Estratto del documento

Corso di laurea in Servizio Sociale

‘Elaborato finale’

Le misure alternative alla detenzione: l'affidamento in prova al Servizio Sociale e i diritti del detenuto

Docente Tutor Candidato/Candidata

Chiara Lanciano

prof.ssa Sabina Licursi 213362 matricola

Anno Accademico 2022/2023

Al sale della terra, al sale della vita, al sale dell’amore, al sale che c’è in me

A tutti i fratelli figli unici

Venite adesso alla prigione, state a sentire sulla porta la nostra ultima canzone che vi ripete un’altra volta: per quanto voi vi crediate assolti siete per sempre coinvolti

Nella mia ora di libertà - Fabrizio De André

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Indice

INTRODUZIONE ............................................................................................................. 5

CAPITOLO 1 ..................................................................................................................... 6

L’evoluzione della pena e le sue funzioni ......................................................................... 6

1.1 La pena: considerazioni introduttive ....................................................................... 6

1.1.1 L’articolo 27 della Costituzione ........................................................................ 7

1.2 Excursus storico: l’evoluzione di pena e carcere, dal passato ad oggi ................. 10

1.2.1 Il sistema punitivo romano .............................................................................. 11

1.2.2 Il sistema punitivo medioevale ........................................................................ 11

1.2.3 Il secolo dei lumi .............................................................................................. 14

1.2.4 La pena secondo Cesare Beccaria................................................................... 15

1.2.5 Ancora sull’evoluzione della pena .................................................................. 23

1.2.6 Il Codice Rocco ................................................................................................ 25

1.2.7 La pena nella Costituzione italiana ................................................................ 27

1.3 Le “teorie” sulla funzione della pena: retribuzione, prevenzione generale e prevenzione speciale ..................................................................................................... 29

1.4 La funzione rieducativa della pena ........................................................................ 31

CAPITOLO 2 ................................................................................................................... 35

Il carcere e i diritti dei detenuti ...................................................................................... 35

2.1 Gli effetti dell’ambiente carcerario sul detenuto ................................................... 36

2.2 I diritti inviolabili dell’uomo .................................................................................. 39

2.2.1 La Dichiarazione Universale dei diritti umani ............................................... 40

2.2.2 La Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati ........................ 42

2.3 I diritti del detenuto ................................................................................................ 44

2.3.1 Diritti relativi alla personalità dell’individuo ................................................. 44

2.3.2 I diritti relativi all’integrità fisica .................................................................... 45

2.3.3 I diritti relativi ai rapporti familiari e sociali .................................................. 47

2.3.4 I diritti relativi all'integrità morale e culturale .............................................. 48

2.4 Ancora sui diritti del detenuto ................................................................................ 49

CAPITOLO 3 ................................................................................................................... 50

Le misure alternative alla detenzione: l’affidamento in prova al Servizio Sociale e la figura dell’Assistente Sociale nell’ambiente carcerario ............................................... 50

3.1 La legge di riforma dell’ordinamento penitenziario ............................................. 50

3.2 Gli sviluppi della riforma ........................................................................................ 53

3.2.1 La legge n. 689/1981: le sanzioni sostitutive .................................................. 53

3

3.2.2 La legge Gozzini ............................................................................................... 54

3.2.3 La Legge Simeone-Saraceni ............................................................................ 56

3.2.4 D.l. 146 del 2013: novità e modifiche .............................................................. 57

3.3 Introduzione alle misure alternative alla detenzione ............................................ 58

3.3.1 La detenzione domiciliare ................................................................................ 59

3.3.2 La semilibertà ................................................................................................... 61

3.3.3 La libertà (o liberazione) anticipata ................................................................ 62

3.3.4 L’affidamento in prova al Servizio Sociale ..................................................... 63

3.4 Che cos’è l’affidamento in prova al Servizio Sociale? .......................................... 64

3.4.1 Presupposti, requisiti e preclusioni per la concessione della misura ............ 65

3.4.2 I soggetti interessati nella concessione della misura ...................................... 68

3.4.3 Sospensione, annullamento e revoca della misura ........................................ 68

3.4.4 Esiti dell’affidamento ...................................................................................... 70

3.5 Affidamento in prova al servizio sociale: i casi particolari ................................... 71

3.5.1 Il regime di affidamento terapeutico ............................................................... 71

3.5.2 L’affidamento “speciale” ex art. 47 quater della legge 354/1975 ................ 72

3.5.3 Affidamento in prova per condannati minorenni ........................................... 73

3.5.4 Un’ulteriore misura: l’affidamento in prova per condannati militari .......... 74

3.5.5 In conclusione .................................................................................................. 75

3.6 Il Servizio Sociale in ambito penitenziario e il ruolo dell’Assistente Sociale....... 76

CONCLUSIONI ............................................................................................................... 79

BIBLIOGRAFIA ............................................................................................................. 81

SITOGRAFIA .................................................................................................................. 82

