Diritto civile
1. Diritto privato, Torrente. Indice.
Capitolo IX: il fatto, l’atto ed il negozio giuridico
- I fatti giuridici.
- Classificazione degli atti giuridici.
- Il negozio giuridico.
- Classificazione dei negozi giuridici (in relazione alla struttura soggettiva).
- Classificazione dei negozi giuridici (in relazione alla funzione).
- Negozi a titolo gratuito e negozi a titolo oneroso.
- La rinunzia.
- Elementi del negozio giuridico.
- La dichiarazione.
- La forma.
- Il bollo e la registrazione.
- La pubblicità: fini e natura.
Capitolo XXV: classificazione dei contratti
Capitolo XXXVIII: la rescissione e la risoluzione del contratto
- Par. 350: l’azione di risoluzione per inadempimento.
- Par. 351: la risoluzione di diritto.
- Par. 352: eccezione di inadempimento.
- Par. 353: mutamento delle condizioni patrimoniali dei contratti.
- Par. 354: la clausola solve et repete.
- Par. 355: la risoluzione per impossibilità sopravvenuta.
- Par. 356: la risoluzione per eccessiva onerosità.
- Par. 357: la presupposizione.
Capitolo XLI: la compravendita
- Definizione.
- Vendita ad effetti reali e vendita obbligatoria.
- Forma e pubblicità della vendita.
- Obbligazioni del venditore.
- La garanzia per evizione.
- La garanzia per i vizi.
- Le obbligazioni del compratore.
- La vendita con patto di riscatto.
- Vendita di cose mobili.
- La vendita di beni di consumo.
- La vendita con riserva di proprietà.
- Vendita immobiliare.
Capitolo XLIV, par. 390: i contratti di cooperazione nell’altrui attività giuridica
- Il mandato.
Capitolo XLV: i principali contratti reali
- Il deposito regolare.
- Il deposito irregolare.
- Il deposito nei magazzini generali.
- Il comodato.
- Il mutuo.
3 Fac simile contratto di compravendita.
Capitolo IX: il fatto, l’atto ed il negozio giuridico
Paragrafo 96: i fatti giuridici
Per fatto giuridico si intende qualsiasi avvenimento cui l’ordinamento ricolleghi conseguenze giuridiche.
Si distinguono in fatti materiali quando si verifica un mutamento della situazione preesistente nel mondo esterno percepibile dall’uomo con i sensi, es: abbattimento di un albero e di fatti in senso ampio, es: mancato esercizio di un diritto che conduce all’estinzione del diritto per prescrizione (art. 2934 cc) che va ad indicare un’omissione, sia di fatti interni o psicologici ad es: art. 2934 cc, affinché sia ammissibile l’azione revocatoria di un atto di disposizione posto in essere da un debitore occorre “che il debitore conoscesse il pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore.”
Si parla di fatti giuridici in senso stretto o naturali quando determinate conseguenze giuridiche sono poste in relazione ad un certo evento senza che assuma rilievo se a causarlo sia intervenuto o meno l’uomo, es: legna, prodotti agricoli.
Si parla di atti giuridici se l’evento causativo di conseguenze giuridiche consiste in un’azione umana, es: occupazione di una res nullius.
In sintesi, si può dire che: la giuridicità di un fatto non dipende mai da caratteristiche intrinseche di quell’avvenimento, bensì solamente dalla circostanza che da quell’evento derivi, in forza di una norma giuridica che lo disponga, un certo effetto giuridico.
Paragrafo 97: classificazione degli atti giuridici
Gli atti giuridici si distinguono in due categorie: atti leciti, ovvero quegli atti conformi a ciò che prescrive l’ordinamento e atti illeciti, o fatti illeciti ex art. 2043 ss. cc., che al contrario sono atti compiuti in violazione di doveri giuridici e che producono la lesione del diritto soggettivo altrui.
Gli atti leciti si distinguono in operazioni, ovvero in comportamenti che consistono in modificazioni del mondo esterno, es: possesso di una cosa e dichiarazioni che invece sono atti diretti a comunicare ad altri il proprio pensiero, sono quindi fatti di linguaggio.
Tra le dichiarazioni possiamo annoverare il negozio giuridico, ovvero quelle dichiarazioni con le quali i privati nell’ambito dell’autonomia a loro riconosciutagli, esprimono la volontà di regolare in un determinato modo i propri interessi, mediante la produzione di effetti giuridici, es: recedendo da un contratto.
