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PPV | Legislazione e deontologia | Guida ragionata

Guida ragionata alla PPV

Legislazione, deontologia e ragionamento professionale

Percorso della guida

1. Preparare la PPV a partire dal tirocinio e dalle fonti.

2. Identità professionale, legge 56/1989 e responsabilità disciplinare.

3. Responsabilità, rispetto, competenza e autonomia.

4. Valutazione, diagnosi, strumenti e restituzione.

5. Informazione e consenso negli adulti.

6. Minori, persone incapaci e contesto scolastico.

7. Segreto, testimonianza, obblighi di comunicazione e pericolo.

8. Gruppi, équipe, documentazione e privacy.

9. Committenza, confini, compensi, invio e interruzione.

10. Psicologia forense e limiti del mandato.

11. Ricerca, formazione, colleganza e comunicazione pubblica.

12. Prestazioni a distanza.

13. Simulazioni integrate e metodo di ripasso.

14. Registro delle criticità, mappa degli articoli e fonti. 1

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1. Preparare la PPV a partire dal tirocinio

e dalle fonti

Dall’attività osservata al problema professionale

L’introduzione del manuale collega la prova all’esperienza di tirocinio, alla capacità

di metterla in relazione con le conoscenze teorico-pratiche e alla deontologia;

richiama i decreti ministeriali 554/2022 e 567/2022. I decreti non sono riprodotti

integralmente. Non è quindi possibile ricavarne qui durata della prova, criteri

formali di valutazione, composizione della commissione o modalità specifiche della

sede. Il contenuto utilizzabile è l’invito a ragionare criticamente sul tirocinio,

anziché presentarlo come un elenco di attività. [Manuale, introduzione, PDF p. 7.]

Come proposta didattica, il candidato può scegliere alcune esperienze realmente

vissute e domandarsi quale funzione professionale fosse svolta, chi fosse il

destinatario, quale mandato avesse il servizio e quali decisioni spettassero al tutor.

Se ha osservato un colloquio, non basta dire che serviva a raccogliere informazioni.

Deve poter discutere quali informazioni fossero pertinenti, come venissero spiegate

finalità e riservatezza e come il professionista evitasse conclusioni premature. Se ha

assistito alla restituzione di un test, può collegare competenza nell’uso dello

strumento, attendibilità dei dati e tutela della persona nella comunicazione dei

risultati.

Il racconto del tirocinio deve distinguere ciò che il candidato ha osservato, ciò a cui

ha collaborato e ciò che è stato deciso dal professionista. Questa distinzione è una

scelta didattica coerente con responsabilità, competenza e correttezza della

presentazione, non una formula di esposizione imposta da una norma sulla PPV.

Attribuirsi attività non svolte impedisce di ragionare sui propri limiti; descrivere la

supervisione permette invece di chiarire come una competenza sia stata appresa. Il

manuale collega espressamente il tutor alla trasmissione della deontologia e

segnala i rischi di affidare al tirocinante atti non consentiti. Non fornisce però una

disciplina completa di ogni attività ammessa nel tirocinio. [CD riportato, artt. 3, 5,

20 e 39, PDF pp. 88–89, 91 e 94; commento, PDF pp. 10 e 48.]

Riconoscere il livello della fonte

Una norma definisce diritti, doveri o condizioni giuridiche. Un articolo deontologico

regola la condotta dell’iscritto e può avere rilievo disciplinare. Una linea guida

orienta il modo di lavorare nel suo specifico ambito. Una spiegazione del manuale

propone una lettura di quelle fonti. Un caso didattico permette di esercitare il loro

collegamento. Questi livelli non vanno fusi: un’interpretazione plausibile non diventa

il testo di una legge perché compare accanto a essa.

Il capitolo sulla gerarchia delle fonti sostiene che la fonte subordinata non possa

contraddire quella superiore e collega Costituzione, leggi e deontologia. È utile

ricavarne un principio di metodo: quando sembra esserci un conflitto, occorre

identificare le disposizioni, il loro ambito e la versione considerata. La classificazione

delle fonti nel manuale è sintetica; non costituisce una trattazione completa della

natura di ogni atto. Per esempio, non basta il nome «decreto» per decidere la sua 2

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posizione senza esaminarne il fondamento. Quest’ultima è una cautela di lettura

della sintesi, non l’introduzione di un nuovo catalogo normativo. [Manuale, PDF pp.

8–12.]

Domanda didattica: «Come collegherebbe il suo tirocinio

alla deontologia?»

