Discorso
Onorevole Giudice, la società Alfa ritiene pienamente legittimo il licenziamento per giusta causa intimato al sig. Rossi, in quanto fondato su una condotta di estrema gravità, idonea a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario, come richiesto dall’articolo 2119 del Codice Civile italiano.
Occorre preliminarmente ricordare che il rapporto di lavoro subordinato, soprattutto in mansioni come quelle di addetto alla cassa, si fonda su un elemento essenziale: la fiducia. Il lavoratore gestisce denaro e beni aziendali, operando a diretto contatto con la clientela, e ciò implica un elevato standard di diligenza e affidabilità ai sensi dell’art. 2104 c.c.
Nel caso di specie, tale affidabilità è venuta meno in modo radicale.
I fatti contestati non consistono in meri errori occasionali o in disattenzioni di minima entità, ma in una condotta caratterizzata da gravi e macroscopiche irregolarità: a fronte di una spesa complessiva di circa 350 euro, il lavoratore ha registrato soltanto 135 euro, omettendo la scansione di beni per un valore superiore a 200 euro.
Si tratta di una differenza oggettivamente rilevante, che non può essere ricondotta a una semplice svista, anche perché gli articoli non registrati erano, per la maggior parte, visibili e riconoscibili ad occhio nudo, come nel caso dei prodotti inseriti nelle casse di birra o del sacchetto di castagne erroneamente registrato come altro prodotto.
Tale condotta integra una violazione grave degli obblighi di diligenza e correttezza e si pone in contrasto anche con l’art. 2105 c.c., in quanto espone l’azienda a un danno economico diretto.
Ma vi è di più.
La gravità della condotta deve essere valutata alla luce di ulteriori elementi aggravanti.
In primo luogo, la recidiva: il lavoratore era già stato destinatario di due precedenti disciplinari per analoghe irregolarità. Ciò dimostra non solo la consapevolezza delle regole aziendali, ma anche una persistente inaffidabilità nello svolgimento delle mansioni.
In secondo luogo, la reazione tenuta dal lavoratore: invece di riconoscere l’errore, egli ha dapprima minimizzato e poi ha assunto un comportamento aggressivo, inveendo ad alta voce contro l’auditor in presenza della clientela. Tale condotta integra un ulteriore inadempimento agli obblighi di correttezza e buona fede e incide negativamente sull’immagine aziendale.
Quanto alle modalità di accertamento, la difesa attorea ha tentato di delegittimare il cosiddetto “test del carrello”. Tuttavia, tale argomentazione è priva di fondamento.
Il test in questione costituisce una ordinaria modalità di verifica della qualità del servizio, ampiamente diffusa nel settore della grande distribuzione, e rientra pienamente nel potere organizzativo e direttivo del datore di lavoro, espressione della libertà di iniziativa economica garantita dall’articolo 41 della Costituzione italiana.
Non si tratta di un controllo occulto o illecito ai sensi dell’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori, bensì di una verifica concreta della prestazione lavorativa, effettuata nell’ambito dell’attività ordinaria e senza l’uso di strumenti invasivi.
Pertanto, le risultanze di tale verifica sono pienamente utilizzabili ai fini disciplinari.
Sotto il profilo della proporzionalità, la sanzione espulsiva appare non solo legittima, ma necessaria.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione