Estratto del documento

Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali

Corso di Laurea Triennale in Scienze internazionali e istituzioni europee

Costituzione e costituzionalismo in Cina

Relatore: Prof.ssa Caterina Filippini

Elaborato finale di: Mikael Alliegro

Matr. 922518

Anno Accademico 2020 – 2021

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Indice

  • Introduzione 4
  • Capitolo primo
  • 1. Costituzione e costituzionalismo 6
  • 1.1 Costituzioni imperiali e repubblicane della Cina 17
  • 1.2 Le Costituzioni socialiste della Repubblica Popolare Cinese 24
  • 1.3 La Costituzione del 1982: Preambolo e principi cardinali 27
  • Capitolo secondo
  • 2. La separazione dei poteri secondo il costituzionalismo 33
  • 2.1. Centralismo democratico e unità del potere statale 40
  • 2.2. Interpretazione e controllo di costituzionalità 44
  • Capitolo terzo
  • 3. Diritti e libertà fondamentali dell’uomo 49
  • 3.1. I diritti umani in Cina 54
  • 3.2. Tre casi esemplari: Liu Xiaobo, Hong Kong, Uiguri 59
  • Conclusioni 64
  • Bibliografia e sitografia

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Introduzione

Il presente lavoro rappresenta un tentativo di spiegare, in primo luogo, cosa si intende per Costituzione e costituzionalismo e, in secondo luogo, analizzare se e in che misura questi concetti trovino un’applicazione nell’ordinamento della Cina. Da un lato, nel contesto occidentale, culla dell’evoluzione del costituzionalismo, il concetto di Costituzione ha conosciuto un secolare sviluppo sia per il suo significato quanto per i principi che accoglie. Dall’altro lato, l’ordinamento cinese sembra aver adottato formalmente importanti principi del costituzionalismo, sebbene vi sia stata abbinata un’interpretazione diversa rispetto a quanto è possibile vedere nelle costituzioni occidentali. Per poter appurare l’eventuale ricezione del costituzionalismo in Cina, innanzitutto, è necessario verificare che tale interpretazione non alteri in modo eccessivo il significato originale dei principi del costituzionalismo.

A questo scopo, il primo capitolo ha il compito di studiare la storia costituzionale della Cina al fine di constatare se i testi adottati dall’età imperiale a quella repubblicana possano rientrare nella definizione di “Costituzione secondo il costituzionalismo”. Un’attenzione particolare viene riservata all’odierna Costituzione, in vigore dal 1982, e alle più importanti revisioni costituzionali.

Proseguendo, nel secondo capitolo la domanda a cui si cerca di dare risposta riguarda l’ipotesi della circolazione del principio di separazione dei poteri anche in Cina. È ben nota la rilevanza che tale principio ricopre all’interno del costituzionalismo, in quanto rappresenta una delle fondamenta essenziali su cui si basa l’intero assetto di uno Stato e il grado di valenza giuridica cui è possibile riservare alla Costituzione.

A riguardo, è di natura ugualmente essenziale la presenza di un controllo giurisdizionale di costituzionalità al fine di garantire il concreto rispetto e applicazione della Costituzione. Tenendo in considerazione le particolarità dell’architettura statale e dell’apparato giudiziario della Cina, lo scopo è quello di accertare l’eventuale presenza di tale controllo anche nell’ordinamento cinese e di verificare l’efficacia dell’operato dei suoi giudici.

In ultima istanza, il terzo capitolo affronta il tema dell’internazionalizzazione e universalizzazione dei diritti, un fenomeno che ha esteso la portata della loro tutela oltre la semplice giurisdizione nazionale. È evidente che negli ultimi decenni la comunità internazionale abbia riservato ai diritti umani un’attenzione crescente, stipulando numerosi trattati in materia con meccanismi di controllo e sorveglianza volti a intercettare eventuali violazioni. In riferimento alla Cina, può dirsi sostanzialmente concluso l’isolamento politico ed economico dell’era Mao in virtù di un ingresso nell’orbita della comunità internazionale. A prova di ciò, Pechino ha prima accolto un nuovo modello economico più aperto al commercio mondiale, individuabile nell’economia socialista di mercato, per poi avvicinare (almeno nominalmente) agli standard internazionali anche il proprio ordinamento giuridico con importanti revisioni costituzionali (es. rule of law, diritti umani).

