Estratto del documento

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “ROMA TRE”

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE

TESI DI LAUREA

in

DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA

L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE

NELL’ORDINAMENTO GIURIDICO DELL’UNIONE

EUROPEA: REGOLAMENTAZIONE,

RESPONSABILITÀ E TUTELA DEI DIRITTI

FONDAMENTALI

Relatore: Chiar.mo Laureando/a:

Anno Accademico 2025 – 2026

Ai miei genitori . 2

INDICE

INTRODUZIONE CAPITOLO I

L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE: EVOLUZIONE TECNOLOGICA E

PRIME QUESTIONI GIURIDICHE

1.1 Nozione e definizione di intelligenza artificiale

1.2 Origini ed evoluzione dell’intelligenza artificiale

1.3 Machine learning, deep learning e sistemi algoritmici

1.4 L’avvento dell’intelligenza artificiale generativa

1.5 L’impatto dell’intelligenza artificiale sui diritti fondamentali

1.6 Il rapporto tra innovazione tecnologica e funzione regolatoria del diritto

1.7 La trasparenza algoritmica e il problema della intelligibilità delle decisioni

automatizzate

1.8 Il principio di responsabilità nell’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale

1.9 La necessità di un approccio antropocentrico alla regolazione dell’intelligenza

artificiale

1.10 L’intelligenza artificiale come fenomeno interdisciplinare e la trasformazione

delle categorie giuridiche tradizionali

1.11 L’internazionalizzazione del fenomeno dell’intelligenza artificiale e la necessità

di una regolazione multilivello

1.12 Considerazioni conclusive: dalla trasformazione tecnologica alla necessità di

una disciplina giuridica organica CAPITOLO II

LA REGOLAZIONE GIURIDICA DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE:

DALLE PRIME INIZIATIVE ALL’AI ACT

2.1 La progressiva emersione dell’intelligenza artificiale come problema giuridico

2.2 La trasformazione tecnologica e la necessità di una risposta normativa

2.3 Il rapporto tra innovazione tecnologica, diritto e regolazione

2.4 Le prime esperienze normative e regolatorie sull’intelligenza artificiale

2.5 La dimensione internazionale della regolazione dell’intelligenza artificiale

2.6 Il ruolo delle organizzazioni internazionali nella definizione dei principi

sull’intelligenza artificiale

2.7 L’azione dell’OCSE e i principi sull’intelligenza artificiale

2.8 L’intervento dell’UNESCO e la Raccomandazione sull’etica dell’intelligenza

artificiale

2.9 Il Consiglio d’Europa e la tutela dei diritti fondamentali nell’era dell’intelligenza

artificiale

2.10 Le iniziative del G7 e del G20 in materia di intelligenza artificiale

2.11 Verso un diritto europeo dell’intelligenza artificiale 3

CAPITOLO III

RESPONSABILITÀ, TUTELA DEI DIRITTI E PROSPETTIVE FUTURE

DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE

3.1 La responsabilità giuridica nell’impiego dei sistemi di intelligenza artificiale

3.2 La responsabilità civile e il problema dell’attribuzione del danno

3.3 Intelligenza artificiale e tutela dei dati personali

3.4 Intelligenza artificiale, discriminazione e tutela dei diritti fondamentali

3.5 Intelligenza artificiale e diritto d’autore: le nuove questioni giuridiche

3.6 Intelligenza artificiale e mondo del lavoro: automazione, controllo e tutela del

lavoratore

3.7 L’impiego dell’intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione e nella

giustizia

3.8 Le criticità applicative dell’AI Act e le prospettive di evoluzione della disciplina

3.9 Verso un modello di regolazione dinamico e antropocentrico dell’intelligenza

artificiale

3.10 Considerazioni conclusive: intelligenza artificiale, diritto e futuro della tutela

della persona

CONCLUSIONI

BIBLIOGRAFIA 4

INTRODUZIONE

L’intelligenza artificiale rappresenta una delle più profonde trasformazioni

tecnologiche e sociali dell’epoca contemporanea e costituisce, al tempo stesso, una

delle sfide più complesse alle quali il diritto è chiamato a fornire una risposta. Il rapido

sviluppo di sistemi capaci di elaborare quantità estremamente elevate di dati,

riconoscere schemi, formulare previsioni, generare contenuti e supportare, sino in

alcuni casi a condizionare, processi decisionali tradizionalmente affidati all’essere

umano ha progressivamente modificato il rapporto tra individuo, tecnologia e società.

