Piduot e zion e nter na zional e dei i rit ti mani
Lezione 1 – 25/09/2017
Diritti umani
Ci sono due settori dei diritti umani. Entrambi hanno lo scopo di preservare la dignità dell’essere umano, ma i meccanismi sono diversi. Questi sono:
- Diritto Internazionale dei Diritti Umani (DIDU);
- Diritto Internazionale dei Conflitti Armati (DICA).
DIDU: Diritto internazionale dei diritti umani
Il Diritto Internazionale dei Diritti Umani si è sviluppato dopo la seconda guerra mondiale. La caratteristica di questo primo settore è quella di verificare la responsabilità dello stato nel caso in cui i diritti umani non vengano rispettati e le conseguenze che ne scaturiscono. I diritti umani sono sia diritti civili e politici (prima generazione dei diritti umani), ma anche diritti economici, sociali e culturali. Gli stati sono impegnati su entrambi questi gruppi di diritti umani.
I meccanismi coi quali opera il Diritto Internazionale dei Diritti Umani sono principalmente due:
- Sistema ONU. Da quando le Nazioni Unite si sono costituite, nel corso dei decenni questo meccanismo si è sviluppato ed oggi è un meccanismo molto complesso, basato su un insieme di strumenti internazionali, di trattati, che viene chiamato Codice Internazionale dei Diritti Umani, che in realtà non è un codice (cioè un insieme di norme). Quasi tutti gli stati si sono vincolati agli strumenti più importanti. Mentre ad alcuni strumenti più settoriali sono pochi gli stati che si sono vincolati. Un esempio è la convenzione contro la discriminazione della donna, che si occupa dei diritti di genere. Ha un insieme di ratifiche parziale, e gli stati che l’hanno ratificato spesso hanno delle riserve. È la convenzione meno ratificata, su cui ci sono più posizioni diverse. Invece la convenzione dei diritti dei bambini è stata ratificata da tantissimi. I paesi che non ne fanno parte sono solo due, USA (perché hanno alcune obiezioni) e Somalia (perché ancora non è in grado di attrezzarsi per aderire).
- Sistema regionale. Sono diversi nei vari continenti perché la questione dei diritti umani viene sentita diversamente nei vari continenti.
- Europa. In Europa c’è il Consiglio d’Europa, la prima entità fondata dopo la seconda guerra mondiale. La questione dei diritti umani in UE si è sviluppata in un secondo momento, la prima priorità era l’integrazione economica, scordandosi un po’ dei diritti umani, all’inizio se ne è occupato solo il Consiglio d’Europa. Solo nella seconda metà degli Anni ’90, l’UE ha cominciato ad occuparsene. Ancora oggi, l’UE non è un’organizzazione per lo sviluppo dei diritti umani: li tutela, ma non le è stato dato il compito di promuoverli e svilupparli. Questo compito in Europa spetta al Consiglio d’Europa, che deve promuovere lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani. Tutti gli stati europei (47) ne fanno parte, quindi anche quelli non appartenenti all’UE o quelli con profili problematici dal punto di vista dei diritti umani come la Turchia. Un’eccezione è la Bielorussia, che ha però fatto richiesta: è un paese che ancora non ha fatto la transizione verso la democrazia, non ha ancora le basi dei diritti umani e del rispetto dello stato di diritto, i prerequisiti del Consiglio d’Europa; ci vuole almeno un ordinamento che sulla carta dice di ispirarsi a questi principi. Quindi la sua membership è ancora discussa. Invece c’è uno stato che è osservatore, ma non membro perché non è ispirato ai principi del rispetto dei diritti umani, del pluralismo, della diversità, delle minoranze (i diritti umani nascono per difendere le minoranze, non la maggioranza), ed è invece impostato sul dominio di un certo tipo di ideologia o di concezione, ha lo scopo di promuovere nel mondo la sua concezione, quindi il suo ordinamento è incompatibile con i principi del Consiglio d’Europa: il Vaticano. È nato per tutelare i principi della religione cattolica, che hanno un ruolo primario all’interno dello stato, ma diventa incompatibile con l’idea dei