Codice deontologico degli psicologi italiani
Il Codice Deontologico ha la funzione di guida. Le norme contenute in esso costituiscono una bussola che serve ad orientare le scelte dei professionisti e, al contempo, le scelte attuate nella prassi influenzeranno le norme stesse.
Il codice assume particolare valore quando contiene principi che sono condivisi non soltanto dal gruppo professionale cui si riferisce, ma anche dalla società nella quale il gruppo professionale opera.
Tali norme non hanno solo un valore “disciplinare”, certamente presente, ma anche una funzione definitoria dell’identità dello psicologo.
Il codice è provvisorio, ovvero il Legislatore ha considerato la necessità del suo periodico aggiornamento. Si tratta di un codice “a largo spettro”, dovendo affrontare esercizi professionali molto diversi (psicologo-psicologo, psicologo-psicoterapeuta, psicologo-insegnante, psicologo-ricercatore, ecc.).
Le regole deontologiche consistono di un insieme di obblighi mandatari (che stabiliscono un criterio minimo per il comportamento professionale da tenere e sono identificati attraverso elementi di proibizione) ed obblighi raccomandati (identificano gli ideali a cui il professionista dovrebbe aspirare e gli standard di comportamento più elevati a cui dovrebbe tendere).
Linee guida del Codice deontologico
Le 4 finalità ispiratrici del codice sono:
- Tutela del cliente: inteso sia come committente che come utente dei servizi professionali erogati dallo psicologo, sia come persona che come ente che porta una domanda tesa a soddisfare un suo bisogno (art. 9, da 11 a 17, 28).
- Tutela del professionista nei confronti dei colleghi: rimanda ai principi di solidarietà e colleganza (art. 35 e 36).
- Tutela del gruppo professionale: si riferisce al gruppo nel suo complesso e riguarda il decoro della professione e l’autonomia rispetto ad altre professioni (art. 6 e 8).
- Responsabilità nei confronti della società: da questa responsabilità deriva il dovere dello psicologo di usare le proprie conoscenze relative al comportamento umano al fine di promuovere il benessere psicologico di individui, gruppi e comunità (art. 3, 34).
Questi principi sono raggiungibili attraverso 4 imperativi-guida che devono ispirare la condotta professionale:
- Meritare la fiducia del cliente: la professione è concepita come un “servizio” nel quale lo psicologo può fare solo ciò che comporta un vantaggio a chi ne richiede la prestazione e ne è destinatario (art. 21).
- Possedere una competenza adeguata a rispondere alla domanda del cliente: è fondamentale che lo psicologo riconosca i propri limiti e che rifiuti di intervenire di fronte ad una domanda di intervento per la quale ritiene di non avere una preparazione adeguata (art. 5, 22 e 37).
- Usare con giustizia il proprio potere: questo principio parte dal presupposto che esiste un’asimmetricità nel rapporto professionale, in quanto lo psicologo detiene un sapere specifico che gli fornisce gli strumenti per comprendere ed affrontare la domanda che il cliente gli porta. Vi sono 3 cardini che vanno rispettati al fine di usare in modo giusto il proprio potere:
- Non provocare danno (art. 22).
- Rispettare l’autonomia e la dignità del cliente non usandolo a proprio vantaggio (art. 4 e 18).
- Mantenere una condotta consona al decoro e alla dignità della professione, sia verso il cliente, che verso i colleghi e la società (art. 28, 29, 39 e 40).
- Difendere l’autonomia professionale: questo principio si basa sul presupposto che ogni professione possiede delle competenze specifiche e che se viene violata l’autonomia professionale significa che specifici atti professionali sono stati attuati da chi non possiede tale competenza. Da questo imperativo derivano due obblighi simmetrici (art. 6): la difesa della propria autonomia ed il rispetto dell’autonomia altrui.
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Capo I: Principi generali di deontologia professionale
Art. 1
“Le regole del presente codice sono vincolanti per tutti gli iscritti all’Albo degli psicologi. Lo psicologo è tenuto alla loro conoscenza, e l’ignoranza delle stesse non esonera dalla responsabilità disciplinare. Tali regole si applicano anche nei casi in cui le prestazioni vengano effettuate a distanza, via internet o con qualunque altro mezzo elettronico e/o telematico”.
