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Università degli Studi di Genova

Scuola di scienze sociali

Dipartimento di Giurisprudenza

Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza

Tesi di laurea in Diritto Processuale Penale

L’analisi della scena del crimine

Relatore: Chiar.mo. Prof. Mitja GIALUZ

Candidato: Sofia GIACALONE

Anno accademico 2023-2024

La sentenza di assoluzione è la confessione di un errore giudiziario F. Carnelutti

Indice

  • Introduzione 5
  • Capitolo I 7
  • L’analisi della scena del crimine 7
  • 1. Alla ricerca di una definizione per la scena del crimine 7
  • 2. Fasi dell’analisi della scena del crimine 9
  • 3. La best practice 13
  • 4. I protocolli ENFSI 17
  • 5. La Dichiarazione di Sydney 21
  • 6. Gli errori sulla scena del crimine 25
  • Capitolo II 31
  • Il ruolo della polizia giudiziaria nelle indagini preliminari 31
  • 1. L’organizzazione della polizia giudiziaria 31
  • 2. Attività a iniziativa della polizia giudiziaria 38
  • 3. Accertamenti e rilievi urgenti (Art. 354 c.p.p) 44
  • 4. La differenza tra i rilievi e gli accertamenti 45
  • 5. Artt. 348 e 354 vs. artt. 359 e 360 51
  • 6. Le disfunzioni nella prassi 55
  • 7. Garanzie della difesa 57
  • 8. Documentazione delle attività svolte dalla p.g. 59
  • 9. Sopralluogo su dati informatici 61
  • Capitolo III 69
  • Le attività del PM 69
  • 1. L’attività di indagine del p.m. 69
  • 2. Gli accertamenti tecnici ripetibili e il consulente tecnico del p.m. 72
  • 3. Gli accertamenti tecnici non ripetibili 75 3
  • 4. L’incidente probatorio 78
  • 5. Il concetto di irripetibilità 80
  • Capitolo IV 84
  • Le investigazioni difensive 84
  • 1. Il diritto di difendersi ricercando 84
  • 2. I soggetti dell’investigazione difensiva 87
  • 3. L’accesso ai luoghi 91
  • 4. Gli accertamenti tecnici irripetibili compiuti dal difensore 94
  • 5. Il fascicolo del difensore 96
  • 6. Le investigazioni difensive compiute all’estero 98
  • 7. Il problema del costo delle investigazioni 101
  • 8. Una prospettiva comparata: le investigazioni difensive negli Stati Uniti d’America 102
  • Conclusioni 107
  • Bibliografia 110
  • Ringraziamenti 116

4

Introduzione

Questa ricerca parte dalla constatazione che non vi sia chiarezza nel codice di rito riguardo i concetti di rilievi, accertamenti tecnici ripetibili e accertamenti tecnici non ripetibili.

Pertanto l’obiettivo del presente elaborato consiste nel delineare le distinzioni e i punti di contatto tra l’art. 354 c.p.p. e l’art. 360 c.p.p., i quali delineano rispettivamente la disciplina dei rilievi e degli accertamenti tecnici effettuati sulla scena del crimine.

Fin dal primo sopralluogo si pone il problema del corretto inquadramento dei diversi atti da compiere, una determinazione importante in quanto essi devono essere svolti da autorità diverse e sono atti soggetti a garanzie e valenze diverse.

Attraverso la ricostruzione della dottrina e della giurisprudenza in materia si procede alla ricerca di una definizione per tali istituti e si giunge a delineare le caratteristiche dei vari atti, nonché i limiti delle attività che possono essere poste in essere dai vari protagonisti delle indagini.

Questa tesi è articolata in quattro capitoli.

Prima di trattare problematiche strettamente giuridiche, il primo capitolo fornisce una definizione dell’analisi della scena del crimine e delle tecniche utilizzate in tale indagine e mette in luce la problematica degli investigativi che rischiano di generare veri e propri errori giudiziari.

I successivi capitoli sono suddivisi a seconda dei soggetti incaricati di svolgere le indagini.

Il secondo vede come protagonista la polizia giudiziaria e i suoi atti, trattando degli accertamenti tecnici ripetibili e non che possono essere posti in essere dalla stessa, le modalità di documentazione dell’attività svolta e le disfunzioni generate nella prassi, come ad esempio la nomina degli ufficiali di p.g. come consulenti tecnici del p.m.