Se nelle prime fasi della rivoluzione digitale l’attenzione del giurista era

prevalentemente rivolta alla regolamentazione degli strumenti tecnologici e alla

disciplina delle attività svolte attraverso di essi, l’affermazione dell’intelligenza

artificiale impone oggi una riflessione di portata significativamente maggiore, poiché

non si tratta più soltanto di disciplinare uno strumento utilizzato dall’uomo, ma di

stabilire entro quali limiti e secondo quali garanzie possano essere impiegati sistemi

tecnologici in grado di incidere concretamente sulla vita delle persone, sull’esercizio

dei diritti, sulle dinamiche economiche e sociali e, più in generale, sul funzionamento

delle istituzioni.

La diffusione dell’intelligenza artificiale ha assunto negli ultimi anni una

dimensione tale da rendere ormai superata una concezione della tecnologia quale

fenomeno circoscritto a determinati settori specialistici. I sistemi di intelligenza

artificiale sono oggi impiegati, con modalità differenti, nell’ambito della sanità, della

finanza, dei trasporti, dell’istruzione, della pubblica amministrazione, delle attività

1

produttive, del mercato del lavoro, della sicurezza e della giustizia .

È proprio tale ambivalenza a rendere l’intelligenza artificiale un oggetto di

particolare interesse per la scienza giuridica. Da un lato, l’innovazione tecnologica

1 L’utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale è inoltre divenuto accessibile a un numero sempre più

ampio di soggetti, anche attraverso sistemi di intelligenza artificiale generativa capaci di produrre testi,

immagini, audio, video e altri contenuti sulla base di semplici istruzioni formulate dall’utilizzatore. Tale

diffusione determina conseguenze giuridiche particolarmente rilevanti, dal momento che l’impiego di

tali tecnologie può produrre effetti favorevoli in termini di efficienza, innovazione e sviluppo

economico, ma può altresì determinare rischi significativi per la persona, per la collettività e per

l’ordinamento democratico. 5

rappresenta uno strumento potenzialmente idoneo a migliorare la qualità dei servizi,

incrementare la produttività, agevolare l’accesso alle informazioni e rendere più

efficienti numerose attività pubbliche e private. Dall’altro lato, la crescente capacità

dei sistemi algoritmici di analizzare informazioni e formulare risultati può determinare

nuove forme di rischio e di vulnerabilità.

Un sistema addestrato su dati incompleti o distorti può produrre risultati

discriminatori; un processo decisionale automatizzato può incidere sulla sfera

personale dell’individuo senza che quest’ultimo sia effettivamente in grado di

comprendere le ragioni della decisione; l’utilizzo massivo di dati personali può

compromettere il diritto alla riservatezza; la generazione automatizzata di contenuti

può facilitare la diffusione di informazioni false o manipolative; l’impiego

dell’intelligenza artificiale nel mercato del lavoro può trasformare radicalmente le

modalità di svolgimento di numerose attività professionali; l’utilizzo di sistemi

algoritmici da parte delle pubbliche amministrazioni o delle autorità preposte alla

sicurezza può incidere direttamente sull’esercizio di diritti fondamentali.

Il problema giuridico fondamentale consiste, pertanto, nell’individuazione di

un equilibrio tra la necessità di favorire l’innovazione e l’esigenza di garantire che il

progresso tecnologico si sviluppi nel rispetto dei principi fondamentali

dell’ordinamento. Non appare infatti sufficiente considerare l’intelligenza artificiale

esclusivamente quale fenomeno economico o tecnologico. Essa deve essere analizzata

anche come fenomeno giuridico, in quanto la sua diffusione modifica concretamente

le condizioni nelle quali vengono esercitati diritti, assunti obblighi, prese decisioni e

2

attribuite responsabilità .