L’obbligatorietà è una caratteristica del codice sia perché il codice è richiesto da una Legge dello Stato, sia perché le regole contenute nel codice sono vincolanti per tutti gli iscritti, essendo previste delle sanzioni esplicite ed articolate, tanto da rendere i precetti del codice equivalenti a norme giuridiche effettive, la cui applicazione, ovvero il potere disciplinare, è affidata ai Consigli regionali dell’Ordine.
Oltre a questa obbligatorietà esterna, ce n’è anche una interna, poiché il gruppo professionale, avendo approvato il codice per referendum, è stato coinvolto in maniera diretta ed ha assunto un ruolo attivo ed autonomo di scelta, determinante ai fini dell’effettiva vigenza del codice stesso. Questa assunzione di responsabilità equivale a riconoscere come proprie le regole deontologiche, in quanto corrispondenti ad un sistema di valori di riferimento comuni alla categoria di professionisti, che si delinea come una “coscienza” professionale.
Art. 2
“L’inosservanza dei precetti del codice, ed ogni azione o omissione contrarie al decoro, alla dignità e al corretto esercizio della professione, sono punite secondo quanto previsto dall’art. 26, comma 1, della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, secondo le procedure stabilite dal Regolamento disciplinare”.
Tale norma si fonda sulla considerazione che la deontologia precede la formazione del Codice Deontologico, quale “comune sentire etico” del gruppo professionale. Pertanto, quei comportamenti considerati lesivi del decoro, della dignità e dell’esercizio deontologicamente corretto della professione, anche se non sono espressamente previsti dagli articoli del codice, possono essere puniti. Per “decoro” e “dignità” si intende lo stile che nell’atteggiamento, nei modi e nella condotta è conveniente alla condizione professionale dello psicologo; pertanto, non è contemplato un comportamento volgare. La correttezza professionale si riferisce al rapporto con i clienti ed i colleghi, che deve essere caratterizzato da rispetto, onestà e lealtà. Sono i singoli Consigli regionali dell’Ordine che stabiliscono la valutazione della condotta professionale degli iscritti all’Ordine.
Le sanzioni sono:
- Avvertimento: diffida a non protrarre la condotta scorretta e a non ricadervi (es. dichiarazioni non conformi a livello pubblicitario).
- Censura: dichiarazione di biasimo (rimprovero) per la condotta scorretta (es. condotta professionale scorretta; comunicazioni pubblicitarie false).
- Sospensione: inibizione temporanea ad esercitare la professione (es. condotta professionale particolarmente scorretta verso l'utenza; situazioni di forte recidività; comunicazioni pubblicitarie palesemente false).
- Radiazione: espulsione dall’Albo professionale con il conseguente divieto di esercitare l’attività professionale (es. condotta professionale con infrazioni rilevanti del codice penale).
Il codice non stabilisce un collegamento rigido tra le infrazioni disciplinari e la qualità della pena. Vi è un elevato ambito di discrezionalità sia nell’attribuire ad una certa condotta la qualifica di “infrazione alle norme deontologiche”, sia nella determinazione della sanzione disciplinare da infliggere a tale condotta.
Art. 3
“È dovere dello psicologo accrescere le conoscenze sul comportamento umano ed utilizzarle per promuovere il benessere psicologico dell’individuo, del gruppo e della comunità. Lo psicologo opera per migliorare la capacità delle persone di comprendere se stessi e gli altri e di comportarsi in maniera consapevole, congrua ed efficace. Lo psicologo è consapevole del fatto che può intervenire significativamente nella vita degli altri; pertanto non deve utilizzare indebitamente la fiducia e le eventuali situazioni di dipendenza degli utenti, ed è responsabile dei propri atti professionali e delle loro conseguenze prevedibili e dirette”.
Tale articolo ha un carattere maggiormente dichiarativo piuttosto che prescrittivo. Pone in rilievo, infatti, due caratteristiche della professione di psicologo: da un lato l’attività di studio e di ricerca finalizzata ad ampliare il patrimonio di conoscenze relative al comportamento umano, dall’altro l’attività applicativa di tali conoscenze al fine di prevenire il disagio psichico e di curare tale disagio. Perché l’intervento dello psicologo sia efficace, è necessario che generi una migliore capacità di comprensione di sé e del prossimo, che produca una condotta più consapevole dei dati di realtà.