Al contrario del negozio giuridico abbiamo le dichiarazioni di scienza con le quali si comunica ad altri di essere a conoscenza di un atto o di una situazione del passato della quale il dichiarante afferma di esserne a conoscenza, es: confessione, attestazioni o riconoscimenti; ovvero si descrivono i termini di una situazione che il dichiarante afferma di aver preso in esame, es: bilanci o perizie.
Tutti gli atti umani consapevoli e volontari che non siano negozi giuridici sono chiamati atti giuridici in senso stretto e i loro effetti giuridici sono disposti dall’ordinamento senza riguardo all’intenzione di colui che li pone in essere, es: se una persona intima per iscritto al debitore di adempiere, questi è costituito in mora, ex art. 1219 cc, con tutte le relative conseguenze, anche se il creditore non aveva nessuna intenzione di provocare quegli effetti con la sua iniziativa. Per la validità di questi atti è richiesta la capacità di intendere e di volere al momento dell’atto, ex art. 2046 cc.
Abbiamo poi gli atti dovuti che consistono nell’adempimento di un obbligo, es: pagamento e anch’essi si distinguono dal negozio giuridico perché presuppongono un obbligo.
Paragrafo 98: il negozio giuridico
Il negozio giuridico può essere definito come la dichiarazione di volontà con la quale vengono enunciati gli effetti perseguiti ed alla quale l'ordinamento giuridico ricollega effetti giuridici conformi al risultato voluto, il es: testamento, l'accettazione o la rinuncia dell'eredità, il riconoscimento di un figlio naturale. (definizione datataci dalla dottrina).
Si è rilevato che istituti come il contratto, il testamento e il matrimonio presentano tutti il carattere comune per cui dei privati enunciano in una loro dichiarazione gli effetti giuridici che intendono conseguire, es: acquisto di una proprietà in corrispettivo di un prezzo. In questi casi la volontà manifestata produce effetti giuridici creando, modificando o estinguendo situazioni giuridiche soggettive, art. 1372 cc.
Il fenomeno negoziale corrisponde alla necessità di ritagliare una sfera di autonomia privata entro la quale i privati possano decidere da sé come regolare i propri interessi, ottenendo dalla legge che gli atti posti in essere siano resi vincolanti ed impegnativi: in tal modo l’ordinamento attribuisce ai privati il potere di creare una regola giuridica preesistente, es: trasferimento del diritto di proprietà, sia pure nei limiti e con le forme prescritte dalla legge e con efficacia circoscritta alle parti del negozio.
All’interno del Codice civile non troviamo una sezione dedicata al negozio giuridico bensì ai: contratti, artt. 1321-1469 cc, matrimonio, artt. 84-142 cc, testamento, artt. 587-712 cc.
Benché il negozio giuridico non costituisca una figura normativa ha un ruolo centrale nella storia della cultura giuridica e mantiene anche oggi rilevanza come strumento concettuale utilizzato dagli interpreti.
Paragrafo 99: classificazione dei negozi giuridici in relazione alla struttura soggettiva
Se il negozio è perfezionato con la dichiarazione di una sola parte (parte = centro di interessi) si dice unilaterale, es: il testamento.
Perciò si può avere una parte composta da una pluralità di persone, es: è unilaterale il negozio con il quale più persone conferiscono tutte insieme una procura a vendere un bene di cui siano comproprietarie.
Se le dichiarazioni di volontà sono dirette a formare la volontà di un organo pluripersonale di una persona giuridica o di una collettività organizzata di individui, es: la deliberazione dell’assemblea di una società per azioni e di un condominio, si ha l’atto collegiale. In questo atto si applica il principio di maggioranza: la deliberazione è valida ed efficace anche se è approvata dalla maggioranza e non da tutti coloro che hanno diritto di partecipare alla formazione della volontà della persona giuridica.
A differenza del negozio unilaterale e dell’atto collegiale abbiamo l’atto complesso che consta di più volontà tendenti ad un fine comune, ma a differenza di quanto avviene nell’atto collegiale, queste volontà si fondono in modo da formarne una sola, es: dichiarazioni dell’inabilitato e del suo curante.
Quindi per riassumere possiamo dire che: quando le dichiarazioni si fondono in una sola, il vizio di una di esse inficia senza rimedio la dichiarazione complessa; se la dichiarazione di voto di un partecipante ad un’assemblea è viziata, ciò non travolge automaticamente la deliberazione collegiale.
