Capitolo I: l’ordinamento giuridico
§ 1. L’ordinamento giuridico
L’ordinamento giuridico è un sistema di regole mediante le quali è organizzata una collettività e viene diretto lo svolgimento di una società. La sua finalità è quella di ordinare la società. Ogni società non può vivere senza delle regole che disciplinano i rapporti tra gli uomini. L’uomo ha bisogno dell’aiuto di un altro uomo ed è proprio da qui che nasce la società.
Per creare una società abbiamo bisogno di alcune regole:
- L’agire dei consociati deve essere disciplinato da regole di condotta che governino il comportamento che ogni membro del gruppo deve avere per assicurare una pacifica e ordinata convivenza.
- Queste regole devono essere stabilite da appositi organi.
- Le regole devono essere rispettate.
Non sempre però vengono rispettate, un esempio è quando a causa di una rivoluzione l’organizzazione non è più in grado di funzionare e di far rispettare le regole che stanno alla sua base per cui bisogna effettuare un nuovo sistema di regole.
§ 2. L’ordinamento giuridico dello Stato e la pluralità degli ordinamenti giuridici
Abbiamo diversi tipi di associazioni, come ad esempio i partiti politici, i sindacati, le organizzazioni culturali, sportive ecc… Tra tutte queste prevale, però, quella politica, quella cioè che si pone a finalità di ordine generale che soddisfa tutti nell’assicurare i presupposti necessari affinché le varie attività promosse da queste organizzazioni possano svolgersi in modo pacifico.
Le organizzazioni politiche per poter svolgere i propri compiti hanno una struttura articolata: se inizialmente garantivano un ordinato svolgimento della vita sociale e un’applicazione della legge, ora si occupano di creare condizioni per il pieno sviluppo della persona. Promuovono lo sviluppo sociale intervenendo sotto vari profili nella vita economica.
Lo Stato si identifica con una comunità di individui, stanziata in un certo territorio sul quale c’è la sovranità dello Stato e organizzata in base ad un certo sistema di regole (ordinamento giuridico).
L’ordinamento giuridico si dice originario quando la sua organizzazione non è soggetta a un controllo di validità da parte di un’altra entità, come ad esempio la Chiesa cattolica.
§ 3. Gli ordinamenti sovranazionali. L’Unione Europea
L’ordinamento sovranazionale nasce dopo la seconda guerra mondiale (1939-1945) per avere un’intensa collaborazione fra gli Stati per il mantenimento della pace e la diffusione dello sviluppo economico.
Il diritto internazionale è l’insieme di regole che disciplinano i rapporti tra gli Stati, nasce da accordi che ciascuno Stato stringe con altri e si impegna a rispettare.
L’Italia consente in condizione di parità con altri Stati ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni e promuove le organizzazioni rivolte a tale scopo.
Nascono quindi diverse norme, come quella costituzionale, pensata in vista della partecipazione dell’Italia all’organizzazione delle Nazioni Unite e ha avuto un’importanza decisiva ai fini del contributo dell’Italia al processo di unificazione dell’Europa.
Il Trattato di Roma del 1957 ha dato vita alla Comunità Economica Europea. Quest’integrazione è stata difficoltosa. Si è passati dai tre iniziali Trattati istitutivi di organismi: CECA (1951), CEE (1957) e la Comunità Europea per l’Energia Atomica che consentivano una libera circolazione delle merci, a un progressivo allargamento del numero degli Stati aderenti e quindi verso una prevalenza delle decisioni assunte dagli organi comunitari sulle determinazioni dei singoli Stati.
Dopo il Trattato di Roma del 1957, ci fu il Trattato di Maastricht del 1992, entrato in vigore nel 1993 che contiene il trattato sull’Unione Europea, con il quale si fissano le regole politiche e i parametri economici richiesti per l’adesione dell’Unione dei vari Stati. Questo Trattato ha introdotto il concetto di cittadinanza dell’Unione Europea e posto le basi per l’Unione economica e monetaria dell’UE.
Altre modifiche sono state introdotte con il Trattato di Amsterdam del 1997, entrato in vigore nel 1999 e del Trattato di Nizza del 2001, entrato in vigore nel 2003. Si cercò di introdurre la Carta di Nizza, ma non entrò subito a far parte del trattato.
