La protezione dei diritti umani nelle prigioni di Guantanamo e Bagram
Università degli Studi di Enna “Kore”
Facoltà Scienze Economiche e Giuridiche
Corso di Laurea in Scienze della Difesa e della Sicurezza
Tesi di laurea
La protezione dei diritti umani nelle prigioni di Guantanamo e Bagram
Relatore: –
Anno accademico 2013 2014 15
Abstract
Capitolo I
La dottrina Bush ed il rapporto tra power, law e territorio nel contesto giuridico-politico statunitense: i centri detentivi di Landsberg, Guantanamo e Bagram, in relazione ai casi Eisentrager, Hamdi, Rasul, Boumediene e Al-Maqaleh
I. La dottrina Bush in seguito agli attacchi terroristici dell’11 Settembre 2001. 7
II. La forma di governo americana ed il rapporto tra Power, law e territorio nel contesto giuridico-politico statunitense 15
III. Il centro di detenzione di Guantanamo 19
III.a. La sentenza Eisentrager della Corte Suprema nel 1950 ed il non riconoscimento dell’habeas corpus ai detenuti nella prigione di Landsberg e le argomentazioni del giudice O’Connor 22
III.b. Il caso Hamdi 24
III.c. La sentenza Rasul della Corte Suprema nel 2004 e il riconoscimento dell’habeas corpus ai detenuti nella prigione di Guantanamo 27
III.d. La sentenza Boumediene della Corte Suprema nel 2008 ed il multi-factor functional test. 29
IV. Il centro detentivo di Bagram 33
IV.a. Il caso Al-Maqaleh deciso nel 2013 con sentenza della Court of Appeal for the District of the Columbia Circuit 35
Capitolo II
La giurisprudenza britannica in relazione ai casi Smith e Serdar ed il rapporto con la Corte europea dei diritti umani: i casi Al-Skeini e Al-Jedda
I. La CEDU e l’Ordinamento britannico. 41
II. Il caso Al-Skeini deciso dalla Grand Chamber il 7 luglio 2011 45
III. Il caso Al-Jedda 512
IV. Il caso Smith deciso dalla Supreme Court nel 2010. 57
V. Il caso Smith deciso dalla Corte Suprema britannica nel 2013. 62
VI. Il caso Serdar deciso in primo grado il 2 maggio del 2014 dalla Queen's Bench Division 64
VII. Il Protocollo 15 e le conseguenti modifiche alla Convenzione 67
VIII. Le reazioni del partito conservatore: il British Bill of Right 6972
Conclusioni 75
Bibliografia 76
Sitografia 3
Abstract
Dopo i terribili episodi dell’11 settembre, che sconvolsero gli Stati Uniti d’America, l’amministrazione Bush, che in quel periodo ne deteneva il governo, pretese di ampliare i limiti previsti dall’istituto della legittima difesa, in modo da poter legittimare l’uso della forza e sviluppare, così, una politica di prevenzione contro eventuali altri simili attentati terroristici (dottrina Bush).
Detto ampliamento di poteri atteneva non solo ai cd. small scale attack e agli attacchi compiuti dai non state actors, ma anche alla cd. accezione preventiva, ossia, non solo quegli attacchi in corso o imminenti, ma anche a quelli che potevano essere solo ipotizzati o ipotizzabili.
L’elaborato che di seguito si andrà a sviluppare vuole illustrare, innanzitutto, come l’amministrazione Bush, attraverso il suddetto ampliamento, cercò di reinterpretare, per così dire, le regole di diritto internazionale per scopi propri, analizzando, in un secondo momento, la contrapposta dottrina Obama.
Si analizzerà la situazione detentiva di Guantanamo e Bagram, partendo dalla loro istituzione - si tratta di luoghi di detenzione in cui sono violate del tutto le norme internazionali sulla tutela dei diritti umani -, proseguendo l’analisi delle rispettive vicende, scandite da alcune sentenze che verranno approfondite in corso d’opera.
Il tutto, con l’auspicio che si giungerà alla loro chiusura, ponendo altresì l’attenzione sul destino che vedrà coinvolti centinaia di detenuti.
