LE SOCIETÀ
• DIVERSI TIPI DI SOCIETÀ
A. Società cooperaGve che sono società mutualisGche
B. Società lucraGve cioè che hanno uno scopo di lucro abbiamo 6 Gpi di società lucraGve
à
che sono Gpi tassaGvi, si può solo scegliere tra quesG Gpi previsG dalla legge. Parliamo del
principio di implicita delle società, non si può mai creare una società aGpica.
• CATEGORIE SOCIETÀ LUCRATIVE
A. SOCIETÀ DI PERSONE
- Società semplice (SS)
- Società in nome colleZvo (SNC)
- Società in accomandita semplice (SAS)
B. SOCIETÀ DI CAPITALI
- Società per azioni (SPA)
- Società a responsabilità limitata (SRL)
- Società in accomandita per azioni (SAPA)
Nei Gpi di società possiamo disGnguere molteplici aspeZ che riguardano:
- Regole dell’organizzazione interna
- Autonomia patrimoniale
• COME SCELGO UN TIPO DI SOCIETÀ
La scelta sarà delineata dal Gpo di aZvità che io esercito, facendo una disGnzione tra aZvità
commerciale o non commerciale.
L’Art.2249 quando una società esercita un’aZvità commerciale posso scegliere solo quelle proposte
per questa.
C’è un LIMITE BASE all’ogge`o dell’aZvitàà REGOLA:
- Limite necessario che discrimina tra commerciale e non commerciale
- Limite eventuale e specifico legato a leggi speciali
Quindi la scelta viene de`ata dal Gpo di aZvità che si esercita.
La scelta avviene con la cosGtuzione della società e può essere successivamente mutata con
modificazioni dell’a`o cosGtuGvoà Art.2498: trasformazioni società.
• PARTI NON SCELGONO IL TIPO DI SOCIEÀ
Se le parG non fanno alcuna scelta possiamo trovarci nelle cosidde`e società di fa`o oppure nei casi
in cui facciano solo un accordo minimo bisogna guardare al Gpo di aZvità esercitata:
- AZvità di natura commerciale disciplina società in nome colleZvo perché questo
à
rappresenta il protoGpo residuale
- AZvità di natura non commercialeà disciplina società semplici
Nel caso in cui compiono una scelta però inseriscono delle clausole o pa`uizioni che sono in
contrasto con le regole previste dal legislatore cara`erizzanG quel Gpo succede che:
a. Pa`uizioni siano nulle perché prevale la disciplina del Gpo
b. Pa`uizioni comporGno riqualificazione del contra`o sociale in altro Gpo
Se questo problema si espone nelle società di capitali, le clausole incompaGbili con la disciplina
saranno nulle perché prevale il NOMEN IUTIS del Gpo di società individuato, perché c’è una norma
che in sostanza dice che una volta che la società per azioni scri`a come società per azioni non potrà
mai essere riqualificata cioè rimarrà per sempre SPA Art.2332. (no in quella di persone)
à
• LIMITE AUTONOMIA NEGOZIALE
Non urta la libertà nelle iniziaGve economiche Art.41.
È un principio di Gpicità che non cancella lo spazio di autonomia privata ma si deve creare un
equilibrio tra Gpicità ed autonomia non delineato sempre.
Sono INAMMISSIBILI le società ATIPICHE che sono società apparentemente apparenG ad un certo
Gpo ma con elemenG non coincidenG con il quadro normaGvo.
Invalidità circoscri`a alla sola clausola Art.1419.
SOCIETA DI DIRITTO SPECIALE
Ci sono delle normaGve speciali che sono delle disposizioni dedicate a categorie di società che
derogano o integrano la disicplina generale.
NormaGve che disciplinano le società di diri`o speciale che per cerG aspeZ hanno una
REGOLAMENTAZIONE PROPRIA che è giusGficata da un interesse pubblico specifico.
La normaGva speciale regola:
a. Organizzazione
b. Può introdurre requisiG soggeZvi o limiG all’acquisto delle partecipazioni
c. RequisiG finanziari
d. Regole sulla nomina a cariche sociali
• SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
Sono società normali previste dai Gpi ma che hanno dei vincoli e requisiG per la partecipazione
necessari per il per perseguimento di finalità isGtuzionali.
C’è una disciplina speciale per quando l’ente pubblico deGene la partecipazione di controllo, con
rafforzamento di regole di governance.
• IBRIDAZIONE DEI TIPI
La legge consente all’autonomia privata di introdurre a società di un Gpo cara`erisGche di un altro
Gpo che porta a sfumare le reciproche differenze e rendere i modelli surrogabili uno con l’atro.