Con il Trattato di Lisbona del 2007, entrato in vigore nel 2009, ci sono state modifiche per il TUE e il TFUE.
La Carta di Nizza (entrata in vigore nel 2007) enuncia i principi fondamentali che devono essere rispettati dell’Unione in sede di applicazioni per il diritto comunitario.
La CEDU è un Trattato Internazionale, firmato nel 1950 dai Paesi aderenti al Consiglio d’Europa che tutela l’uomo e i suoi diritti.
§ 4. La norma giuridica
L’ordinamento di una collettività è costituito da un sistema di regole che disciplinano la comunità. Ogni regola si chiama norma, ciascuna di queste norme si dice giuridica, in quanto appartiene al diritto.
La giuridicità di una norma dipende dal fatto che vada considerata in base a criteri fissati da ogni ordinamento, dotata di autorità in quanto inserita nel sistema giuridico.
La norma giuridica si distingue da quella morale, anche quando hanno un identico contenuto. Ogni regola morale è assoluta. La regola giuridica è prevista da un atto dotato di autorità nell’ambito dell’organizzazione di una collettività ed è eteronoma.
I fatti produttivi di norme giuridiche si chiamano fonti, la norma è il risultato di un atto normativo e viene considerata un documento normativo. La norma va interpretata.
Occorre opportuno fare la differenza tra legge e norma. La prima è un atto giuridico vero e proprio che si basa su regole comportamentali; la seconda regola l’atteggiamento di persone appartenenti ad un gruppo, il quale ritiene giusto mantenere canoni di comportamento.
§ 5. Diritto positivo e diritto naturale
Il diritto positivo comprende le norme che ogni cittadino deve rispettare all’interno di uno Stato, evitando di incorrere in sanzioni.
Il diritto naturale comprende le norme proprie della natura umana, ad esempio il diritto alla vita, il diritto alla libertà.
La configurazione di un diritto che occupa un posto o un grado superiore a quello positivo costituisce un costante vincolo al legislatore.
§ 6. La struttura della norma. La fattispecie
Una norma si articola nella formulazione di una ipotesi di fatto, al cui verificarsi la norma ricollega una determinata conseguenza o effetto giuridico, che può consistere nell’acquisto di un diritto, nell’estinzione o modificazione di un diritto, nell’applicazione di una conseguenza.
La norma si struttura come un periodo ipotetico: si compone della previsione e dell’affermazione di una conseguenza giuridica.
La parte della norma che descrive l’evento che intende regolare, si definisce fattispecie.
Abbiamo quella concreta e quella astratta. Con la prima si intende un determinato fatto o complesso di fatti che si sono verificati realmente rispetto ai quali la norma descrive gli effetti giuridici che ne derivano. Con la seconda si intende il fatto descritto ipoteticamente da una norma ad indicare quanto deve verificarsi affinché si produca una conseguenza giuridica. Questa si risolve con una pura operazione intellettuale di interpretazione del testo normativo, come ad esempio l’indagine.
Si dice fattispecie semplice, se consiste in un unico fatto; es: morte di “x” da cui deriva l’apertura della successione ereditaria.
Si dice fattispecie complessa, se consiste in più fatti; es: per alienare i beni di una persona incapace occorre l’autorizzazione del giudice e del suo rappresentante legale.
Se la fattispecie si compone di una serie di fatti che si succedono nel tempo, si possono verificare effetti prima che l’intera serie sia completata.
§ 7. La sanzione
La sanzione è una conseguenza sfavorevole prevista per chi non rispetti una norma giuridica. Consiste nella limitazione di diritti, inadempimento del comportamento prescritto, prevedendo una sanzione volta a scoraggiarla.
Spesso vicino a norme di “condotta”, dette primarie, il legislatore prevede una “risposta” dell’ordinamento, chiamate norme sanzionatorie o secondarie.
La difesa dell’ordinamento viene perseguita anche con l’aiuto di norme che si limitano ad affermazioni di principio, che svolgono una funzione esemplare.
