Estratto del documento

Dipartimento di scienze politiche, della comunicazione e delle relazioni internazionali

Corso di laurea in scienze della comunicazione

Classe L/12

Tesi di laurea in diritto dell'informazione e della comunicazione

Autodeterminazione informativa e libertà decisionale all'epoca dei deep fake

Relatore: Prof. Simone Calzolaio

Laureanda: Maria Grazia Marseglia

Anno accademico 2023/2024

Indice

  • Introduzione
  • Capitolo I – Intelligenza artificiale e deep fake
    • 1.1. Dall'avvento del digitale alla diffusione dei sistemi di intelligenza artificiale
      • 1.1.1. Funzionamento
      • 1.1.2. Come è stata definita dall'Unione Europea e approccio
    • 1.2. Il falso nel digitale
      • 1.2.1. Fake news
      • 1.2.2. Deep fake, deep nude
    • 1.3. Usi distorti della rappresentazione sessuale nel digitale: revenge porn e sexting
    • 1.4. Problematiche
  • Capitolo II – Alla ricerca di una regolazione normativa
    • 2.1. Costituzione Italiana: ART. 21 e ART. 15
      • 2.1.1. Il limite esplicito del buon costume
      • 2.1.2. Limiti impliciti
      • 2.1.3. Lotta alla disinformazione e pluralismo all'epoca dell'A.I.
    • 2.2. Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea: artt. 7-8-11 e 2.2. Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) art. 16
    • 2.3. GDPR e AI ACT
      • 2.3.1. GDPR e protezione dei dati personali: tra consenso, interesse legittimo e trasparenza verso l'interessato
      • 2.3.2. AI ACT e brevi cenni Executive Order
  • Capitolo III – Le nuove vulnerabilità della società digitale
    • 3.1. Evoluzione e diffusione del fenomeno
    • 3.2. I contenuti sintetici dell’A.I. generativa sono deepfake? Quanto sono fake?
  • Conclusioni
  • Bibliografia

Introduzione

L'intelligenza artificiale come oggi la conosciamo è arrivata ad occupare uno spazio molto ampio nella nostra quotidianità e a svolgere dei compiti complessi in modo sempre più autonomo, cosa che anni fa sembrava appartenere esclusivamente ai film di fantascienza americana. Questo ha portato tanti benefici nelle nostre vite, quanti però sono i rischi ad essa connessi.

I benefici sono ben visibili in tutte quelle attività complesse realizzabili dall’uomo ma con molta fatica ed enorme dispendio di tempo; si pensi, solo per fare un esempio, all’elaborazione di grandi quantità di dati (come quello che si sta facendo all’Università di Macerata sullo studio del diabete di tipo 1). A questi benefici si contrappongono però numerosi rischi, soprattutto per le libertà costituzionalmente garantite come la libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Costituzione) e la libertà di comunicazione (art. 15 Cost.), fino ad arrivare alle libertà personali riconosciute a tutti i cittadini (art. 2 Cost.).

È per questo che ultimamente si parla tanto delle difficoltà del legislatore di adattare la normativa alle nuove esigenze socioculturali, perché spesso le leggi appaiono insufficienti e lacunose rispetto ai nuovi problemi. In realtà la legislazione europea con il GDPR che regola il trattamento dei dati personali, l’AI ACT di recente approvazione che tenta di regolare i sistemi che utilizzano l’intelligenza artificiale ancor prima che arrivino al consumatore finale o sui mercati (giungendo fino a vietare l’immissione sul mercato di quelli ritenuti pericolosi) e la legislazione italiana che ha recepito quella europea e in più offre un’ampia copertura dei diritti dei cittadini proprio attraverso la carta costituzionale, sembrano già fornire gli strumenti utili a contrastare quello che è uno dei tanti fenomeni di intelligenza artificiale che più degli altri si sta diffondendo nel web i deep fake.

Per molto tempo questi strumenti digitali sono rimasti relegati nella disponibilità delle sole grandi imprese cinematografiche, le uniche in grado di assorbire gli enormi costi di utilizzo. Lo sviluppo della tecnologia informatica ha determinato una forte riduzione dei costi che a sua volta ha permesso un allargamento considerevole della platea degli utilizzatori e conseguentemente un’espansione esponenziale dei deep fake.

