Estratto del documento

Schema di diritto ecclesiastico

  • Caso Sessa
  • Caso Pellegrini
  • 8205/2004 e 21331/2004
  • Procedimento riconoscimento enti ecclesiastici
  • Principio laicità
  • Art. 7.2 in che modo la giurisprudenza voleva ridurne la portata
  • Art. 17 trattato di Lisbona
  • Processo storico della laicità
  • Bilateralità
  • Le confessioni religiose e le intese e quali sono i requisiti per poter essere riconosciute tali e quindi poter stipulare accordi +/-
  • La questione dei simboli religiosi
  • Art. 3 eguaglianza
  • Artt. 2,3,7,8,19,20
  • Art. 4 progresso spirituale
  • Onlus +/-
  • Atti di liberalità
  • Finanziamenti indiretti +/-
  • Principio di legalità (quanti tipi: legalità legale, legalità costituzionale, legalità convenzionale e comunitaria), libertà di religione art. 19, libertà di coscienza
  • Proselitismo art. 7 e 8
  • Obiezione di coscienza +/-
  • Caso Lautsi, giudice di camerino, intese
  • Ottoxmille, enti no profit, principio di sussidiarietà +/-
  • Percorso giurisprudenziale che porta all’aconfessionalità
  • Due sentenze CEDU contro Turchia
  • Natura giuridica delle intese
  • Enti ecclesiastici
  • Riforma titolo V
  • Intese e concordati
  • Art. 9 CEDU
  • Legge 222/85 +/-
  • Principio di distinzione degli ordini
  • 5xmille +/-
  • Intese paraconcordatarie +/-
  • Religione nelle scuole
  • Sentenza crocifisso
  • Libertà del minore nelle formazioni
  • Differenza tra scuola laica e cattolica
  • Università cattolica del sacro cuore
  • Principio del pluralismo confessionale, art. 7
  • Edilizia religiosa

Art. 7

“Lo Stato e la Chiesa Cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.”

7.1: reciproca indipendenza e sovranità tra lo Stato e la Chiesa Cattolica.

7.2: concerne la procedura per la produzione della normativa pattizia, dove da un lato si ridà valore ai Patti lateranensi di un ventennio prima (1929), dall’altro si conferisce nuova linfa alle materie suscettibili di modificazioni concordate tra Stato italiano e Chiesa Cattolica. Difatti nel 1984 veniva sottoscritto un nuovo accordo di modifiche disciplinando nelle sue tre parti, ossia Preambolo, quattordici articoli sostanziali e il Protocollo addizionale, l’applicazione dei Patti Lateranensi e le modifiche convenute.

Patti Lateranensi: è una contrattazione col fine di scambio di poteri. Il rapporto stato-chiesa era precedentemente regolato dalla legge delle guarentigie, ossia un provvedimento legislativo del Regno d’Italia che ha regolato i rapporti tra stato e santa sede fino appunto al ’29. I Patti Lateranensi si dividono in tre distinti documenti ossia il Trattato che riconosce l’indipendenza e la sovranità della Santa Sede che fondava lo Stato della Città del Vaticano, la Convenzione finanziaria che prevedeva il risarcimento alla chiesa da parte dello stato e varie esenzioni da tasse e dazi sulle merci, ed infine il Concordato che definiva le relazioni civili e religiose in Italia tra la Chiesa ed il Governo.

Art. 8 riconoscimento e tutela di tutte le confessioni religiose e parametro di riconoscimento della confessione religiosa

“Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge (comb. disp. art. 19) le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi (comb. disp. artt. 2, 20), secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.”

Art. 8.1: la repubblica ispirandosi ad un atteggiamento di neutralità nei confronti dei diversi culti si impegna a tutelare senza distinzioni tutte le confessioni religiose, stessa tutela che troviamo nell’art. 10 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (carta di Nizza 2000) dove sottolinea che il diritto include anche la libertà di cambiare la propria religione.

Artt. 8.2 e 8.3: l’ordinamento italiano accoglie il principio pattizio in base al quale i rapporti con le confessioni religiose sono regolati mediante accordi tra le parti; mentre però per il concordato con la chiesa cattolica la dottrina è propensa ad orientarsi verso modelli di diritto internazionale, le intese sono considerate come convenzioni di diritto pubblico interno. La stipula delle intese consente alle confessioni religiose di derogare alla disciplina sui culti ammessi del 1929. Attualmente sono 12 le confessioni religiose diverse dalla cattolica che hanno stipulato intesa con lo stato e le finalità per le quali le singole chiese possono impiegare i fondi loro assegnati sono concordati nell’intesa in base alla quale esse sono state ammesse al finanziamento. La somma ricevuta dalla chiesa cattolica deve essere impiegata per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di paesi del terzo mondo. Per esigenze di culto e pastorali si intendono: le diocesi per culto e pastorale, edilizia di culto, tutela beni culturali ecclesiastici, esigenze di rilievo nazionale, fondo per la catechesi e l’educazione cristiane a e tribunali ecclesiastici regionali (per le cause matrimoniali).

