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Etica deontologica

Un codice deontologico è uno strumento scritto e reso pubblico che stabilisce e definisce

le regole di condotta che devono essere rispettate nell’esercizio di un attività

professionale. Esso costituisce quindi un elemento essenziale per i professionisti, fornendo

una guida basata su principi etici condivisi e comportamenti consolidati, in modo da

prendere decisioni eticamente corrette.

In particolare il Codice deontologico degli psicologi è entrato in vigore il 16/02/1998 e con

tale atto si sono trasformate delle regole deontologiche in norme giuridiche, ovvero

regole imposte dall’ordinamento per regolare la condotta umana in società, nel rispetto

della dignità, dei diritti e del benessere delle persone con cui si lavora. In particolare una

norma giuridica si compone di due momenti essenziali:

1. Regola = enunciazione del precetto indica il comportamento da tenere o evitare,

definendo quindi cosa è lecito e cosa no

2. Sanzione = stabilisce le conseguenze per chi non rispetta la regola (punizione). La

sanzione ha una duplice efficacia, ovvero riafferma la regola e punisce chi l’ha

violata

Approcci alla regola:

a) Approccio rigido = si basa sul principio di tipicità, secondo cui una condotta può

essere sanzionata SOLO SE prevista esplicitamente dalla legge affinché un

comportamento sia considerato illecito, deve essere descritto in modo chiaro e

preciso in una norma (principio centrale nel diritto penale). In altre parole, se un

comportamento non è chiaramente indicato come illecito dalla legge, non può

essere punito

b) Approccio NON rigido = NON si applica il principio di tipicità utilizzato in ambiti

come la psicologia, dove l’attenzione è meno normativa e più flessibile poiché si

analizzano situazioni complesse in cui il giudizio etico e la sensibilità professionale

giocano un ruolo fondamentale. In altre parole un comportamento può essere

punito anche se non espressamente descritto dalla legge

ESEMPIO: Uno psicologo, durante una sessione terapeutica, si lascia coinvolgere

 emotivamente e intraprende una relazione romantica con il paziente.

- Perché è punibile anche se non tipico?

Questo comportamento potrebbe non essere espressamente descritto come

reato in una specifica legge penale. Tuttavia, viola le linee guida etiche della

professione psicologica e può compromettere gravemente il benessere del

paziente.

L'Ordine degli Psicologi potrebbe considerare tale comportamento non

professionale e dannoso, sanzionandolo in base a principi generali di etica

professionale, anche senza un riferimento diretto a una norma giuridica specifica

- Giudizio non normativo ma flessibile

Qui entra in gioco un approccio meno normativo: non ci si basa solo sul principio

di tipicità del diritto penale (secondo cui solo i comportamenti previsti e descritti

dalla legge sono punibili). Invece, si analizzano gli effetti del comportamento

sulla relazione terapeutica e sul benessere del paziente, considerando il

contesto complesso e la sensibilità etica del caso.

Quando uno psicologo viola le norme deontologiche, può essere sottoposto a diverse

sanzioni disciplinari:

1) Ammonizione = richiamo formale e privato da parte dell’Ordine per invitare lo

psicologo a correggere il proprio comportamento

ESEMPIO: Uno psicologo, durante una sessione, utilizza un linguaggio

 eccessivamente colloquiale o inappropriato, che mette a disagio il paziente

2) Censura = sanzione pubblica, comunicata ufficialmente a tutti i membri

dell’Ordine.

ESEMPIO: Lo psicologo divulga inavvertitamente informazioni personali di un

 paziente durante un evento formativo, anche se senza identificare

esplicitamente il soggetto

3) Sospensione = interruzione temporanea dell’esercizio professionale, per un

massimo di un anno

ESEMPIO: Uno psicologo viene sorpreso a prescrivere trattamenti terapeutici per

 i quali non ha competenza, causando peggioramenti nel quadro clinico del

paziente

4) Radiazione = espulsione definitiva dall’albo professionale, con perdita del diritto di

esercitare la professione

ESEMPIO: Lo psicologo instaura una relazione romantica o sessuale con un

 paziente, violando gravemente i confini professionali e causando un forte danno

psicologico.