Per concludere, il fine ultimo di questo elaborato consiste nel confermare o rigettare l’ipotesi di una possibile affermazione del costituzionalismo in Cina considerate le peculiarità politiche, economiche e sociali del contesto oppure, in caso non sia possibile, osservare se ci siano i presupposti per poter auspicare un avvicinamento futuro.

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Capitolo primo

1. Costituzione e costituzionalismo

La nozione di Costituzione è tra le più tormentate del pensiero giuridico occidentale sviluppatosi in Inghilterra a partire dal XIII secolo, tanto che se ne è ormai riconosciuto il carattere polisenso. Dare una definizione neutrale ed enciclopedica del termine Costituzione è un’ardua sfida, perché qualsiasi spiegazione gli venga riservata non si dimostra mai all’altezza di descrivere la complessità di ciò che racchiude tale termine.

Seguendo la base teorica proposta da Paolo Biscaretti di Ruffia, alla Costituzione può essere attribuito un significato sostanziale e oggettivo, indicando tutto il complesso di norme1 giuridiche fondamentali scritte o non scritte che stabiliscono la struttura essenziale dello Stato. In secondo luogo, è ammissibile anche un significato formale di Costituzione, intesa come il testo contenente tutte le norme giuridiche distinte da quelle legislative ordinarie a causa della loro procedura di formazione più difficile e più lunga (e per questo formulate da organi ad hoc,2 chiamate assemblee costituenti). In ultima istanza, può essere contemplato anche un significato documentale, grazie al quale la Costituzione esprime un solenne atto normativo che racchiude3 la maggioranza delle norme costituzionali.

In questa direzione, anche Giuseppe De Vergottini ha affrontato dettagliatamente le difficoltà del racchiudere in una definizione generale il termine, dal momento che non assume solo un significato giuridico. La sua analisi lo ha portato ad individuare una nozione deontologica, una sociologica-fenomenologica, una politica e una giuridica: la prima dà al termine l’idea di un modello ideale per l’organizzazione statale, disciplinandone l’architettura istituzionale e la divisione dei compiti costituzionali; la seconda affronta invece il “modo di essere” dello Stato, cioè il rapporto esistente tra pubblici poteri e cittadini e la tutela degli interessi di quest’ultimi; in terzo luogo, la nozione politica prescrive un’organizzazione basata su determinati principi di indirizzo politico; infine, la nozione giuridica vede nella Costituzione la norma primaria su cui4 l’ordinamento dello Stato si fonda.

1 P. Biscaretti di Ruffia, Introduzione al diritto costituzionale comparato, Sesta edizione, Giuffrè Editore, Milano, 1988, pp. 594-597.

2 ibidem.

3 ibidem.

4 G. De Vergottini, Diritto costituzionale comparato, Volume I, Ottava edizione, Cedam, Padova, 2011, pp. 211-212.

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Inoltre, il contenuto della Costituzione, scrive De Vergottini, è strettamente condizionato dalle finalità che esso si pone. Generalizzando, le finalità di una Costituzione sono due: da una parte, la fissazione di criteri di organizzazione del potere in modo da dare stabilità agli organi dello Stato (il testo costituzionale offre legittimità e fondamento giuridico); dall’altra parte, la5 precisazione degli obiettivi del potere statale, che variano a seconda della forma di Stato.

Quanto a quest’ultimo punto, De Vergottini precisa che la concezione della Costituzione (e quindi di tutto il sistema giuridico) è strumentale rispetto alla concezione politica alla base dello Stato. In alcuni casi però, alcuni testi costituzionali tendono a privilegiare le enunciazioni6 politiche e ideologiche rispetto alle misure organizzative. Nonostante sia vero che difficilmente esistono costituzioni “neutre” e imparziali di fronte a qualsiasi ideologia (anche la Costituzione italiana presenta chiaramente un’ideologia liberal-democratica), alcune fondano le loro basi giuridiche su una precisa ideologia politica senza disciplinare, o disciplinando solo in minima parte, la struttura dello Stato e l’organizzazione dei poteri.

Tuttavia, questa base teorica non è ancora sufficiente per dare un quadro completo a ciò che si definisce “Costituzione”. Anche le definizioni più ricorrenti, come “legge fondamentale dello Stato” o “principio unificante dell’ordinamento” (che rende la Costituzione quasi un’entità immateriale, come se fosse l’anima dello Stato) o ancora “principio della produzione7 normativa”, non sono in grado di abbracciarne tutti i significati storici, sociologici, ideologici, filosofici e politici.