diritti umani, che rispettano tutte le comunità e tutte le religioni possibili. In Vaticano invece c’è ancora il sistema dell’indice, (i libri che sconfessano le verità della religione cattolica non sono vendibili). Questo ovviamente va in conflitto con la libertà e il diritto di parola. Ma la città del Vaticano è uno stato diverso dagli altri. Infatti, gli altri stati sono ad appartenenza necessaria (perché hanno una base territoriale), ovvero se nasci in Italia vivi in Italia; in Vaticano invece non c’è l’appartenenza necessaria, ci si può andare spontaneamente perché si condividono questi valori, è ad appartenenza funzionale. A volte possono esserci delle questioni complesse, per esempio se in un tribunale della città del Vaticano vengono rispettate le leggi internazionali. Ma al di là di questi piccoli problemi, in Città del Vaticano non ci sono grandi problemi con il rispetto dei diritti umani. Il Consiglio d’Europa si basa sulla convenzione europea dei diritti umani (per i diritti civili e politici) e sulla carta sociale (per i diritti economico-sociali). Non si concentra sui diritti culturali, perché solo dopo i conflitti della Ex-Jugoslavia l’Europa ha cominciato ad interessarsi dei diritti culturali. Diversamente dal quadro ONUsiano, dove i diritti culturali vengono tutelati, in Europa dopo la seconda guerra mondiale si era deciso di non tutelarli. Ma con lo scoppio dei conflitti della Ex-Jugoslavia ci si è resi conto che la mancanza della tutela dei diritti culturali era un problema, ma non sono stati associati a quelli economici e sociali (tutelati dalla carta sociale), hanno un quadro a parte e più debole.
- America. In America si parla del sistema interamericano. Questo sistema fa capo all’OAS (Organization of American States). Si è interessata alla tutela dei diritti umani, con caratteristiche simili ma in parte anche diverse rispetto al sistema europeo. Questa differenza non è sul piano concettuale; infatti c’è una concezione dei diritti umani che è molto vicina a quella europea, forse perché la colonizzazione ha quasi eliminato le popolazioni indigene, fisicamente o culturalmente, per cui in realtà, salvo qualche tematica (come i diritti degli indigeni), la concezione dei diritti umani è simile alla nostra. Ma mentre in Europa noi siamo abituati a delle violazioni (almeno in gran parte d’Europa) che riguardano una persona e dei diritti limitati, cioè uno o due diritti, è raro che una persona possa essere colpita in tutti i diritti umani; nel continente americano (in particolare sudamericano) le violazioni in molti casi hanno avuto invece dei caratteri sistematici e diffusi. Per cui queste violazioni sistematiche hanno inciso sulla risposta dei meccanismi di difesa dei diritti. In Europa continuiamo a pensare alla violazione come alla violazione di un singolo, mentre in America si pensa alla violazione come una violazione diffusa e su larga scala.
- Africa. Nel sistema africano c’è la Carta dei Diritti Umani e dei Popoli. Da una parte è più recente, ma si basa anche su concezioni diverse, la dimensione collettiva assume una rilevanza prioritaria nella discussione sui diritti umani. Per cui in Africa è importante definire bene il concetto di popolo, diritti dei popoli, le dimensioni comunitarie, eccetera.
- Asia. In Asia il discorso è molto breve. Non c’è un sistema asiatico di protezione dei diritti umani, anche se il problema c’è, perché la questione degli Asian Values è una questione aperta e discussa nel continente e nei vari paesi asiatici. I singoli paesi, a cominciare dalla Cina, hanno manifestato la loro visione dei diritti umani e di cosa siano e come debbano essere tutelati. Quindi la problematica c’è, viene affrontata dal punto di vista asiatico (non viene affrontata col diritto positivo, cioè non ci sono dei trattati, dei giudici, eccetera), viene affrontata sul piano della concezione asiatica che si è sviluppata negli ultimi decenni, in cui la Cina ha assunto un ruolo di leadership.