RINGRAZIAMENTI ...................................................................................................... 84

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Introduzione

Nell'ampio contesto della giustizia penale, l'uso delle misure alternative alla detenzione è un argomento di crescente rilevanza e interesse. Queste misure si pongono come alternative alla tradizionale reclusione in carcere, con l'obiettivo principale di bilanciare la punizione con la riabilitazione, fornendo ai detenuti opportunità di rieducazione, reinserimento nella società e recupero. Relativo a tale argomento, altro aspetto altrettanto cruciale da considerare è quello dei diritti del detenuto. Mentre le misure alternative alla detenzione cercano di affrontare i difetti del sistema penitenziario, è essenziale che vengano rispettati i diritti fondamentali di chi è coinvolto in questo processo. Questo elaborato si propone di esplorare in modo approfondito il rapporto tra misure alternative alla detenzione e i diritti dei detenuti, ponendo l'attenzione sui benefici, le sfide e le implicazioni etiche che ne derivano. Nell'analisi di questa complessa dinamica, ci concentreremo sull'equilibrio tra il perseguimento della giustizia e la tutela dei diritti umani, cercando di comprendere come queste misure stiano influenzando la nostra comprensione della punizione, della riabilitazione e della dignità umana.

Il seguente elaborato si compone di tre capitoli: il primo si propone di analizzare il concetto di pena e la sua evoluzione storica, giuridica e filosofica, con particolare attenzione alla finalità rieducativa della stessa; il secondo è dedicato all’analisi della complessa rete di questioni legate ai diritti del detenuto; il terzo e ultimo capitolo è dedicato alle misure alternative alla detenzione, in particolar modo all'affidamento in prova al Servizio Sociale che rappresenta il nucleo centrale dell’elaborato stesso.

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Capitolo 1

L’evoluzione della pena e le sue funzioni

1.1 La pena: considerazioni introduttive

Che cos’è la pena? La pena è la conseguenza giuridica di un reato e rientra nella definizione di “sanzione”. Le sanzioni sono tutte quelle misure previste dall’ordinamento giuridico come risposta ad un determinato comportamento giuridicamente rilevante, ovvero previste in caso di messa in atto di un illecito penale. La pena presenta un duplice fine: da un lato, garantire l’osservanza delle proprie norme prima che se ne verifichi la violazione e porre rimedio, punendo il colpevole, una volta che tale violazione sia stata commessa; dall’altro lato, quello di rieducare il reo per garantire il suo reinserimento in società.

Tale finalità trova fondamento nell’art. 27 della nostra Costituzione che sancisce che le pene non possono consistere in trattamenti disumani e che devono tendere alla rieducazione del condannato.

Il nostro codice penale, nella parte generale (artt. 17 e ss.), prevede due tipi di pene: le pene principali, le quali sono inflitte dal giudice con la sentenza di condanna e le pene accessorie che, invece, conseguono di diritto alla condanna come effetti di essa (art. 20 c.p.). Le pene principali, a loro volta, si distinguono in detentive e pecuniarie.

Le pene principali di tipo detentivo sono caratterizzate dalla privazione della libertà personale del reo e si distinguono in: ergastolo, reclusione e arresto.

  • 1. L’ergastolo (art. 22 c.p.) è la pena detentiva perpetua, prevista per i delitti più gravi, che consiste nella privazione della libertà personale per tutta la vita del condannato. L’apparente regola ferrea, sancita dall’ art. 22 del codice penale, è stata attenuata mediante una serie di normative in virtù del principio della finalità rieducativa-risocializzativa della stessa, per cui viene concesso anche all’ergastolano di accedere ai benefici penitenziari come per esempio la liberazione condizionale, a patto che: abbia tenuto un comportamento tale da potersi considerare ravveduto nei confronti del reato commesso e che abbia scontato almeno 26 anni1;

Diversa è la situazione per l’ergastolo ostativo, forma aggravata di ergastolo, caratterizzata dal fatto di impedire al condannato di poter accedere ai benefici penitenziari, a meno che non collabori con la giustizia.

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  • 2. La reclusione (art. 23 c.p.) è la pena detentiva temporanea e principale prevista per i delitti. Essa consiste nella privazione della libertà personale del condannato per un periodo che si estende da un minimo di 15 giorni ad un massimo di 24 anni. Il detenuto può essere ammesso al lavoro all’aperto una volta trascorso il primo anno di reclusione;
  • 3. L’arresto (art. 25 c.p.) è la pena detentiva temporanea prevista per le contravvenzioni2. Essa si estende da un minimo di 5 giorni ad un massimo di 3 anni.

Le pene principali di tipo pecuniario sono quelle sanzioni penali che consistono nel pagamento di una somma di denaro e si distinguono in: multa e ammenda.

  • 1. La multa (art. 24 c.p.) è la pena pecuniaria prevista per i delitti e consiste nel pagamento di una somma di denaro allo Stato, non inferiore a €50 e non superiore a €50.000;
  • 2. L’ammenda (art. 26 c.p.) è la pena pecuniaria prevista per le contravvenzioni e consiste nel pagamento di una somma di denaro non inferiore a €20 e non superiore a €10.000.