Si tratta di due centri di detenzione per i quali si evincono alcune differenziazioni, soprattutto dal punto di vista giuridico: basti pensare alla non applicazione della Costituzione americana a Bagram (come stabilito a dicembre 2013 dalla Corte d’Appello statunitense) e l’applicazione, invece, della Costituzione americana a Guantanamo (come deciso dalla Corte Suprema statunitense nelle sentenze Rasul del 2004 e Boumediene del 2008).
Verrà analizzata, altresì, nel capitolo secondo, la situazione politico-giuridica britannica, che, sulla falsa riga delle decisioni delle Corti americane, ha ridefinito i rapporti tra, l’esercizio extraterritoriale del power e l’applicazione della domestic law oltre i confini nazionali, approfondendo, inoltre, la Giurisprudenza europea, il tutto attraverso lo studio di alcune sentenze (Al-Jedda ed Al-Skeini).
L’elaborato, strutturato in due capitoli, si concluderà con l’analisi dell’attuale situazione che, almeno nelle intenzioni del Presidente statunitense in carica, “dovrebbe” condurre alla chiusura della prigione di Guantanamo. 4
After the terrible events of 11 September shocked the Unite State of America, Bush administration, which at that moment held the government, demanded to expand the limits provided for by the Institute of legitimate defense, in order to legitimize the use of force and, in this way, to develop a policy of prevention against any other similar terrorist attack (Bush doctrine).
This extension of powers followed not only the so-called "small scale attacks" and the attacks carried out by "non-state actors", but also the so-called preventive meaning, regarding both underway or imminent attacks and those that could only be hypothesized or conceivable.
The following essay illustrates first the way in which Bush administration, through the above-mentioned expansion, tried to reinterpret the rules of international rights for its own purposes. Then it will analyze the opposing Obama doctrine.
The essay will examine in depth the situation of Guantanamo and Bagram detention centers, starting from their foundation - these are places of detention in which all international rules of conservation of human rights are broken- and going ahead with the analysis of the respective events, scanned by some judgments that will be examined in depth.
All of these matters will be analyzed hoping that they will come to an end, paying attention into the fate that will involve hundreds of detainees, whether this will really happen.
It’s about two detention centers with some differences, especially from a legal point of view: for example, the non-application of the American Constitution in Bagram (as established in December 2013 by the United States Court of Appeals) and the application, instead, of the American Constitution in Guantanamo (as decided by the United States Supreme Court in its Rasul judgment of 2004 and in Boumediene judgment of 2008).
Will be analyzed also in the second chapter, the British and European legal and political situation, which, along the lines of decisions of the American Courts, have redefined the relationship between the exercise of power and the extraterritorial application of domestic law beyond the borders national, also wish to explore the jurisprudence of the European, all through the study of some judgments (Al-Jedda and Al-Skeini).
The elaborate, organized into two chapters, will end with an analysis of the current situation that, in the intentions of the US President in office, "should" lead to the closure of Guantanamo prison. 5
Capitolo I
La dottrina Bush ed il rapporto tra power, law e territorio nel contesto giuridico-politico statunitense: i centri detentivi di Landsberg, Guantanamo e Bagram, in relazione ai casi Eisentrager, Hamdi, Rasul, Boumediene e Al-Maqaleh
Sommario: I. La dottrina Bush in seguito agli attacchi terroristici dell’11 Settembre 2001. - II. La forma di governo americana ed il rapporto tra Power, law e territorio nel contesto giuridico-politico statunitense. - III. Il centro di detenzione di Guantanamo. - III.a. La sentenza Eisentrager della Corte Suprema nel 1950 ed il non riconoscimento dell’habeas corpus ai detenuti nella prigione di Landsberg. - III.b. Il caso Hamdi e le argomentazioni del giudice O’Connor. - III.c. La sentenza Rasul della Corte Suprema nel 2004 e il riconoscimento dell’habeas corpus ai detenuti nella prigione di Guantanamo. - III.d. La sentenza Boumediene della Corte Suprema nel 2008 ed il multi-factor functional test. - IV. Il centro detentivo di Bagram. - IV.a. Il caso Al-Maqaleh deciso nel 2013 con sentenza della Court of Appeal for the District of the Columbia Circuit.
