28 Procedimento illecito sportivo e amministrativo
Il procedimento per illecito sportivo e per illecito amministrativo, disciplinato dall’art. 114 del Codice di Giustizia Sportiva, è una procedura speciale della giustizia sportiva, ispirata al processo penale e fondata sul principio del contraddittorio e del diritto di difesa.
Il procedimento si articola in due fasi: la fase delle indagini e quella del giudizio. Le indagini sono svolte dalla sola Procura Federale (risposta 1: B), che raccoglie gli elementi necessari per valutare la fondatezza dell’illecito.
Il Tribunale Federale non ha poteri investigativi.
La Procura può acquisire atti anche da procedimenti penali ordinari, utilizzabili come prova nel procedimento sportivo.
È prassi che il procedimento si concluda prima dell’inizio della nuova stagione sportiva (risposta 2: A), così da evitare che eventuali sanzioni interferiscano con il regolare svolgimento dei campionati.
Per quanto riguarda i conflitti di competenza tra organi giudicanti, essi sono risolti dalla Corte Federale d’Appello (risposta 3: D).
In materia di comunicazione degli atti del procedimento, in particolare del deferimento, vige il principio del raggiungimento dello scopo: si applica infatti la presunzione di conoscenza a condizione che la parte si costituisca nel procedimento (risposta 4: A), anche se la notifica può essere effettuata con diversi mezzi come PEC o posta elettronica certificata.
Il termine per comparire davanti al Tribunale Federale è di 20 giorni liberi dalla ricezione dell’avviso di convocazione, salvo che il Presidente del Tribunale disponga un termine inferiore (risposta 5: D).
Le parti hanno la possibilità di esercitare pienamente il diritto di difesa: il termine ultimo per depositare memorie difensive, documenti e istanze istruttorie è tre giorni prima della data di convocazione (risposta 6: A).
Durante la fase istruttoria, le parti possono chiedere l’ammissione dei testimoni, indicando obbligatoriamente i capitoli di prova, i dati identificativi e i recapiti dei testimoni (risposta 7: C). È inoltre importante che i testimoni vengano convocati direttamente dalle parti richiedenti (risposta 9: B), poiché il Tribunale non li convoca d’ufficio.
Il patrocinio di un legale nel procedimento sportivo è facoltativo (risposta 8: B): le parti possono difendersi anche personalmente.
Nel corso del giudizio, il Tribunale Federale dispone di ampi poteri istruttori: può acquisire documenti, rinnovare prove e sentire nuovamente testimoni. Il dibattimento si svolge nel contraddittorio tra Procura e difesa, con la Procura che espone per prima le proprie richieste e gli incolpati che intervengono per ultimi.
Nei procedimenti per illecito amministrativo è ammesso il patteggiamento, mentre è escluso nei casi di illecito sportivo. Questo accordo, se approvato dagli organi competenti, comporta la definizione del procedimento.
Infine, la pronuncia di primo grado deve essere emessa entro 90 giorni dalla notifica del deferimento. Se ciò non avviene, si verifica l’estinzione dell’azione, che non può più essere riproposta (risposta 10: A).
29. Fatti e comportamenti discriminatori
Il tema dei fatti e comportamenti discriminatori nell’ordinamento sportivo è disciplinato dall’art. 28 del Codice di Giustizia Sportiva (risposta 1: B). Questa norma rappresenta il principale strumento di contrasto alle condotte discriminatorie e ha subito nel tempo numerose evoluzioni per adeguarsi agli standard internazionali della UEFA e della FIFA.
Il cuore della tutela contro ogni forma di discriminazione è costituito dal rispetto della dignità personale e sociale sancito dall’art. 3 della Costituzione (risposta 2: C). Tale principio rappresenta il fondamento dell’intero sistema sanzionatorio sportivo in materia, insieme alle fonti sovranazionali che tutelano la persona umana.
Secondo la giurisprudenza ordinaria, i reati di discriminazione razziale o etnica sono qualificati come reati di pura condotta (risposta 3: D), cioè punibili già per la semplice realizzazione del comportamento offensivo, indipendentemente dal verificarsi di un evento ulteriore.
La nozione di comportamento discriminatorio comprende ogni condotta che offenda, denigri o insulti una persona o un gruppo per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità o origine etnica. Per tali condotte, la norma prevede una sanzione minima molto severa: la squalifica per almeno dieci giornate di gara (risposta 4: C).
