Costituzionale: revisione costituzionale e differenze tra referendum costituzionale e referendum abrogativo
Limiti alla revisione
Contenute nell’articolo 138 della Costituzione. Dove viene enunciato come le modifiche debbano essere approvate da entrambe le Camere con un intervallo non maggiore di 3 mesi fra l’approvazione e che siano approvate a maggioranza assoluta nella seconda votazione.
Vi è poi la possibilità di un referendum popolare entro 3 mesi dall’approvazione per evitarne la promulgazione, questo referendum deve essere richiesto da 1/5 dei membri di una Camera o 50k elettori oppure 5 consigli regionali, questo referendum ha assunto con il tempo la funzione di “conferma” della modifica al popolo perché richiesto dai parlamentari che hanno proposto la modifica, mentre è nato con l’idea di impedire la modifica.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
Attraverso il referendum abrogativo si decide se abrogare o meno una legge mentre con il referendum confermativo il popolo decide se confermare o meno una legge di riforma costituzionale già approvata dal Parlamento, ma senza la maggioranza qualificata dei due terzi.
I limiti alla revisione della Costituzione sono di 2 tipi, impliciti ed espliciti, i limiti impliciti coincidono con i principi supremi dell’ordinamento, come il principio pluralista, i limiti espliciti o meglio, il limite è racchiuso nel 139 che enuncia come non sia possibile modificare la forma repubblicana, ovvero tutti quei principi che rendono il nostro ordinamento come democratico, Cicconetti riguardo questo limite, lo definisce come limite relativo, perché basterebbe modificare 2 volte la Costituzione per rimuoverlo, la dottrina però non è d’accordo con questa teoria, definendo il 139 come parte del limite.
Soft law in Italia
Il soft law è presente in Italia sotto forma di raccomandazioni e i pareri adottati dalle Istituzioni dell’Unione Europea ecc…
Diritto domicilio
Arti 14, definisce il domicilio come “inviolabile” e non vi possono essere perquisizioni/irruzioni se non per le modalità previste dalla legge, qui abbiamo luogo ad una riserva di giurisdizione, ovvero viene attribuito di limitare/annullare la libertà personale dell’individuo solo all’autorità giudiziaria, ma è anche una riserva di legge assoluta e rinforzata, cioè disciplinata solo dalla legge ordinaria e rinforzata perché è la Costituzione a disporlo.
Referendum abrogativo
Articolo 75, atto popolare per richiedere l&