Il terzo capitolo è dedicato alle attività di indagine del pubblico ministero, ai problemi di vaghezza del termine “irripetibilità” e agli accertamenti tecnici ripetibili e non, posti in essere dal dominus delle indagini.

Infine l’ultimo capitolo tratta il tema delle investigazioni difensive, dati gli spazi sempre più ampi concessi al difensore, oggi titolare del potere di accesso ai luoghi e del potere di anch’egli accertamenti tecnici irripetibili effettuare.

La tesi termina con una critica di stampo sociale riguardante il problema dei costi dell’investigazione per l’imputato indigente.

Le motivazioni che mi hanno spinta ad approfondire tale tema derivano da un’esperienza formativa che ho svolto frequentando un corso di perfezionamento in Criminalistica durante l’anno. Ciò mi ha permesso di entrare in contatto con i vari specialisti del settore, osservare le modalità operative e gli strumenti della polizia scientifica e le complesse problematiche affrontate quotidianamente.

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Capitolo I

L’analisi della scena del crimine

Sommario: 1. Alla ricerca di una definizione per la scena del crimine – 2. Fasi dell’analisi della scena del crimine – 3. La Dichiarazione di Sydney – 4. I protocolli ENFSI – 5. La best practice – 6. Gli errori sulla scena del crimine

1. Alla ricerca di una definizione per la scena del crimine

L’analisi della scena del crimine è il punto di partenza di molte indagini, costituendo uno snodo essenziale per la raccolta delle prove, la ricostruzione della sequenza degli eventi e il corretto indirizzamento delle indagini. Ciononostante, né nel codice di procedura penale italiano, né in altre normative si rinviene una qualche definizione di scena del crimine.

Didatticamente, può essere definita come il luogo dove si è svolto un crimine o dove potenzialmente si possono trovare tracce di esso 1, ma questa definizione non risulta pienamente soddisfacente, poiché presuppone già l’accadimento di un evento connotato dalla legge come reato, mentre la natura penalmente rilevante di un certo fatto potrebbe non emergere immediatamente al momento dell’intervento dei primi operatori sulla scena. Per questo, in attesa di una qualifica della condotta indagata, la terminologia più corretta dovrebbe essere «scena dell'evento».

Nonostante queste considerazioni, l’espressione «scena del crimine» è comunemente accettata poiché ogni indagine su un luogo di un probabile delitto viene affrontata con le medesime procedure ed approccio logico del peggior scenario criminale possibile 2.

È bene sottolineare fin da subito che per scena del crimine non bisogna intendere unicamente il luogo nel quale si è consumato un reato violento, come un omicidio o una violenza, in quanto sono molteplici gli eventi che danno origine a una potenziale scena del crimine, ad esempio incendi o disastri. Inoltre, non va intesa unicamente come luogo fisico, poiché al giorno d’oggi molti crimini vengono perpetrati nel mondo digitale, per questo spesso le indagini si svolgono su due scene del crimine parallele: una fisica e una digitale 3.

1 J. HORSWELL, The Practice Of Crime Scene Investigation, London, 2004, p. 3.

2 L. SARAVO, Alla ricerca di una definizione di scena del crimine, in Manuale delle investigazioni sulla scena del crimine, a cura di D. Curtotti e L. Saravo, Torino, 2022 p. 371.

3 Istituto di Scienze Forensi, Scena del crimine e balistica, da https://www.scienzeforensi.net/isc.html.

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Parte della dottrina, spinta dalle nuove tensioni terroristiche, ha proposto di estendere il concetto di scena del crimine anche allo spazio dove l’evento ha avuto inizio, includendo nella scena del crimine anche il luogo dove i soggetti coinvolti nell’evento si sono incontrati o dove gli strumenti del crimine (armi biologiche o chimiche, esplosivi) sono stati preparati.

Questa definizione, oltre a ricomprendere crimini complessi come il bioterrorismo, risulterebbe adatta anche per i casi di violenza sessuale, contraddistinti da più di una scena criminis, tra cui lo stesso corpo della vittima, fonte elevata di tracce 4.

Per lungo tempo in Italia, la scena del crimine è stata «terra di nessuno», trascurata, come se fosse un momento collocato al di fuori delle indagini e del procedimento penale. Eppure l’analisi della scena del crimine affonda le sue radici nel mondo antico: compare già in citazioni di oratori e filosofi come Quintiliano che individua «nell’osservazione degli elementi ritrovati sulla scena di una morte, il metodo per la giusta lettura dei fatti» 5.