Questa soglia minima è stata innalzata rispetto al passato, quando era più bassa, ed è stata modificata proprio per adeguarsi all’art. 14 del Codice Disciplinare UEFA (risposta 5: A), che impone una politica più rigorosa contro ogni forma di discriminazione.
Oltre alla squalifica, la normativa prevede anche una sanzione economica: l’ammenda da 10.000 a 20.000 euro (risposta 6: B) per i calciatori che pongono in essere comportamenti discriminatori nei casi previsti.
Un caso emblematico di applicazione della norma riguarda il calciatore Gaetano Iannini (risposta 7: D), che fu tra i primi a essere squalificato ai sensi della disciplina sui comportamenti discriminatori.
L’episodio avvenne durante la partita Sud Tirol–Matera, dove un calciatore del Matera venne espulso per insulti razzisti (risposta 8: C) rivolti a un avversario ghanese.
La disciplina non riguarda solo i calciatori, ma anche dirigenti, tesserati e altri soggetti dell’ordinamento sportivo. In questi casi, la norma prevede la sanzione dell’inibizione o della squalifica per un periodo non inferiore ai quattro mesi (risposta 9: A), con possibilità di sanzioni più gravi nei casi di maggiore gravità.
Anche questo aggravamento sanzionatorio è stato introdotto per adeguarsi alla disciplina dell’art. 14 del Codice Disciplinare UEFA (risposta 10: B), rafforzando così la coerenza del sistema sportivo italiano con quello internazionale.
Nel complesso, la disciplina dei comportamenti discriminatori si fonda su un’interpretazione ampia e sistematica della norma, che pone al centro la tutela della dignità della persona umana. Non è sufficiente la semplice riconducibilità formale del comportamento a una categoria tipizzata, ma è necessario verificare la concreta lesività della condotta.
Per questo motivo, anche comportamenti legati a orientamento sessuale, disabilità o origine territoriale possono essere considerati discriminatori se idonei a ledere la dignità della persona o del gruppo. Il sistema sportivo, infatti, si coordina con le fonti europee e internazionali, che vietano ogni forma di discriminazione e pongono la dignità umana come valore fondamentale.
30 Responsabilità e sanzioni
Il sistema della responsabilità e delle sanzioni nel Codice di Giustizia Sportiva si inserisce in una logica di tutela dell’ordine sportivo e della regolarità delle competizioni, con particolare attenzione ai fenomeni discriminatori e ai comportamenti dei sostenitori e dei tesserati.
In primo luogo, il comportamento discriminatorio è oggi disciplinato dall’art. 28 CGS (risposta corretta alla domanda 1: B – art. 28 CGS). Tale disposizione rappresenta uno degli strumenti principali attraverso cui l’ordinamento sportivo contrasta ogni forma di discriminazione all’interno degli impianti sportivi.
Il cuore della tutela, anche in chiave costituzionale, si fonda sul rispetto della dignità personale e sociale sancita dall’art. 3 della Costituzione (risposta 2: C). In questa prospettiva, la giurisprudenza ordinaria qualifica i reati di discriminazione razziale o etnica come reati di pura condotta (risposta 3: D), cioè indipendenti dal verificarsi di un evento ulteriore rispetto all’azione discriminatoria.
Sul piano sanzionatorio, per i comportamenti discriminatori la norma prevede una sanzione minima particolarmente severa: la squalifica per almeno dieci giornate di gara (risposta 4: C). Tale irrigidimento del sistema è stato introdotto per rafforzare l’effetto deterrente e allineare la normativa sportiva nazionale agli standard internazionali.
Infatti, l’innalzamento della sanzione minima da cinque a dieci giornate è stato effettuato per adeguare la disciplina all’art. 14 del Codice Disciplinare UEFA (risposta 5: A, con riferimento alla UEFA UEFA), che impone una politica di tolleranza zero verso ogni forma di discriminazione.
Accanto alla squalifica, la normativa prevede anche ulteriori sanzioni, tra cui l’ammenda da 10.000 a 20.000 euro per le società professionistiche (risposta 6: B), a conferma della natura anche patrimoniale della respon
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Giustizia sportiva - Appunti per esame
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