Chi rileva una possibile violazione (colleghi, clienti o altri soggetti) può presentare un

esposto al consiglio dell’Ordine professionale, che rappresenta una segnalazione che non

avvia automaticamente un procedimento penale, ma permette un’analisi preliminare 

fasi del procedimento per violazioni del Codice Deontologico:

1. Presentazione dell’esposto = l’esponente segnale il caso, che viene analizzato

dal consiglio dell’Ordine

2. Fase istruttoria = un consigliere istruttore (membro del collegio) raccoglie gli

elementi necessari per valutare il caso

3. Valutazione del Collegio = il collegio può decidere di procedere con ulteriori

accertamenti, archiviare il caso o portarlo alla fase successiva

4. Fase dibattimentale = si svolge un confronto tra le parti, al termine del quale il

collegio emette la decisione finale se emergono elementi di rilevanza penale

durante la valutazione dell’esposto, le autorità possono trasformarlo in denuncia

d’ufficio

ESEMPIO: Procedimento per una violazione deontologica

- Presentazione dell’esposto

Un paziente invia un esposto al consiglio dell’Ordine degli Psicologi, segnalando

che lo psicologo ha rivelato a terzi alcune informazioni personali emerse durante

le sedute, violando la riservatezza.

Azioni: Il consiglio dell’Ordine riceve l’esposto e inizia una valutazione

preliminare per verificare la fondatezza della segnalazione

- Fase istruttoria

Un consigliere istruttore viene incaricato di raccogliere prove e informazioni.

Intervista il paziente, lo psicologo coinvolto e altri eventuali testimoni. Esamina

documenti e messaggi che potrebbero confermare o smentire la violazione.

Azioni: Viene redatta una relazione dettagliata con tutti gli elementi raccolti

- Valutazione del Collegio

Il Collegio dell’Ordine analizza la relazione del consigliere istruttore. Dopo un

confronto, decide che le prove raccolte sono sufficienti per procedere alla fase

dibattimentale.

Possibili esiti: Se il Collegio avesse ritenuto le prove insufficienti o infondate,

avrebbe archiviato il caso

- Fase dibattimentale

Si tiene un confronto tra le parti: lo psicologo ha la possibilità di difendersi,

mentre il paziente e il consiglio presentano le prove e le testimonianze. Al

termine della fase, il Collegio decide che la violazione è avvenuta e commina

una sanzione di censura (sanzione pubblica) per la grave violazione della

riservatezza.

Nell’elaborazione del codice deontologico sono state individuate 4 finalità ispiratrici:

1. Tutela del cliente = proteggere gli interessi del cliente e garantire il suo

benessere regole di correttezza professionale: 11

- ART.11-17 (segreto professionale)

- ART.28 (non trarre vantaggi economici)

- ART.9 (obbligo della corretta informazione)

2. Tutela del professionista nei confronti dei colleghi = promuovere la

solidarietà tra professionisti e il rispetto reciproco regole di solidarietà e

colleganza:

- ART.35 (divieto di appropriarsi fraudolentemente del pensiero dei colleghi)

- ART.36 (divieto di dare pubblicamente giudizi negativi a proposito della

formazione e della competenza di altri psicologi)

3. Tutela del gruppo professionale = regole di decoro, dignità e autonomia della

professione:

- ART.6 = decoro, dignità della professione, autonomia nei confronti di altre

professioni

- ART.8 = obbligo di denunciare i casi di abusivismo

4. Responsabilità dei confronti della società = regole sul dovere di utilizzare le

conoscenze sul comportamento umano per promuovere il benessere psicologico

dell’individuo, del gruppo e della comunità:

- ART.3-34 = dovere di utilizzare le conoscenze sul comportamento umano per

promuovere il benessere psicologico dell'individuo, del gruppo e della comunità

Queste finalità sono sembrate raggiungibili attraverso quattro imperativi guida che devono

ispirare la condotta professionale:

1. Meritare la fiducia del cliente, ovvero professione come servizio

2. Possedere una competenza adeguata a rispondere alla domanda del cliente: questo

implica la conoscenza dei propri limiti nel sapere e nel saper fare, cui conseguenza

è il rifiuto a compiere atti professionali per i quali si ritiene di essere inadeguati

3. Usare con giustizia il proprio potere: le conoscenze che appartengono allo psicologo

lo pongono in una posizione di superiorità rispetto il cliente che ricorre a lui; tale

asimmetricità va gestita dal professionista con giustizia, senza averne benefici, e va

sfruttata per il raggiungimento del benessere del cliente (facilitare, accompagnare,

sollecitare il cambiamento)

4. Difendere l’autonomia professionale: la propria e quella dei colleghi, nei confronti

della pretesa di altre figure di compiere atti professionali che appartengono alla

competenza esclusiva dello psicologo

Il codice deontologico è formato da 5 parti:

CAPO I – PRINICIPI GENERALI Articolo 1

“Le regole del presente Codice Deontologico sono vincolanti per tutti gli iscritti all’Albo

degli psicologi.

