SCHEMI DI PRIVATO
CAPO I - Il diritto privato in generale
Sezione I - concetto del diritto e partizioni fondamentali
1. Concetto di diritto: diritto oggettivo e diritti soggettivi
Il diritto ha come funzione principale quella di regolare i rapporti sociali, stabilendo le regole di comportamento tra gli uomini.
Secondo Kant, il diritto è l’insieme delle condizioni che permettono alla libertà di ciascuno di coesistere con quella degli altri: questa funzione impone soprattutto obblighi negativi di rispetto.
Accanto a ciò, il diritto svolge anche una funzione positiva, organizzando la vita sociale e favorendo la collaborazionetra i cittadini. Per questo crea un ordine obbligatorio che si impone nei rapporti sociali.
Diritto oggettivo
● È la norma giuridica (norma agendi).
● Può essere una singola regola o l’insieme delle norme di una comunità.
● L’insieme organico delle norme costituisce l’ordinamento giuridico.
Diritto soggettivo
● È il potere riconosciuto a un soggetto di agire per soddisfare un proprio interesse (facultas agendi).
● È garantito dal diritto oggettivo.
● Le principali categorie sono:
○ diritto di proprietà
○ diritto di credito
Diritto oggettivo e soggettivo sono strettamente collegati: i diritti soggettivi esistono perché l’ordinamento li riconosce e li tutela, imponendo obblighi corrispondenti ad altri soggetti.
2. Ordinamenti giuridici e caratteristiche del diritto
Ordinamento giuridico
È l’insieme unitario delle norme vigenti in una comunità. Ne esistono più tipi:
● ordinamento statale
● ordinamento internazionale
● ordinamento dell’Unione Europea
● ordinamenti di altri Stati e della Chiesa
● ordinamenti derivati (Regioni ed enti territoriali)
Lo Stato può riconoscere norme provenienti da altri ordinamenti (es. diritto internazionale, art. 10 Cost.).
Formazioni sociali
La Costituzione (art. 2) riconosce e tutela le formazioni sociali (famiglia, sindacati, associazioni), considerate anch’esse ordinamenti sociali.
Monopolio della forza
Solo lo Stato può usare legittimamente la coercizione fisica (arresto, carcere) per garantire il rispetto delle norme.
3. Il diritto dell’Unione Europea
Il diritto UE nasce dai Trattati (CECA, CEE, EURATOM) e si sviluppa fino all’Unione Europea.
Passaggi fondamentali:
● Atto Unico Europeo (1986) → mercato unico
● Trattato di Maastricht (1993) → Unione di Stati e cittadini
● Trattato di Lisbona (2009) → TUE e TFUE, principi democratici
Con Lisbona entra in vigore la Carta dei diritti fondamentali dell’UE, vincolante per Stati e istituzioni quando applicano il diritto UE.
Principi fondamentali:
● attribuzione: l’UE agisce solo nelle competenze conferite dagli Stati
● sussidiarietà: interviene solo se gli Stati non possono raggiungere gli obiettivi
● primato del diritto UE (sent. Costa c. ENEL)
● efficacia diretta delle norme UE (sent. Van Gend & Loos)
Il diritto UE è un diritto comune, non straniero.
4. Alterità, statualità e obbligatorietà del diritto
Alterità (bilateralità)
Il diritto regola rapporti tra almeno due soggetti:
● soggetto attivo → titolare del diritto
● soggetto passivo → gravato dall’obbligo
Statualità
● Lo Stato crea o riconosce norme generali e astratte.
● Lo Stato garantisce l’osservanza dell’ordinamento.
● Vige il principio di legalità: giudici e amministrazione sono soggetti alla legge.
Si distinguono:
● Stato di diritto → tutela delle libertà
● Stato sociale di diritto → intervento per la giustizia sociale
È in atto una costituzionalizzazione del diritto privato.
Obbligatorietà
Il diritto è obbligatorio e garantito da sanzioni, proporzionate alla gravità della violazione.
5. Istituti giuridici e sistematicità del diritto
Un istituto giuridico è un complesso coordinato di norme che disciplina un determinato fenomeno (es. matrimonio, proprietà, contratto).
Gli istituti affini formano le parti del diritto, tutte inserite in un ordinamento unitario e coerente.
6. Distinzioni fondamentali
Diritto pubblico
● Regola l’organizzazione dello Stato e degli enti pubblici.
● I soggetti non sono in posizione di parità.
● Comprende: diritto costituzionale, amministrativo, penale, processuale, tributario ecc.