La dottrina Bush in seguito agli attacchi dell’11 settembre 2001
I. La dottrina Bush in seguito agli attacchi dell’11 settembre 2001
In seguito agli attacchi dell’11 settembre 2001 che hanno sconvolto la nazione Americana, oltre che l’opinione pubblica mondiale, l’Amministrazione Bush cercò di reinterpretare le norme di diritto internazionale che disciplinano l’istituto della legittima difesa (che è l’unico modo per usare legittimamente la forza fuori dal caso dell’autorizzazione del Consiglio di Sicurezza), non ritenendo di poter affrontare la minaccia terroristica con strumenti legittimi del diritto penale e della prevenzione criminale.
Essa rifiutava di sottoporre la condotta oltraggiosa di Al Qaeda, nel caso specifico, ma anche di qualsiasi altra organizzazione terroristica globale, alle norme internazionali in materia di conflitti armati e a quelle che sono poste a tutela dei diritti umani.
La cosiddetta dottrina Bush si riferisce ad un insieme di linee guida di politica estera divulgate dal presidente George W. Bush durante un suo discorso all'accademia militare di West Point il 1º giugno 2002: “We must be prepared - dichiarò Bush - to stop rogue states and their terrorist clients before they are able to threaten or use weapons of mass destruction against the United States and our allies and friends. Given the goals of rogue states and terrorists, the United States can no longer solely rely on a reactive posture as we have in the past.[…]We cannot let our enemies strike first”.
Complessivamente queste linee guida segnarono l'avvio di una nuova fase nella politica americana, ufficializzata nei documenti di strategia di Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti del 17 settembre 2002 (USNSS2002) 1.
1 “The National Security Strategia of the U.S. of America”, fatto circolare dalla metà di settembre 2002, si trattava di un documento contro il terrorismo e il totalitarismo, che gli USA divulgarono al fine di contrastare il terrorismo internazionale e qualsiasi regime dittatoriale che potesse mettere in pericolo i 6
Andando con ordine, nel Quadrennial Defense Review Report, fatto circolare dalla Casa Bianca pochi giorni dopo l’11 settembre, Bush affermò che: ”The U.S. must deter, preempt, and defend against aggression targeted at U.S territory, sovereignty, domestic population, and critical infrastructure”. 2
Dal documento si desume che, l’intenzione degli Stati Uniti è di “scoraggiare, prevenire e difendersi dalle aggressioni rivolte contro il territorio americano”.
L’urgenza di prevenire (“preempt”) futuri attacchi da parte dei nemici, è stata ribadita e confermata, come sopracitato, nel documento “The National Security Strategy of the United States of America” 3, nel cui terzo capitolo, denominato “Strengthen Alliances to Defeat Global Terrorism and Work to Prevent Attacks Against Us and Our Friends”, possiamo rilevare la frase: “While the United States will constantly strive to enlist the support of the international community, we will not hesitate to act alone, if necessary, to exercise our right of self-defense by acting preemptively against such terrorists, to prevent them from doing harm against our people and our country” 4.
Il documento cercò di giustificare, quindi, di fronte all’opinione pubblica mondiale, le “future” operazioni militari contro i cd. “Rogue States” (letteralmente, Stati Canaglia), responsabili di condurre una politica aggressiva e di appoggio al global terrorism.
Lo stesso documento afferma che “the enemy is not a single political regime or person or religion or ideology”. The enemy is terrorism premeditated, politically motivated violence perpetrated against innocents” 5.
Inoltre, si evince che il nemico non è individuato in un determinato regime politico o in un’ideologia ovvero in una singola persona; ne consegue che la missione della dottrina non è soltanto quella di sconfiggere Al-Qaeda e Bin Laden 6, ma ha una portata più ampia, perché è diretta a combattere il terrorismo globale.
Lo stesso Bush non ritenne che la lotta al terrorismo avrebbe potuto concludersi con la sola sconfitta di Al Qaeda e/o con la cattura di Bin Laden, ma essa avrebbe dovuto avere una global reach 7 che non si sarebbe dovuta identificare, soltanto, nella già citata cellula terroristica né nel suo fondatore saudita.
Ciò che distingue, dunque, la dottrina Bush è la sua spiccata tendenza all’unilateralismo: gli USA cercarono di definire le priorità, i tempi e i modi della politica internazionale senza coinvolgere gli alleati o le organizzazioni internazionali.
Loro principi di libertà e democrazia, servendosi della propria schiacciante superiorità militare, oltre che dei servizi di informazione, del taglio dei finanziamenti e del rafforzamento degli strumenti giuridici disponibili.