Lo psicologo è tenuto alla loro conoscenza e l’ ignoranza delle medesime non esime dalla

responsabilità disciplinare.

Le stesse regole si applicano anche nei casi in cui le prestazioni, o parti di esse, vengano

effettuate a distanza , via Internet o con qualunque altro mezzo elettronico e/o

telematico”

L’Articolo 1 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani è il fondamento su cui si basa

l’intera struttura etica e professionale della psicologia. Esso stabilisce che le norme del

Codice sono obbligatorie per tutti gli iscritti e tutte le iscritte all’Albo, e che l’ignoranza di

queste regole non può mai essere una giustificazione valida per sottrarsi alle

responsabilità disciplinari. Inoltre, il Codice chiarisce che le stesse norme si applicano

anche alle prestazioni psicologiche svolte a distanza, tramite Internet o altre tecnologie.

La vincolatività delle norme e la loro conoscibilità:

L’Articolo 1 stabilisce due principi essenziali:

1) Le norme deontologiche devono essere vincolanti e conosciute. La vincolatività è

garantita non solo dal testo normativo, ma soprattutto dalla condivisione delle regole

all’interno della comunità professionale attraverso uno strumento democratico come il

referendum. Questo processo partecipativo rende il Codice uno strumento vivo,

aggiornato e aderente alle necessità etiche della professione, in continuo dialogo con le

trasformazioni sociali e culturali.

La conoscibilità delle norme è altrettanto cruciale: ogni psicologo e ogni psicologa ha

l’obbligo di studiarle, comprenderle e applicarle. Il Codice non è un semplice manuale di

buone pratiche, ma un insieme di regole che definiscono la responsabilità del

professionista nei confronti dei pazienti e della società. Questo obbligo si estende non solo

a chi già esercita, ma anche a chi intende intraprendere la professione, sottolineando

l’importanza della diffusione e dell’insegnamento delle norme deontologiche.

Un esempio pratico che dimostra l’importanza di conoscere le norme è il caso di uno

psicologo radiato dall’Albo dall’Ordine della Toscana nel 2016. Egli ha ammesso di fronte

alla Commissione deontologica di non conoscere nemmeno l’esistenza del Codice

Deontologico, rivelando una completa inconsapevolezza del proprio ruolo professionale.

Questo ha evidenziato un’incapacità di garantire il rispetto dei principi fondamentali della

professione, portando alla sanzione più grave: la radiazione.

2) Le regole si applicano anche alle prestazioni a distanza

Nel 2013, l’Articolo 1 è stato ampliato per includere esplicitamente l’obbligo di rispettare le

norme deontologiche anche nelle prestazioni psicologiche effettuate a distanza, via

Internet o con mezzi telematici. Questa aggiunta è stata approvata tramite referendum,

dimostrando ancora una volta il valore della condivisione e del consenso all’interno della

categoria professionale.

L’espansione del campo di applicazione delle norme si è resa necessaria per contrastare

interpretazioni errate secondo cui le attività svolte attraverso nuovi strumenti tecnologici

non sarebbero soggette al Codice. Ad esempio, una consulenza psicologica tramite Skype

o WhatsApp è considerata a tutti gli effetti una prestazione professionale e, come tale,

deve rispettare i criteri di correttezza e dignità richiesti per l’esercizio della professione.

Per supportare gli psicologi in questo ambito, sono stati elaborati strumenti come le

Raccomandazioni del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (CNOP) del 2013 e le

Linee Guida approvate dall’Ordine della Lombardia nel 2017. Questi documenti offrono

indicazioni pratiche per lavorare a distanza, ma non hanno la stessa forza vincolante delle

norme del Codice Deontologico. Proprio per questo motivo, l’integrazione nell’Articolo 1 ha

dato maggiore autorevolezza a questo principio.

