La Costituzione economica
La Costituzione economica è l'insieme delle norme costituzionali che riguardano le posizioni o le relazioni degli individui e della Repubblica intesi come soggetti economici. Come la gran parte delle Carte fondamentali nate nello scorcio della prima metà del secolo scorso, dopo la conclusione del secondo conflitto mondiale, anche la Costituzione italiana si connota per il suo carattere lungo, in quanto vi è un allargamento degli scopi dell’azione pubblica prefissati dalla Carta costituzionale e degli ambiti materiali disciplinati dalla stessa, al di là della materia strettamente costituzionale.
I principi fondamentali
Nella Costituzione repubblicana del 1948 si enunciano i principi fondamentali dell’ordinamento complessivo, si specificano i diritti inviolabili dell’uomo ed i doveri inderogabili del cittadino, si ospitano numerose norme relative ai rapporti interprivati e ad istituti, tradizionale appannaggio delle normative codicistiche. Non può sorprendere che in un testo costituzionale così configurato trovino spazio numerose norme riguardanti la sfera dei rapporti economici, alla quale infatti è dedicato l’intero Titolo III della I Parte.
Per indicare l’insieme delle disposizioni costituzionali relative alla materia economica la dottrina ha elaborato la complessa categoria della “costituzione economica”. Gli articoli con cui si apre tale titolo sono dedicati alla condizione dei lavoratori e delle connesse garanzie tipiche di una forma di Stato sociale. Al centro di tutto vi è la persona umana intesa anche come lavoratore a cui devono essere garantiti condizioni minime vitali. Il lavoro, in tutte le sue sfumature, trova forma nell’art. 1 ma è solo in questa area che trova la sua completa concretizzazione.
Il ruolo del lavoro
Si vuole sottolineare il lavoro inteso come attività o funzione che concorre al progresso materiale e spirituale della persona e della società. Gli articoli sono stati scritti in questo modo per mettere in primo piano l’uomo come persona umana, il lavoro è un mezzo espressivo della personalità e un fattore costitutivo della società e del suo benessere nel complesso. Il lavoro non è solo visto come mezzo di arricchimento ma anche come elemento nobilitante e che ci contraddistingue dalle altre creature. Esso costituisce un diritto ma anche un dovere dato che uno dei doveri fondamentali è la solidarietà sociale ed economica di cui si parla all’art. 2.
Solo la lettura del lavoro come strumentale alla realizzazione del principio personalista si può evitare derive classiste o la subordinazione dell’individuo al lavoro. Le varie attività sono da vedersi con ottica personalistica, come specificazioni e tutele rispetto ai principi fondamentali. Tra tutte le tipologie di lavoro quella dipendente è la più debole ed è stata perciò presa più in considerazione dai costituenti. Oggi i cambiamenti delle forme di lavoro, la scomparsa della distinzione tra tempo determinato e indeterminato e l’equiparazione delle forme di tutela e assistenza tra dipendenti e autonomi hanno spinto gli interpreti a cercare nuovi “anelli deboli”.
La tutela del lavoro
Molto importante è l’art. 35: esso ha più che altro natura programmatica, sancendo innanzitutto che la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme. A differenza di quanto stabilito dagli articoli 1 e 4 Cost. nei quali si contempla, in generale, il lavoro come ogni tipo di attività che è volta a garantire il progresso della società, nella disposizione in esame si considera il lavoro subordinato. Viene quindi apprestata tutela al lavoratore, parte debole del rapporto, rispetto alla figura datoriale.
In attuazione di ciò si sono susseguite nel tempo varie leggi, di regola volte sia a garantire protezione al prestatore di lavoro sia ad agevolare l'occupazione. La formazione dei lavoratori viene spesso realizzata dall'ordinamento unitamente a quella scolastica. Infatti, una volta conclusa la scuola dell'obbligo (34 Cost.), tra le possibilità che si presentano ai singoli vi è quella di intraprendere cicli di studi professionalizzanti, cioè tendenti ad una formazione che consenta un immediato inserimento nel mondo del lavoro.
