protezione dei diritti fondamentali e collega la disciplina dell’intelligenza
artificiale ai valori dell’Unione, alla democrazia e allo Stato di diritto.
L’intervento del legislatore europeo deve inoltre essere interpretato all’interno
di un più ampio sistema normativo nel quale l’AI Act non opera isolatamente.
L’intelligenza artificiale interagisce infatti con numerosi settori dell’ordinamento già
oggetto di una disciplina specifica. Particolare rilevanza assume, in tale prospettiva, il
rapporto con il Regolamento generale sulla protezione dei dati personali, noto come
GDPR. I sistemi di intelligenza artificiale dipendono frequentemente dall’utilizzo e
dall’elaborazione di grandi quantità di dati e ciò rende inevitabile il confronto con i
principi della protezione dei dati personali, con le regole relative alla liceità del
trattamento, con gli obblighi di trasparenza e con la disciplina delle decisioni basate
4
unicamente sul trattamento automatizzato .
Un ulteriore profilo problematico riguarda la responsabilità. La capacità dei
sistemi di intelligenza artificiale di produrre risultati non sempre facilmente prevedibili
solleva interrogativi sulla possibilità di applicare efficacemente le tradizionali
categorie della responsabilità civile. Nel momento in cui una decisione o un
comportamento dannoso sia il risultato dell’interazione tra sviluppatori, fornitori,
utilizzatori, dati di addestramento e sistema algoritmico, diviene necessario stabilire a
chi debba essere imputato il danno e secondo quali criteri. Il problema assume
4 L’AI Act si inserisce quindi in un quadro normativo preesistente e deve essere coordinato con gli
strumenti giuridici già adottati dall’Unione europea e dagli Stati membri. 8
particolare complessità quando il sistema sia in grado di modificare il proprio
comportamento sulla base dei dati ricevuti oppure quando il risultato prodotto non sia
facilmente ricostruibile attraverso un procedimento causale lineare. In tali situazioni,
le categorie tradizionali della colpa, della causalità e dell’onere della prova possono
incontrare difficoltà applicative che richiedono un adeguamento interpretativo e, in
5
alcuni casi, un intervento legislativo .
Particolarmente significativa è anche la scelta di attribuire rilievo alla
valutazione dell’impatto sui diritti fondamentali. In determinate ipotesi, il regolamento
richiede infatti ai soggetti che utilizzano sistemi di IA ad alto rischio di effettuare una
specifica valutazione preventiva degli effetti che l’utilizzo del sistema può produrre
sui diritti fondamentali delle persone interessate. Tale previsione manifesta
un’evoluzione importante del modo di intendere la tutela giuridica nell’ambito della
trasformazione digitale: la protezione della persona non deve essere assicurata soltanto
dopo che si sia verificata una violazione, attraverso gli strumenti del risarcimento o del
ricorso giurisdizionale, ma deve essere incorporata nella progettazione e nell’utilizzo
6
della tecnologia .
Il principio della supervisione umana assume pertanto un valore centrale.
L’intelligenza artificiale non può essere considerata una forma di esercizio autonomo
del potere sottratta al controllo umano, soprattutto quando il suo utilizzo incida su
diritti e libertà fondamentali. Il problema non consiste necessariamente nell’escludere
l’automazione, bensì nell’assicurare che l’automazione rimanga inserita all’interno di
un sistema di responsabilità giuridica nel quale l’essere umano conservi la capacità di
5 La questione della responsabilità dimostra come la regolamentazione dell’intelligenza artificiale non
possa essere limitata alla disciplina della fase di immissione sul mercato del sistema. È necessario
considerare l’intero ciclo di vita della tecnologia, dalla progettazione allo sviluppo, dall’addestramento
alla messa in servizio, dall’utilizzo al monitoraggio successivo. Proprio per i sistemi ad alto rischio, il
legislatore europeo prevede un sistema di gestione dei rischi destinato a operare lungo l’intero ciclo di
vita del sistema e richiede il rispetto di una serie di requisiti relativi, tra l’altro, ai dati, alla
documentazione, alla trasparenza, alla sorveglianza umana e alla sicurezza.
6 La progressiva affermazione dell’intelligenza artificiale rende inoltre necessario interrogarsi sulla
relazione tra tecnologia e potere. Gli algoritmi non sono strumenti neutrali in senso assoluto, poiché le
loro modalità di funzionamento dipendono dai dati utilizzati, dagli obiettivi stabiliti, dalle scelte
progettuali e dal contesto nel quale vengono impiegati. La possibilità che un sistema attribuisca un
punteggio, effettui una classificazione o formuli una previsione può determinare conseguenze concrete
sulla posizione dell’individuo. Ne deriva l’esigenza di garantire che le decisioni algoritmiche siano
sottoposte a forme adeguate di contr
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