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LE FONTI DEL DIRITTO
Le fonti del diritto sono gli atti o i fatti considerati dall’ordinamento idonei a creare, modificare
o estinguere le norme giuridiche. Quando lo Stato decentra i suoi poteri ad entità autonome,
ad es. enti locali o sovrannazionali che dettano norme immediatamente vigenti nello Stato
(norme della CE) e che legiferano in virtù di un potere proprio, si produce un pluralismo di
fonti.
La pluralità di fonti presenti presuppone l'esistenza di regole che disciplinano i rapporti tra
esse per evitare che si intralcino a vicenda.
Fuori dai casi in cui viene stabilita un'equivalenza fra due o più fonti, quindi una parità tra le
norme giuridiche da esse emanate i rapporti fra le fonti sono per lo più ordinati secondo i
criteri della:
1. gerarchia, per cui le fonti sono tra loro graduate in una scala gerarchica, in cui la fonte
di grado superiore condiziona sempre la fonte di grado inferiore.
Il rapporto di gerarchia implica le seguenti regole generali:
-la norma di grado inferiore non può mai modificare la norma di grado superiore, nè
abrogarla.
-la norma di grado superiore può sempre modificare o abrogare la norma di grado inferiore
-le norme di pari grado possono modificarsi reciprocamente, in base al criterio temporale: la
norma successiva nel tempo può modificare o abrogare la norma anteriore di pari grado.
La gerarchia delle fonti indica una forza attiva, ossia la capacità di creare, modificare o
estinguere norme, e una forza passiva, ossia la capacità di resistere all’abrogazione
2. competenza: per questo principio viene demandata in via esclusiva ad una specifica
fonte la disciplina di determinate materie, per evitare che altre fonti intervengano nelle stesse
materie. Un caso tipico si ha nel rapporto di competenza tra leggi statali e leggi regionali.
La competenza indica la materia o il rapporto sul quale la fonte è abilitata a porre norme
giuridiche
Nell'ordinamento italiano le fonti del diritto sono individuate in ordine gerarchico e potrebbero
esser classificate con un'ipotetica piramide, al cui vertice si trova la Costituzione insieme alle
leggi costituzionali.
Sappiamo che ogni norma è posta da una superiore, quindi esiste una gerarchia così
strutturata:
a) fonti costituzionali (Costituzione e leggi costituzionali);
(atti normativi dell’UE) e fonti internazionali;
b) fonti comunitarie
c) fonti primarie (leggi ordinarie statali, decreti legge e decreti legislativi, regolamenti
parlamentari, referendum e leggi regionali); (consuetudini, ecc…).
d) fonti secondarie (regolamenti amministrativi); e) fonti terziarie
L’unica elencazione normativa delle fonti del diritto italiano, contenute nel codice civile del
1942 (art.1 disposizioni preliminari), è del tutto superata: è anteriore alla Costituzione
repubblicana del 1948, non esaurisce il quadro delle fonti primarie e secondarie, richiama
fonti ormai cessate quali le norme corporative, espressione dell’ordinamento fascista,
soppresso nel 1943.
La nostra Costituzione è rigida, cioè non può essere modificata da leggi ordinarie del
Parlamento, ed essa assegna in modo diretto o indiretto a ciascuna altra fonte la propria
funzione normativa. Il sistema delle fonti è chiuso a livello primario: una legge ordinaria non
può istituire un’altra fonte primaria. Le fonti secondarie possono invece avere fondamento
legislativo: una legge ordinaria può istituire una fonte di rango regolamentare (fonte
secondaria). La combinazione di gerarchia e competenza è imposta dal vigente sistema delle
fonti nel quale l’unica fonte a competenza generale è la legge ordinaria dello Stato, abilitata a
regolare qualsiasi materia o rapporto, salvo che dalla Costituzione non si evinca l’attribuzione
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della competenza ad altre fonti. Vi sono cmq fonti dello stesso rango che hanno competenze
specifiche: basti pensare alla legge ordinaria e ai regolamenti parlamentari che hanno il
medesimo rango gerarchico (fonti primari), ma soltanto ai secondi è consentito disciplinare
l’organizzazione interna della Camera o del Senato; a volte la competenza si divide secondo
(formulazione di principi o di regole). L’articolazione delle gerarchie e
il tipo di normazione
delle competenze è lo strumento mediante il quale il sistema normativo assicura l’attuazione
dei propri principi. Le fonti primarie e secondarie esprimono i rapporti di separazione, fiducia e
controllo tra potere legislativo ed esecutivo. La norma che impone per una fonte una certa
procedura esprime il tipo di integrazione che tale norma deve assumere affinché sia conforme
dell’amnistia e dell’indulto
al sistema costituzionale dei valori. Ad es. la legge di approvazione
deve essere approvata dal parlamento con maggioranza dei 2/3.