In questo caso l'ordinamento deve essere inteso in un'accezione ampia, che comprende non solo lo Stato centrale ma anche le Regioni, gli altri enti territoriali e le istituzioni sovranazionali. Per quanto riguarda il comma tre, viene sancita la promozione di accordi ed organizzazioni internazionali tesi alla tutela ed allo sviluppo del lavoro. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea tiene in grande considerazione il lavoro, soprattutto agli articoli 29, 30 e 31 relativi, rispettivamente, all'accesso ai servizi di collocamento, alla tutela per licenziamenti ingiustificati ed alle condizioni di lavoro.
La previsione di cui all'ultimo comma si differenzia dalla libertà di espatrio di cui all'art. 16 Cost. perché contempla una libertà di tipo collettivo, che potrebbe giustificare l'adozione di misure normative ad hoc. Si consideri che, rispetto al contesto comunitario, essa deve essere letta in armonia con quanto prevede la relativa disciplina, in particolare il TFUE in relazione alla libera circolazione dei lavoratori subordinati (art. 45 ss.), alla libertà di stabilimento (art. 49 ss.) ed alla libera prestazione di servizi (art. 56 ss.). L’articolo menziona quindi, oltre al lavoro, anche la libertà di emigrare in quanto avviene soprattutto per ragioni lavorative. Questo diritto negli ultimi anni è stato affiancato dai forti flussi migratori che hanno interessato soprattutto l’Italia.
Il principio della giusta retribuzione
Un altro articolo notevole è il 36 che sancisce innanzitutto il principio della giusta retribuzione, secondo il quale vi deve essere proporzione tra retribuzione e quantità e qualità del lavoro prestato e secondo cui la retribuzione debba essere in ogni caso sufficiente ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La norma costituzionale non stabilisce, in concreto, quale retribuzione spetti al prestatore, perché questo viene lasciato alla legislazione ordinaria. La Costituzione, però, detta i criteri sulla base dei quali emanare questa normativa che sono quello della proporzionalità e quello della sufficienza.
In base al primo, deve esserci una relazione corrispettiva tra ogni elemento della retribuzione ed ogni elemento della prestazione lavorativa: così, ad esempio, una parte di retribuzione può consistere in elargizioni diverse dal denaro, come le partecipazioni agli utili societari. Inoltre, la proporzionalità può anche mancare, come accade quando il prestatore riceve la retribuzione anche per il periodo di ferie. La sufficienza indica la misura minima del compenso, che deve essere tale da rispettare libertà e dignità del lavoratore e della sua famiglia.
L'immediata forza cogente della norma in oggetto inserisce il suo dettato tra i diritti irrinunciabili del lavoratore, senza cioè necessità di altre disposizioni complementari. Corollario di quanto affermato è che la sufficienza del salario ha assunto efficacia ultrattiva ai contratti collettivi di categoria stipulati dalle organizzazioni sindacali e che dunque il minimo salariale si applica per tutti i lavoratori della categoria, a prescindere da una loro adesione alle organizzazioni sindacali stipulanti.
Il secondo comma stabilisce invece una riserva di legge per determinare la durata massima della giornata lavorativa. Ad oggi il limite massimo stabilito è quello delle 40 ore settimanali (salvo particolari categorie di lavoratori, come le donne o i minori, o certe tipologie di lavoro). In passato, negli ordinamenti non democratici, mancava un tetto all'orario lavorativo e ciò rendeva possibile lo sfruttamento dei lavoratori, anche minori.
Il terzo comma sancisce il medesimo principio della riserva di legge per quanto concerne il diritto al riposo settimanale e le ferie annuali, ed alla loro irrinunciabilità. Sia il riposo settimanale, sia le ferie annuali sono previsti allo scopo di consentire al lavoratore di realizzare la propria persona anche in relazione ai suoi interessi ed ai suoi rapporti familiari, nonché di riposare e recuperare le forze. L'irrinunciabilità di essi comporta che ogni clausola contrattuale che dovesse eliminarli sarebbe nulla ex art. 1418 c.c.