Innanzitutto, parlare di Costituzione come legge fondamentale dello Stato significherebbe intenderla come l’atto fondante una determinata forma di Stato, in cui vengono dettate le regole8 essenziali di convivenza sociale e di esercizio dei pubblici poteri. 9 All’origine dello Stato, infatti, Claudio Martinelli interpone i concetti di “potere” e libertà”, dal cui bilanciamento ed equilibrio istituzionale nasce la Costituzione. Parlando di potere, l’autore intende l’autorità degli organi dotati di forza politico-giuridica, ossia principalmente l’entità “Stato” che lega indissolubilmente il concetto di potere a quello di sovranità. Per libertà, invece, si intende quella individuale, cioè la capacità di sottrarsi alla coercizione arbitraria dei poteri statali, ma anche di far valere i propri diritti rispetto ad esso e agli altri individui.

5 G. De Vergottini, Diritto costituzionale comparato, Cit. pp. 253-254.

6 G. De Vergottini, Diritto costituzionale comparato, Cit. p. 254.

7 G. Morbidelli, L. Pegoraro, A. Rinella, M. Volpi, Diritto pubblico comparato, G. Giappichelli Editore, Torino, 2016, pp. 117-119.

8 ibidem.

9 C. Martinelli, Le radici del costituzionalismo. Idee, istituzioni e trasformazioni dal Medioevo alle rivoluzioni del XVIII secolo, Seconda edizione, G. Giappichelli Editore, Torino, 2016, pp. 1-3.

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Il rapporto continuo tra questi due concetti è divenuto fondamentale nella storia del pensiero costituzionale occidentale: la loro correlazione, non sempre ben conciliabile e priva di tensioni, ha creato un lungo (e mai concluso) processo di ricerca del miglior sistema di coesistenza con lo scopo di costruire un’architettura equilibrata di rapporti politici, giuridici e sociali sufficientemente stabili. Tutta la storia del costituzionalismo e della produzione di costituzioni a livello globale, infatti, può essere riassunta nel continuo tentativo di risolvere la dicotomia tra potere dello Stato e libertà degli individui e sappiamo bene che storicamente si è fatta esperienza delle più svariate soluzioni determinate da equilibrio e sopraffazione, accentramenti e10 decentramenti, legittimità e legalità.

A quanto detto finora si deve aggiungere che la nozione di Costituzione presuppone anche una11 superiorità di tale legge sulle successive manifestazioni dei poteri dello Stato (che siano di ordine legislativo, esecutivo, o giudiziario). In termini pratici significa che, disegnando una scala gerarchica delle fonti di diritto, le norme costituzionali si collocano al gradino più alto, posizione che garantisce che nessuna legge precedente o successiva di grado inferiore può esservi in contrasto e che per una eventuale modifica di una o più norme di grado costituzionale sia necessaria una procedura diversa dalla revisione legislativa ordinaria.

L’idea della superiorità emerge con l’epoca medievale, nella quale è maturata la convinzione che vi fossero leggi e principi assolutamente inviolabili perché di derivazione divina. Bisogna ricordare però che le varie leggi fondamentali dell’Europa medievale non avevano la superiorità formale affermata con mezzi giuridici che oggi troviamo nelle attuali costituzioni, ma la sola superiorità morale che legittimava il ruolo dei governanti nei confronti dei sudditi.

Successivamente, l’affermazione della superiorità della Costituzione ha conosciuto un importante sviluppo nel XVII e nel XVIII secolo. Giuseppe Morbidelli, infatti, spiega come la Corona inglese abbia concesso (non spontaneamente, ma a seguito di conflitti secolari) sempre più limitazioni dei propri poteri, riconoscendo le libertà civili e sviluppando il principio della12 supremazia e della sovranità parlamentare. In questo contesto, le teorie del contratto sociale (es. Hobbes e Locke) hanno fornito un contributo determinante dando origine all’idea secondo cui la Costituzione è essa stessa la riproduzione dell’ordine sociale (lo Stato) e per questo trova collocazione al di sopra di tutte le istituzioni pubbliche. La Costituzione, in questo caso, ha origine pattizia tra i sudditi e il monarca, con i primi che riconoscono la loro soggezione nei confronti del secondo a patto che quest’ultimo rispetti le limitazioni al suo potere previste dal contratto sociale. Rispettare il contratto sociale, in questo contesto, assume il significato di rispetto della Costituzione di un determinato Stato, con il risultato di tutelare e garantire i diritti fondamentali. Da questo discorso, John Locke trae la conclusione secondo cui nessun potere è13 legittimo se non rispetta il patto sociale.

