Francesca Mutti diritto commerciale
Diritto commerciale = insieme di norme di diritto privato che disciplinano le attività produttive ed il loro esercizio → insieme di istituti specificamente dedicati alle attività produttive e che si discosta dalla disciplina privatistica generale nella misura in cui in quanto il contesto produttivo faccia emergere interessi di cui la disciplina privatistica generale non tiene conto.
Il diritto commerciale non ha l’interesse di dettare una disciplina a 360°, non vuole sostituire interamente il diritto privato, la disciplina di diritto privato comune resta comunque la base per la regolazione delle attività produttive (ex: le attività produttive si sostanziano in rapporti di diritto privato), il diritto commerciale interviene solo per quei profili dell’attività produttiva rispetto ai quali emergono interessi particolari che necessitano di una disciplina integrativa/derogativa.
Attenzione!! ci sono altri ambiti dell’ordinamento giuridico che si occupano delle attività produttive (ex: diritto pubblico, tributario, diritto amministrativo) ma perseguono scopi che non sono la regolazione degli interessi di mercato e gli strumenti non sono quelli di diritto privato.
Come e quando nasce il diritto commerciale?
- Come e quando nasce il diritto commerciale? Dal 1000 d.C. dall'esigenza a partire dal Medioevo di avere norme ad hoc per la regolazione delle attività produttive, in particolare per il problema dei debiti di denaro: nel Medioevo vigeva una norma tratta dai Vangeli secondo la quale era vietato chiedere interessi per tutelare l'equilibrio sociale a protezione dei bisognosi.
- In Italia nasce nell’epoca dei Comuni, con la nascita della nuova classe sociale dei mercanti, classe sociale dedita ai commerci → l’attività di commercio consisteva nell’acquisto di beni per la loro rivendita, attività di intermediazione per la circolazione di beni e servizi (era una realtà economica molto diversa da quella attuale che si basa invece sulla produzione).
- L’attività di intermediazione e la produzione era parcellizzata in diverse botteghe artigianali che si trovavano in una posizione di subalternità → cominciano ad essere applicate e rispettate tra i mercanti determinate pratiche, norme di carattere consuetudinario che si distaccano dalle norme di diritto privato comune, per tutelare interessi dei mercanti che il corpus iuris romano non era in grado di soddisfare.
- Progressivamente si crea un complesso di norme che vengono raccolte e codificate negli Statuti delle Corporazioni, le quali erano vincolanti per tutti i mercanti iscritti alla Corporazione e il potere giudiziario (= di controllo dell’applicazione di queste norme) era affidato ai consoli → il diritto commerciale nasce quindi fin dall’inizio come diritto di classe/diritto autonomo.
- Con l’evoluzione della società cominciano poi a nascere nuovi istituti (Ex: creazione delle società, contratto di assicurazione, cambiale) → in realtà già nelle società precedenti (ex: in Babilonia, nella Bibbia…) troviamo testimonianze isolate di norme che si discostano da quelle generali in quanto si riferivano ad un determinato profilo delle attività produttive.
- Ex: Editto di Amisaduka [successore di Hamurrabi] viene fatta una distinzione tra debito civile e debito commerciale perché il sovrano capisce che la realtà di un prestito commerciale è diversa da un prestito a favore di un bisognoso; Bibbia: c’è una regola molto importante che caratterizza l’anno giubilare che ricorreva ogni 50 anni secondo la quale nell’anno del giubileo la proprietà terriera doveva ritornare nelle mani di chi di quella terra era proprietario nel giubileo precedente per cui ogni 50 anni c’era una sorta di reset ma questo “reset” non si applicava alla proprietà delle case ed edifici presenti all’interno delle mura di una città o villaggio altrimenti si sarebbe assistito alla perdita del fattore produttivo da parte di molti e alla nascita di latifondi.
- 1865: primo Codice di commercio dell’Italia Unita, ad affiancare il Codice Civile.
- 1942: nuovo Codice Civile; la materia del diritto commerciale trova posto nel V libro.
Ipotesi per capire la necessità di un diritto distinto
- 2 ipotesi per capire la necessità di un diritto che si distacca da quello di privato comune:
- 1 -
- Recesso da una associazione non viene restituita la quota d'associazione versata perché non c'è un diritto di credito dell'associato al conseguimento di una quota corrispondente alle quote associative versate.
- Inizio di un'attività produttiva con finalità speculative (ex: 2 soci) nel caso in cui uno dei soci decida di abbandonare l'attività, il recedente potrebbe avere interesse a riavere la quota versata all'inizio dell'avvio dell'attività (il socio che abbandona la società ha diritto ad una quota di liquidazione in proporzione alla quota versata inizialmente e all'andamento della società).
Risultato: la disciplina delle associazioni non è sufficiente nel caso di aggregazioni di persone con finalità finanziarie (abbiamo bisogno di un'altra norma → diritto societario).
Società e contenuti del diritto commerciale
- Società = organizzazioni destinate all'esercizio di un'attività produttiva a carattere patrimoniale ed egoistico → Non vige un principio capitario ma una democrazia di tipo plutocratica → questo regime di concorrenza è un valore per le attività produttive quindi è necessario introdurre delle regole che si discostano dal diritto privato comune (ex: limitare l'autonomia contrattuale).