Ci sono norme che stabiliscono incentivi a favore di soggetti che si trovano in particolari situazioni, un esempio è quello di un’impresa edile che costruisce in zone meno sviluppate.
La sanzione viene applicata per salvaguardare la collettività e gli interessi di essa, i suoi valori e l’applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste in astratto da singole norme se vengono violate.
Il monopolio statale dell’uso della forza viene dato ai privati solo in alcune circostanze, come ad esempio la difesa legittima.
La sanzione può operare in modo diretto, cioè mira a ricostruire la situazione iniziale (es: chi ha rubato è obbligato a restituire la refurtiva); e in modo indiretto, cioè non mira a ricostruire la situazione iniziale (es: hai rubato, vai in carcere).
§ 8. Caratteri della norma giuridica. Generalità e astrattezza. Il principio costituzionale di eguaglianza
I caratteri essenziali della norma giuridica sono la generalità e l’astrattezza dei relativi precetti.
Con generalità si intende che la legge non deve essere dettata per singoli individui, ossia formulata in modo da essere applicata ad una sola persona o ad una schiera predeterminata di soggetti individualmente identificati, bensì o per tutti i consociati o per classi generiche di soggetti.
Con astrattezza si intende che la legge non deve essere dettata per specifiche situazioni concrete, bensì per fattispecie astratte, ossia per situazioni descritte ipoteticamente. La norma ha lo scopo di regolare una serie indeterminata di casi futuri ed eventuali e si presta ad applicarsi a chiunque si verrà a trovare nella situazione prefigurata dalla norma.
Particolarmente importante nella formulazione della norma giuridica è l’esigenza del rispetto del principio di eguaglianza.
Dal principio di eguaglianza va tenuto distinto il principio per cui i pubblici uffici devono rispettare nell’esercizio delle loro funzioni il criterio della imparzialità (art.97 Cost.), ossia l’obbligo di applicare le leggi in modo eguale, senza arbitrarie differenziazioni di trattamento a favore o a danno dei singoli interessati (la legge è uguale per tutti).
Nell’art. 3 Cost. è enunciato il principio di eguaglianza sotto due profili:
- Formale, che afferma che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di razza, sesso, lingua e religione.
La norma fa riferimento ai soli cittadini, la Corte costituzionale ha però precisato che il principio di eguaglianza deve essere rispettato anche nei confronti degli stranieri, almeno per quanto riguarda i diritti fondamentali della persona.
Si tratta di un vincolo rivolto al legislatore ordinario ed opera non già nel senso che tutte le norme di legge debbano sempre indirizzarsi in modo identico a tutti i cittadini, bensì nel senso che l’individuazione delle « categorie » di soggetti cui ciascuna norma è destinata deve avvenire in modo non arbitrario, con criteri che evitino di trattare situazioni omogenee in modo differenziato, ovvero situazioni disomogenee in modo eguale. A parità di condizioni deve corrispondere un trattamento eguale ed a condizioni diverse un trattamento differenziato. Il controllo del rispetto del principio di eguaglianza è affidato alla Corte costituzionale, la quale può dichiarare l’illegittimità di una norma di legge quando ravvisi un’irragionevole o arbitraria differenziazione normativa di situazioni che, in realtà, siano omogenee, ovvero un’assimilazione di trattamento nei confronti di situazioni tra loro diverse.
- Sostanziale, che impegna la Repubblica a « rimuovere gli ostacoli di ordine economico sostanziale e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese ».
Si tratta di un’indicazione programmatica rivolta agli organi dello Stato, sollecitati ad assumere misure idonee ad attenuare le differenze di fatto, economiche e sociali, che in concreto discriminano le condizioni di vita dei singoli. Questa norma ha valore fondamentale in quanto riassume i fondamentali obiettivi di promozione della società e dell’individuo ai quali la comunità deve dedicarsi attraverso l’azione degli organi di rappresentanza politica e di governo.
§ 9. L’equità
Il ricorso all’equità è consentito solo in casi eccezionali.
L'equità è la giustizia del singolo caso.