Una risposta può partire da una scena vera: «Ho osservato una restituzione

diagnostica. Il problema non era soltanto comunicare un risultato, ma farlo entro i

limiti di ciò che i dati consentivano e in modo comprensibile alla persona.

Collegherei l’articolo 5 alla preparazione nell’uso dello strumento, il 7 alla qualità

delle informazioni e il 25 alla restituzione. L’articolo 3 dà il senso del collegamento:

quelle parole possono avere conseguenze nella vita della persona. Io ho partecipato

come tirocinante; la scelta dello strumento e la responsabilità della valutazione

appartenevano al professionista». La scena deve essere sostituita con

un’esperienza autentica, non adottata come racconto autobiografico.

Se la commissione chiedesse quali limiti aveva il test, il candidato dovrebbe

rispondere sulla base del test realmente utilizzato e dei suoi materiali. Il manuale

fornito non permette di inventare proprietà psicometriche, soglie o indicazioni

cliniche. Esplicitare questo confine è un’applicazione del rigore richiesto dall’articolo

7. [Ragionamento didattico fondato sul CD riportato, artt. 3, 5, 7 e 25, PDF pp. 88–

89 e 92.] 3

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2. Identità professionale, legge 56/1989

e responsabilità disciplinare

Che cosa identifica la professione

L’articolo 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, riprodotto nell’appendice,

comprende strumenti conoscitivi e di intervento per prevenzione, diagnosi,

abilitazione-riabilitazione e sostegno in ambito psicologico. I destinatari

comprendono persona, gruppo, organismi sociali e comunità; sono incluse

sperimentazione, ricerca e didattica. La professione non viene quindi definita

soltanto dalla seduta individuale o dall’attività psicoterapeutica. [Legge 56/1989

riportata, art. 1, PDF p. 78.]

Il commento distingue la prevenzione, volta a evitare o ridurre la probabilità di

problemi, dall’abilitazione, riferita all’acquisizione di abilità, e dalla riabilitazione,

riferita al recupero di funzioni compromesse. Sono spiegazioni del manuale, non

definizioni aggiuntive contenute nell’articolo 1. Gli esempi offerti aiutano a

comprendere le funzioni, ma non delimitano da soli tutti gli atti professionali.

Analogamente, la descrizione del sostegno non deve essere trasformata in una

regola assoluta che escluda ogni cambiamento nella persona: il punto didattico è

riconoscere la finalità e le risorse mobilitate nell’intervento concreto. [Commento,

PDF pp. 14–15.]

L’articolo 2 riportato lega l’esercizio all’abilitazione e all’iscrizione all’albo. L’articolo

3 richiede una formazione specifica mediante corsi almeno quadriennali per

l’attività psicoterapeutica e vieta agli psicoterapeuti non medici gli interventi di

competenza esclusiva della professione medica. La guida non ricostruisce le

modifiche successive ai percorsi abilitanti, perché i testi necessari non sono

disponibili. La distinzione da conservare è quella fra titolo di psicologo,

qualificazione per la psicoterapia e competenza effettiva nel mandato. [Legge

riportata, artt. 2–3, PDF p. 78.]

Questa distinzione collega la legge agli articoli 5 e 37 del CD riportato. La legge

descrive il perimetro e i requisiti; il Codice richiede di riconoscere i limiti della

propria preparazione e di accettare soltanto mandati compatibili con essa. L’essere

abilitati non dimostra automaticamente di saper utilizzare ogni strumento o lavorare

in ogni contesto. L’articolo 8 aggiunge il contrasto ai presunti casi di abusivismo e

all’uso ingannevole del titolo. Non si tratta solo di proteggere una categoria: il

manuale collega l’esercizio abusivo al rischio di prestazioni prive di adeguate

garanzie per l’utente. [CD riportato, artt. 5, 8 e 37, PDF pp. 89 e 94; commento, PDF

pp. 32–33.]

Ordine, albo e protezione dell’utenza

Gli articoli 4 e 5 della legge riportata istituiscono albo e Ordine; l’articolo 12

descrive funzioni come tenuta dell’albo, vigilanza sull’osservanza delle disposizioni

professionali, tutela del titolo e provvedimenti disciplinari. Il commento distingue

queste funzioni dalla gestione previdenziale, fiscale o assicurativa. Tale distinzione 4

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aiuta a evitare di attribuire all’Ordine ogni adempimento del professionista. [Legge

riportata, PDF pp. 78–80; commento, PDF pp. 16–17.]