AUTONOMIA PATRIMONIALE E PERSONALITÀ GIURIDICA
AUTONOMIA PATRIMONIALE
La società è un organismo cara`erizzato da un’autonomia patrimoniale dove i beni non si
confondono con i personali dei soci.
L’autonomia varia a seconda del Gpo di società, ma ci sono casi in cui l’autonomia è totalmente
assente:
a. Comunione dei beni: la conGtolarità non isola il bene comune da quelli individuali dei
comproprietari (creditore può aggredire tuZ i beni anche del singolo)
b. Azienda individuale: imprenditore desGna dei suoi beni all’esercizio di un’aZvità e
risponde ai relaGvi debiG anche con i suoi beni
Società Semplice SNC SAS SOCIETÀ SOCIETÀ
DI PERSONE DI CAPITALI E
COOPERATIVE
Creditore Creditore Analoga a quella Imperfe`a Patrimonio: soci
parFcolare: non parFcolare: Non delle SNC e società sono
può aggredire può chiedere la separaG senza
dire`amente i liquidazione della C’è un ulteriore interferenze
singoli beni quota o categoria di soci
sociali e può aggredire beni che sono gli Creditore: non
esigere dalla soci ACCOMANDANTI ha azioni verso la
società la che sono società e i debiG
liquidazione in Soci: sono responsabili solo sociali
denaro della illimitatamente nei limiG del
quota del suo responsabili per conferimento
debitore le obbligazioni
sociali
Autonomia
debiF sociali:
beni dell’ente
rispondono
prioritariamente
o esclusivamente
rispe`o ai
patrimoni
personali dei soci
PERSONALITÀ GIURIDICA
Si idenGfica con la nozione di autonomia patrimoniale perfe`a, la separazione patrimoniale è
conseguenza che la società è un sogge`o disGnto dai soci, delle obbligazioni risponde essa soltanto
con il proprio patrimonio.
Art.2331 con l’iscrizione nel registro delle imprese la società acquista personalità giuridica.
SOCIETÀ DI PERSONE
• DEFINIZIONE
Tipo societario eleZvo scelto per l’esercizio in comune di aZvità di dimensione moderate con
stru`ura essenziale con pochi soci in cui vi sia un altro grado di fiducia - INTUITUS PERSONAE.
CARATTERISTICHE GENERALI
A. Si contrappongono rispe`o a quelle di capitali perché si rileva la persona del socio invece in
quelle di capitali si rileva il capitale
B. Il legislatore prevede una disciplina altamente derogabile “salva diversa pa`uizioni prevista
nel contra`o socialeà la legge da la possibilità ai soci sul modo in cui costruire l’aZvità
C. sono dei Gpi di società cara`erizzate da una disciplina molto snella che comporta minori
cosG di amministrazione
D. è un modello piu`osto appeGbile per i soci, sembra vi siano solo aspeZ posiGvi ma c’è un
aspe`o che rappresenta un limite che è il regime di responsabilità per le obbligazioni
sociali. Nella società di persone i soci rispondono illimitatamente e solidalmente delle
obbligazioni della società.
La responsabilità è illimitata e comporta un rischio molto altro ed è grande la differenza
come le spa o srl i cui non c’è.
E. Il limite della responsabilità illimitata si contrappone ad un aspe`o posiGvo dal punto di
vista della tassazione, nella società di persone c’è un principio di trasparenza che comporta
che la tassazione avvenga dire`amente in capo ai soci
F. L’organizzazione della società e tuZ i poteri sono rimessi ai soci e non a degli organi
designaG (nelle società di capitali è organizzato tu`o per organi)
G. La società semplice e di persone il legislatore prende come protoGpo normaGvo anche se
nella prassi le società semplici sono poco diffuse e il protoGpo sarà quello delle SNC
• RIFORMA DIRITTO SOCIETARIO 2003
Aumenta esponenzialmente il numero di SRL per il moGvo della limitazione della responsabilità,
ciò è importante perché tra ordinamenG giuridici si crea una compeGzione tra Gpi societari e la
compeGzione della società di persona ha come paragone il modello delle s.r.l.
Guardando alle varie società di persone tu`e queste hanno almeno un socio ILLIMITATAMENTE
RESPONSABILE, dato rilevante per i creditori della società che potranno far affidamento ad almeno
un patrimonio personale del socio mentre nelle SS e SNC sul patrimonio di tuZ i soci.
SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO
• Art.2291: tuZ i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali. Il
pa`o contrario non ha effe`o nei confronG dei soci.
l’eventuale pa`o limitaGvo della responsabilità di uno o più soci avrà rilevanza esclusivamente nei
rapporG interni tra soci e non sarà opponibile ai creditori della società.
• La SNC deve agire so`o una ragione sociale, cioè una denominazione sociale, cosGtuGva del
fa`o che si tra`a di SNC e del nome di almeno un socio
• Deve comparire nella ragione sociale il nome che indica il patrimonio su cui i creditori possono
fare affidamento in caso di debiG per obbligazioni sociali.
ATTO COSTITUTIVO
Il contra`o di società prende il nome di ATTO COSTITUTIVO nella società semplice si riferisce al
contra`o SOCIALE per le SNC all’a`o cosGtuGvo.
L’a`o deve indicare:
a. I daG anagrafici dei soci
b. La ragione sociale
c. Chi sono i soci che hanno l’amministrazione
d. Chi sono i soci che hanno la rappresentanza
e. La sede della società
f. Ogge`o della società
g. I conferimenG soci
h. La durata e le riparGzioni di uGli e perdite
Non tuZ sono fondamentali ma nella prassi ci saranno sempre.
In dife`o di previsione degli elemenG si applica la disciplina residuale della legge, può accadere che
non ci sia l’indicazione di chi svolge l’amministrazione, non ci saranno vizi di validità, il contra`o
non sarà invalido, c’è una previsione legislaGva suppleGva – integraGva.
• ISCRIZIONE DEL CONTRATTO AL REGISTRO DELLE IMPRESE
A`o cosGtuGvo è un CONTRATTO A FOMRA LIBERA, la forma scri`a è però necessaria per
l’iscrizione al registro delle imprese deve essere scri`o al registro delle imprese nella forma di a`o
pubblico o copia della scri`ura privata autenGca.
L’iscrizione non è requisito di validità della società, requisito di regolarità:
- SNC iscri`a avrò una SNC regolare
- SNC non sia iscri`a al registro delle imprese è SNC ma irregolare
La conseguenza principale è l’assogge`amento a norme in parte diverse:
1. Si presume che ogni soci che agisce per la società ne abbia la rappresentanza, qualcuno
a`o compiuto dai soci vincola la società, e se mai nell’a`o cosGtuGvo ci sono limitazione
non si possono opporre ai terzi, per tutela di essi.
2. Nelle SNC irregolare è escluso il beneficio di prevenGva escussione del patrimonio sociale,
si esclude questo beneficio: indifferente il creditore potrà aggredire il patrimonio del socio
e della società
3. TuZ i soci sono assogge`aG al regime di responsabilità illimitata delle obbligazioni sociali e
non sono ammesse limitazioni a questa regola. Il socio dovrà rispondere solidamente, una
volta adempiuto il socio potrà chiedere agli altri la resGtuzione.
L’iscrizione spe`a agli amministratori della società, se non la fanno quesG la fanno i soci, in ogni
caso lo può fare anche dire`amente il notaio.
• SNC DI FATTO
Snc di fa`o è sempre irregolare:
a) Successione dell’imprenditore individuale: defunto e conGnuazione di fa`o dell’aZvità
d’impresa da parte degli eredi, proseguono l’aZvità senza formalizzare in un contra`o di
società e nei faG agiscono come se fossero soci +
b) SNC occulta: intenzione di non palesare il vincolo societario ma di nasconderlo dietro il
paravento di un imprenditore individuale, vi sono altri soggeZ che esercitano con lui
l’aZvità commerciale nonostante la parvenza della veste di imprenditore individuale
• DIFFERENZA TRA SOCIETÀ OCCULTA E APPARENTE
Sta nell’INTENZIONE o meno di svolgere congiuntamente un’aZvità commerciale.
La società di fa`o sebbene inesistente può apparire esistente di fronte ai terzi: operano nel mondo
esterno ingenerando l’opinione ragionevole che agiscono come soci va tutelata l’affidamento
incolpevole del commi`ente.
TEMA DEI CONFERIMENTI
Concerne il MOMENTO DI NASCITA DELLA SOCIETÀ di creazione del suo patrimonio e di
finanziamento della sua aZvità.
Il conferimento consiste nell’apporto patrimoniale da parte di un socio sogge`o alla società che
come controparGta acquista la qualifica di socio.
Scambio tra socio che conferisce e assegnazione di una quota in società che rappresenta il RISCHIO
IMPRENDITORIALE.