Il vigente sistema delle fonti esige sia la gerarchia sia la competenza; la Costituzione è al
centro del sistema delle fonti, ma tuttavia i rapporti tra le fonti istituite richiamano, insieme alla
competenza, la gerarchia: vi è gerarchia ogni volta che una fonte (subcostituzionale) sia
condizione di validità di un’altra. Quindi non sembra condivisibile la proposta di rimuovere la
La Corte Costituzionale è l’organo di controllo della
gerarchia a favore della competenza.
costituzionalità delle leggi e nel conflitto delle fonti; essa ha il potere di rimuovere
dall’ordinamento le norme incostituzionali di rango primario: la norma cessa di avere efficacia
dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza che ne ha dichiarato
l’incostituzionalità (136 cost.). Nella nostra analisi analizzeremo brevemente ogni singola
fonte, questo ci permetterà di comprendere i rapporti tra le stesse e di fare chiarezza su una
parte essenziale per comprendere successivamente lo studio del diritto costituzionale e
amministrativo.
11. Identificazione delle fonti. Caratteri delle norme giuridiche. Per identificare le fonti si
ricorre ai criteri formali ed in mancanza a quelli sostanziali. Non bisogna confondere
l’identificazione della fonte con la sua validità: un atto è fonte del diritto se rispetta determinati
criteri formali, è valido se rispetta la gerarchia e la competenza. Sono criteri formali la
denominazione ufficiale dell’atto e il procedimento di approvazione. La denominazione
ufficiale dell’atto è il criterio di identificazione della legge. Le altre fonti primarie si identificano
in base alla forma del procedimento: qualunque atto del Governo è adottato con “D.P.R.” ma
il Governo ha il potere di normazione sia primaria (decreti legislativi e decreti legge) sia
secondaria (regolamenti). I decreti legislativi si hanno quando il Parlamento delega il Governo
a legiferare su determinate materie ed entro una determinata scadenza; sono adottati a
séguito di legge parlamentare di delega. I decreti legge si hanno quando il Governo legifera in
stato di necessità e urgenza ed esso è presentato alle Camere, per la sua conversione in
legge, il giorno stesso. I d.l. e i d.lgs. devono essere adottati con il proprio nome e con
l’indicazione, rispettivamente, della legge di delegazione e delle circostanze di urgenza. Il
regolamento governativo deve indicare il parere, non vincolante ma obbligatorio, del Consiglio
di Stato e si richiede l’uso della denominazione ufficiale di regolamento. In mancanza dei
criteri formali si ricorre a quelli sostanziali che sono generalità ed astrattezza. La generalità
consiste nel fatto che la norma è rivolta non ad un singolo individuo ma alla totalità degli
L’astrattezza consiste nel fatto che la norma è applicata ad una fattispecie nelle
individui.
innumerevoli volte che si ripresenta lo stato di fatto previsto. Vi sono norme individuali,
applicabili ad una sola persona o una sola volta (es: leggi che conferiscono privilegi); norme
generali ma non astratte (es: regole che istituiscono un’istituzione); norme astratte ma non
generali (es: funzioni del Presidente della Repubblica). Al livello delle fonti primarie la tesi
della generalità ed astrattezza è smentita dalla presenza di leggi provvedimento che
dispongono non in via generale ed astratta, ma per specifiche situazioni. L’assenza di
generalità ed astrattezza pone un problema non di identificazione ma di validità. I presunti
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criteri sostanziali della generalità ed astrattezza sono utili soltanto al livello delle fonti
secondarie, per distinguere atti che sono fonti del diritto da atti amministrativi che non sono
fonti. Gli atti del Governo possono essere sia fonti normative (regolamenti) sia atti
amministrativi (provvedimenti).