I negozi giuridici unilaterali si distinguono in recettizi se per produrre effetto la dichiarazione negoziale deve prevenire a conoscenza di una determinata persona alla quale deve essere comunicata o notificata, art. 1334 cc, per es: la disdetta, la proposta di concludere un contratto; non recettizi se producono effetto indipendentemente dalla comunicazione ad uno specifico destinatario, es: riconoscimento di un figlio nato al di fuori del matrimonio.
Sotto il profilo della disciplina si distinguono in negozi: unilaterali, bilaterali, plurilaterali. Il negozio plurilaterale presuppone la partecipazione di almeno 3 parti ciascuna delle quali si rende portatrice di un’autonoma posizione di interesse, es: contratto di società, e non deve essere confuso con il caso in cui una delle parte di un contratto bilaterale abbia struttura pluri-soggettiva, es: se due coniugi acquistano insieme un appartamento da destinare ad abitazione comune, il contratto di compravendita rimane comunque bilaterale, pur essendo la parte acquirente composta da due soggetti.
Paragrafo 100: classificazione dei negozi giuridici in relazione alla funzione
Il negozio giuridico si distingue anche in base alla sua funzione:
- Negozi mortis causa, es: testamento, i cui effetti presuppongono la morte di una persona e negozi inter vivos, es: vendita.
- Secondo che si riferiscano ad interessi economici o meno si distinguono tra negozi patrimoniali o a contenuto patrimoniale, il contratto è definito dall’art. 1321 cc come negozio che incide su un rapporto giuridico patrimoniale tra le parti, dai negozi apatrimoniali, es: negozi personali in generale.
Nell’ambito dei negozi patrimoniali si collocano i negozi di attribuzione patrimoniali, che tendono ad uno spostamento di diritti patrimoniali da un soggetto ad un altro, es: vendita o donazione. Tra i negozi di attribuzione patrimoniale dobbiamo andare a distinguere i negozi di disposizione che importano un’immediata diminuzione del patrimonio mediante rinunzia e negozi di obbligazione che danno luogo solo alla nascita di un’obbligazione, es: vendita di cosa altrui, nella quale il venditore si obbliga ad acquistare la cosa del proprietario, in modo che il compratore possa diventarne a sua volta automaticamente proprietario, ex art. 1478 comma 2 cc.
I negozi di disposizione si distinguono in negozi traslativi se attuano il trasferimento del diritto a favore di altri, traslativo-costituitivi se costituiscono un diritto reale limitato su di un bene del disponente e abdicativi.
- Negozi di accertamento che si pongono solo di eliminare controversie e dubbi sulla situazione giuridica esistente: questo ha portato a molte critiche in quanto si riteneva che i privati non dovessero controllare nulla, bensì era una cosa che spettava agli organi giudiziari (ora si è risolto se c’è un’incertezza questo stato viene eliminato ab origine come se non fosse mai esistito).
Paragrafo 101: negozi a titolo gratuito e negozi a titolo oneroso
I negozi patrimoniali si distinguono in negozi a titolo gratuito e a titolo oneroso, questa distinzione non ce la fa il codice bensì la dottrina, la quale ci dice che: un negozio a titolo oneroso c’è quando un soggetto per acquistare un qualsiasi tipo di diritto, beneficio o vantaggio, accetta un correlativo sacrificio e un negozio a titolo gratuito si ha quando un soggetto acquisisce un vantaggio senza alcun correlativo sacrificio.
Però di alcuni negozi la legge presume la gratuità, es: il deposito, art. 1767 cc, di altri presume l’onerosità, es: mutuo e mandato, artt. 1815 e 1709 cc. Alcuni contratti sono essenzialmente gratuiti come la donazione art. 769 cc o il comodato art. 1803 comma 2 cc e la previsione di un corrispettivo snaturerebbe il contratto.
La gratuità non coincide con la liberalità, che rappresenta la causa della donazione e si connota per l’intento di arricchire il beneficiario di un’attribuzione patrimoniale; la gratuità è categoria più ampia perché comprende tutti i casi di attribuzioni patrimoniali o di prestazioni a fronte delle quali non si ponga una specifica controprestazione da parte del destinatario, che però possono essere sorrette da un intento non liberale del disponente, es: un imprenditore organizza un servizio gratuito di trasporto dei propri dipendenti.