Diritto privato
● Regola i rapporti tra soggetti in posizione di parità.
● Si applica anche allo Stato quando agisce come privato.
● Comprende: diritto civile, commerciale, del lavoro privato ecc.
Si distinguono inoltre:
● diritto privato internazionale
● diritto pubblico internazionale
7. Diritto naturale e diritto positivo
Il diritto deve ispirarsi a principi superiori di giustizia.
Il diritto naturale è un sistema di principi fondati sulla natura dei rapporti umani, non su una volontà legislativa.
Il giurista non applica meccanicamente le norme, ma ricerca il giusto ed equo (ars boni et aequi).
8. Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo
Dopo la Seconda guerra mondiale nasce l’esigenza di tutelare la dignità umana:
● 1948: Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (ONU)
● 1950: Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU)
La CEDU:
● tutela diritti giustiziabili
● riconosce il ricorso individuale
● istituisce la Corte europea dei diritti dell’uomo (Strasburgo)
Sezione II - Le fonti del diritto oggettivo interno
1. Le fonti del diritto: nozione e classificazioni
Per fonte del diritto si intende ciò da cui il diritto nasce o attraverso cui si conosce. Si distinguono:
Fonti di cognizione
Sono i testi che rendono conoscibili le norme giuridiche (es. Gazzetta Ufficiale).
La prevalenza del diritto scritto sulle consuetudini è giustificata da esigenze di certezza, precisione e stabilità.
Fonti di produzione
Sono gli atti o fatti idonei a creare norme giuridiche.
● Fonti materiali: fattori sociali, economici, culturali che ispirano le norme.
● Fonti formali: procedimenti previsti dall’ordinamento per produrre norme giuridiche.
L’art. 1 delle disposizioni preliminari al codice civile individua quattro fonti formali:
. leggi
. regolamenti
norme in materia di lavoro
. usi
.
2. La Costituzione e la gerarchia delle fonti
La Costituzione italiana (in vigore dal 1° gennaio 1948) è la fonte suprema dell’ordinamento.
● Nei Principi fondamentali e nella Parte I stabilisce valori e diritti fondamentali immediatamente vincolanti.
● Nella Parte II disciplina l’organizzazione della Repubblica.
Le fonti sono organizzate secondo una gerarchia: Costituzione → leggi → regolamenti → usi.
I conflitti tra norme (antinomie) si risolvono tramite:
● criterio gerarchico
● criterio cronologico (lex posterior)
● criterio di competenza
3. Costituzionalizzazione del diritto privato
Il Codice civile (1942) precede la Costituzione (1948) ed è nato in un contesto politico superato.
Dopo la nascita della Repubblica si è avviato un processo di armonizzazione tra Codice e Costituzione, detto costituzionalizzazione del diritto privato.
Metodo
La Costituzione è una fonte per principi, privi di fattispecie rigida, applicati mediante bilanciamento dei valori.
I principi costituzionali hanno:
● efficacia mediata: orientano l’interpretazione delle norme civilistiche
● efficacia immediata, quando svolgono:
○ funzione integrativa (clausole generali)
○ funzione suppletiva, in assenza di disciplina legislativa, specie per la tutela dei diritti fondamentali
Il ruolo dell’interprete diventa centrale.
Effetti sul diritto civile
● nuova concezione di autonomia privata, legata alla persona e alla solidarietà
● tutela dei diritti della persona
● rilettura della proprietà in funzione sociale
● limitazione dell’autonomia contrattuale tramite buona fede e correttezza
● evoluzione della responsabilità civile, orientata alla tutela dei diritti inviolabili
Il Codice civile diventa così uno strumento di attuazione della Costituzione.
4. Europeizzazione del diritto privato
Accanto alla costituzionalizzazione nazionale si sviluppa l’europeizzazione del diritto privato.
Diritto dell’Unione Europea
● Fonti principali: Trattati, Carta dei diritti fondamentali dell’UE (CDFUE) e diritto derivato.
● La Carta ha lo stesso valore dei Trattati ed è vincolante:
○ il giudice nazionale deve disapplicare la norma interna incompatibile con il diritto UE.
CEDU
● Fonte internazionale, non direttamente applicabile.
● Vincola lo Stato tramite l’art. 117 Cost.
● In caso di contrasto, il giudice deve sollevare questione di legittimità costituzionale.
● L’interpretazione autentica spetta alla Corte di Strasburgo.