Questa espansione non è priva di rischi; al contrario incide negativamente sulla possibilità per le persone di mantenere la propria autodeterminazione informativa e libertà decisionale, sfociando in una vera e propria forma di violenza psicologica. Software e applicazioni sempre di più facile utilizzo e disponibili online a tutti, facilitano infatti la creazione di queste foto o video falsi, con l’intento di screditare i soggetti presi di mira, ma non solo. La diffusione di questi “falsi” pone il tema, di non poca importanza, legato al come in futuro (nemmeno troppo lontano) questi dati posticci potrebbero contribuire alla creazione addirittura di “una realtà parallela artefatta” infondendo una mancanza di fiducia nella narrazione storica (Calzolaio, s.d.).

E se fino a poco tempo fa la competizione per le notizie online era tra editori e quelli di siti web e nuove piattaforme, oggi la stessa si allarga alle notizie sinteticamente create dall’intelligenza artificiale; “All’abbondanza si contrappone, infatti, una corrispondente copiosa distruzione delle conoscenze che dissipa il patrimonio culturale generando una sorta di cortocircuito che trasforma l’abitante della tardo-modernità in un ibrido tra un bulimico dell’informazione e un moderno Sisifo della conoscenza” (Mongelli, 2019).

Gli USA per primi, attraverso l’Executive Order dello stesso Presidente, hanno ben pensato di porre un freno a tutti quei filmati e foto creati o modificati tramite l’utilizzo dell’AI e ricondivisi online, quindi di tutti quei contenuti sintetici, attraverso l’obbligo dell’indicazione (identificazione ed etichettatura) degli stessi, in modo che l’utente sia in grado di distinguere un contenuto sintetico (generato in toto o in parte da software di intelligenza artificiale) da uno reale, cosicché questo non vada a minare la cognizione umana sulla realtà che ci circonda.

Non dimenticando da ultimo che la stessa intelligenza artificiale può essere utilizzata per l’individuazione di deep fake e fake news online, o di tutti quei contenuti ritenuti modificati, ovviamente sempre in modo più rapido ed efficace.

Capitolo I – Intelligenza artificiale e deep fake

1.1. Dall'avvento del digitale alla diffusione dei sistemi di intelligenza artificiale

L’enciclopedia online Treccani definisce l’intelligenza artificiale come una disciplina recente che negli anni ha fornito un importante contributo al progresso dell’informatica, che studia i fondamenti teorici, le metodologie e le tecniche che consentono di progettare sistemi hardware e software atti a fornire all’elaboratore elettronico prestazioni che, a un osservatore comune, sembrerebbero essere di pertinenza esclusiva dell’intelligenza umana.

In realtà, però, l’anno ufficiale di nascita (data convenzionale) dell’intelligenza artificiale è stata fatta risalire al 1956 durante un seminario tenutosi presso il Dartmouth College nel New Hampshire (Amigoni et al., 2024) e da allora ad oggi si è evoluta in maniera talmente esponenziale, che ciò che oggi è realmente in grado di fare, allora era solo “un sogno”. Il tutto è stato possibile sia grazie agli enormi progressi della potenza degli attuali computer (allora una sola stanza non bastava per poter contenere una semplice calcolatrice), che allo sviluppo degli algoritmi.

L’intelligenza artificiale è composta dal machine learning, (apprendimento automatico) cioè un insieme di algoritmi che, elaborando l’enorme quantità di dati disponibili, apprendono e migliorano sempre più, un po' come succede nell’essere umano, modificando gli algoritmi di partenza e riuscendo così a svolgere compiti settoriali, come il riconoscere oggetti, animali ecc. Il deep learning (letteralmente apprendimento profondo) è invece quel sottoinsieme del M.L. che svolge compiti più simili al cervello umano utilizzando modelli di reti neurali con varie unità di elaborazione, sfruttando i progressi computazionali e tecniche di allenamento per apprendere modelli complessi attraverso una enorme quantità di dati.