Solo recentemente è maturata la consapevolezza dell’utilità di un’accurata analisi della scena del crimine e dell’importanza di svolgere correttamente le varie attività e operazioni ad essa correlata. È da quel momento che la scena del crimine si è trasformata in un articolato momento investigativo, strutturato in fasi operative ben precise e sottoposto a protocolli di intervento rigorosi 6.

L’esame della scena del crimine può essere definito come quel complesso di attività di natura tecnico scientifico, poste in essere dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero e dalla difesa, esperibili sul locus commissi delicti, sia nell’immediatezza della scoperta del fatto di reato, che nell’esecuzione di eventuali successivi accessi finalizzate a isolare, descrivere ed analizzare lo scenario, nonché ricercare, esaminare e repertare le tracce ivi rinvenute 7.

Già da una prima lettura di questa definizione si può apprezzare l’utilizzo di un’espressione ampia e dinamica quale «esame della scena del crimine», la quale meglio si adatta a descrivere la pluralità di attività che vengono compiute all’inizio di una indagine. Questa espressione è subentrata in sostituzione dell’ormai datato concetto di “sopralluogo giudiziario” termine che non ha mai goduto di grande fortuna infatti già nel XIX sec. veniva criticato dai linguisti poiché ritenuto un neologismo poco elegante 8.

Le origini del termine sopralluogo si rinvengono nel XVII sec.; il termine era nato nel gergo forense per indicare una visita compiuta direttamente sul luogo. Lo si deduce da un documento del 1626 nel quale “sopraloco” viene usato per indicare l’ispezione di luoghi disposta ed eseguita dall’autorità giudiziaria 9.

4 Ivi, p. 371.

5 Ivi, p. 363.

6 Ivi, p. 407.

7 Ivi, p. 405.

8 S. LORUSSO, L’esame della scena del crimine nella contesa processuale, in Dir. pen. proc., 2011 p. 262.

8

Secondo parte della dottrina ad oggi l’espressione sopralluogo giudiziario è errata sotto vari punti di vista: in primo luogo, questa non è nemmeno citata dal codice di rito, il quale all’art. 354 non utilizza tale espressione, ma parla di accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone; secondariamente perché si è visto come sopralluogo sia un’espressione troppo limitata, che copre un’area temporalmente e funzionalmente ristretta 10 rispetto alla realtà delle indagini tecnico-scientifiche odierne.

È un’espressione inadeguata, evoca l’idea che l’indagine sia limitata all’accesso, alla raccolta e alla descrizione delle tracce di reato, mentre oggi richiede anche capacità tecnico-professionali degli operatori che intervengono sulla scena. E infine utilizzare il termine sopralluogo giudiziario può far cadere nell’errore di credere che sia un’attività di esclusiva competenza della polizia giudiziaria, mentre invece hanno un ruolo rilevante anche soggetti quali i consulenti tecnici del pubblico ministero, dell’imputato e della persona offesa 11.

2. Fasi dell’analisi della scena del crimine

All’inizio del XIX secolo Edmond Locard, fondatore del primo laboratorio di medicina legale a Lione, teorizzò il principio dell’interscambio secondo il quale ogni contatto lascia una traccia: ogni criminale lascia una traccia di sé sulla scena del crimine e ogni scena del crimine lascia una traccia sul corpo del criminale 12.

Da questo dinamico interscambio, ne deriva un effetto statico rappresentato dalla scena del crimine, composta da un ambiente, da un cadavere e da una serie di tracce sia biologiche che non 13.

Questo principio ha posto le basi per una nuova prospettiva investigativa: le tracce non sono mai completamente assenti e per decifrarle con attendibilità ormai, da più di un secolo, grazie alle intuizioni di Salvatore Ottolenghi fondatore nel 1902 della scuola di polizia scientifica, si utilizza il metodo scientifico sulla scena del crimine. Si applicano rigorosamente

9 M. CORTELLAZZO P. ZOLLI, Il nuovo etimologico. Dizionario etimologico della lingua italiana, 2a ed., Bologna, 1999, p. 1560.

10 S. LORUSSO, L’esame della scena del crimine nella contesa processuale, cit., p. 262.

11 D. CURTOTTI L. SARAVO, Manuale delle investigazioni sulla scena del crimine, cit., p. 44.

12 E. LOCARD, Traité de criminalistique, Lione, 1931, p. 231.

13 D. TANCREDI, Il sopralluogo giudiziario. Fondamenti metodologici e profili operativi dell’indagine medico-legale sulla scena del crimine in Trattato di medicina legale e scienze affini a cura di G. Giusti, vol. II, Padova, 2009, p. 394.