In tale prospettiva assume un rilievo centrale l’azione dell’Unione europea, che

ha progressivamente elaborato un modello di regolamentazione dell’intelligenza

artificiale fondato sull’idea di una tecnologia antropocentrica, affidabile e compatibile

con la tutela dei diritti fondamentali. Il passaggio più significativo di questo percorso

è rappresentato dal Regolamento (UE) 2024/1689, comunemente denominato

2 Il diritto è quindi chiamato non soltanto a intervenire successivamente rispetto all’emersione di

eventuali danni, ma anche a predisporre preventivamente regole idonee a orientare lo sviluppo

tecnologico verso modelli compatibili con i valori fondamentali dell’ordinamento. 6

Artificial Intelligence Act o AI Act, attraverso il quale l’Unione europea ha istituito

un quadro normativo armonizzato volto a disciplinare l’immissione sul mercato, la

3

messa in servizio e l’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nell’Unione .

L’adozione dell’AI Act segna un passaggio particolarmente significativo

nell’evoluzione del diritto europeo della tecnologia, poiché introduce un modello

organico di regolamentazione dell’intelligenza artificiale fondato prevalentemente

sulla valutazione del rischio. Il legislatore europeo non ha infatti optato per un divieto

generalizzato dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale, né ha ritenuto opportuno

affidare esclusivamente alle dinamiche del mercato e all’autoregolamentazione degli

operatori la gestione dei rischi derivanti dall’innovazione. Al contrario, il regolamento

costruisce un sistema differenziato nel quale gli obblighi giuridici variano in relazione

alla natura e alla gravità dei rischi associati ai singoli sistemi. Alcune pratiche di

intelligenza artificiale considerate incompatibili con i valori dell’Unione sono vietate,

mentre ai sistemi classificati come ad alto rischio sono applicati specifici requisiti e

obblighi. A ciò si aggiungono specifici obblighi di trasparenza e una disciplina

dedicata ai modelli di intelligenza artificiale per finalità generali.

L’approccio basato sul rischio assume un significato particolarmente

importante dal punto di vista giuridico, poiché consente di superare una concezione

astratta della tecnologia e di concentrare l’attenzione sugli effetti concretamente

prodotti dai sistemi di intelligenza artificiale. Non tutti i sistemi, infatti, presentano lo

stesso livello di pericolosità e non tutti gli utilizzi dell’IA sono suscettibili di incidere

con la medesima intensità sulla posizione giuridica degli individui. Un sistema

impiegato per suggerire contenuti di intrattenimento presenta problematiche differenti

rispetto a un sistema utilizzato per selezionare candidati nell’ambito di una procedura

di assunzione, per valutare l’accesso a determinati servizi essenziali, per supportare

decisioni relative all’istruzione oppure per assistere le autorità pubbliche nell’esercizio

di funzioni particolarmente delicate. La disciplina europea cerca quindi di graduare la

3 Il regolamento persegue contemporaneamente obiettivi apparentemente destinati a muoversi su piani

differenti: da un lato, il miglioramento del funzionamento del mercato interno e la promozione

dell’innovazione; dall’altro, la protezione della salute, della sicurezza e dei diritti fondamentali sanciti

dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Tale duplice finalità costituisce uno degli

elementi caratterizzanti dell’intero intervento normativo europeo. 7

risposta normativa in relazione alla concreta capacità del sistema di incidere sulla

salute, sulla sicurezza e sui diritti fondamentali.

Il tema della tutela dei diritti fondamentali costituisce, in questo contesto, uno

dei principali fili conduttori della presente ricerca. L’intelligenza artificiale pone infatti

interrogativi che coinvolgono direttamente alcuni dei principi fondanti

dell’ordinamento europeo. La dignità umana, il diritto alla vita privata, la protezione

dei dati personali, il principio di uguaglianza, il divieto di discriminazione, la libertà

di espressione, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, la presunzione

di innocenza e il diritto al lavoro possono essere tutti interessati dall’impiego di sistemi

algoritmici. L’AI Act riconosce espressamente la necessità di garantire un elevato

livello di protezione dei diritti fondamentali e collega la disciplina dell’intelligenza

artificiale ai valori dell’Unione, alla democrazia e allo Stato di diritto.

L’intervento del legislatore europeo deve inoltre essere interpretato all’interno

di un più ampio sistema normativo nel quale l’AI Act non opera isolatamente.