Le confessioni religiose cui è riconosciuta personalità in virtù della legge 1159/29 che intendano stipulare l’Intesa devono formulare una richiesta la quale va inviata alla Presidenza del Consiglio la quale la trasmette alla Direzione Generale Affari dei Culti (Ministro degli Interni) presso cui si costituisce una commissione. Una volta concluse le trattative il Governo ha il dovere (iniziativa vincolata) di presentare l’accordo concordatario alle Camere perché lo traducano in Legge. Il Concordato è equiparato ad un trattato internazionale ma rispetto a questi il Parlamento è chiamato ad intervenire con due atti legislativi (spesso accorpati in un unico testo): l’autorizzazione (art. 80) al Presidente della Repubblica ad operare la ratifica (art. 87) del trattato e l’ordine di esecuzione dell’accordo. L’intesa costituisce la base per la regolamentazione dei rapporti ma la regolamentazione vera e propria deve avvenire per legge: il contenuto dell’Intesa va trasfuso in una legge. Questa figura di legge (formale) prevede che il Parlamento abbia una posizione marginale comportante solo un generico potere di approvazione in quanto il Parlamento non può esprimersi procedendo ad emendamenti sostanziali del disegno di legge bensì può soltanto rifiutarsi di trasfondere in legge il contenuto dell’Intesa in modo da rendere necessaria la ripresa della procedura d’Intesa secondo le indicazioni emerse dal dibattito parlamentare. Le intese para-concordatarie vengono introdotte nel nostro ordinamento mediante un regolamento ossia attraverso D.P.R. Questa nuova possibilità a livello secondario non deve far pensare che vi sia una sorta di delegificazione ossia che si sia voluto consentire di disciplinare certe materie non più mediante legge ma regolamento. La dilatazione del principio di bilateralità al libello della normazione secondaria può attuare e precisare nei dettagli e nei particolari le decisioni ma questa logica presuppone una distinzione tra interessi primari, che essendo connessi con beni costituzionalmente rilevanti possono essere lasciati alla disciplina dei regolamenti ossia al potere normativo del Governo. Per comprendere l’importanza della distinzione occorre tener presente che la garanzia di costituzionalità è limitata alle leggi, pertanto se interessi primari venissero disciplinati mediante regolamenti essi si troverebbero sguarniti di garanzia in quanto i regolamenti non sono soggetti a controllo di costituzionalità.

Art. 19 libertà di religione

“Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa (comb. disp. artt. 2,3,7,8,20) in qualsiasi forma, individuale o associata (comb. disp. artt 17,18), di farne propaganda (comb. disp. art. 21) e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume (comb. disp. Artt. 21; e 527 ss c.p.)”