- Oceania. In Oceania la questione non esiste perché ci sono solo due Stati, quindi non hanno bisogno di organizzazioni sovranazionali di controllo, i loro meccanismi nazionali sono sufficienti e in aggiunta ci sono quelli dell’ONU. Da noi in Europa quando parliamo dei diritti umani pensiamo subito alla convenzione europea dei diritti umani, tutti invocano quella quando hanno un problema, tendiamo a dimenticarci dei meccanismi ONUsiani; al contrario, in Oceania parlano sempre dei due Patti dell’ONU, che da noi sono negletti.
D I C A: Diritto internazionale dei conflitti armati
Questo secondo grande settore di meccanismi funziona in modo diverso; innanzitutto, riguarda l’individuo, non lo Stato. Esso stabilisce una serie di obblighi, sempre internazionali (non nei singoli Stati) in una situazione di conflitto; raggiunge gli individui obbligandoli al rispetto di certi aspetti della dignità umana. Se gli individui violano questi obblighi cascano nell’applicazione di certi meccanismi internazionali di controllo che li sanzionano direttamente, bypassando la sovranità nazionale.
Questo secondo settore si articola in diversi sistemi che hanno avuto una progressione temporale diversa ma coesistono. Questo sistema nasce prima del primo sistema. Mentre il primo, quello classico internazionale dei diritti umani, nasce dopo la seconda guerra mondiale, il secondo sistema nasce a metà dell’Ottocento perché gli stati hanno sentito prima l’esigenza di creare un quadro del genere rispetto al primo. Una ragione è stata anche il cambiamento dei conflitti armati, le modalità con cui i conflitti avvenivano. Con le guerre napoleoniche c’è un cambiamento di qualità dei conflitti armati, che innesca esigenze nuove. Anche i cambiamenti culturali portati dalla rivoluzione francese contribuiscono alla nascita di questa esigenza.
I meccanismi precedenti (che non erano internazionali) non erano più sufficienti per evitare che durante o dopo i conflitti armati ci fossero gravi violazioni dei diritti umani. Si avverte l’esigenza di un quadro internazionale per reprimere le condotte individuali durante e dopo i conflitti armati. Nasce così quello che oggi chiamiamo Diritto Internazionale Umanitario o Diritto dei Conflitti Armati, ovvero la parte dei diritti internazionali tra belligeranti e i rapporti con le categorie protette in contesti di conflitto. Ci sono diverse categorie fuori dal combattimento, che meritano un certo livello di protezione anche se c’è un conflitto. Sono quattro categorie:
- Feriti e malati;
- Naufraghi;
- Prigionieri di guerra;
- Popolazione civile.
Questo diritti a metà dell’Ottocento con l’idea di porre degli obblighi ai singoli, in particolare dei combattenti, nei confronti degli altri combattenti e in particolare nei confronti di queste categorie protette. Se il singolo combattente non rispetta questi obblighi, è il singolo combattente che viene sanzionato. Questo diritto si svilupperà in modo imponente per tutto l’Ottocento fino al 1977 (con le quattro Convenzioni di Ginevra e i due protocolli del 1977). Nel 1977 c’è stato un grande sviluppo per tutelare i conflitti della decolonizzazione: sono stati aggiunti due protocolli alle convenzioni di Ginevra (che erano nate dopo la seconda guerra mondiale).
Questo filone di diritto è molto complesso e articolato e pone dei quesiti rilevanti: chi è un combattente? Se non si definisce chi è il combattente ogni stato del mondo può applicare le proprie norme interne. Se non definiamo un combattente, chiunque può essere considerato terrorista, ma nella definizione di terrorista non c’è consenso a livello internazionale. Anche la nozione di conflitto è importante. Se non si parla di conflitto, non ci sono obblighi da parte dello stato, ognuno può fare ciò che vuole. Oggi una questione importante è capire se, in una crisi umanitaria, ci si trova in un conflitto. Se non è un conflitto secondo la definizione, gli stati non hanno obblighi. Quindi la definizione di conflitto e di combattente è importante.