12. Costituzione, codice civile, leggi ordinarie.
La Costituzione è la legge fondamentale dello Stato; in essa sono contenute le norme e i
principi generali relativi all'organizzazione e al funzionamento della collettività in un
determinato momento storico, nonchè le norme riguardanti i diritti e i doveri fondamentali dei
cittadini.
E’ composta da 139 articoli più XVIII disposizione transitorie ed è suddivisa in due parti: la
prima dedicata ai diritti e doveri dei cittadini, l’altra dedicata all’ordinamento della Repubblica.
Nella nostra C. si colgono l’influenze delle tre principali correnti culturali alle quali si
ispiravano i tre maggiori partiti e se rilevanti sono le soluzioni propugnate dal cattolicesimo
sociale, non meno rilevanti sono le disposizioni determinate dalla cultura marxista e dal
socialismo democratico Le norme espresse dalla Costituzione si trovano in una situazione di
supremazia rispetto alle altre al vertice della gerarchia delle fonti. La Costituzione fonda
l’ordinamento e le norme che esprime, quelle costituzionali, sono direttamente applicabili nei
rapporti di diritto civile: non occorre che una legge ordinaria le recepisca. La legge è
subordinata alla Costituzione che è rigida e quindi modificabile solo con una maggioranza
qualificata del Parlamento; la forma repubblicana però non può essere modificata da nessuna
maggioranza (139 cost.). La Corte Costituzionale ha il potere di dichiarare l’eliminazione di
tutti quegli atti aventi forza di legge che siano in contrasto con i principi costituzionali (134 e
136 cost.). L’unità dell’ordinamento è realizzata dalla corretta interpretazione del giurista che
ricompone le molteplici fonti in coerenza costituzionale, quindi non basta considerare l’articolo
di legge e risolvere la questione concreta. Il codice è una fonte contenente un insieme di
proposizioni prescrittive che disciplinano un determinato settore; consta di 2969 articoli più le
leggi speciali. Il codice vigente (del 1942) pone in primo piano l’aspetto economico in tutte le
sue forme: impresa, attività produttiva, regolamentazione del lavoro. In seguito con l’avvento
della Costituzione, il codice è stato riletto e la produttività è stata subordinata ai diritti
fondamentali della persona. Attualmente si parla di decodificazione, ossia perdita della
centralità del codice civile attraverso l’emanazione di leggi speciali che hanno disciplinato
settori rilevanti in modo frammentario. Ciò tuttavia non significa perdita di unitarietà
dell’ordinamento, unitarietà che è assicurata dalla Costituzione. Spetta al lavoro dell’interprete
individuare i princìpi portanti della legislazione c.d. speciale, riconducendoli all’unità.
13. Fonti del diritto della Comunità europea. L’Italia fa parte dell’Unione Europea,
organizzazione nata originariamente con finalità di sviluppo economico, tutto questo grazie
alla libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali. Così si è venuto a costituire un
ordinamento comunitario, distinto da quello statale, con proprie fonti e un insieme di
competenze enumerate, ristrette alla natura economica. Tale specificità, però, vincola cmq le
fonti comunitarie alla legalità alla legittimità dello Stato italiano. In seguito con i vari trattati
di competenza dell’U.E. si sono
(ultimo quello di Maastricht del 07 febbraio 1992) i settori
ampliati e le finalità sono uno sviluppo sociale non solo economico ma soprattutto sociale dei
paesi membri. La comunità agisce nei limiti delle competenze che le sono conferite e degli
obiettivi che le sono assegnati. In altri settori la Comunità interviene solo se e nella misura in
cui gli obiettivi non possono essere realizzati sufficientemente dallo Stato membro e possono
essere realizzati meglio a livello comunitario (principio della sussidiarietà). Il principio di
non è una clausola aperta per l’erosione del potere statale ma rappresenta il
sussidiarietà
riconoscimento di una funzione europea di coordinamento di attività che rimangono pur
sempre statali. Tra le fonti comunitarie importanti sono i regolamenti e le direttive. I
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regolamenti hanno portata generale e sono direttamente applicabili negli Stati membri. Le
direttive invece non sono direttamente applicabili, ma richiedono che lo Stato membro emani
norme interne corrispondenti.