10 C. Martinelli, Le radici del costituzionalismo. Idee, istituzioni e trasformazioni dal Medioevo alle rivoluzioni del XVIII secolo, Cit. p. 3.

11 G. Morbidelli, L. Pegoraro, A. Rinella, M. Volpi, Diritto pubblico comparato, Cit. pp. 117-119.

12 G. Morbidelli, L. Pegoraro, A. Rinella, M. Volpi, Diritto pubblico comparato, Cit. p. 121.

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È da sottolineare che il processo che ha portato a una vera e propria affermazione giuridica di questi principi in Costituzione è stato piuttosto lungo. In un primo momento, infatti, la Glorious Revolution e la Costituzione monarchica del 1791 costituirono il modello dominante nel costituzionalismo liberale moderato, caratterizzato dallo schema dualista Re (Governo)-Parlamento (in quanto costituiva il riflesso istituzionale dell’alleanza tra monarca e classi borghesi). In questo “tipo” di costituzionalismo il principale fine della Costituzione era quello di delimitare i poteri del Parlamento da quelli del Re, relegando in un secondo piano il tema dei diritti e delle libertà, i quali erano affrontati solo nella loro concezione “negativa” (cioè di limite14 dell’azione del potere statale).

In un secondo momento invece, grazie all’estensione del suffragio e al consolidamento della base rappresentativa del Parlamento, le Costituzioni dualiste si trasformarono in Costituzioni moniste, prevedendo una prevalenza del Parlamento con la conseguenza di rendere il Governo il prodotto dalla maggioranza parlamentare (mentre i poteri del Re diventavano sempre più15 “cerimoniali”). In Europa, questa nuova struttura istituzionale ha prodotto gradualmente una trasformazione degli ordinamenti liberali in ordinamenti liberal-democratici.

È in questo modo che è potuta nascere la visione della Costituzione originata dal popolo, come un atto adottato collettivamente e consensualmente che codifica l’organizzazione dei poteri e si pone come norma sovraordinata all’esercizio dei poteri, ma avente anche il fine di tutelare i diritti fondamentali di ogni individuo.

Oltre all’Inghilterra, un ulteriore contributo al costituzionalismo è stato possibile con la Costituzione degli Stati Uniti d’America e le costituzioni prodotte dalla Rivoluzione francese, che condividono un’ampia gamma di principi comuni: la separazione dei poteri, la tutela dei diritti, la sovranità popolare, la superiorità della Costituzione rispetto a ogni altra legge, la sua16 solennizzazione in un documento scritto. I nuovi Stati Uniti d’America e la nuova Francia divengono il laboratorio sperimentale in cui le norme costituzionali hanno la natura di norme positive, cioè contenute in documenti formali a differenza delle norme di diritto naturale, e scritte, diversamente dalle norme consuetudinarie. Tali norme sono sia il prodotto della volontà di una nazione (negli Stati Uniti si fa riferimento al “popolo”) sia contengono in sé il principio della superiorità. Guardando anche il periodo storico e le circostanze in cui questi documenti sono stati adottati, si capisce il perché la Costituzione non sia stata intesa più come “descrittiva” di regole predeterminate e coincidenti con un ordinamento politico preesistente, ma come “precettiva” di un nuovo ordine politico (la Francia volta pagina dall’Ancien Régime, l’America17 dal rapporto coloniale con l’Impero britannico).

Con l’avvento della Costituzione degli Stati Uniti e della Rivoluzione francese, la nozione di Costituzione comincia ad essere impiegata per indicare l’insieme di leggi, principi e18 consuetudini derivate da certi immutabili principi di ragione e diretti a fini di pubblico bene.

È proprio in questo periodo storico che la Costituzione inizia a fondere in sé sia la superiorità del diritto sia la sua origine consensuale,

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Mikael_zurdo di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Filippini Caterina.
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