Inoltre, poiché tra lo psicologo e l’utente si tende ad instaurare una situazione caratterizzata dalla fiducia nel professionista e da una forte dipendenza nei confronti di quest’ultimo, tale fiducia e tale dipendenza potrebbero essere sfruttate per fini di interesse personale che contrastano con il mandato professionale.
Infine, lo psicologo è responsabile dei propri atti professionali e delle loro conseguenze prevedibili e dirette. Ciò significa che lo psicologo non può sottrarsi alle proprie responsabilità professionali delegandole ad altri e non deve permettere che tale responsabilità gli sia sottratta o negata. Inoltre, deve rispondere delle sole conseguenze prevedibili e dirette, e non di quelle che sfuggono ad ogni previsione (ad es., lo psicologo è responsabile delle proprie conclusioni diagnostiche, ma non è tenuto a rispondere del fatto che un suo paziente, turbato dall’andamento di una seduta psicoterapeutica, provochi un incidente stradale).
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Art. 4
“Lo psicologo rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza, all’autodeterminazione e all’autonomia degli utenti. Ne rispetta opinioni e credenze, astenendosi dall’imporre il proprio sistema di valori. Non opera discriminazioni in base a religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato socio-economico, sesso, orientamento sessuale e disabilità. Lo psicologo utilizza metodi che salvaguardano tali principi, e rifiuta la sua collaborazione ad iniziative lesive degli stessi. Quando sorgono conflitti di interesse tra l’utente e l’istituzione presso cui lo psicologo opera, quest’ultimo deve esplicitare alle parti la propria responsabilità ed i vincoli cui è tenuto. Nei casi in cui il destinatario ed il committente dell’intervento di sostegno o di psicoterapia non coincidano, lo psicologo tutela prioritariamente il destinatario dell’intervento stesso”.
Questo articolo costituisce il fondamento etico della struttura del codice. Il primo comma sintetizza i principi fondamentali della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo. La difesa di questi principi all’interno della relazione professionale definisce la “laicità” della professione. La laicità della professione psicologica si basa sulla non discriminazione dei soggetti. Lo psicologo deve avere un atteggiamento, un modo di guardare alla persona, che fa sì che non incorra in comportamenti sindacabili.
Lo psicologo non deve avere istanze morali o ideologiche che gli facciano smarrire il senso laico del proprio agire professionale. Questo perché se lo psicologo si rapportasse in modo rigido e ideologico, non sarebbe in grado di fornire un accoglimento laico e rispettoso dell’utente, contaminando la relazione empatica con quest’ultimo (ad es., uno psicologo “Testimone di Geova” dovrebbe ascoltare gli utenti e rispettarne i sistemi di valori). Lo psicologo che si comportasse così, rischierebbe di avere facilmente pregiudizi, di incorrere facilmente negli etichettamenti e in tutti quegli errori proiettivi di quando in qualche modo non si è interiormente “sgombri” e puri nei confronti dell’altro.
I conflitti che potrebbero sorgere tra l’utente e l’istituzione presso cui lo psicologo opera riguardano i principi sopra esplicitati, quindi il rispetto della dignità, riservatezza ed autonomia del soggetto, che lo psicologo è tenuto ad osservare, anche qualora l’istituzione presso cui opera tendesse a condizionarlo verso azioni in contrasto con tali principi (ad es., potrebbe accadere che gli venga chiesto, in un’azienda ai fini di un’assunzione, di discriminare gli appartenenti ad una certa etnia). Allo stesso modo, lo psicologo tutela prioritariamente l’utente anche qualora il committente dell’intervento non corrispondesse a quest’ultimo, poiché gli interventi di natura clinica o di aiuto presuppongono una condizione di debolezza o fragilità che va “compensata” proprio attraverso il riconoscimento della priorità di tutela sopradetta. In questo caso, il diritto alla salute del soggetto ha priorità rispetto ad altri diritti (ad es., potrebbe essere il caso dell’adolescente che viene portato dallo psicologo perché i genitori “lo vedono strano” e la stranezza è data in gran parte dal suo essere una persona “altra” da loro, magari con diverse convinzioni sul piano religioso, ed in questo caso è l’adolescente che deve essere tutelato).