Qualora non vengano emanate tali norme lo Stato è responsabile del danno provocato al
cittadino. La direttiva, quando è incondizionata, sufficientemente precisa e sia scaduto il
termine concesso allo Stato membro per il recepimento, è direttamente applicabile nei
statale (efficacia verticale); è esclusa l’applicabilità diretta della
rapporti tra cittadino e autorità
direttiva nei rapporti tra cittadini (efficacia orizzontale). Nella ricostruzione delle fonti
comunitarie in ruolo preminente è stato assunto dalla Corte di Giustizia delle Comunità
Europee, che ha il compito di curare la corretta interpretazione del trattato, e di riflesso dalle
Corti costituzionali dei singoli paesi membri. I regolamenti e le direttive sono gerarchicamente
posti al di sopra delle leggi ordinarie, ma subordinate alla Costituzione; infatti, la Corte può
definire incostituzionale un atto normativo europeo e quindi privo di efficacia nel nostro
ordinamento, perché le norme comunitarie non posso intaccare i principi fondamentali,
l’identità e l’essenza del nostro ordinamento. Questa forma di autotutela è importante per
garantire un’identità nazionale e una difesa del potere della Costituzione, perché la normativa
costituzionale prevale su quella comunitaria. Il problema sta nel fatto che non esiste ancora
una Confederazione Europea, che possa garantire ad ogni Stato che ne faccia parte
un’adeguata difesa e tutela. È impensabile rimettere nelle mani della Corte di Giustizia delle
Comunità Europee la funzione della Corte Costituzionale Italiana. Ancora, le fonti comunitarie
sono poste da organi nominati dai Governi degli Stati membri e quindi manca un’autentica
rappresentatività democratica, ossia una dialettica tra maggioranza e minoranza, propria della
legge: anche in materia economica le fonti comunitarie devono rispettare la
funzionalizzazione sociale dell’impresa e della proprietà imposta dalla Costituzione.
L’integrazione delle fonti nazionali e di quelle comunitarie ha prodotto un sistema italo –
comunitario delle fonti. L’ordinamento comunitario non è provvisto di una rigorosa distinzione
tra atti legislativi (fonti primarie) e atti amministrativi (fonti secondarie e provvedimenti):
l’assenza di una gerarchia delle fonti europee danneggia il sistema e favorisce abusi e
ambiguità. Quando la direttiva è direttamente applicabile, il giudice disapplica la legge
ordinaria contrastante e applica la direttiva; nel caso contrario egli conserva la legge
ordinaria, ma la interpreta, se possibile, secondo la direttiva. Perciò spetta al giudice
nazionale decidere se la direttiva costituisce fonte del diritto ed è idonea a prevalere sulle
fonti primarie nazionali Inoltre possiamo aggiungere che, quando non è direttamente
applicabile, la direttiva vale come criterio per l’interpretazione del diritto interno. Se pure la
direttiva sia sufficientemente precisa ed abbia quindi efficacia diretta, il suo contenuto
normativo è vincolante per quanto riguarda il raggiungimento dello scopo e non per la
normativa di dettaglio in essa contenuta. Questa cede di fronte alla legislazione ordinaria
interna di dettaglio.
Fonti secondarie
Esistono poi fonti denominate di rango secondario che consistono in regolamenti che
possono essere governativi,ministeriali e di altre autorità, degli enti locali, Statuti degli enti
minori e le ordinanze
riguarda i regolamenti dell’amministrazione creano una fonte secondaria , non
Per quanto
direttamente fondata sulla Costituzione, ma che può ricevere fondamento da leggi ordinarie o
negli atti equiparati; in quanto fonte subordinata alla legge i regolamenti esercitano una
competenza che deriva da questa e incontra quindi il limite dei principi della legislazione.
1 Non può essere retroattivo
2 È generale e astratto
E’ fonte secondaria in quanto subordinata sempre alla legge.
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Legge 400/1988
Regolamenti esterni:sono fonti espressione della supremazia del potere esecutivo nei
confronti dei consociati.
Classificazione in base ai destinatari
Regolamenti interni: sono espressione del potere di un determinato organo obbligando
soltanto coloro che fanno parte di un determinato ufficio.
Classificazione in base al contenuto
Regolamenti di esecuzione:specificano una disciplina prevista dalla legge con norme di
dettaglio.
Regolamenti di attuazione: completano i principi fissati dalla legge
Regolamenti indipendenti: disciplinano materie in cui le norme primarie non sono ancora
intervenute(a meno che non ci sia una riserva di legge assoluta
Regolamenti d
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