5. Dal postmodernismo alla centralità della legge
Il diritto contemporaneo è segnato dal postmodernismo, caratterizzato da:
● superamento del modello rigido delle codificazioni
● maggiore ruolo dei valori e dell’interpretazione
Tuttavia, la Costituzione (art. 101) impone che il giudice decida secondo la legge, a tutela della certezza e della libertà dei consociati.
6. Le leggi, i codici e i testi unici
La legge è la principale fonte del diritto.
Dopo la riforma del 2001, la potestà legislativa è ripartita tra Stato e Regioni.
Testi unici
● Raccolgono norme preesistenti.
● Possono essere:
○ compilativi
○ innovativi (su delega parlamentare)
Codici
● Hanno valore normativo proprio.
● Sono sistemi organici e coerenti.
● Il codice civile è il fulcro del diritto privato ed è affiancato da leggi speciali.
7. I regolamenti
I regolamenti sono fonti secondarie emanate dal potere esecutivo o da altri enti dotati di potestà normativa.
Non creano nuovi diritti, ma disciplinano l’attuazione della legge.
Tipi principali:
● esecutivi
● integrativi
● indipendenti
● di organizzazione
Se illegittimi, possono essere disapplicati dal giudice ordinario o annullati dal giudice amministrativo.
8. Autorità amministrative indipendenti
Sono organismi autonomi dal potere politico, nati per:
● garantire imparzialità
● vigilare su mercati e diritti
Dispongono di poteri:
● normativi (sublegislativi)
● amministrativi
● para-giurisdizionali
Le loro decisioni sono impugnabili davanti al giudice amministrativo.
9. Le norme in materia di lavoro
La Costituzione fonda la Repubblica sul lavoro (art. 1) e tutela i diritti dei lavoratori.
In mancanza di una legge sindacale attuativa dell’art. 39 Cost., la disciplina è affidata:
● alla contrattazione collettiva
● alla giurisprudenza
I contratti collettivi sono riconosciuti come fonti di fatto con efficacia estesa.
10. Gli usi
Gli usi sono regole non scritte fondate su:
● elemento materiale (costanza, generalità, durata)
● elemento psicologico (opinio necessitatis)
Hanno efficacia:
● solo praeter legem
● mai contra legem
Si distinguono:
● usi normativi
● usi contrattuali o d’affari
11. Giurisprudenza, dottrina ed equità
Giurisprudenza
● Non crea diritto, ma lo interpreta.
● Le sentenze vincolano solo le parti, salvo il principio di diritto della Cassazione.
● La Corte di Cassazione svolge funzione nomofilattica.
Dottrina
● Ha valore scientifico e orientativo.
● Guida l’evoluzione del diritto e la sua costruzione teorica.
Equità
● Non è fonte autonoma, salvo rinvio della legge.
● Serve a correggere, integrare e adattare la norma al caso concreto.
SEZIONE III – Le fonti del diritto dell’Unione Europea
1. L’integrazione europea: dalle Comunità all’Unione
L’integrazione europea nasce nel secondo dopoguerra con l’obiettivo di garantire pace, stabilità e cooperazione economica tra gli Stati europei.
● 1952 – CECA (Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio): messa in comune delle risorse strategiche per evitare nuovi conflitti
● Stati fondatori: Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi
● Progressiva estensione delle competenze economiche e politiche
Allargamenti
● 1973: Regno Unito, Irlanda, Danimarca
● 1981–1986: Grecia, Spagna, Portogallo
● 1995: Austria, Finlandia, Svezia
● 2004: grande allargamento a Est (10 Stati)
● 2007: Bulgaria e Romania
● 2013: Croazia
Oggi l’UE è composta da 27 Stati membri.
Brexit
● Referendum del 2016 → uscita del Regno Unito
● Procedura ex art. 50 TUE
● Recesso effettivo dal 1° gennaio 2021
● Evento storico che dimostra il carattere volontario dell’appartenenza all’UE
Prospettive di allargamento
● Balcani occidentali (Serbia, Montenegro, Albania, Macedonia del Nord ecc.)
● Ucraina, Moldavia, Georgia
● Necessario il rispetto dei criteri di Copenaghen (democrazia, Stato di diritto, diritti umani, economia di mercato, acquis comunitario)
● Caso particolare: Turchia, negoziati di fatto sospesi
2. Le istituzioni dell’Unione e le funzioni fondamentali
Con il Trattato di Lisbona l’UE assume un assetto istituzionale definito.