- Contenuti del diritto commerciale: 3 macro ambiti/settori:
- Diritto dell’impresa: insieme delle disposizioni e degli istituti che regolano le vicende e lo svolgimento dell’attività produttiva.
- Diritto delle società: insieme di disposizioni che regolano l’organizzazione dell’attività cioè regolano le vicende e i rapporti inerenti alle entità giuridiche che svolgono l’attività → contiene dei sottoblocchi normativi (ex: diritto dell’impresa in crisi, diritto della concorrenza.
- Diritto dell’economia finanziaria: diritto dei mercati finanziari, banche, assicurazioni…
- Fonti Normative: principalmente il Codice Civile nel libro V + altri testi normativi/codici (ex: codice della proprietà industriale, codice del consumo, codice della crisi e dell’insolvenza, la legge antitrust, testo unico della finanza…) + diritto UE (direttive, regolamenti…)
Diritto dell’impresa
- Imprenditore (Art. 2082): è imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi → impresa è l’attività produttiva/Economica quindi è la fattispecie al centro del diritto commerciale → analisi della norma:
- Attività = una sequenza di atti materiali e giuridici che sono collegati e coordinati fra loro in vista del raggiungimento di un fine unitario (= ricavare profitti) → il diritto dell’impresa si interessa non ad un singolo atto isolato ma all’attività nel suo complesso (agli atti isolati guarda il diritto privato comune).
- Attività produttiva = attività attraverso la quale si genera una utilità economica, un bene (anche immateriale) o servizio suscettibile di soddisfare un bisogno umano a cui la comunità sociale attribuisce un valore economico → anche l’attività di semplice intermediazione nella circolazione di beni e servizi è un’attività produttiva (ex: supermercato) → restano fuori quindi le attività di mero godimento dei beni che sono solamente la fruizione di beni preesistenti all’atto stesso (ex: locazione di un immobile).
- Attività svolta professionalmente = attività stabile, che si proietta nel tempo (il contrario di professionale è l’attività occasionale) → è stabile anche un’attività ciclica (ex: gestione di un comprensorio sciistico) e anche l’attività che mira ad esaurirsi purché non sia puramente effimera → stabilità non significa esclusività dell’attività e non si deve guardare al soggetto che pone in essere l’attività bensì all’attività in sé.
- Attività organizzata = attività che si avvale di un apparato produttivo, di fattori produttivi (ex: il capitale, materiali, sedi, brevetti, il lavoro, la collaborazione autonoma…) → le dimensioni dell’apparato produttivo possono variare da impresa ad impresa senza cambiare il carattere organizzativo dell’attività → non necessariamente è richiesta la presenza di tutte le attività.
- 2 -
- Produttive sta fuori l’attività di lavoro autonomo svolta quindi attraverso l’esplicazione del solo lavoro manuale da parte del soggetto titolare (ex: idraulico, elettricista…).
- Attività economica = attività che si svolgono con una logica economica → anche le società cooperative che perseguono scopi mutualistici (= società che consiste nel far avere ai propri soci beni o servizi od occasioni di lavoro a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato rinunciando quindi al proprio profitto d’impresa) sono attività d’impresa → sono escluse le cucine popolari e le scuole pubbliche perché non perseguono uno scopo di lucro ma sono solamente attività di erogazione → per qualificare un’attività come attività d’impresa non si guarda al risultato ma al metodo con cui è stata programmata l’attività (bisogna guardare ex ante).
Attenzione!! questa nozione di impresa è una nozione a geometria variabile: la nozione cioè cambia in funzione della disciplina che deve trovare applicazione e dalla tipologia di interessi sottostanti alla specifica disciplina.
Concetti fondamentali
- Impresa: l’attività economica e organizzata professionalmente.
- Azienda: l’insieme dei beni oggetto dell’impresa.
- Ditta: il nome dell’attività.
- Non tutte le imprese sono società.
Categorie di impresa
- Categorie di impresa:
- Sull’oggetto dell’attività:
Impresa agricola
- Impresa agricola (Art. 2135 cc.) = è imprenditore agricolo chi esercita una attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse → 3 attività agricole principali/essenziali: coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali; accanto a queste sono menzionate le attività connesse.
- Le attività agricole principali sono dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine (è l’attività di chi interviene nel ciclo biologico, non di chi sfrutta il ciclo biologico naturale, ad eccezione dell’attività di pesca); le attività connesse sono esercitate dal medesimo imprenditore agricolo (connessione soggettiva) e sono dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali ma anche alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzo di strumenti dell’azienda (ex: allevatore che oltre a svolgere un’attività agricola principale, trasforma e poi vende i suoi prodotti).
- L’impresa agricola è sottratta dagli istituti applicabili all’impresa commerciale medio grande.
- Attenzione!! tutte le imprese però dovevano sottostare alle norme corporative.