Tale norma, assieme all’art. 20, esprime implicitamente il principio di laicità dello stato ossia lo stato garantisce a tutti, cittadini e stranieri, di professare la propria fede, qualunque essa sia, senza che una religione sia privilegiata rispetto alle altre. La libertà di religione implica anche il diritto ad essere laici. A livello comunitario tale libertà è garantita dall’art. 10 della carta di Nizza. Nel concetto di professione di culto rientrano vari profili, dalla manifestazione pubblica del culto, partecipando alle funzioni religiose, alla libertà di dichiararsi atei o, all’opposto, di fare proselitismo (al diritto della libertà religiosa è riconducibile il la propaganda della fede, questo tipo di propaganda è riconducibile al proselitismo ossia la tendenza a cercare nuovi adepti e dunque rappresenta un’opera di persuasione religiosa; il proselitismo si concretizza sottraendo fedeli ad altre religioni convincendoli ad aderire ad un diverso messaggio ragion per cui è sempre stato oggetto di conflitti interconfessionali; pertanto nei Paesi in cui vi è un’identificazione tra potere politico e religiosi come quelli arabi, lo stato di Israele, vi è il divieto di proselitismo così da garantire la religione tradizionale; nei Paesi occidentali in cui manca questa identificazione il proselitismo non è vietato e le chiese tradizionali non godono di questa garanzia, ad eccezione della Grecia. Il proselitismo presuppone il libero convincimento del destinatario tuttavia può darsi che si adoperino tecniche scorrette, come ad esempio persuasioni occulte, ipnosi o l’uso di droghe, per comprimere la libertà di valutazione o comunque spesso le religioni hanno trovato in certi stati d’animo, quali la sofferenza, perdita di persone care ecc, terreno fertile per l’opera di convincimento; si pone il problema se l’ordinamento debba farsi carico della protezione del soggetto debole contro mezzi subdoli adoperati dal potere di pressione spirituale. L’attività di proselitismo può configurarsi come illecita tanto per quel che riguarda i mezzi adoperati tanto per quel che riguarda l’abuso di opera di convincimento per fini ulteriori e discernere se l’attività di proselitismo risponde ad un’autentica aspirazione religiosa o è solo un modo è per conseguire illeciti guadagni, dunque l’indagine si pone sul terreno probatorio). Inoltre aspetti importanti di questa libertà sono l’obiezione di coscienza, cioè il diritto di astenersi dalle attività che contrastano con la propria fede (ne sono esempi il rifiuto del medico a praticare un aborto e quello del civile di prestare la leva obbligatoria) il quale si lega alla libertà di pensiero di cui all’art. 21. Infine il buon costume rappresenta l’unico limite alla libera manifestazione del culto e si identifica con i valori della morale pubblica, non solo quella sessuale. Si ritiene che esista un limite implicito dato dal rispetto dei fondamentali diritti di libertà della persona. Nello specifico il terzo comma tutela la possibilità di esercitare il proprio culto in pubblico, in privato, in maniera individuale o associata e di conseguenza il diritto di avere un luogo di culto in cui professare la propria fede. A tal proposito vi è la sent. della corte costituzionale n. 63/2016, il compito della repubblica è garantire le condizioni che favoriscano l’espansione della libertà di tutti e in questo ambito della libertà di religione la quale rappresenta un aspetto della dignità della persona umana, riconosciuta e dichiarata inviolabile dall’art. 2 cost. L’apertura dei luoghi di culto in quanto forma e condizione essenziale per il pubblico esercizio dello stesso ricade nella tutela garantita dall’art.19 cost. Vale dunque il divieto di discriminazione sancito in generale dall’art. 3 cost. e ribadito per quanto qui specificatamente interessa dagli artt. 8.1, 19 e 29 e ciò anche per assicurare l’eguaglianza dei singoli nel godimento effettivo della libertà di culto, di cui l’eguale libertà delle confessioni di organizzarsi e di operare rappresenta la proiezione necessaria sul piano comunitario. Gli ordini destinatari di tale sentenza sono gli enti della chiesa cattolica, gli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato abbia già approvata con legge un’intesa e gli enti di tutte le altre confessioni religiose.

Inoltre la libertà religiosa è menzionata dall’art. 9 CEDU “ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell’ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti o della libertà altrui”. L’art. 19 nel combinato disposto con l’art. 21, art. 3 e art. 2 assicura la libertà di coscienza e la libertà di non credere. La libertà di coscienza consiste nella libertà di coltivare convinzioni interiori e di comportarsi di conseguenza.

Libertà del minore nelle formazioni

Il principio creativo della coscienza viene considerato un bene costituzionalmente rilevante e trova la sua protezione nell’art. 2 cost. quale riconoscimento il diritto alla libera formazione della coscienza e la libertà religiosa appare come la più generale e importante libertà di coscienza. I rischi maggiori di violazione della libertà morale in nome della religione si verificano ai danni del minore d’età nonostante al minore sia riconosciuta una garanzia al valore di persona (art. 2 cost.) la sua libertà morale deve far conto anche con le due formazioni sociali cui è demandato lo sviluppo della personalità del minore ossia la famiglia e la scuola. In un certo senso il bambino viene programmato dai genitori ma questo, oggi, deve svolgersi nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2 cost. che intende garantire il formarsi di uno spirito libero e critico. L’art. 2 cost. si intende violato sia quando sono i genitori a imporre ai figli determinati valori etico-religiosi, sia quando a farlo sia la scuola. Questo problema è assai delicato in quanto nell’accordo dell’84 è stato stabilito che la Repubblica italiana “garantisce alla Chiesa Cattolica il diritto di istruire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione”. Grazie alla dottrina della laicità introdotta dalla Corte Costituzionale nel nostro ordinamento, l’insegnamento della religione cattolica appare legittimo e non urta con l’eguale libertà delle altre confessioni. Inoltre nell’accordo dell’84 è stabilita la garanzia di ciascuno a scegliere se avvalersi o meno di questo insegnamento. Tuttavia per gli studenti al di sotto dei 14 anni questa scelta spetta ai genitori. Nel caso in cui i genitori siano in disaccordo spetta al giudice la decisione e la giurisprudenza sembra costante nel ritenere che il minore, in mancanza di accordo tra i genitori, debba seguire l’insegnamento della religione cattolica tenendo conto che è la religione della maggioranza della popolazione italiana e che la Repubblica ha dato particolare riconoscimento alla cultura religiosa e al cattolicesimo.

Art. 20 divieto di discriminazioni

Divieto di discriminazioni (rilettura costituzionalmente orientata: collegamento con i gravami fiscali si allaccia agli artt. 23-53 della “costituzione economica”).

“Il carattere ecclesiastico e il fine di culto d’una associazione od istituzione non possono essere causa di gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e

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Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

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