Questo comunque non fu l’unico documento ufficiale che può in qualche modo riferirsi alla dottrina Bush, ce ne furono altri (sia prima che dopo quello sopracitato) come il QuadriEnnal Defense Review Report, Department of Defense (30 settembre 2001), Nuclear Posture Review, Department of Defense (31 dicembre 2001), National Money Laundering Strategy, Ashcroft Attorney General (luglio 2002), Annual Report to the President and the Congress, Rumsfeld Secretary of Defense (2002) ecc.…
2 Quadrennial Defense Review Report, Department of Defense, September 30, 2001, pag. 69.
3 Cfr. nota 1.
4 The National Security Strategy of the United States of America, The White House, September 2002, pag. 6.
5 White House, The National Security Strategy of the United States of America, Washington, settembre 2002.
6 Quest’ultimo, tra l’altro, perse la vita il 2 maggio 2011, nel corso della cosiddetta “Operation Neptune Spear”, un’azione militare statunitense (eseguita dai corpi speciali dell’esercito degli Stati Uniti i cc.dd. Navy SEAL) nell'ambito della guerra al “global terrorism”.
7 White House, The National Security Strategy of the United States of America, Washington, settembre 2002. 7
Lo stesso G. W. Bush, allora Presidente degli Stati Uniti d’America, parlò di “Global war on terrorism” 8 davanti al Congresso il 20 settembre 2001 sostenendo l’esigenza di una guerra globale al terrorismo che non fosse limitata dalle norme classiche riguardanti l’istituto della legittima difesa 9.
Come sopracitato, esso è l’unico strumento in grado di legittimare l’uso della forza al di fuori dell’autorizzazione del Consiglio di Sicurezza. 10
Tale istituto prevede che l’attacco deve essere armato e attuale e la reazione deve essere necessaria, immediata e proporzionata e, poi, esclusivamente finalizzata ad interrompere l’attacco: cessato o arrestato l’attacco viene meno la ragione di doversi difendere, quindi, l’istituto è limitato e condizionato in punto di fatto (lo Stato deve essere oggetto di un attacco) e in punto di diritto (la reazione deve essere necessaria e proporzionata all’attacco) 11. Se non c’è un attacco, dunque, non può esserci una reazione.
I punti nodali della suddetta dottrina cercarono di reinterpretare le norme internazionali in materia di legittima difesa, come accennato; nello specifico, per quanto riguarda l’attacco armato avrebbe dovuto ricomprendere sia gli attacchi sporadici, sia quelli di non particolare gravità e intensità, definiti “small scale attacks”.
Altro punto centrale riguarda il criterio di attribuzione dell’attacco armato allo Stato, facendovi rientrare qualunque atto compiuto dai “non state actors” (i gruppi terroristici, appunto) presenti ed operanti sul territorio dello Stato.
Premettendo che, una volta terminato l’attacco, lo Stato offeso deve rivolgersi al Consiglio di Sicurezza il quale, se ritiene sussistenti le condizioni previste dall’art. 39 della Carta, può agire in base agli art. 40, 41 o 42, ciò che preme sottolineare è che, la reazione, come sopracitato, deve essere sempre proporzionata all’attacco subito.
8 G.W. Bush, Discorso al Congresso del 20 settembre 2001, in: www.washingtonpost.com/wp-srv/nation/specials/attacked/transcripts/bushaddress_092001.html.
9 Anche se, la dottrina riguardò anche innumerevoli provvedimenti riguardanti la politica interna, che avevano come obiettivo l’intensificazione della sicurezza nazionale entro i propri confini, come: Securing the Homeland Strengthening the Nation, White House (giugno 2002), National Strategy for Homeland Security, Office of Homeland Security (16 luglio 2002), The National Strategy to Secure the Cyberspace, White House (febbraio 2003) ecc..
10 L’istituto della legittima difesa (già regolato dal Diritto Internazionale Generale), è disciplinato dall’art.51 della Carta, esso afferma che: “Nessuna disposizione del presente Statuto pregiudica il diritto naturale di autodifesa individuale o collettiva, nel caso che abbia luogo un attacco armato contro un Membro delle Nazioni Unite, fino a quando il Consiglio di Sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la sicurezza internazionale. Le misure prese dai Membri nell’esercizio di questo diritto di autodifesa son
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