Impresa commerciale
- Impresa commerciale (Art. 2195 cc.): non c’è una definizione di impresa commerciale ma c’è un elenco delle imprese che sono soggette all’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese → 5 tipologie di attività indicate:
- Attività industriale di produzione di beni e servizi.
- Attività intermediaria nella circolazione dei beni.
- Attività di trasporto per terra, acqua o aria.
- Attività bancaria o assicurativa.
- Altre attività ausiliarie delle precedenti (ex: agenzia matrimoniale.
Dimensioni dell’attività
- Sulle dimensioni dell’attività:
- 3 -
Piccola impresa
- Piccola impresa: (Art. 2083 cc.): sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo (piccolo imprenditori agricoli), gli artigiani (piccolo produttore di beni), i piccoli commercianti (piccolo intermediario nella circolazione dei beni) e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio o dei componenti della famiglia.
- L'elemento che connota l'impresa come dimensione attiene all'organizzazione: l'intervento dell'imprenditore e dei suoi familiari appartiene all'apparato produttivo e prevale sui rimanenti componenti dell'apparato produttivo → “prevalente” è intenso in senso qualitativo, cioè è necessario che il lavoro del titolare e dei componenti della famiglia costituisca un fattore essenziale ed imprescindibile nel processo produttivo.
- La piccola impresa non è soggetta a fallimento, all’obbligo di tenuta delle scritture contabili e al sistema della pubblicità dichiarativa (= l’iscrizione nel registro delle imprese è obbligatoria ma ha solo efficacia di pubblicità-notizia).
- Nel sistema del codice concepito originariamente c’era una definizione di tipo qualitativo e non quantitativo del piccolo imprenditore (il piccolo imprenditore non è soggetto a fallimento) quindi mancava una qualifica netta → il problema è stato risolto dal Codice della crisi dove si è creata una nuova definizione ai fini fallimentari di tipo quantitativo parlando di impresa minore ed è stato abrogato Art. 2221 c.c. ora quindi l’esenzione da fallimento vale solo per chi sta sotto alle soglie riportate nel codice della crisi.
- Per quanto riguarda le procedure concorsuali, il legislatore ha inserito un altro criterio di distinzione tra impresa medio-grande e piccola basata su criteri quantitativi (Codice della crisi): impresa minore = impresa che presenta congiuntamente I seguenti requisiti (presunzione di piccolezza):
- Un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a 300000 € nei tre esercizi precedenti la data di deposito dell’istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore.
- Ricavi per un ammontare complessivo annuo non superiore a 200000 € nei tre esercizi precedenti la data di deposito dell’istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore.
- Un ammontare di debiti (anche non scaduti) non superiore a 500000 €.
- Impresa medio-grande.
Disegno originario del codice civile del 1942
- Disegno originario del codice civile del 1942 (mai applicato): la parte generale del diritto d’impresa era fatto da norme corporative dell’epoca fascista che non vennero mai attuate, rimasero solo gli insiemi degli istituti pensati per l’impresa commerciale medio-grande.
- La distinzione tra impresa piccola e impresa medio-grande c'era perché il legislatore riteneva che solo l’impresa commerciale medio-grande sollecitasse in misura significativa gli interessi di mercato che avrebbero richiesto l’applicazione di regole relative a pubblicità d’impresa, organizzazione d’impresa… e quindi solo l’impresa medio-grande meritasse l’applicazione di certi istituti (queste sono le norme attuali).
- Piccole-medie imprese (PMI): distinzione utilizzata per molti provvedimenti governativi in base a parametri dimensionali: a seconda del numero di dipendenti (50 per le piccole, 250 per le medie), dell’ammontare fatturato (10 milioni per le piccole, 50 milioni per le medie) o del l’attivo patrimoniale di bilancio (10 milioni per le piccole, 43 milioni per le medie).
- Il diritto dell’impresa è a geometria variabile perché è costituito da istituti che si applicano alcuni solo a certe imprese, altri a tutti.
Categorie di imprenditori
- Categorie di imprenditori:
- Impresa artigiana: qualsiasi attività di produzione di beni o servizi → l’artigiano per essere qualificato come tale deve svolgere in misura prevalente il proprio lavoro nel processo produttivo.
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- Impresa familiare: impresa nella quale collaborano il coniuge, i parenti entro il 3° e gli affini entro il 2° dell’imprenditore.
- L’attività d’impresa può essere giuridicamente imputata a soggetti che possono avere forma distinta (soggetto individuale, enti di diritto privato come società, associazioni, fondazioni…).
- Impresa Vs professione intellettuale: l’attività professionale non è soggetta al diritto dell’impresa perché non è qualificata dalla legge come impresa, ad eccezione dell’ipotesi in cui un servizio intellettuale caratteristico della professione, non rappresenti il core business dell’attività prodotta dal soggetto ma ne costituisce solo un elemento; in questo caso l’elemento caratteristico della professione è l’elemento di un servizio più ampio che è prestato quindi è attività d’impresa ed è soggetto alle norme sull’impresa se l’attività di impresa si avvale di una componente intellettuale, rimane attività di impresa e si applican.
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