Paragrafo 102: la rinunzia
La rinuncia è un atto giuridico o un negozio giuridico con la quale il titolare di un diritto soggettivo manifesta la volontà di dismettere, abbandonare o non esercitare il diritto stesso.
Nel diritto civile la rinuncia è negozio giuridico di norma unilaterale, un modo di estinguere i rapporti giuridici. È un negozio meramente abdicativo (si parla infatti di rinuncia abdicativa) tranne nel caso della rinuncia dietro corrispettivo (definita rinuncia traslativa).
Come negozio unilaterale, non è subordinato all'accettazione altrui. Talvolta, però, allo scopo d'impedire che un diritto rimanga senza titolare, l'ordinamento giuridico dispone che la rinuncia non abbia efficacia se il diritto non venga acquisito da altri.
Può essere espressa o tacita, perché è ammesso che la volontà si desuma da fatti concludenti, ma in alcuni casi la legge richiede che la rinuncia derivi da una manifestazione espressa.
L'ordinamento giuridico disciplina particolari fattispecie di rinunce, come ad esempio la rinuncia a un diritto reale, la rinuncia all'eredità o la rinuncia a un credito.
La rinuncia ad un diritto reale è un negozio unilaterale abdicativo e non recettizio perché non avviene a favore di alcun soggetto. Normalmente gli ordinamenti giuridici prevedono che la rinuncia al diritto di proprietà su un bene immobile debba essere fatta in forma scritta ed essere oggetto di trascrizione.
Con la rinuncia al credito (o remissione del debito) il creditore libera il debitore dall'obbligazione. L'atto è unilaterale e recettizio, in quanto per avere effetto deve pervenire a conoscenza del debitore.
La rinuncia traslativa o rinuncia dietro corrispettivo è un atipico contratto plurilaterale, generalmente oneroso. Non si tratta quindi di una vera e propria rinuncia ma dell'espressione di una volontà che tende a trasferire un diritto a terzi. Rientra quindi nella categoria delle alienazioni ed è soggetta alla relativa disciplina.
La rinunzia è diversa dal rifiuto.
Paragrafo 103: elementi del negozio giuridico
Gli elementi del negozio giuridico si distinguono in elementi essenziali senza i quali il negozio è nullo e elementi accidentali che le parti sono libere di apporre o meno.
In relazione al contratto gli elementi essenziali sono elencati nell’art. 1325 cc che li definisce requisiti la cui mancanza o il vizio ne comporta la nullità, art. 1418 cc. Gli elementi essenziali si dicono generali se si riferiscono ad ogni tipo di contratto e sono: la volontà, la dichiarazione e la causa; particolari se si riferiscono a quel particolare tipo considerato, es: elemento essenziale particolare della vendita è il prezzo.
Una parte della dottrina distingue dagli elementi essenziali i presupposti del negozio, ovvero quelle circostanze intrinseche al negozio, indispensabili perché esso sia valido, es: capacità della persona che pone in essere il negozio e la sua legittimazione a disporre del rapporto che forma oggetto del negozio.
Elementi accidentali sono la condizione, il termine e il modo che non appartengono alla struttura necessaria del negozio ai fini della sua validità, ma se vengono apposti incidono sull’efficacia del negozio.
Elementi naturali, o naturalia negotii, sono quegli elementi, caratterizzanti i singoli tipi contrattuali, che la legge prevede con norme dispositive o suppletive, suscettibili perciò di essere eliminati per volontà delle parti, es: gli interessi compensativi sul prezzo nella vendita.
Paragrafo 104: la dichiarazione
La volontà del soggetto diretta a produrre effetti giuridici deve essere esternata, dichiarata: deve quindi uscire dalla sfera del soggetto affinché gli altri possano percepirla e averne conoscenza. I modi con cui ciò avviene corrispondono in sostanza a quelli con cui nella vita di relazioni rendiamo noti ad altri le nostre intenzioni o il nostro pensiero.
A seconda dei modi con cui la dichiarazione avviene, essa si distingue in dichiarazione espressa se fatta con parole, linguaggio dei segni, cenni e dichiarazione tacita consistente in un comportamento che risulti incompatibile con la volontà contraria, detta anche dichiarazione indiretta: in alcuni casi l’ordinamento giuridico per evitare incertezze non s
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.