Il conferimento può avvenire al momento della nascita o in un momento successivo.
L’a`o di conferimento può avere come ogge`o qualsiasi enGtà susceZbile di valutazione
economica, nelle società di persone questo vale nella sua massima espressione, consente il
conferimento di beni in natura, denaro, crediG, diri`o di breve`o, prestazioni d’opera o di servizi.
È rimessa alla volontà dei soci la scelta di cosa e quanto conferire.
problema relaGvo alla prestazione d’opera ogge`o di conferimento: se queste vanno imputate
à
al capitale sociale? In fase di scioglimento di società il socio ha diri`o al rimborso pro quota?
L’art. 2295 c.c. dice che devono essere indicaG nell’a`o cosGtuGvo almeno i conferimenG del socio,
il loro valore e il metodo di valutazione. L’a`o cosGtuGvo deve indicare le prestazioni cui sono
obbligaG i soci d’opera senza far riferimento al valore.
• QUOTA
È uno status, un diri`o di credito a percepire gli uGli. Un diri`o di comproprietà sul patrimonio,
una posizione contra`uale obieZvata di Gpo oggeZvo.
Cara`erizzata da diriZ e obblighi Gpici che scaturiscono dalla legge, ha un autonomo valore di
scambio ed è susceZbile di negoziazione, è un bene giuridico sogge`o ad aZ di disposizione e
viene assimilata a un bene giuridico mobile con determinata disciplina.
PARTECIPAZIONE
La partecipazione conGene dei diriZ Gpici che sono di Gpo:
1. PATRIMONIALE: diri`o agli uGli so`oforma di dividendi
2. AMMINISTRATIVO: diri`o di voto nelle decisioni dei soci o in assemblea
3. IBRIDO: diri`o di recesso, hanno una duplice faccia patrimoniale e amministraGva
Il diri`o di recesso fa uscire il socio dalla societàà fa`o amministraGvo
La partecipazione ad una SNC è consenGta non solo alle persone fisiche ma anche alle società di
capitali previa autorizzazione dell’assemblea.
È consenGto che le persone giuridiche in forma di società di capitali assumano partecipazioni in
altre imprese comportanG una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime.
La disposizione amme`e quindi la possibilità di una società in cui i soci siano esclusivamente
società di capitali, ma non potranno che rivesGre la veste di amministratori.
Può essere che la partecipazione di una persona fisica potrebbe restare occulta o che un socio
preferisca non acquistare formalmente de`a posizione.
Nel caso di socio occulto è assogge`ato al fallimento e potrà sempre essere chiamato in caso di
fallimento a rispondere illimitatamente delle obbligazioni sociali.
• INVALIDITÀ PARTECIPAZIONE
Comporta lo scioglimento ex nunc del singolo rapporto sociale.
• DIRITTO AGLI UTILI
Il socio ha diri`o agli uGli ma è al contempo obbligato a rispondere alle perdite della società:
- Il legislatore prevede un sistema di presunzione i soci potrebbero non scrivere nell’a`o
cosGtuGvo l’idenGtà degli uGli e le perdite.
C’è un meccanismo che diche che c’è una simmetria tra conferimenG e uGli: in base al
conferimento, che dà una percentuale di partecipazione alla società, per la stessa percentuale il
socio ha diri`o di partecipare agli uGlià partecipo alle perdite nella stessa misura con cui
partecipo agli uGli
- Ulteriore presunzione per cui si presume che salvo diversa pa`uizioni tuZ i conferimenG siano
uguali
È una disciplina residuale e derogabilie, i soci sono sempre liberi di prevedere diversamente MA
salvo un limite dato dal divieto del PATTO LEONINO
Quando matura il diri`o agli uGli il socio, c’è una differenza:
a. Società di capitali: deliberazione ad hoc
b. Società di persone: il socio ha diri`o a vedere distribuiG gli uGli automaGcamente con
l’approvazione di bilancio
• DIVIETO PATTO LEONINO
L’art.2265 dice che è nullo il pa`o con cui uno o più soci sono esclusi di partecipazione agli uGli o alle
perdite.
Divieto sussiste solo quando l’esclusione è integrale, l’esclusione del socio in modo integrale
eliminerebbe l’assogge`amento al rischio di impresa che cara`erizza la causa del contra`o di
società.
Pa`o che inciderebbe sull’aspe`o di una corre`a amministrazione della società.
Se viene fa`o un pa`o con cui si esclude integralmente un socio da uGli o perdite snaturando la
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