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conoscenze e metodologie proprie delle diverse discipline al fine di acquisire elementi materiali propri del fatto di reato e interpretare correttamente i dati da essi derivanti 14.

L’approccio scientifico alla scena del crimine ha comportato una trasformazione nel sopralluogo, non più visto unicamente come attività di mera descrizione e raccolta di prove, bensì come un complesso e multidisciplinare laboratorio campale 15. Rigore applicativo, metodo e logica abduttiva, rappresentano i cardini di questa nuova investigazione sul campo 16 e questo, ovviamente, influisce sul modo in cui il sopralluogo deve essere condotto.

Il percorso operativo si articola in una serie di tappe le quali, sebbene possano sembrare distinte e separate a livello teorico, nella pratica finiscono spesso per intersecarsi o venir svolte contemporaneamente 17.

La prima operazione che viene compiuta dagli operatori non appena arrivano sul luogo dell’evento è la protezione dello stato dei luoghi e delle cose, il cosiddetto congelamento o cristallizzazione della scena del crimine, per impedire alterazioni o contaminazioni, ossia impedire che cose o tracce vengano aggiunte o cancellate 18. Questa prima fase ha un’importanza fondamentale per la successiva affidabilità delle prove. Il concetto che guida il primo intervento è che la scena del delitto sia preservata ed evacuata 19.

Successivamente avviene l’osservazione e contemporaneamente la descrizione della scena, due momenti logicamente connessi 20. È stato elaborato un preciso metodo di osservazione e descrizione: che va dal generale al particolare, da destra verso sinistra, dal basso verso l’alto.

Si annota la posizione di chi descrive, in quanto è rispetto ad essa che andranno riferite le indicazioni e poi si inizia osservando prima le caratteristiche generali dell’ambiente, per passare poi all’esame di tutte le sue componenti. Per ogni oggetto presente è importante registrare la posizione, direzione, forma, dimensioni, materiale, colore e tutte le altre caratteristiche rilevanti per una descrizione accurata 21.

La descrizione deve riportare in modo oggettivo e acritico quanto osservato e questo corrisponde al cosiddetto «ritratto parlato del sopralluogo» 22.

14 D. CURTOTTI L. SARAVO, L’approccio multidisciplinare nella gestione della scena del crimine, in Dir. pen. proc., 2011 p. 626.

15 Ibidem.

16 D. CURTOTTI L. SARAVO, Il volo di Icaro delle investigazioni sulla scena del crimine: il ruolo della polizia giudiziaria, in Scienza e processo penale. Nuove frontiere e vecchi pregiudizi a cura di C. Conti, Milano, 2011, p. 208.

17 D. TANCREDI, Il sopralluogo giudiziario, cit., p. 386.

18 D. CURTOTTI L. SARAVO, Il volo di Icaro delle investigazioni sulla scena del crimine, cit., p. 207.

19 S. BOZZI A. GRASSI, Il sopralluogo tecnico sulla scena del delitto in Scienze Forensi-Teoria e prassi dell’investigazione scientifica a cura di A. Intini e M. Picozzi, Torino, 2010, p. 32.

20 Ivi,, p. 34.

21 F. DONATO, Indagini sulla scena del crimine e acquisizione dei dati probatori. Protocolli operativi e utilizzabilità della prova: profili criminalistici, in L’assassinio di Meredith Kercher: anatomia del processo di Perugia, a cura di M. Montagna, Roma, 2012, p. 105.

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Per la ricerca di tracce esistono vari metodi, a seconda che ci si trovi in ambiente chiuso o aperto. In un ambiente chiuso e ristretto si procederà con il metodo a zone il quale prevede che la scena venga suddivisa in quadranti; solitamente è il protocollo operativo indicato per la ricerca in palazzi o capannoni.

Nel caso di ambienti ampi e aperti si potrà decidere se procedere secondo linee rette - il metodo prevede che più agenti si dispongano in fila e camminino in linea retta nella stessa direzione attraverso la scena del crimine – oppure si utilizza il metodo a raggi (cosiddetto wheel method) il gruppo di ricerca si riunisce al centro e si procede a una ricerca dall’interno verso l’esterno; o ancora procedere in senso circolare, partendo dal centro di un’area, per poi proseguire secondo cerchi concentrici fino a coprire l’intera area 23.

Anche la fase della documentazione riveste un ruolo importante, in primo luogo poiché

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Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

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