Connessione con il diritto: l’Articolo 5 del Codice Penale

L’Articolo 1 del Codice Deontologico trova un parallelo con l’Articolo 5 del Codice Penale,

che afferma che “Nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale”.

Entrambi gli articoli sottolineano il principio di responsabilità: così come un cittadino non

può evitare una sanzione penale invocando l’ignoranza della legge, uno psicologo non può

sottrarsi alle responsabilità deontologiche dichiarando di non conoscere il Codice.

Entrambi gli articoli riguardano quindi la responsabilità e la tutela dell'individuo, ma uno in

chiave penale (riguardo ai reati) e l'altro in chiave professionale ed etica (riguardo alla

condotta degli psicologi nei confronti dei loro pazienti se un professionista della

psicologia viola i principi deontologici, potrebbe essere soggetto a sanzioni disciplinari, ma

non penalmente responsabile a meno che il suo comportamento non configuri un reato

(es. abuso di potere, frode, violenza psicologica)

Errori di diritto ed errori di fatto

È importante distinguere tra errore di diritto ed errore di fatto:

Errore di diritto (NON rilevante) = si verifica quando una persona non conosce

 o interpreta male una norma giuridica o deontologica. Questo tipo di errore non è

rilevante e non giustifica comportamenti scorretti o violazioni delle regole. es.

psicologo che non conosce l’obbligo di acquisire il consenso informato prima di

prestazione è comunque responsabile della violazione.

• Errore di fatto (rilevante) = si verifica quando uno psicologo compie un errore

basato su informazioni sbagliate o incomplete, ma senza intenzionalità. Ad

esempio, uno psicologo potrebbe credere in buona fede di avere il consenso di

entrambi i genitori per lavorare con un minore, ma scoprire successivamente che il

consenso era falsificato. In questo caso, l’errore di fatto potrebbe essere preso in

considerazione per valutare la responsabilità del professionista.

L’Articolo 1 tutela quindi il paziente garantendo che ogni psicologo operi secondo

standard etici elevati. Allo stesso tempo, protegge la professione, fornendo regole

chiare e condivise che permettono ai professionisti di orientarsi in un contesto in

continua evoluzione, come quello delle tecnologie digitali.

Articolo 2

“La psicologa e lo psicologo non mettono in atto azioni e comportamenti che ledono il

decoro e la dignitàà della professione.

L’inosservanza dei precetti stabiliti nel presente Codice deontologico, ogni azione od

omissione contrarie al corretto esercizio della professione, sono punite secondo quanto

previsto dall’art. 26, comma 1°, della Legge 18 febbraio 1989, n. 56. “

L’articolo 2 del Codice Deontologico degli Psicologi stabilisce che lo psicologo non deve

attuare comportamenti che ledano il decoro e la dignità della professione. L’inosservanza

dei precetti indicati nel Codice, così come ogni condotta contraria al corretto esercizio

professionale, è punita con sanzioni disciplinari definite dall’articolo 26, comma 1° della

Legge 56/1989.

Finalità e Portata dell’Articolo

Questo articolo svolge una funzione di chiusura e completa l’articolo 1. Non si limita a

definire cosa sia una violazione, ma considera anche quelle condotte che, pur non violando

formalmente una norma specifica, possono comunque arrecare un danno al decoro o alla

comunità professionale. L’obiettivo è tutelare:

1. L’immagine della professione.

2. Gli utenti, che devono potersi affidare a standard di qualità e professionalità

Ad esempio, uno psicologo che, anche fuori dal contesto professionale, tiene

comportamenti eticamente discutibili potrebbe essere sanzionato se tali azioni

compromettono la fiducia verso la categoria professionale.

Uno psicologo può essere punito per qualcosa fatto nella vita privata?

Sì, se il comportamento è così grave da danneggiare l’immagine della professione. Ad

esempio, essere coinvolto in attività illegali o tenere un comportamento eticamente

discutibile sui social media.

Che Cos’è il Decoro e la Dignità della Professione?

• Decoro: Indica il rispetto delle regole, dei valori morali e della serietà necessaria per una

professione come quella di psicologo. Ad esempio, è contrario al decoro fare pubblicità

ingannevole o utilizzare metodi non scientifici.

• Dignità: Significa trattar

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giuliafilippini123 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Etica e deontologia e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma Tor Vergata o del prof Fenoaltea Stefano.
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