Parità di genere e tutela dei minori
L’articolo 37 è strettamente legato al 36 ma con due soggetti principali cioè, i minori e le donne. Viene espresso il principio di parità tra uomo e donna in ambito lavorativo. Per evitare discriminazioni di genere bisognava avere:
- Parità di retribuzione, quando le prestazioni siano di pari quantità e qualità;
- Parità di progressione nella carriera;
- Parità di diritti in merito all'assunzione degli oneri familiari.
Per conseguire i medesimi scopi il legislatore ha adottato una serie di disposizioni normative, tra le quali assumono particolare importanza quella che sancisce il divieto di licenziamento della lavoratrice a causa di matrimonio e durante gravidanza e puerperio nonché quelle che le consentono di conciliare la posizione lavorativa ed il rapporto genitoriale, ad esempio fruendo di congedi o aspettative di lavoro retribuiti.
In relazione a questo ultimo aspetto, peraltro, il dettato ordinario ha subito una progressiva evoluzione che ha tenuto conto dell’evoluzione della società: i congedi parentali, ad esempio, sono stati estesi al padre ed anche a genitori non sposati. Anche il lavoro minorile è circondato da particolari cautele, volte a garantire sia che lo sviluppo fisico e mentale del minore non sia pregiudicato sia che la sua prestazione lavorativa non possa essere sfruttata (pertanto, ad esempio, non può essere utilizzato per lavori pericolosi, faticosi o insalubri, ed ha diritto, a parità di ore di lavoro, alla medesima retribuzione corrisposta agli adulti).
È importante considerare che il lavoro minorile gode di una tutela autonoma, cioè diversa da quella predisposta, pur nella medesima norma, per il lavoro femminile, e speciale rispetto a quella ordinaria dei lavoratori. Anche a livello comunitario si registra una apposita disciplina, in particolare nell'art. 32 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.
Il principio della sicurezza sociale
Nel lavoro ci vuole sicurezza, ecco che l’art. 38 ci espone proprio questo. Esso tutela più nello specifico il principio della sicurezza sociale. In base ad esso l'autorità statale deve salvaguardare la dignità umana nelle situazioni di bisogno, garantendo a tutti i cittadini i mezzi minimi per vivere, tutelando la salute e rimuovendo tutti quegli ostacoli economici e sociali che impediscono lo sviluppo della persona e la sua effettiva partecipazione alla vita pubblica.
Lo Stato si fa infatti carico in prima persona dell'assistenza sociale, ossia quelle misure che servono a garantire un adeguato tenore di vita anche a chi è titolare di un reddito inferiore ad una certa soglia e non può procurarsi altre entrate (ad esempio perché invalido di guerra o inabile al lavoro per malattia). Queste misure si sostanziano, tra gli altri, in corresponsione di pensioni di invalidità e guerra o in agevolazioni per la fruizione di servizi. Anche la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea si occupa di "sicurezza sociale e assistenza sociale" all'art. 34.
Il secondo comma si occupa della previdenza sociale che, a differenza dell'assistenza di cui al primo comma, concerne i soli lavoratori. Essa si sostanzia in prestazioni economiche e sanitarie per tutelare, oltre che dai rischi lavorativi di infortuni, invalidità ecc., da eventi naturali quali la vecchiaia. Si tratta di una previdenza sociale obbligatoria, che grava in parte sullo Stato ed in parte sui datori di lavoro, salvo che i lavoratori scelgano di integrare queste misure con forme private di tutela.
Lo scopo della previdenza sociale è quello di consentire al soggetto una vita dignitosa. Nel tempo, peraltro, si sono susseguite numerose disposizioni di legge volte a limitare o condizionare il diritto a queste forme di tutela e tali interventi sono stati ritenuti legittimi per la necessità di contemperare questo diritto con le risorse finanziarie disponibili.
Per quanto concerne i minorati e gli inabili, la particolare situazione di svantaggio in cui si trovano comporta che ad essi è costituzionalmente attribuito il diritto all'avviamento professionale.
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La Costituzione economica
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