PPV | Legislazione e deontologia | Guida ragionata
Guida ragionata alla PPV
Legislazione, deontologia e ragionamento professionale
Percorso della guida
1. Preparare la PPV a partire dal tirocinio e dalle fonti.
2. Identità professionale, legge 56/1989 e responsabilità disciplinare.
3. Responsabilità, rispetto, competenza e autonomia.
4. Valutazione, diagnosi, strumenti e restituzione.
5. Informazione e consenso negli adulti.
6. Minori, persone incapaci e contesto scolastico.
7. Segreto, testimonianza, obblighi di comunicazione e pericolo.
8. Gruppi, équipe, documentazione e privacy.
9. Committenza, confini, compensi, invio e interruzione.
10. Psicologia forense e limiti del mandato.
11. Ricerca, formazione, colleganza e comunicazione pubblica.
12. Prestazioni a distanza.
13. Simulazioni integrate e metodo di ripasso.
14. Registro delle criticità, mappa degli articoli e fonti. 1
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1. Preparare la PPV a partire dal tirocinio
e dalle fonti
Dall’attività osservata al problema professionale
L’introduzione del manuale collega la prova all’esperienza di tirocinio, alla capacità
di metterla in relazione con le conoscenze teorico-pratiche e alla deontologia;
richiama i decreti ministeriali 554/2022 e 567/2022. I decreti non sono riprodotti
integralmente. Non è quindi possibile ricavarne qui durata della prova, criteri
formali di valutazione, composizione della commissione o modalità specifiche della
sede. Il contenuto utilizzabile è l’invito a ragionare criticamente sul tirocinio,
anziché presentarlo come un elenco di attività. [Manuale, introduzione, PDF p. 7.]
Come proposta didattica, il candidato può scegliere alcune esperienze realmente
vissute e domandarsi quale funzione professionale fosse svolta, chi fosse il
destinatario, quale mandato avesse il servizio e quali decisioni spettassero al tutor.
Se ha osservato un colloquio, non basta dire che serviva a raccogliere informazioni.
Deve poter discutere quali informazioni fossero pertinenti, come venissero spiegate
finalità e riservatezza e come il professionista evitasse conclusioni premature. Se ha
assistito alla restituzione di un test, può collegare competenza nell’uso dello
strumento, attendibilità dei dati e tutela della persona nella comunicazione dei
risultati.
Il racconto del tirocinio deve distinguere ciò che il candidato ha osservato, ciò a cui
ha collaborato e ciò che è stato deciso dal professionista. Questa distinzione è una
scelta didattica coerente con responsabilità, competenza e correttezza della
presentazione, non una formula di esposizione imposta da una norma sulla PPV.
Attribuirsi attività non svolte impedisce di ragionare sui propri limiti; descrivere la
supervisione permette invece di chiarire come una competenza sia stata appresa. Il
manuale collega espressamente il tutor alla trasmissione della deontologia e
segnala i rischi di affidare al tirocinante atti non consentiti. Non fornisce però una
disciplina completa di ogni attività ammessa nel tirocinio. [CD riportato, artt. 3, 5,
20 e 39, PDF pp. 88–89, 91 e 94; commento, PDF pp. 10 e 48.]
Riconoscere il livello della fonte
Una norma definisce diritti, doveri o condizioni giuridiche. Un articolo deontologico
regola la condotta dell’iscritto e può avere rilievo disciplinare. Una linea guida
orienta il modo di lavorare nel suo specifico ambito. Una spiegazione del manuale
propone una lettura di quelle fonti. Un caso didattico permette di esercitare il loro
collegamento. Questi livelli non vanno fusi: un’interpretazione plausibile non diventa
il testo di una legge perché compare accanto a essa.
Il capitolo sulla gerarchia delle fonti sostiene che la fonte subordinata non possa
contraddire quella superiore e collega Costituzione, leggi e deontologia. È utile
ricavarne un principio di metodo: quando sembra esserci un conflitto, occorre
identificare le disposizioni, il loro ambito e la versione considerata. La classificazione
delle fonti nel manuale è sintetica; non costituisce una trattazione completa della
natura di ogni atto. Per esempio, non basta il nome «decreto» per decidere la sua 2
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posizione senza esaminarne il fondamento. Quest’ultima è una cautela di lettura
della sintesi, non l’introduzione di un nuovo catalogo normativo. [Manuale, PDF pp.
8–12.]
Domanda didattica: «Come collegherebbe il suo tirocinio
alla deontologia?»