L'ordinamento ritiene pericoloso affidarsi alla valutazione soggettiva del giudice, preferendo che i singoli sappiano esattamente quali sono le conseguenze dei loro comportamenti (principio della certezza del diritto). È comunque la legge stessa che decide in quali casi il giudice può ricorrere al principio di equità, il che avviene soprattutto nelle cause di minor valore, affidate al giudice di pace. Anche in questi casi il giudice non deve far prevalere le proprie concezioni personali (equità cerebina), ma ispirarsi a quelle dell’ordinamento vigente e ricercare quindi come si sarebbe comportato il legislatore. Si tratta di equità integrativa quando la Legge prevede che il giudice possa integrare o determinare secondo equità gli elementi di una fattispecie o di un regolamento contrattuale predisposto dalle parti.
Capitolo II: il diritto privato e le sue fonti
§ 10. Diritto pubblico e diritto privato
Il diritto pubblico disciplina l’organizzazione dello Stato e degli altri enti pubblici, regola la loro azione, interna e di fronte ai privati, ed impone a questi ultimi il comportamento cui sono tenuti per rispettare la vita associata e il reperimento dei mezzi finanziari necessari per il perseguimento delle finalità pubbliche.
Il diritto privato, invece, si limita a disciplinare le relazioni interindividuali, sia dei singoli che degli enti privati, non affidandone la cura ad organi pubblici, ma lasciando all’iniziativa personale anche l’attuazione delle norme.
Lo Stato può evocare a sé la realizzazione di funzioni un tempo lasciate solo ai privati, come ad esempio la scuola, ovvero può rinunciare ad organizzare in forma pubblica determinati tipi di attività, restituendoli all’iniziativa privata.
Non tutto ciò che riguarda soggetti pubblici, beni pubblici e attività pubbliche, appartiene perciò solo al diritto pubblico, infatti i soggetti pubblici possono operare anche iure privatorum, un esempio è quello dell’Università statale che stipula un contratto di locazione di diritto privato per assicurarsi la disponibilità di maggiori spazi. Molto spesso un medesimo fatto è disciplinato sia da norme di diritto privato che da norme di diritto pubblico, un esempio è l’investimento di un pedone da parte di un’automobilista che fa scattare sia una sanzione penale per lesioni corpose (art.590 c.p: Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309), sia una sanzione amministrativa (es: sospensione della patente di guida).
§ 11. Distinzione tra norme cogenti e norme derogabili
Le norme, nel diritto privato, si distinguono in:
- Derogabili (o dispositive), sono quelle norme la cui applicazione può essere evitata mediante un accordo degli interessati.
- Inderogabili (o cogenti), sono quelle norme la cui applicazione è imposta dall’ordinamento prescindendo dalla volontà dei singoli.
Poi distinguiamo anche le norme suppletive, le quali sono destinate a trovare applicazione solo quando i soggetti privati non abbiano provveduto a disciplinare un determinato aspetto della fattispecie, in relazione alla quale sussiste una lacuna, cui la legge sopperisce intervenendo a disciplinare ciò che i privati hanno lasciato privo di regolamentazione.
Sebbene le norme di diritto pubblico siano quasi sempre cogenti e quelle di diritto privato quasi sempre dispositive, possono anche aversi norme di diritto pubblico suscettibili di deroga o norme di diritto privato cogenti.
Con la norma dispositiva, il legislatore enuncia una regola conforme alla disciplina che viene adottata di solito dalle parti stesse e perciò può considerarsi “tipica”, potendosi presumere che, se l’ipotesi fosse stata contemplata, la volontà comune dei contraenti si sarebbe indirizzata verso quella soluzione.
§ 12. Fonti delle norme giuridiche
Per fonti legali di produzione delle norme giuridiche si intendono gli atti e i fatti che producono o sono idonei a produrre diritto.
Dalle fonti di produzione si distinguono le fonti di “cognizione”, ossia i documenti e le pubblicazioni ufficiali da cui si può pretendere una conoscenza.
Alle fonti di produzione delle singole norme giuridiche, si possono contrapporre le fonti di un intero ordinamento, ossia le vicende storico-politiche che ne hanno determinato la nascita con quelle determinate caratteristiche.
Le fonti si possono distinguere in:
- Materiali.
- Formali.
Rispetto a ciascuna fonte, quando si tratti di un atto, si può individuare:
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