L’articolo 29 riprodotto attribuisce l’alta vigilanza al Ministro della Salute. Il manuale

collega il carattere sanitario della professione alla legge 3/2018 e ne discute gli

effetti per consenso e responsabilità. Questo richiamo è mediato dal manuale: non

si dispone del testo integrale della legge 3/2018. La ricostruzione storica non va

usata per ignorare la distinzione, presente nel volume, fra professione sanitaria e

natura sanitaria o non sanitaria della singola prestazione. [Legge riportata, art. 29,

PDF p. 85; commento, PDF pp. 10–11 e 20.]

Responsabilità disciplinare: conoscere la regola e valutare

la condotta

L’articolo 1 del CD riportato vincola gli iscritti alla conoscenza del Codice e ne

estende le regole anche alle prestazioni a distanza. L’articolo 2 collega le

inosservanze e le azioni od omissioni contrarie al corretto esercizio alle sanzioni

dell’articolo 26 della legge 56/1989. Il manuale legge l’articolo 2 come una

disposizione capace di considerare anche condotte non descritte in modo analitico

dagli altri articoli. È una spiegazione della funzione della clausola generale; non

autorizza il candidato a prevedere da solo ogni esito disciplinare. [CD riportato, artt.

1–2, PDF p. 88; commento, PDF pp. 24–25.]

L’articolo 26 riprodotto elenca avvertimento, censura, sospensione dall’esercizio per

un periodo non superiore a un anno e radiazione. Contiene inoltre disposizioni

specifiche, fra cui la sospensione per morosità oltre due anni, che non segue quel

limite temporale ed è revocata alle condizioni indicate. L’articolo 27 prevede

contestazione dell’accusa, possibilità di essere sentiti e assistenza legale. Il

manuale precisa che non esiste una corrispondenza rigida fra ogni infrazione e una

sanzione. Per la PPV è più solido discutere il principio violato e i fatti rilevanti che

annunciare una sanzione automatica. [Legge riportata, artt. 26–27, PDF pp. 83–84;

commento, PDF pp. 18–19.]

Domanda didattica: «Qual è la differenza tra psicologo e

psicoterapeuta?»

«Partirei dagli articoli 1 e 3 della legge 56/1989 riportati nel materiale. Le attività

dello psicologo comprendono diverse funzioni, dalla prevenzione alla diagnosi e al

sostegno. L’attività psicoterapeutica richiede la formazione specifica prevista

dall’articolo 3. Aggiungerei che il possesso di un titolo non risolve da solo il

problema della competenza nel singolo intervento: gli articoli 5 e 37 richiedono di

valutare la preparazione effettiva e l’eventuale necessità di invio». Non è necessario

promettere una distinzione universale fra sostegno e psicoterapia basata sul

numero di sedute: il manuale non fornisce quel criterio. 5

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3. Responsabilità, rispetto, competenza

e autonomia

La responsabilità comincia prima del risultato

L’articolo 3 del CD riportato lega la professione alla promozione del benessere e alla

consapevolezza dell’influenza esercitata sulle persone. La responsabilità non

consiste soltanto nel rispondere di un errore già avvenuto. Richiede attenzione alle

conseguenze prevedibili delle scelte e alla possibilità di usare indebitamente fiducia

e dipendenza. Il manuale discute, attraverso Frati e Desiderio, una dimensione

attiva dell’etica: la correttezza comprende azioni orientate al benessere, oltre

all’evitare violazioni. Queste letture sono contributi citati dal volume, non risultati di

studi sperimentali consultati per questa guida. [CD riportato, art. 3, PDF p. 88;

commento e note, PDF pp. 25–27.]

Nella pratica questo principio obbliga a considerare il contesto. Una valutazione

destinata a una scuola, una restituzione a una famiglia o una consulenza in un

procedimento possono avere effetti diversi, anche quando impiegano parole simili.

Come applicazione didattica, il candidato dovrebbe chiedersi chi potrebbe utilizzare

il proprio elaborato e con quali conseguenze. L’articolo 3 si collega al 7 perché una

conclusione scarsamente fondata può incidere sulla vita altrui; al 25 perché anche

un risultato corretto può essere comunicato in modo dannoso; al 32 perché chi

finanzia l’intervento può avere interessi diversi da chi lo riceve.