Una risposta può partire da una scena vera: «Ho osservato una restituzione
diagnostica. Il problema non era soltanto comunicare un risultato, ma farlo entro i
limiti di ciò che i dati consentivano e in modo comprensibile alla persona.
Collegherei l’articolo 5 alla preparazione nell’uso dello strumento, il 7 alla qualità
delle informazioni e il 25 alla restituzione. L’articolo 3 dà il senso del collegamento:
quelle parole possono avere conseguenze nella vita della persona. Io ho partecipato
come tirocinante; la scelta dello strumento e la responsabilità della valutazione
appartenevano al professionista». La scena deve essere sostituita con
un’esperienza autentica, non adottata come racconto autobiografico.
Se la commissione chiedesse quali limiti aveva il test, il candidato dovrebbe
rispondere sulla base del test realmente utilizzato e dei suoi materiali. Il manuale
fornito non permette di inventare proprietà psicometriche, soglie o indicazioni
cliniche. Esplicitare questo confine è un’applicazione del rigore richiesto dall’articolo
7. [Ragionamento didattico fondato sul CD riportato, artt. 3, 5, 7 e 25, PDF pp. 88–
89 e 92.] 3
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2. Identità professionale, legge 56/1989
e responsabilità disciplinare
Che cosa identifica la professione
L’articolo 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, riprodotto nell’appendice,
comprende strumenti conoscitivi e di intervento per prevenzione, diagnosi,
abilitazione-riabilitazione e sostegno in ambito psicologico. I destinatari
comprendono persona, gruppo, organismi sociali e comunità; sono incluse
sperimentazione, ricerca e didattica. La professione non viene quindi definita
soltanto dalla seduta individuale o dall’attività psicoterapeutica. [Legge 56/1989
riportata, art. 1, PDF p. 78.]
Il commento distingue la prevenzione, volta a evitare o ridurre la probabilità di
problemi, dall’abilitazione, riferita all’acquisizione di abilità, e dalla riabilitazione,
riferita al recupero di funzioni compromesse. Sono spiegazioni del manuale, non
definizioni aggiuntive contenute nell’articolo 1. Gli esempi offerti aiutano a
comprendere le funzioni, ma non delimitano da soli tutti gli atti professionali.
Analogamente, la descrizione del sostegno non deve essere trasformata in una
regola assoluta che escluda ogni cambiamento nella persona: il punto didattico è
riconoscere la finalità e le risorse mobilitate nell’intervento concreto. [Commento,
PDF pp. 14–15.]
L’articolo 2 riportato lega l’esercizio all’abilitazione e all’iscrizione all’albo. L’articolo
3 richiede una formazione specifica mediante corsi almeno quadriennali per
l’attività psicoterapeutica e vieta agli psicoterapeuti non medici gli interventi di
competenza esclusiva della professione medica. La guida non ricostruisce le
modifiche successive ai percorsi abilitanti, perché i testi necessari non sono
disponibili. La distinzione da conservare è quella fra titolo di psicologo,
qualificazione per la psicoterapia e competenza effettiva nel mandato. [Legge
riportata, artt. 2–3, PDF p. 78.]
Questa distinzione collega la legge agli articoli 5 e 37 del CD riportato. La legge
descrive il perimetro e i requisiti; il Codice richiede di riconoscere i limiti della
propria preparazione e di accettare soltanto mandati compatibili con essa. L’essere
abilitati non dimostra automaticamente di saper utilizzare ogni strumento o lavorare
in ogni contesto. L’articolo 8 aggiunge il contrasto ai presunti casi di abusivismo e
all’uso ingannevole del titolo. Non si tratta solo di proteggere una categoria: il
manuale collega l’esercizio abusivo al rischio di prestazioni prive di adeguate
garanzie per l’utente. [CD riportato, artt. 5, 8 e 37, PDF pp. 89 e 94; commento, PDF
pp. 32–33.]
Ordine, albo e protezione dell’utenza
Gli articoli 4 e 5 della legge riportata istituiscono albo e Ordine; l’articolo 12
descrive funzioni come tenuta dell’albo, vigilanza sull’osservanza delle disposizioni
professionali, tutela del titolo e provvedimenti disciplinari. Il commento distingue
queste funzioni dalla gestione previdenziale, fiscale o assicurativa. Tale distinzione 4
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aiuta a evitare di attribuire all’Ordine ogni adempimento del professionista. [Legge
riportata, PDF pp. 78–80; commento, PDF pp. 16–17.]