Istituzioni principali
● Parlamento europeo
● Consiglio europeo
● Consiglio dell’Unione europea
● Commissione europea
● Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE)
● BCE e Corte dei conti (funzioni specifiche)
Funzioni dell’Unione
● legislativa
● esecutiva
● giurisdizionale
Il sistema si fonda sul principio di attribuzione: l’UE può agire solo nelle competenze conferite dai Trattati.
3. La funzione legislativa e le fonti del diritto UE
Procedimenti legislativi
● Procedura legislativa ordinaria (codecisione) → regola generale
○ Parlamento + Consiglio su proposta della Commissione
● Procedura legislativa speciale → materie sensibili (fisco, politica estera ecc.)
Atti dell’Unione
● Regolamenti:
○ portata generale
○ obbligatori in tutti i loro elementi
○ direttamente applicabili
● Direttive:
○ vincolano gli Stati solo quanto agli obiettivi
○ richiedono recepimento
● Decisioni: obbligatorie ma rivolte a destinatari specifici
● Raccomandazioni e pareri: non vincolanti
Principi fondamentali
● Efficacia diretta: alcune norme UE sono immediatamente invocabili dai cittadini
● Primato del diritto UE: il giudice nazionale deve disapplicare la norma interna contrastante
● Sussidiarietà: l’UE interviene solo se l’azione nazionale è insufficiente
● Proporzionalità: l’azione UE non deve eccedere quanto necessario
Il diritto UE è un ordinamento autonomo e sovranazionale.
4. La funzione giurisdizionale: la Corte di giustizia dell’UE
La CGUE, con sede a Lussemburgo, garantisce il rispetto del diritto UE.
Struttura
● Corte di giustizia
● Tribunale (giudice di prima istanza)
Competenze principali
● Contenziose:
○ ricorso per annullamento
○ ricorso per carenza
○ responsabilità extracontrattuale
● Pregiudiziali (art. 267 TFUE):
○ dialogo con i giudici nazionali
○ garantisce interpretazione uniforme
● Consultive: pareri su accordi internazionali
Le sentenze della Corte sono vincolanti e hanno consolidato i principi di primato ed efficacia diretta.
5. Rapporti con le Corti costituzionali nazionali
● La CGUE afferma il primato del diritto UE (caso Costa c. ENEL)
● Gli Stati rivendicano il rispetto dell’identità costituzionale (art. 4 TUE)
● Tensioni recenti (Polonia, Ungheria ecc.)
Il sistema si fonda su un equilibrio delicato tra integrazione europea e sovranità costituzionale.
6. Commissione europea e BCE
Commissione europea
● “Governo” dell’Unione
● Iniziativa legislativa
● Vigilanza sull’applicazione del diritto UE
● Tutela dei cittadini (buona amministrazione, petizioni, Mediatore)
Banca Centrale Europea
● Competenza esclusiva sulla politica monetaria
● Obiettivo: stabilità dei prezzi
● Indipendenza dagli Stati
● Cuore dell’Unione economica e monetaria
7. Competenze dell’Unione e adattamento del diritto interno
Tipi di competenze (TFUE)
● Esclusive
● Concorrenti
● Di coordinamento
● Di sostegno
Adattamento in Italia
● Legge n. 234/2012
● Due strumenti:
○ legge di delegazione europea
○ legge europea
Garantisce l’adeguamento costante del diritto interno al diritto UE.
8. Spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia
Art. 3, §2 TUE: priorità alla tutela dei cittadini.
Cooperazione giudiziaria civile
● riconoscimento delle decisioni
● conflitti di legge e giurisdizione
● accesso alla giustizia
Cooperazione penale
● Procura europea (art. 86 TFUE)
● tutela degli interessi finanziari dell’UE
9. UE, pandemia e crisi economica
● Risposta solidale alla crisi Covid-19
● Next Generation EU
● Recovery Fund, SURE, interventi BCE
● Emissione di debito comune
● Condizionalità sul rispetto dello Stato di diritto
10. UE, CEDU e Consiglio d’Europa
● Consiglio d’Europa ≠ Unione Europea
● CEDU tutela diritti fondamentali → Corte di Strasburgo
● La CEDU vincola gli Stati, non ha primato diretto
● Il diritto UE invece:
○ ha efficacia diretta
○ prevale sulle leggi nazionali
Con Lisbona entra in vigore la Carta dei diritti fondamentali UE, che:
● ha valore dei Trattati
● è direttamente applicabile
● convive con CEDU e Costituzioni nazionali
Oggi esistono tre sistemi di tutela dei diritti:
Costituzionale nazionale
.
. CEDU
Carta UE
.
Insieme formano uno j
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