L’intelligenza artificiale interagisce infatti con numerosi settori dell’ordinamento già

oggetto di una disciplina specifica. Particolare rilevanza assume, in tale prospettiva, il

rapporto con il Regolamento generale sulla protezione dei dati personali, noto come

GDPR. I sistemi di intelligenza artificiale dipendono frequentemente dall’utilizzo e

dall’elaborazione di grandi quantità di dati e ciò rende inevitabile il confronto con i

principi della protezione dei dati personali, con le regole relative alla liceità del

trattamento, con gli obblighi di trasparenza e con la disciplina delle decisioni basate

4

unicamente sul trattamento automatizzato .

Un ulteriore profilo problematico riguarda la responsabilità. La capacità dei

sistemi di intelligenza artificiale di produrre risultati non sempre facilmente prevedibili

solleva interrogativi sulla possibilità di applicare efficacemente le tradizionali

categorie della responsabilità civile. Nel momento in cui una decisione o un

comportamento dannoso sia il risultato dell’interazione tra sviluppatori, fornitori,

utilizzatori, dati di addestramento e sistema algoritmico, diviene necessario stabilire a

chi debba essere imputato il danno e secondo quali criteri. Il problema assume

4 L’AI Act si inserisce quindi in un quadro normativo preesistente e deve essere coordinato con gli

strumenti giuridici già adottati dall’Unione europea e dagli Stati membri. 8

particolare complessità quando il sistema sia in grado di modificare il proprio

comportamento sulla base dei dati ricevuti oppure quando il risultato prodotto non sia

facilmente ricostruibile attraverso un procedimento causale lineare. In tali situazioni,

le categorie tradizionali della colpa, della causalità e dell’onere della prova possono

incontrare difficoltà applicative che richiedono un adeguamento interpretativo e, in

5

alcuni casi, un intervento legislativo .

Particolarmente significativa è anche la scelta di attribuire rilievo alla

valutazione dell’impatto sui diritti fondamentali. In determinate ipotesi, il regolamento

richiede infatti ai soggetti che utilizzano sistemi di IA ad alto rischio di effettuare una

specifica valutazione preventiva degli effetti che l’utilizzo del sistema può produrre

sui diritti fondamentali delle persone interessate. Tale previsione manifesta

un’evoluzione importante del modo di intendere la tutela giuridica nell’ambito della

trasformazione digitale: la protezione della persona non deve essere assicurata soltanto

dopo che si sia verificata una violazione, attraverso gli strumenti del risarcimento o del

ricorso giurisdizionale, ma deve essere incorporata nella progettazione e nell’utilizzo

6

della tecnologia .

Il principio della supervisione umana assume pertanto un valore centrale.

L’intelligenza artificiale non può essere considerata una forma di esercizio autonomo

del potere sottratta al controllo umano, soprattutto quando il suo utilizzo incida su

diritti e libertà fondamentali. Il problema non consiste necessariamente nell’escludere

l’automazione, bensì nell’assicurare che l’automazione rimanga inserita all’interno di

un sistema di responsabilità giuridica nel quale l’essere umano conservi la capacità di

5 La questione della responsabilità dimostra come la regolamentazione dell’intelligenza artificiale non

possa essere limitata alla disciplina della fase di immissione sul mercato del sistema. È necessario

considerare l’intero ciclo di vita della tecnologia, dalla progettazione allo sviluppo, dall’addestramento

alla messa in servizio, dall’utilizzo al monitoraggio successivo. Proprio per i sistemi ad alto rischio, il

legislatore europeo prevede un sistema di gestione dei rischi destinato a operare lungo l’intero ciclo di

vita del sistema e richiede il rispetto di una serie di requisiti relativi, tra l’altro, ai dati, alla

documentazione, alla trasparenza, alla sorveglianza umana e alla sicurezza.

6 La progressiva affermazione dell’intelligenza artificiale rende inoltre necessario interrogarsi sulla

relazione tra tecnologia e potere. Gli algoritmi non sono strumenti neutrali in senso assoluto, poiché le

loro modalità di funzionamento dipendono dai dati utilizzati, dagli obiettivi stabiliti, dalle scelte

progettuali e dal contesto nel quale vengono impiegati. La possibilità che un sistema attribuisca un

punteggio, effettui una classificazione o formuli una previsione può determinare conseguenze concrete

sulla posizione dell’individuo. Ne deriva l’esigenza di garantire che le decisioni algoritmiche siano

sottoposte a forme adeguate di contr

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Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher IurisPrudentes1 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Caggiano Giandonato.
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