I conflitti hanno cambiato la loro struttura nel tempo, si sono manifestate categorie di conflitto molto diverse rispetto a quelle per cui questa branca del diritto è nata. Negli Anni ‘60-‘70 per esempio i conflitti sono diventati conflitti di decolonizzazione, per cui sono nati i due protocolli di aggiornamento delle Convenzioni di Ginevra. Oggi, inoltre, c’è la guerra asimmetrica. Ma è applicabile questo diritto alla guerra asimmetrica? A quali condizioni? Ogni volta che i giornalisti parlano di terroristi commettono gravi errori, a volte non sono terroristi ma combattenti. Non significa che le loro azioni siano lecite, ma un combattente che partecipa a un conflitto può fare certe cose, può combattere e fare ciò che è lecito all’interno di un conflitto.
Dalla seconda guerra mondiale, ma anche un po’ prima, questa branca del diritto si è allargata nel diritto penale, andando oltre la dimensione stretta del conflitto, arrivando a sanzionare penalmente i singoli quando commettono certe categorie di crimini, che si sono allargate rispetto al passato. Si parla oggi di crimini di guerra, contro l’umanità, di genocidio, contro la pace, eccetera. Ma bisogna definire questi crimini. Dal punto di vista tecnico-giuridico, per esempio, nel caso dei Rohingya si può parlare di genocidio. Invece il massacro del popolo cambogiano per mano dello stesso stato, da parte dei Khmer rossi, non si può chiamare genocidio tecnicamente, ma è un crimine contro l’umanità. Il diritto dei conflitti armati prevede anche dei meccanismi di repressione di questi crimini, ovvero di perseguire le persone che commettono violazioni, e possono mandare in galera i criminali, ma non in prigioni nazionali, esistono delle prigioni internazionali apposite. Questo settore trova il suo apice all’Aia, nella Corte Penale Internazionale, che si occupa del diritto internazionale penale. Non lo fa da sola, ma è l’organo di riferimento del sistema del diritto internazionale penale.
Lezione 2 – 27/09/2017
Le fonti
Tutto il materiale del DICA si trova sul sito del Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR). Secondo la leggenda, il fondatore di questo corpo normativo è lo stesso fondatore della Croce Rossa. Dopo la battaglia di Solferino, combattuta da Piemonte e Francia contro l’Austria, i feriti vennero (come sempre) lasciati sul campo di battaglia. Un uomo svizzero d’affari, Jean Henry Dunant, era di passaggio e vede i resti di questa battaglia. Appellandosi allo spirito di umanità, tornò a Ginevra e fondò il CICR per chiamare a raccolta gli stati sulla questione. In realtà già in precedenza si era sentita questa necessità. Infatti il primo strumento utilizzato in materia è la Dichiarazione di San Pietroburgo, che aveva lo scopo specifico di vietare un determinato tipo di pallottole.
Il CICR non agisce tanto sul piano pratico (sono le federazioni nazionali a occuparsi di questo), ma stimola l’azione degli stati a elaborare delle regole per ridurre il livello di sofferenza nel conflitto. Quindi l’azione di Dunant è un’azione di sensibilizzazione della Svizzera e, attraverso la Svizzera, degli altri stati per cercare di sviluppare il sistema internazionale di Ginevra. Infatti la Convenzione di Ginevra I nasce proprio da questo. Questo avviene ancora oggi: il CICR sensibilizza il governo svizzero (perché è un’ONG, quindi non ha potere di codificare il DI), che se vede che ci sono gli estremi convoca una conferenza internazionale, alla quale partecipano gli altri stati per scrivere delle norme in materia. Oggigiorno non sempre si... [testo troncato]
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