Rispetto e laicità: comprendere senza imporre

L’articolo 4 riportato richiede informazione comprensibile all’inizio del rapporto,

rispetto delle differenze e delle credenze e astensione dall’imposizione del proprio

sistema di valori. Non significa che il professionista debba approvare ogni azione

della persona. Significa che il mandato psicologico non può diventare una sede per

imporre convinzioni personali. Il commento mette in relazione questi principi con

l’autodeterminazione e con la gestione dei conflitti fra persona e istituzione. [CD

riportato, art. 4, PDF p. 88; commento, PDF pp. 27–29.]

Caso didattico: un genitore chiede allo psicologo di persuadere il figlio a conformarsi

alle proprie convinzioni religiose o al proprio ideale di vita. Prima di discutere

tecniche, il professionista deve chiarire quale domanda di aiuto sia effettivamente

presente e quale sia l’interesse del destinatario. Gli articoli 4 e 32 entrano in

relazione perché la richiesta del committente non legittima automaticamente un

obiettivo lesivo dell’autonomia della persona. L’articolo 3 richiama il rischio di usare

l’influenza professionale per una finalità impropria. Se si prospetta un trattamento

sanitario su un minore, va aggiunto il problema dell’articolo 31: il consenso non

sana un obiettivo professionalmente scorretto. [Ragionamento didattico; CD

riportato, PDF pp. 88 e 93.]

Competenza: sapere che cosa si può fare

L’articolo 5 comprende preparazione e aggiornamento, riconoscimento dei limiti,

uso di strumenti per i quali sia stata acquisita competenza e capacità di indicare 6

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riferimenti scientifici. Richiede inoltre di non suscitare aspettative infondate. La

competenza è quindi insieme tecnica e comunicativa: non basta conoscere un

metodo se lo si presenta come capace di risultati che non si possono sostenere. [CD

riportato, art. 5, PDF p. 89.]

L’articolo 37 traduce quel principio nella scelta del mandato: se l’interesse della

persona o dell’ente richiede altre competenze, si propone un invio. Il legame è

progressivo. L’articolo 5 serve a riconoscere il limite; il 37 a decidere se accettare o

come orientare la domanda; il 18 a rispettare la libertà di scelta nel proporre un

altro professionista. Un invio motivato non equivale a liberarsi del problema, né può

essere trasformato in un circuito di vantaggi personali. Quest’ultimo rischio riporta

agli articoli 28–30, discussi nel capitolo 9. [CD riportato, PDF pp. 91, 93–94.]

Il manuale contiene uno schema di formazione continua, ma non ne documenta

l’entrata in vigore; il capitolo 14 chiarisce questo limite. Il principio deontologico

dell’aggiornamento può essere studiato. Quantità di crediti, esoneri e adempimenti

attualmente applicabili non possono essere affermati sulla base di quel solo

schema.

Autonomia: scegliere e rispondere delle scelte

L’articolo 6 riportato difende autonomia nella scelta e nell’uso di metodi, tecniche e

strumenti, insieme alla responsabilità per valutazioni e interpretazioni. La

collaborazione con altre professioni deve rispettare le rispettive competenze. Nel

testo riprodotto in appendice è previsto di informare il Consiglio territoriale quando

manchino condizioni compatibili con autonomia e rispetto del Codice; il commento

usa anche la dicitura Ordine regionale. La guida non presenta queste formulazioni

come citazioni identiche. [CD riportato, art. 6, PDF p. 89; commento, PDF pp. 30–

31.]

L’autonomia non coincide con una scelta priva di fondamento scientifico. L’articolo

22 riportato richiama linee guida e buone pratiche nelle attività sanitarie. Il manuale

discute il rapporto con l’articolo 6 richiamando la specificità del caso concreto. La

connessione più utile è questa: il professionista deve poter scegliere senza indebite

pressioni, ma deve motivare la scelta attraverso preparazione, dati e criteri

appropriati. Non è disponibile una linea guida clinica relativa a una specifica

patologia; non si può dunque aggiungere una raccomandazione terapeutica

particolare. [Commento, PDF pp. 51–53; CD riportato, art. 22, PDF pp. 91–92.]

Domanda didattica: «Se il responsabile del servizio

impone uno strumento, lo usa?»

«Prima distinguerei una scelta organizzativa dalla richiesta di compiere un atto non

appropriato. Valuterei finalità,

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Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche M-PSI/01 Psicologia generale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Rosanna110998 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Laboratorio di etica e deontologia e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica Niccolò Cusano di Roma o del prof Costa Alberto.
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