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Art. 5
“Lo psicologo è tenuto a mantenere un adeguato livello di preparazione e aggiornamento professionale, in particolare nei settori in cui opera. La violazione dell’obbligo di formazione continua può essere sanzionata sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale. Lo psicologo deve riconoscere i limiti della propria competenza e deve usare solo strumenti per i quali ha acquisito un’adeguata competenza. Lo psicologo impiega metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti e i riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese del cliente, aspettative infondate (es. magnificando i propri risultati precedenti o la “potenza” della sua metodologia)”.
Questo articolo delinea la figura dello psicologo in quanto scienziato. Diversamente da altri prestatori di aiuto in relazione al disagio psichico, quali sacerdoti o astrologi o cartomanti, la sua attività trae fondamento da una fonte, la psicologia, basata su fondamenti di carattere scientifico, derivati anche dall’approvazione di studiosi che la sottopongono continuamente a verifica e a falsificazione.
Proprio perché è una scienza in progress, in cui la ricerca e la sperimentazione sono in continua evoluzione, lo psicologo deve sottoporsi ad una formazione permanente, sia attraverso la partecipazione a seminari e congressi, sia attraverso lo studio di pubblicazioni rilevanti. Qualora la sua competenza fosse limitata (es. in tema di conflitti familiari), lo psicologo ha il dovere di denunciare i limiti del proprio sapere. Allo stesso modo, deve utilizzare strumenti, quali i test, solo quando ha acquisito una sufficiente capacità di somministrarli ed interpretarli.
Quando si tratta di utilizzare concetti o strumenti relativi ad ambiti emergenti della psicologia, lo psicologo è tenuto alla prudenza e a proteggere terzi da possibili danni derivanti dalla scarsa conoscenza scientifica acquisita.
Infine, lo psicologo non deve azzardare pareri a casaccio, ma deve essere in grado di indicare passo passo su quali risultati scientifici si basano le sue osservazioni (ad es., può dichiarare anomalo il comportamento autoerotico di un bambino solo se sia in grado di stabilire che, secondo gli studi compiuti sulla sessualità infantile, quel comportamento con quelle modalità e a quell’età si riscontra raramente).
Art. 6
“Lo psicologo accetta unicamente condizioni di lavoro che non compromettano la sua autonomia professionale ed il rispetto delle norme del presente codice e, in assenza di tali condizioni, informa il proprio Ordine. Lo psicologo salvaguarda la propria autonomia nella scelta dei metodi, delle tecniche e degli strumenti psicologici, nonché del loro utilizzo. È perciò responsabile del loro uso, dei risultati, delle valutazioni e delle interpretazioni che ne ricava. Nella collaborazione con professionisti di altre discipline esercita la piena autonomia professionale nel rispetto delle altrui competenze”.
Questo articolo riguarda la difesa dell’autonomia professionale nei confronti, soprattutto, di professioni di confine. La necessità di difesa dell’autonomia professionale si fonda sul principio per cui, a tutela dell’utenza, ogni atto professionale debba basarsi sul possesso di competenze specifiche, acquisite attraverso un appropriato iter formativo.
La funzione dell’Ordine Professionale è quella di “vigilare per la tutela della professione”, non solo in senso repressivo, ma anche in senso assertivo e propositivo, stimolando nel gruppo professionale un’elaborazione costruttiva della definizione della specificità della professione.
Art. 7
“Nelle proprie attività professionali, nelle attività di ricerca e nelle comunicazioni dei risultati delle stesse, nonché nelle attività didattiche, lo psicologo valuta attentamente la validità e l’attendibilità di informazioni, dati e fonti su cui basa le sue conclusioni; espone, all’occorrenza, le ipotesi interpretative alternative ed esplicita i limiti dei risultati. Lo psicologo, su casi specifici, esprime valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulla conoscenza professionale diretta ovvero su una documentazione adeguata ed attendibile”.
Tale articolo ribadisce e specifica quanto detto nell’articolo 5. Mentre quest’ultimo detta principi che valgono per la formazione dello psicologo stesso ed il suo livello di competenza, l’art. 7 regola l
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Schema Indici e commento
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Appunto Codice deontologico psicologi
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Codice di procedura penale, libro II e III commento
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Désirée's Baby - appunti + commento