È già da tempo quindi che l’intelligenza artificiale, come oggi viene intesa, è entrata nelle nostre vite trovando molti utilizzi come ad esempio i suggerimenti per gli acquisti online basati su quelli precedenti, gli assistenti vocali (tra cui i più noti Siri e Alexa) che aiutano in casa con luci ed elettrodomestici automatizzati, con la sicurezza della casa ecc.; o andando ancora più sul complesso come la sua applicazione per la guida autonoma delle auto, che per ora nel nostro paese non è possibile, ma che fra qualche anno, potrebbe entrare nella nostra quotidianità, aiutandoci a prevenire incidenti stradali, controllare i limiti di velocità, e tanto altro ancora.

Alcuni di essi si potrebbero rivelare fondamentali nelle nostre vite come l’utilizzo dell’A.I. nella sanità, dove grazie alla sua velocità di elaborazione, si riescono a ridurre i tempi di studio delle malattie, come nei casi di tumori, infarti, diabete ecc. aiutandone la prevenzione; in base ai sintomi dati come input è possibile stimare la probabilità che si sviluppi una determinata malattia. Purtroppo, però, come sta già accadendo, dell’intelligenza artificiale possono esserci degli impieghi negativi, come nel caso delle truffe, fake news, o, come nel nostro caso i deep fake.

1.1.1. Funzionamento

Prima di poter iniziare a parlare del funzionamento dell’intelligenza artificiale dobbiamo anzitutto distinguere tra quella denominata “debole”, con cui ci si riferisce alle macchine che si limitano ad interagire in modo utile con l’ambiente che li circonda e che assumono comportamenti intelligenti, ma in grado di svolgere solo un singolo compito, come ad esempio quello di riconoscere un oggetto o un animale; e quella denominata “forte”, con cui ci si riferisce invece a macchine in grado di pensare autonomamente, ovvero dotate di ‘mente’ ed ‘autocoscienza’ proprie. (Gaj, 2019)

Negli ultimi anni si è poi arrivati ad una intelligenza artificiale definita “generativa”, in grado di generare, cioè, “cose nuove” sulla base degli input e dei dati a sua disposizione che ha potuto elaborare e usare per “imparare”. Uno degli esempi potrebbe essere Midjourney, un software avanzato di intelligenza artificiale, che ha la capacità di generare immagini fotorealistiche inedite partendo da un comando dell’utente (input appunto) e balzato pochi mesi fa agli onori della cronaca dopo che alcuni utenti hanno creato immagini molto discusse, tra cui quella raffigurante il Papa in versione rapper (Midjourney: s.d.).

Questo software, come altri sulla stessa scia, è in grado di comprendere le richieste, e di tradurle in immagini con un livello di realismo mai visto prima, grazie alla tecnologia text-to-image. O come Pictory, un tool di visual storytelling, che utilizza l’intelligenza artificiale per creare video, sempre partendo da prompt testuali, in modo veloce, personalizzato e senza la necessità di avere grandi conoscenze informatiche. Ovviamente non sono gli unici software AI progettati con lo scopo di creare video o immagini, anzi se ne stanno sviluppando ogni giorno sempre di nuovi e sempre più performanti.

Sono proprio questi classici esempi di software utilizzati per creare deep fake e più in generale contenuti sintetici. E più questi software migliorano e diventano performanti, più sarà difficile trovare le fake all’occhio non esperto dell’essere umano, per non parlare dei minori.

Come già sottolineato, per il buon funzionamento degli algoritmi, fondamentale è la costante disponibilità online di una enorme quantità di dati: i c.d. Big Data. Infatti, l’intelligenza artificiale, lavora proprio “filtrando” questi dati che le vengono “forniti in pasto”, e che inizialmente servono per addestrare l’algoritmo e renderlo sempre più affidabile; poi la black box (il deep learning lavora proprio come una black box, una scatola che riceve un input, lo elabora e restituisce un output ad esso correlato ma senza che se ne conosca la dipendenza funzionale) estrapola ciò che secondo l’algoritmo di deep learning viene ritenuto pertinente rispetto al “quesito” inizialmente posto (Wikipedia, s.d.-c).

È proprio il funzionamento della black box ad impensierire, perché risulta tuttora difficile comprendere il reale comportamento delle reti neurali (modelli computazionali composti di "neuroni" artificiali, ispirati vagamente alla semplificazione di una rete neurobiologica (Wikipedia, s.d.-d) cioè come le macchine agiscono e compiono determinate scelte piuttosto che altre. Se ne conosce infatti l’algoritmo di partenza (creato da programmatori), ma non si conosce poi il processo interno con cui elabora i dati a disposizione, e come le reti neurali facciano delle scelte piuttosto che altre.