Alle pene principali si affiancano le pene accessorie, che conseguono automaticamente alla condanna per determinati delitti e contravvenzioni. Possono essere perpetue o temporanee3.

1.1.1 L’articolo 27 della Costituzione

Ai sensi dell'Art. 27 della Costituzione italiana: «La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte».

Analizzando l’articolo sopra citato, il primo comma di cui è composto fa riferimento alla responsabilità penale personale, secondo cui nessuno può essere punito per un reato commesso da altri. Tale nozione sancisce il principio di colpevolezza «nullum crimen, nulla poena sine culpa»4, secondo cui perché un soggetto possa essere punito o, precisamente, perché si possa dire che sussista la fattispecie di reato, non è sufficiente che l’imputato lo abbia materialmente commesso ma è altresì necessario che egli possa essere “rimproverato” per averlo messo in atto o per non averlo evitato. Il che significa non solo che vi dev’essere eguale identità tra il soggetto che realizza il reato e il soggetto che ne subisce la pena, ma anche che il soggetto abbia posto in essere il fatto accompagnandolo con un atteggiamento mentale rimproverabile e quindi colpevole; cioè, che abbia agito con colpevolezza.

I reati (art. 624) sono aggressioni al bene giuridico tutelato dall’ordinamento; sono quegli illeciti a cui la legge ricollega una sanzione penale. Essi si distinguono in delitti (forme più gravi di illecito penale) e contravvenzioni (forme meno gravi di illecito penale) e si differenziano in base alle sanzioni previste.

Se la durata delle pene accessorie è temporanea, ove non sia espressamente determinata dalla legge, è commisurata alla durata della pena principale inflitta, nel rispetto, però, dei limiti minimi e massimi previsti per ciascuna pena accessoria.

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Con il termine colpevolezza, nel senso del diritto penale sostanziale, si intende ogni atteggiamento anti-doveroso della volontà che ha dato origine al fatto costituente reato. L'agente deve essere cosciente della propria azione per essere rimproverabile e per rispondere anche alla funzione rieducativa della pena, la quale altrimenti verrebbe percepita come ingiusta e, di conseguenza, vana.

Il secondo comma dell’art. 27 della Costituzione, cardine del diritto penale moderno, fa riferimento alla presunzione di innocenza: l’imputato non può essere considerato colpevole prima di una condanna definitiva5; ovvero, quando sono stati esauriti i tre gradi di giudizio previsti dal nostro ordinamento: processo di primo grado, processo di appello e giudizio di cassazione; e quando non è più possibile proporre alcuna impugnazione contro la stessa6. In base a quanto detto, non si può essere considerati colpevoli fino alla condanna definitiva.

4 Nessun reato, nessuna pena senza legge: espressione latina con la quale si indica il principio di colpevolezza, strettamente collegato al principio di legalità previsto dall’art. 1 c.p. secondo cui nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente previsto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite.

5 Greco A., Articolo 27 Costituzione: spiegazione e commento, 21 dicembre 2021, www.laleggepertutti.it

Art. 648 codice di procedura penale (D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477) “Irrevocabilità delle sentenze e dei decreti penali”:

  • 1. Sono irrevocabili le sentenze pronunciate in giudizio contro le quali non è ammessa impugnazione diversa dalla revisione.
  • 2. Se l'impugnazione è ammessa, la sentenza è irrevocabile quando è inutilmente decorso il termine per proporla o quello per impugnare l'ordinanza che la dichiara inammissibile. Se vi è stato ricorso per cassazione, la sentenza è irrevocabile dal giorno in cui è pronunciata l'ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso.
  • 3. Il decreto penale di condanna è irrevocabile quando è inutilmente decorso il termine per proporre opposizione o quello per impugnare l'ordinanza che la dichiara inammissibile.

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Onde evitare di considerare alla pari indagato e condannato, è preferibile farne una breve distinzione: il soggetto indagato è colui che viene sottoposto a un’indagine, compiuta dall’autorità giudiziaria, o imputato in un processo che non si è ancora concluso; mentre il secondo è colui che viene condannato dopo i tre gradi di giudizio. È importante, ancor di più ai giorni nostri, prestare particolare attenzione a questa distinzione.

In un periodo costellato dalla presenza di mezzi di comunicazione di massa (dalla stampa ai social network), dove il processo di etichettamento [Becker, 1950] caratterizza la società, vengono introdotti i diritti dell’imputato e dell’indagato, proprio per favorire una maggiore tutela di tali soggetti8. Attraverso una serie di direttive, il soggetto sottoposto a un’indagine o ad un processo penale non viene considerato colpevole fino alla sentenza definitiva. L’avvio di un procedimento penale, infatti, non significa colpevolezza9. Così come nella presunzione di innocenza, dove si evita di giudicare prematuramente

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher .esme. di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penitenziario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università della Calabria o del prof Garreffa Franca.
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