L’articolo 29 riprodotto attribuisce l’alta vigilanza al Ministro della Salute. Il manuale
collega il carattere sanitario della professione alla legge 3/2018 e ne discute gli
effetti per consenso e responsabilità. Questo richiamo è mediato dal manuale: non
si dispone del testo integrale della legge 3/2018. La ricostruzione storica non va
usata per ignorare la distinzione, presente nel volume, fra professione sanitaria e
natura sanitaria o non sanitaria della singola prestazione. [Legge riportata, art. 29,
PDF p. 85; commento, PDF pp. 10–11 e 20.]
Responsabilità disciplinare: conoscere la regola e valutare
la condotta
L’articolo 1 del CD riportato vincola gli iscritti alla conoscenza del Codice e ne
estende le regole anche alle prestazioni a distanza. L’articolo 2 collega le
inosservanze e le azioni od omissioni contrarie al corretto esercizio alle sanzioni
dell’articolo 26 della legge 56/1989. Il manuale legge l’articolo 2 come una
disposizione capace di considerare anche condotte non descritte in modo analitico
dagli altri articoli. È una spiegazione della funzione della clausola generale; non
autorizza il candidato a prevedere da solo ogni esito disciplinare. [CD riportato, artt.
1–2, PDF p. 88; commento, PDF pp. 24–25.]
L’articolo 26 riprodotto elenca avvertimento, censura, sospensione dall’esercizio per
un periodo non superiore a un anno e radiazione. Contiene inoltre disposizioni
specifiche, fra cui la sospensione per morosità oltre due anni, che non segue quel
limite temporale ed è revocata alle condizioni indicate. L’articolo 27 prevede
contestazione dell’accusa, possibilità di essere sentiti e assistenza legale. Il
manuale precisa che non esiste una corrispondenza rigida fra ogni infrazione e una
sanzione. Per la PPV è più solido discutere il principio violato e i fatti rilevanti che
annunciare una sanzione automatica. [Legge riportata, artt. 26–27, PDF pp. 83–84;
commento, PDF pp. 18–19.]
Domanda didattica: «Qual è la differenza tra psicologo e
psicoterapeuta?»
«Partirei dagli articoli 1 e 3 della legge 56/1989 riportati nel materiale. Le attività
dello psicologo comprendono diverse funzioni, dalla prevenzione alla diagnosi e al
sostegno. L’attività psicoterapeutica richiede la formazione specifica prevista
dall’articolo 3. Aggiungerei che il possesso di un titolo non risolve da solo il
problema della competenza nel singolo intervento: gli articoli 5 e 37 richiedono di
valutare la preparazione effettiva e l’eventuale necessità di invio». Non è necessario
promettere una distinzione universale fra sostegno e psicoterapia basata sul
numero di sedute: il manuale non fornisce quel criterio. 5
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3. Responsabilità, rispetto, competenza
e autonomia
La responsabilità comincia prima del risultato
L’articolo 3 del CD riportato lega la professione alla promozione del benessere e alla
consapevolezza dell’influenza esercitata sulle persone. La responsabilità non
consiste soltanto nel rispondere di un errore già avvenuto. Richiede attenzione alle
conseguenze prevedibili delle scelte e alla possibilità di usare indebitamente fiducia
e dipendenza. Il manuale discute, attraverso Frati e Desiderio, una dimensione
attiva dell’etica: la correttezza comprende azioni orientate al benessere, oltre
all’evitare violazioni. Queste letture sono contributi citati dal volume, non risultati di
studi sperimentali consultati per questa guida. [CD riportato, art. 3, PDF p. 88;
commento e note, PDF pp. 25–27.]
Nella pratica questo principio obbliga a considerare il contesto. Una valutazione
destinata a una scuola, una restituzione a una famiglia o una consulenza in un
procedimento possono avere effetti diversi, anche quando impiegano parole simili.
Come applicazione didattica, il candidato dovrebbe chiedersi chi potrebbe utilizzare
il proprio elaborato e con quali conseguenze. L’articolo 3 si collega al 7 perché una
conclusione scarsamente fondata può incidere sulla vita altrui; al 25 perché anche
un risultato corretto può essere comunicato in modo dannoso; al 32 perché chi
finanzia l’intervento può avere interessi diversi da chi lo riceve.