Sono quindi proprio algoritmo - addestramento - deep learning e Big Data i termini chiave alla base dell’intelligenza artificiale, dei contenuti sintetici da essa creati e dei deep fake (letteralmente falso creato con il deep learning), e del motivo per cui proprio questi ultimi spaventano la società digitale.

Ed è proprio perché queste forme di intelligenza artificiale lavorano basandosi sui big data a loro disposizione, che è facile che vadano ad intaccare la sfera privata dei cittadini, la loro privacy andando a ledere quelli che sono i diritti fondamentali dell’uomo, costituzionalmente garantiti, anche se in molti ancora si ostinano a sostenere che non bisogna avere paura dell’intelligenza artificiale, ma di chi c’è dietro.

1.1.2. Come è stata definita dall'Unione Europea e approccio

Con il regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull’Intelligenza Artificiale (AI ACT) di recente approvazione, l’Unione Europea definisce l’Intelligenza artificiale come una famiglia di tecnologie in rapida evoluzione che può contribuire al conseguimento di un'ampia gamma di benefici a livello economico e sociale nell'intero spettro delle attività industriali e sociali che può sia portare innumerevoli vantaggi, ma al contempo comportare rischi e pregiudicare gli interessi pubblici e i diritti tutelati dalla legislazione dell'Unione.

Sempre secondo il legislatore europeo, si è reso necessario un quadro giuridico dell'Unione che istituisca regole armonizzate in materia di intelligenza artificiale per promuovere lo sviluppo, l'uso e l'adozione dell'intelligenza artificiale nel mercato interno, garantendo allo stesso tempo un elevato livello di protezione degli interessi pubblici, quali la salute e la sicurezza e la protezione dei diritti fondamentali, come riconosciuti e tutelati dal diritto dell'Unione (AI ACT, s.d.-a).

Questo soprattutto perché, in precedenza esisteva una normativa comunitaria che ciascuno Stato poteva recepire adattandola alle proprie esigenze, portando però ad una frammentazione della normativa diversa da Stato e Stato con il risultato che la stessa fattispecie risultava regolamentata in modo diverso in base alla nazione a cui ci si riferiva.

“Per fare questo, l’Unione ha pensato di stabilire regole che disciplinino l'immissione sul mercato e la messa in servizio di determinati sistemi di IA, definendo come caratteristiche funzionali del software, in particolare la capacità, per una serie di obiettivi definiti dall'uomo, di generare output quali contenuti, previsioni, raccomandazioni o decisioni che influenzano l'ambiente con cui il sistema interagisce (sia nella dimensione fisica che in quella digitale). I sistemi di IA possono essere progettati per funzionare con livelli di autonomia variabili e per essere utilizzati come elementi indipendenti (stand-alone) o come componenti di un prodotto, a prescindere dal fatto che il sistema sia fisicamente incorporato nel prodotto (integrato) o assista la funzionalità del prodotto senza esservi incorporato (non integrato).” (AI ACT, s.d.-b)

All’art. 10, viene poi sottolineato che: “al fine di garantire condizioni di parità e una protezione efficace dei diritti e delle libertà delle persone in tutta l'Unione, è opportuno che le regole stabilite dall’AI ACT si applichino ai fornitori di sistemi di IA in modo non discriminatorio, a prescindere dal fatto che siano stabiliti nell'Unione o in un paese terzo, e agli utenti dei sistemi di IA stabiliti nell'Unione”.

Questo ovviamente è stato inserito al fine di poter garantire una copertura legislativa anche contro quei fornitori di sistemi che si trovano al di fuori dell’Unione.

Rientra infatti tra gli obiettivi specifici dell’AI ACT assicurare che i sistemi di IA immessi sul mercato dell'Unione e utilizzati siano sicuri e rispettino la normativa vigente in materia di diritti fondamentali e i valori dell'Unione (AI ACT, s.d.-b);

1.2. Il falso nel digitale

Come spiegato pro...

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MaryMarsi di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'informazione e della comunicazione e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Macerata o del prof Calzolazio Simone.
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