Rispetto e laicità: comprendere senza imporre
L’articolo 4 riportato richiede informazione comprensibile all’inizio del rapporto,
rispetto delle differenze e delle credenze e astensione dall’imposizione del proprio
sistema di valori. Non significa che il professionista debba approvare ogni azione
della persona. Significa che il mandato psicologico non può diventare una sede per
imporre convinzioni personali. Il commento mette in relazione questi principi con
l’autodeterminazione e con la gestione dei conflitti fra persona e istituzione. [CD
riportato, art. 4, PDF p. 88; commento, PDF pp. 27–29.]
Caso didattico: un genitore chiede allo psicologo di persuadere il figlio a conformarsi
alle proprie convinzioni religiose o al proprio ideale di vita. Prima di discutere
tecniche, il professionista deve chiarire quale domanda di aiuto sia effettivamente
presente e quale sia l’interesse del destinatario. Gli articoli 4 e 32 entrano in
relazione perché la richiesta del committente non legittima automaticamente un
obiettivo lesivo dell’autonomia della persona. L’articolo 3 richiama il rischio di usare
l’influenza professionale per una finalità impropria. Se si prospetta un trattamento
sanitario su un minore, va aggiunto il problema dell’articolo 31: il consenso non
sana un obiettivo professionalmente scorretto. [Ragionamento didattico; CD
riportato, PDF pp. 88 e 93.]
Competenza: sapere che cosa si può fare
L’articolo 5 comprende preparazione e aggiornamento, riconoscimento dei limiti,
uso di strumenti per i quali sia stata acquisita competenza e capacità di indicare 6
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riferimenti scientifici. Richiede inoltre di non suscitare aspettative infondate. La
competenza è quindi insieme tecnica e comunicativa: non basta conoscere un
metodo se lo si presenta come capace di risultati che non si possono sostenere. [CD
riportato, art. 5, PDF p. 89.]
L’articolo 37 traduce quel principio nella scelta del mandato: se l’interesse della
persona o dell’ente richiede altre competenze, si propone un invio. Il legame è
progressivo. L’articolo 5 serve a riconoscere il limite; il 37 a decidere se accettare o
come orientare la domanda; il 18 a rispettare la libertà di scelta nel proporre un
altro professionista. Un invio motivato non equivale a liberarsi del problema, né può
essere trasformato in un circuito di vantaggi personali. Quest’ultimo rischio riporta
agli articoli 28–30, discussi nel capitolo 9. [CD riportato, PDF pp. 91, 93–94.]
Il manuale contiene uno schema di formazione continua, ma non ne documenta
l’entrata in vigore; il capitolo 14 chiarisce questo limite. Il principio deontologico
dell’aggiornamento può essere studiato. Quantità di crediti, esoneri e adempimenti
attualmente applicabili non possono essere affermati sulla base di quel solo
schema.
Autonomia: scegliere e rispondere delle scelte
L’articolo 6 riportato difende autonomia nella scelta e nell’uso di metodi, tecniche e
strumenti, insieme alla responsabilità per valutazioni e interpretazioni. La
collaborazione con altre professioni deve rispettare le rispettive competenze. Nel
testo riprodotto in appendice è previsto di informare il Consiglio territoriale quando
manchino condizioni compatibili con autonomia e rispetto del Codice; il commento
usa anche la dicitura Ordine regionale. La guida non presenta queste formulazioni
come citazioni identiche. [CD riportato, art. 6, PDF p. 89; commento, PDF pp. 30–
31.]
L’autonomia non coincide con una scelta priva di fondamento scientifico. L’articolo
22 riportato richiama linee guida e buone pratiche nelle attività sanitarie. Il manuale
discute il rapporto con l’articolo 6 richiamando la specificità del caso concreto. La
connessione più utile è questa: il professionista deve poter scegliere senza indebite
pressioni, ma deve motivare la scelta attraverso preparazione, dati e criteri
appropriati. Non è disponibile una linea guida clinica relativa a una specifica
patologia; non si può dunque aggiungere una raccomandazione terapeutica
particolare. [Commento, PDF pp. 51–53; CD riportato, art. 22, PDF pp. 91–92.]
Domanda didattica: «Se il responsabile del servizio
impone uno strumento, lo usa?»
«Prima distinguerei una scelta organizzativa dalla richiesta di compiere un atto non
appropriato. Valuterei finalità,
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Materiale seconda prova (progetto)
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Laboratorio di etica e deontologia - Prova pratico valutativa psicologo
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Istologia - Appunti prova in itinere
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Commento al Codice Deontologico degli Psicologi